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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 1° ottobre 2025 (n. 4627) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 23 aprile 2024 del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale in materia di revoca dell'autorizzazione cantonale all'esercizio delle attività soggette alla LPPS; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, cittadino
italiano nato il __________ al beneficio di un permesso G, esercita la
professione di agente di sicurezza privata dipendente dal 2017 sulla scorta
della relativa autorizzazione ai sensi della legge sulle prestazioni private di
sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 (LPPS; RL 550.400), che gli è
stata rinnovata il 15 novembre 2023 fino al 14 novembre 2024.
B. a. Con decreto d'accusa
del 6 luglio 2022 (n. 3584/2022) il competente procuratore pubblico ha ritenuto
RI 1 colpevole di ripetuta guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95
cpv. 1 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre
1958 (LCStr; RS 741.01) per avere, nel periodo compreso tra il 28 gennaio e il
5 aprile 2022, ripetutamente condotto il suo veicolo senza essere titolare
della licenza di condurre richiesta, essendo il suo permesso italiano scaduto
in data 27 gennaio 2022. Ne ha quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria
di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 4'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,
oltre che al pagamento di una multa di fr. 900.-.
b. Con sentenza del 7 dicembre 2023 (n. 81.2022.396), passata in giudicato, il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione, riducendo tuttavia la pena pecuniaria sospesa a 10 aliquote giornaliere da fr. 60.- (pari a fr. 600.- complessivi) e rinunciando alla multa.
C. Preso atto di tale
condanna, iscritta nel casellario giudiziale, con decisione del 23 aprile 2024
il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale,
ritenendo che RI 1 non soddisfacesse più le condizioni previste dalla legge,
gli ha revocato l'autorizzazione quale agente di sicurezza dipendente, con la
precisazione che una nuova istanza di autorizzazione avrebbe potuto essere
esaminata soltanto dopo la cancellazione della condanna reiterata iscritta a
casellario giudiziale. La risoluzione è stata emanata in base all'art. 13 lett.
e, 14 e 18 cpv. 1 lett. a LPPS.
D. a. Contro quest'ultima
decisione, dichiarata immediatamente esecutiva conformemente all'art. 30 cpv. 3
LPPS, RI 1 si è aggravato davanti al Governo, chiedendone l'annullamento e
postulando, in via cautelare, il ripristino dell'effetto sospensivo al
gravame.
b. La decisione del suo Presidente di respingere quest'ultima domanda è stata
annullata dal Tribunale cantonale amministrativo che, in accoglimento dell'impugnativa
presentata dall'interessato, con giudizio del 13 agosto 2024 (inc. n.
52.2024.237), ha conferito effetto sospensivo al gravame.
c. Con giudizio del 1° ottobre 2025, l'Esecutivo cantonale ha
poi respinto il ricorso nel merito (nella misura in cui non era divenuto privo
d'oggetto), confermando la risoluzione dipartimentale impugnata.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che la domanda di annullamento della decisione
impugnata fosse parzialmente divenuta priva d'oggetto poiché l'autorizzazione
revocata era scaduta nelle more ricorsuali; ha tuttavia confermato l'esistenza
di un interesse attuale alla verifica della legittimità della revoca, che
impedisce al ricorrente di sollecitare una nuova autorizzazione fino alla
cancellazione dell'iscrizione della condanna a casellario giudiziale. Dopo aver
disatteso una censura di violazione del diritto di essere sentito, il Governo,
richiamata la giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 2 lett. d della legge
federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm;
RS 514.54), ha ritenuto che a fronte della citata condanna per un reato
commesso in modo ripetuto, l'autorità di prime cure non potesse far altro che
constatare la sussistenza di un motivo di rifiuto ai sensi dell'art. 14 cpv. 1
lett. a LPPS, senza alcun margine per una diversa interpretazione o per
concrete valutazioni in merito al reato commesso. Ha di riflesso escluso una
violazione del principio della proporzionalità e confermato la decisione di
revoca dell'autorizzazione, unitamente all'impossibilità per l'interessato di
chiedere una nuova autorizzazione fino alla cancellazione dell'iscrizione della
sua condanna.
E.
Contro tale pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
insieme alla decisione dipartimentale, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame.
Il ricorrente lamenta un'applicazione eccessivamente rigida e formalistica dell'art.
14 LPPS, contraria alla sua ratio, che esigerebbe invece una
ponderazione attenta di gravità, natura e circostanze del reato commesso e
della sua incidenza sull'idoneità professionale. In concreto, alla luce del
fatto del tutto marginale all'origine della condanna, senza alcuna connessione
con la funzione di agente di sicurezza privato, la decisione impugnata non si
giustificherebbe, tanto più che il reato presenterebbe carattere di continuità
e non di reiterazione. La stessa, emanata a poco più di due mesi della
cancellazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale, sarebbe
in ogni caso lesiva del principio della proporzionalità.
F.
All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di
Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene il Servizio giuridico della Polizia
cantonale, con argomenti di cui si riferirà, per quanto necessario, in appresso.
G. Con la replica il ricorrente si riconferma nelle sue conclusioni e domande di giudizio, ribadendo le sue tesi. A richiesta del Tribunale, ha inoltre prodotto un estratto aggiornato del casellario giudiziale, privo di iscrizioni.
H. In sede di duplica, il
Servizio giuridico della Polizia cantonale riafferma la sua posizione,
ribadendo la correttezza della propria decisione. Rileva che la cancellazione
dell'iscrizione non costituisce ipso facto una condizione sufficiente
per il rilascio dell'autorizzazione scaduta, che il ricorrente potrà semmai
richiedere.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 2 LPPS. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 30 cpv. 1 LPPS e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'art. 7
cpv. 1 LPPS assoggetta a preventiva autorizzazione le attività di sicurezza e
di investigazione di cui all'art. 2 cpv. 1 svolte da persone giuridiche o
fisiche nel Cantone.
In base all'art. 13 LPPS, può ottenere un'autorizzazione ad esercitare l'attività
di agente di sicurezza o di investigatore privato, dipendente o indipendente,
chi, tra l'altro, è persona di buona condotta e garantisce un'attività
irreprensibile (lett. c) e se non vi sono motivi di rifiuto ai sensi dell'art.
14 (lett. e).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LPPS, l'autorizzazione è rifiutata a chi: (a) in
ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso
o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario
giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata; (b) dà motivo di
ritenere che potrebbe esporre a pericolo sé stesso o terzi; (c) è sotto
curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato
precauzionale e (d) per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie
per un corretto adempimento delle sue attività. Il cpv. 2, frutto di una
recente modifica (BU 2025, 145), disciplina inoltre il rifiuto per motivi
legati al fallimento e all'insolvenza.
Chiunque non soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio
dell'autorizzazione è soggetto a revoca temporanea o definitiva
dell'autorizzazione da parte dell'autorità dipartimentale (cfr. art. 18 cpv. 1
lett. a LPPS).
2.2. Scopo dell'art. 14 LPPS è quello di poter negare l'autorizzazione a coloro
che non dispongono dei requisiti necessari per intraprendere questa
professione. Tenuto conto del particolare settore di attività che la legge si
prefigge di regolamentare, con questa disposizione si esige che coloro che
intendono operare nel campo della sicurezza e dell'investigazione adempiano ad
accresciuti requisiti di integrità morale (cfr. messaggio n. 7762 del 27
novembre 2019 sulla revisione totale della legge sulle attività private di
investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976, pag. 29; cfr. pure STA
52.2018.19 del 20 agosto 2019 consid. 3.2). Per quanto qui interessa, l'art. 14
cpv. 1 lett. a LPPS permette in particolare di verificare - tramite l'estratto
del casellario giudiziale per privati - gli antecedenti criminali del
richiedente (cfr. messaggio citato, pag. 29). Tale norma ha ripreso invariato l'art.
8 cpv. 2 lett. a della previgente legge sulle attività private di
investigazione e sorveglianza dell'8 novembre 1976 in vigore fino al 30 giugno
2021 (Lapis), che era stato modificato il 20 giugno 2016 (BU 2016, 371). Scopo
di quest'ultima modifica era in particolare porre rimedio alla precedente
versione della norma, che imponeva all'autorità amministrativa di rifiutare l'autorizzazione
per l'attività di agente privato di sicurezza già solo per il fatto che nell'estratto
del casellario giudiziale appariva l'iscrizione di una condanna o crimine,
indipendentemente quindi dalla natura del reato e da un eventuale nesso con lo
svolgimento dei compiti di questa funzione. Era quindi stato sollevato il
problema che comporta una simile limitazione della libertà economica e la
necessità di rispettare il principio di proporzionalità (cfr. complemento del 13 gennaio 2016 al messaggio n. 7085 del 14
aprile 2015 concernente la modifica della norma transitoria di cui all'art. 25
della legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8
novembre 1976, pag. 1 seg.; rapporto n. 7085R
del 6 aprile 2016 della Commissione della legislazione, pag. 2 seg.;
verbali del Gran Consiglio, Anno 2016/2017, seduta VI del 20 giugno 2016, pag.
653 seg.). Alla luce di tali constatazioni, e per evitare l'insorgenza di
situazioni paradossali (come quella in cui una persona condannata per un'infrazione
grave alle norme in materia di circolazione per eccesso di velocità non possa
disporre dell'autorizzazione, sebbene tale circostanza non comporti per forza
un pregiudizio per la professione), la norma era quindi stata cambiata al fine
di conferire all'autorità amministrativa un margine discrezionale nella
valutazione delle condizioni relative al rilascio dei permessi, consentendole di
ponderare ogni situazione, fermo restando che chi esercita la professione deve
continuare ad assicurare un accresciuto grado d'integrità morale (cfr.
complemento citato, pag. 2; rapporto citato, pag. 2 seg.). Per la
riformulazione concreta del testo dell'art. 8 cpv. 2 Lapis, considerando una
certa affinità tra i due ambiti, il Legislatore si è ispirato alla legislazione
sulle armi - e segnatamente, per quanto qui di rilievo, all'art. 8 cpv. 2 lett.
d LArm (secondo cui un permesso di acquisto di armi non è rilasciato a persone
che in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o
pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, figurano
nell'estratto del casellario giudiziale per privati) - rimarcando in generale
la possibilità di riferirsi alla relativa giurisprudenza (cfr. complemento
citato, pag. 2; inoltre, verbali citati, pag. 655 seg., che pure prospettano un'applicazione
simile alla LArm e quanto previsto riguardo alla questione dei precedenti
penali pregiudizievoli per l'attività lavorativa, ribadendo ancora il diverso
trattamento che potrà essere riservato a casi bagatella o in materia di
circolazione stradale).
3. 3.1. In
concreto, alla luce della condanna pronunciata il 7 dicembre 2023 dalla Pretura
penale per ripetuta guida senza autorizzazione commessa tra il 28 gennaio e il
5 aprile 2022, iscritta a casellario giudiziale, l'autorità dipartimentale ha
concluso che il ricorrente non soddisfacesse più le condizioni previste dalla
LPPS e gli ha pertanto revocato l'autorizzazione a esercitare la professione di
agente di sicurezza dipendente di cui era titolare.
A identica conclusione è, come visto, pervenuto il Governo che, dopo aver
richiamato la giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 2 LArm, ha ritenuto che,
a fronte della citata condanna per un reato commesso in modo ripetuto, l'autorità
di prime cure non potesse far altro che constatare la sussistenza di un rifiuto
ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LPPS, senza alcun margine per una diversa
interpretazione o per concrete valutazioni in merito al reato commesso,
rigettando il richiamo al principio di proporzionalità.
3.2. Ora, è ben vero che in base alla giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 2
lett. d LArm, l'ipotesi dell'iscrizione a casellario di condanne per crimini
o delitti commessi ripetutamente è realizzata già con la sola commissione
ripetuta di tali reati, senza che occorra analizzare se essi denotino un
carattere violento o pericoloso (cfr. STF 2C_158/2011 del 29 settembre 2011
consid. 3.3, 2C_125/2009 del 4 agosto 2009 consid. 3.3 e 3.4, 2C_93/2007 del 3
settembre 2007 consid. 5.1) e che la stessa può quindi essere perfezionata
anche in presenza di delitti in materia di circolazione stradale (cfr. STF
2C_158/2011 citata consid. 3.3). Tale giurisprudenza restrittiva - che è stata
sviluppata non solo in considerazione del testo dell'art. 8 cpv. 2 lett. d
LArm, ma anche della volontà del Legislatore federale (cfr. STF 2C_1271/2012
del 6 maggio 2013 consid. 3.2, 2C_125/2009 citata consid. 3.4 con riferimenti)
e dello scopo della LArm (segnatamente di prevenire l'impiego abusivo di armi,
evitando il possesso di questi oggetti molto pericolosi da parte di persone che
non sono particolarmente affidabili, cfr. art. 1 LArm; STF 2C_1271/2012 citata
consid. 3.2, 2C_158/2011 citata consid. 3.5) - non può tuttavia essere
trasposta tout court e in modo inflessibile nell'ambito dell'applicazione
dell'art. 14 lett. a LPPS. Quest'ultima norma s'ispira certo all'art. 8 cpv. 2
lett. d LArm, ma è come visto stata soprattutto dettata dalla volontà del
Legislatore cantonale di conferire all'autorità decidente un margine di
apprezzamento, e ciò in ogni situazione (cfr. verbali citati, pag. 654),
inclusi quindi i casi di condanne per crimini o delitti commessi
ripetutamente. Una reiterazione di reati può certo denotare una tendenza a
non rispettare l'ordinamento giuridico, ma ciò non significa ancora che l'autorità
amministrativa possa applicare l'art. 14 lett. a LPPS in modo automatico,
prescindendo quindi da un'applicazione del principio di proporzionalità e da
qualsiasi considerazione in punto alla natura ed entità del/i reato/i alla base
di una o più condanne, vagliando in che misura l'interessato non offra più
sufficienti garanzie di un'integrità morale accresciuta e di un corretto
svolgimento della professione retta dalla LPPS. A maggior ragione s'impone tale
conclusione, se si considera che il Legislatore ha espressamente voluto evitare
situazioni paradossali, ponendo particolare attenzione alla valutazione di casi
bagatella e in materia di circolazione stradale (cfr. pure verbali citati, pag.
655 seg.).
3.3. Fermo quanto precede, in concreto è da escludere che l'autorità di prime
cure, sulla sola base della condanna del 7 febbraio 2023 con cui il ricorrente
è stato ritenuto colpevole di ripetuta guida senza autorizzazione ex
art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr (per avere, nel periodo 28 gennaio 2022- 5
aprile 2022, ripetutamente condotto un veicolo nonostante la
licenza di condurre scaduta il 27 gennaio 2022) - che è pacificamente l'unica
condanna inserita nell'estratto del casellario giudiziale per privati del 10
aprile 2024 (riportata peraltro nei seguenti termini: guida di un veicolo a
motore senza la licenza di condurre richiesta, perpetrazione:
28.01.2022-05.04.2022) - potesse revocare l'autorizzazione del ricorrente
in base all'art. 14 cpv. 1 lett. a LPPS, senza procedere ad alcuna valutazione
delle circostanze concrete e applicazione del principio di proporzionalità. E
in particolare senza neppure considerare che la condanna riguarda un reato in
materia di circolazione stradale, che è stato commesso per negligenza (cfr. il
richiamo all'art. 12 cpv. 3 CP nella sentenza penale; il ricorrente ha in
effetti sempre sostenuto di non essersi avveduto che la proroga della validità
delle patenti di guida italiane concessa dalle autorità italiane in stato di
emergenza sanitaria COVID non valesse anche in Svizzera, cfr. ricorso al
Governo, pag. 4 seg.) e ha comportato una pena contenuta (ridotta dal Pretore
penale a 10 aliquote, non quindi di 45 aliquote come indicato dal Governo).
Reato che non presenta inoltre alcuna relazione con l'assolvimento dei compiti
di agente di sicurezza.
In queste circostanze - e al di là del quesito se una tale condanna possa
effettivamente rientrare nel concetto di condanne per crimini o delitti
commessi ripetutamente dell'art. 8 cpv. 2 lett. d LArm (e in particolare,
se il comportamento del ricorrente possa o no essere ricondotto alla
commissione di un reato ripetuto ai sensi della LArm, ancorché non risulti
peraltro essere stato oggetto di un aggravio di pena ex art. 49 CP, cfr.
sentenza Verwaltungsgericht Zürich VB.2022.00689 del 2 marzo 2023 consid. 2.1)
- forza è constatare che il giudizio impugnato che ha confermato la decisione
dipartimentale non può essere confermato in quanto lesivo del principio della
proporzionalità. Considerato che l'autorizzazione del ricorrente è comunque nel
frattempo giunta a scadenza, va da sé che nulla impedisce a questo punto al medesimo
di inoltrare un'istanza di rinnovo della sua autorizzazione, sulla quale l'autorità
dovrà pronunciarsi senza indugio. A maggior ragione a fronte dell'estratto
casellario aggiornato prodotto in questa sede, che non riporta più alcuna
condanna.
4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente annullamento della decisione governativa impugnata e della risoluzione dipartimentale da essa tutelata.
4.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.
4.3. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47
cpv. 1 LPAmm). Lo Stato è per contro tenuto a rifondere al ricorrente un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv.
1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, la decisione (n. 4627) del 1° ottobre 2025 del Consiglio di Stato e la risoluzione del 23 aprile 2024 del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale sono annullate.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo. Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a rifondere all'insorgente l'importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera