Incarto n.
53.95.00011

DP 308/95 AZ. DIR.

leo

Lugano

14 giugno 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sulla petizione 1° dicembre 1995 del

 

 

 

Comune di __________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

per indebito arricchimento;

 

 

preso atto che all'udienza 29 maggio 1996, dopo discussione, il Giudice delegato ha proposto alle parti a titolo di transazione di compensare le rispettive pretese;

 

 

rilevato che sia l'attore, sia la convenuta hanno aderito alla proposta transattiva;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   La petizione e la domanda riconvenzionale sono stralciate dai ruoli.

                                         § Resta impregiudicata la definizione del compenso per il            superamento d'orario a partire dall'anno scolastico 1995/96.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario