Incarto n.
53.95.00007

 

Lugano

24 agosto 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sulla petizione 12 marzo 1990 di

 

 

 

__________

patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

Repubblica e Stato del Cantone Ticino,

rappr. dal Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

 

 

chiedente la condanna di quest'ultimo al pagamento di fr. 156'500.- oltre accessori a titolo di restituzione delle tasse di estrazione di materiale alluvionale dall'alveo del fiume __________ per gli anni 1975/1982;

 

 

petizione cui si é opposto lo Stato, che ha sollecitato con domanda riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento in suo favore dell'importo di fr. 60'000.-- oltre accessori a valere quali tasse di estrazione per gli anni 1988 e 1989: importo successivamente aumentato di ulteriori fr. 30'000.-- per tenere conto della tassa relativa al 1990;

 

 

lite in relazione alla quale con decreto 23 gennaio 1991 il Tribunale ha chiamato in causa le Officine idroelettriche della __________, le quali hanno presentato delle osservazioni il 21 marzo 1991;

 

 

ritenuto,                           in fatto e in diritto

 

che con istanza 2 agosto 1991 l'attore, adducendo di versare in cattiva situazione economica, ha chiesto la sospensione del procedimento, la quale é stata decretata, d'accordo lo Stato, il 20 agosto successivo;

 

 

che é indi stato pronunziato il fallimento di __________ e che la relativa procedura di liquidazione é stata dichiarata chiusa con decreto 24 aprile 1997 del pretore di __________;

 

 

che, stante l'inazione delle parti, in data 3 giugno 1998 il giudice delegato ha fissato alle stesse un termine di 60 giorni per chiedere e giustificare la continuazione della procedura, con l'avvertenza che in caso di silenzio il Tribunale avrebbe proceduto allo stralcio della causa, nella misura in cui questa potesse ancora sussistere;

 

 

che nessuna delle parti ha reagito al menzionato scritto entro il termine fissato nello stesso;

 

 

che, con lettera 18 agosto 1998, il Consiglio di Stato ha comunque informato il Tribunale di non opporsi allo stralcio del procedimento;

 

 

visti gli art. 3, 18, 28, 31, da 71 a 74 PAmm

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   La causa é stralciata dai ruoli

 

 

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano ripetibili.

 

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario