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Incarto n. DP 253/95 AZ. DIR. cm |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sulla petizione 25 settembre 1995 di
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__________ rappr. da: avv. __________
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contro |
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la decisione 30 agosto 1995, no. 4733, del Consiglio di Stato, con la quale l'insorgente viene incaricato per l'anno scolastico 1995/96, quale docente di educazione fisica a orario parziale (9 ore settimanali) nella Scuola __________ di __________ ed inscritto nella classe 30.a con 9 aumenti; |
rilevato che l'attore con il gravame 25 settembre 1995 contesta l'attribuzione della classe 30.a con 9 aumenti e postula l'inscrizione in classe 33.a;
ritenuto che con comunicazione 4 gennaio 1996 indirizzata al Consiglio di Stato, la patrocinatrice dell'insorgente, modificava la propria domanda ricorsuale e chiedeva l'attribuzione della 32.a classe con 9 aumenti;
preso atto che il Consiglio di Stato nelle more del giudizio, ha modificato la propria decisione ed ha assegnato all'insorgente lo stipendio della classe 32.a con 9 aumenti (cfr. ris. no. 917 agli atti);
rilevato che l'insorgente, per vedersi riconoscere le proprie pretese ha dovuto adire questo Tribunale, ben si giustifica la concessione di un'indennità per ripetibili;
considerato che il procedimento è così divenuto privo d'oggetto;
decreta:
1. La petizione è stralciata dai ruoli poiché divenuta priva d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato verserà all'insorgente l'importo di fr. 500.-- quale indennità per ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario