Incarto n.
52.2025.56

 

Lugano

27 novembre 2025      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

cancelliera:

Giorgia Ponti

 

 

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2025 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 gennaio 2025 (n. 133) del Consiglio di Stato che ha sospeso l'aumento annuale all'insorgente a contare dal 1° gennaio 2025;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   RI 1 lavora alle dipendenze dello Stato dal 1° ottobre 2014. Assunto quale aiuto amministrativo a metà tempo presso la Cancelleria dello Stato, dal 1° gennaio 2022 è stato promosso alla funzione di addetto al servizio di accoglienza e iscritto nella classe 3 dell'Organico con 8 aumenti.

 

 

B.   Il 22 novembre 2024, in occasione di un colloquio, è stata presentata la valutazione delle prestazioni di RI 1 da parte del suo superiore C__________. La valutazione complessiva è risultata insufficiente, pari al livello D. A fronte di tali prestazioni, C__________ e il funzionario dirigente __________ M__________ hanno preavvisato negativamente la concessione dell'aumento salariale.

Con e-mail del 29 novembre seguente, il capoufficio __________ M__________ ha trasmesso al dipendente copia del modulo di valutazione delle prestazioni e di quello di negata concessione dell'aumento.

 

 

C.   Entro il termine di 21 giorni indicato sia sui predetti moduli sia nella comunicazione elettronica, il collaboratore ha inoltrato alla Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia le proprie osservazioni al preavviso negativo alla concessione dell'aumento.

La predetta Sezione ha preso atto di tali osservazioni e ha comunicato al dipendente di non intravedere elementi tali da mettere in discussione la valutazione del funzionario dirigente.

 

 

D.   Con decisione del 15 gennaio 2025, comunicata al dipendente il 24 gennaio seguente, il Consiglio di Stato ha negato la concessione dell'aumento annuale a contare dal 1° gennaio 2025.

 

 

E.   RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente ricorda di occuparsi, dal 2016, dell'autenticazione di documenti destinati all'estero e di avere sempre ricevuto apprezzamenti positivi sia dai propri superiori sia dall'utenza, come attestato dalle valutazioni delle sue prestazioni espresse negli anni 2019, 2020 e 2023. In relazione alla valutazione del 2024, lamenta innanzitutto di non aver avuto la possibilità di esprimersi in modo completo in occasione di un incontro, che gli è stato rifiutato. Il funzionario dirigente avrebbe inoltre firmato il preavviso di diniego dell'aumento senza neppure attendere la scadenza del termine per presentare osservazioni. Il giudizio del funzionario dirigente sarebbe inoltre arbitrario, in quanto in netto contrasto con quelli degli anni precedenti. D'altro canto, nel corso dell'anno non sarebbe stata segnalata alcuna criticità o difficoltà. Tali considerazioni non troverebbero alcun riscontro oggettivo.

 

 

F.    All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane. Osserva che nel caso concreto sono state rispettate le formalità previste per la procedura di valutazione, compreso il diritto di essere sentito del dipendente. Nel merito, difende la decisione di bloccare lo scatto salariale, data la valutazione complessiva insufficiente.

 

 

G.   Con la replica e la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi.  

 

 

Considerato,                in diritto

 

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300) in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione trasmessa dalle parti.

 

 

2.    Il ricorrente eccepisce la violazione del suo diritto di essere sentito. In primo luogo critica l'Autorità per avergli negato la possibilità di esprimere la propria posizione in occasione di un incontro. Inoltre, il funzionario dirigente avrebbe espresso il suo preavviso prima di ricevere le sue osservazioni. Infine, la decisione non sarebbe convenientemente motivata.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale e dalle garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito conferisce all'interessato tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura, tra cui la facoltà di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole nei suoi confronti (DTF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, 135 I 279 consid. 2.3, 135 I 187 consid. 2.2; STF 2C_879/2014 del 17 aprile 2015 consid. 2.2, 1C_356/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.4, 2C_880/2011 del 29 maggio 2012 consid. 4.2). Per quanto attiene al blocco dell'aumento di stipendio, l'art. 13 cpv. 2 LStip si limita a prevedere che il dipendente deve essere sentito. Dal canto suo, l'art. 34 LPAmm pone il principio secondo cui le parti hanno il diritto di essere sentite. L'autorità prima di prendere una decisione permette alle parti di esercitare, di regola per scritto, questo diritto (art. 35 cpv. 1 e 2 LPAmm), salvo ricorra un caso particolare (art. 35 cpv. 3 e 4 LPAmm).

 

2.2. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'Autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). L'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF cit., ibidem, inoltre 130 II 530 consid. 4.3 con rinvii; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2, 1C_287/2007 del 17 marzo 2008 consid. 2.2.; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii, tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., n. 2a ad art. 26, pure con rinvii).

 

2.3. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale; la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2 con rinvii); la giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità chiamata a decidere disponga dello stesso potere di esame di quella precedente; la sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 con rinvii).

 

2.4. Nel caso concreto, all'insorgente sono state presentate le valutazioni in occasione di un colloquio con i suoi superiori. In seguito, il medesimo ha ottenuto copia delle stesse e ha formulato le sue osservazioni per scritto, prima che l'Autorità di nomina emanasse la propria decisione sulla concessione dell'aumento di stipendio. In queste circostanze, il suo diritto di essere sentito è stato rispettato.

 

2.5. Per quanto attiene alla motivazione della decisione impugnata si rileva che dalla stessa è possibile desumere che la ragione del blocco dell'aumento deriva dalla valutazione negativa della prestazione dell'insorgente durante il 2024. Sulle osservazioni del ricorrente l'Autorità si è invero espressa in modo stringato, segnalando che dalle stesse non emergevano elementi atti a rimettere in discussione il preavviso del funzionario dirigente. Nelle concrete circostanze, la motivazione della decisione va comunque sia ritenuta sufficiente, dal momento che si basa sulle valutazioni delle prestazioni formulate in modo articolato per ogni aspetto determinante nell'apposito modulo.

La censura di violazione del diritto di essere sentito va pertanto disattesa.

 

 

3.    3.1. L'art. 21 cpv. 1 LORD prevede che le prestazioni del dipendente siano valutate annualmente dal suo superiore gerarchico.
L'art. 53 cpv. 2 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110), grazie a rinvio di cui all'art. 21 cpv. 1 LStip, precisa che il funzionario dirigente valuta la qualità e la quantità del lavoro svolto in base a criteri predefiniti, come pure il comportamento del dipendente sull'arco dell'anno, dandone riscontro al medesimo. Oggetto della valutazione periodica sono le prestazioni dell'impiegato, segnatamente i compiti previsti dalla descrizione della funzione, nonché il comportamento (art. 53 cpv. 4 RDSt). La stessa è elemento determinante per la decisione in merito alla mancata concessione dell'aumento annuo all'impiegato e alle promozioni (cpv. 5).
Per l'art. 12 cpv. 1 LStip, i dipendenti hanno diritto a un aumento annuale di stipendio corrisposto secondo la scala stipendi, fino al massimo della funzione occupata. Un'eccezione a tale regola è stabilita all'art. 13 cpv. 1 LStip, secondo cui se le prestazioni del dipendente sono insufficienti, l'autorità di nomina può bloccare l'aumento annuale mediante decisione formale.

3.2. Il Consiglio di Stato si è dotato di una direttiva sulla valutazione periodica degli impiegati (direttiva; RG n. 4697 del 26 settembre 2019). Questa prevede che l'impiegato è valutato dal proprio superiore diretto e che il funzionario dirigente valida la valutazione (art. 4 cpv. 1). Essa definisce inoltre le aree tematiche oggetto di valutazione, nonché i comportamenti significativi (art. 6). I livelli di valutazione sono cinque (A, B, C, D, E), che corrispondono ai seguenti giudizi (art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 4):

A -    ha prodotto quanto richiesto dalla funzione in modo ottimale.

B -    ha superato quanto richiesto dalla funzione.

C -    ha prodotto quanto richiesto dalla funzione.

D -    non ha raggiunto interamente quanto richiesto dalla funzione e necessita di un miglioramento.

                                         E -    non raggiunge largamente quanto richiesto dalla funzione.

NV -  nel caso di assenza pagata prolungata dovuta ad es. a malattia, infortunio, servizio obbligatorio, il valutatore può decidere che la sua        prestazione è complessivamente non valutabile per la limitata presenza sul posto di lavoro.

                                         Per gli impiegati, soggiunge l'art. 9 cpv. 1 della direttiva, sono considerate prestazioni insufficienti le valutazioni complessive di livello D e E. Il valutatore attribuisce la valutazione complessiva di livello D oppure E se più del 25% del numero di elementi considerati (obiettivi/compiti/comportamenti) è stato valutato in modo insufficiente (livelli D e E; art. 9 cpv. 2 direttiva).

 

 

4.    Il ricorrente contesta la decisione con cui il Governo ha bloccato la concessione dell'aumento per l'anno 2025. Sostiene che la valutazione espressa dal suo superiore diretto, controfirmata dal funzionario dirigente, non sarebbe retta da riscontri oggettivi, ma rifletterebbe un giudizio soggettivo di quest'ultimo. Questa sarebbe inoltre arbitraria se posta a confronto con le valutazioni positive degli anni precedenti.

 

4.1. Il modulo di valutazione allestito dai funzionari dirigenti espone una valutazione per ognuno dei diversi obiettivi, compiti e comportamenti. Delle 16 voci oggetto di giudizio, 4 sono state valutate con il livello D e una con il livello E. Si tratta delle seguenti valutazioni:

 

Obiettivo/Compito/
Comportamento

Livello

Motivazioni/Osservazioni

Lavorare in maniera da favorire la collaborazione fra colleghi e superiori, evitando i conflitti

D

Il signor RI 1 ha disatteso e compromesso il rapporto di fiducia con i suoi superiori; ha puntualmente riferito atti e comportamenti inadeguati delle colleghe ai superiori smentendoli in seguito.

Curare e seguire la formazione di base e continua delle colleghe relativamente all'attività di autentica di documenti

D

Il signor RI 1 ha seguito la formazione delle colleghe __________ e G__________. Negli incontri intercorsi per sapere l'andamento della formazione ha sempre detto che andava tutto bene omettendo pesanti lacune da parte della collaboratrice G__________i.

Collaborazione con i superiori

E

Nel corso del 2024, si sono registrati diversi momenti di tensione con i superiori, questi dovuti all'atteggiamento manifestato dal collaboratore. Il signor RI 1 si ritiene superiore a tutti nell'attività di autentica di documenti, arrogandosi la facoltà di prendere decisioni senza informare i propri superiori. Egli non ha manifestato collaborazione, anzi individuato un errore di pianificazione ha ritenuto opportuno evidenziarlo ai propri colleghi anziché segnalarlo al proprio responsabile.
Egli utilizza toni e modi di fare non cortesi.

Senso di
responsabilità

D

Il signor RI 1 è focalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di autentica di documenti, non manifestando interesse alcuno verso quelli che sono gli altri compiti della sua funzione.

Capacità di
adattamento

D

Il signor RI 1 non adatta il suo modo di pensare alle esigenze del servizio, malgrado gli sforzi intrapresi egli ha vissuto negativamente un temporaneo cambiamento di postazione lavorativa, (peraltro necessario alla formazione interna del SA) non comprendendo l'opportunità di dedicarsi interamente all'implementazione del sistema di fatturazione.
Inoltre il signor RI 1 ha indicato più volte di non voler svolgere altre attività oltre a quelle relative alle autentiche di documenti.

 

4.2. Con le osservazioni inoltrate alla Sezione delle risorse umane prima dell'emanazione della decisione impugnata, l'insorgente ha ricordato i suoi problemi di salute, noti ai superiori, per i quali beneficia di ausili personali, presenti solo nella sua postazione. Ha inoltre osservato di avere comunque espresso la volontà di svolgere altre mansioni. In merito al suo ruolo nella formazione della collega G__________, il ricorrente ha precisato di avere sempre indicato ai superiori che quest'ultima non era tranquilla a svolgere l'attività, mentre era autonoma nell'evasione della posta. Non essendogli stati chiesti subito ulteriori dettagli, non sarebbe emerso che i documenti per la maggior parte li timbrava ancora lui. Ha infine contestato di essere arrogante e scortese, pur ammettendo di avere un carattere pignolo e chiuso. In relazione all'errore non segnalato, ha esposto la sua versione dei fatti, sostenendo di aver supposto che le pianificazioni venissero discusse tra i responsabili e di non aver agito a fini negativi parlandone con i colleghi.

 

4.3. Con il ricorso, l'insorgente non si confronta con le valutazioni delle sue prestazioni, ma si limita a una contestazione generica, adducendo che il giudizio dei funzionari dirigenti sarebbe arbitrario siccome in netto contrasto con quello degli anni precedenti.

A questo proposito si rileva che la valutazione del 2023 era complessivamente positiva (livello B) e che nel relativo modulo è stata evidenziata la precisione nello svolgimento dell'attività principale di autentica di documenti. In relazione agli altri compiti del suo mansionario tuttavia, i funzionari dirigenti non hanno potuto esprimere un giudizio, apponendo la dicitura “non valutabile”, siccome diverse attività non erano ancora state svolte (sportello e accoglienza, consulenza e assistenza all'utente, altre attività di competenza dell'area).

Dal canto suo, la valutazione delle prestazioni per l'anno 2024 mette proprio in evidenza la scarsa disponibilità del ricorrente ad assumere altri compiti oltre all'attività di autentica di documenti (in particolare in relazione agli obiettivi “senso di responsabilità” e “capacità di adattamento”). Tale valutazione non appare né arbitraria né sorprendente se posta a confronto con quella dell'anno precedente. Al contrario, è plausibile che proprio gli obiettivi fissati al termine del 2023, che prevedevano lo svolgimento di nuovi compiti, siano stati disattesi.

 

4.4. La valutazione dei funzionari dirigenti, basata sull'osservazione dell'operato del ricorrente durante l'arco dell'anno, è dettagliata e circostanziata. Essa non appare frutto di considerazioni prive di pertinenza o altrimenti lesive del diritto. Né le generiche critiche esposte con il ricorso né le osservazioni inoltrate all'Autorità dal ricorrente, che lasciano emergere l'esistenza di importanti incomprensioni, permettono di far dubitare dell'oggettività del giudizio esposto dai valutatori. La conseguente decisione di blocco dell'aumento appare pertanto sostenibile. Il ricorso va quindi respinto.

 

 

5.    La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera