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Incarto n. DP 246/93 AZ. DIR. leo |
6 giugno 1995 |
In
nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sulla petizione del 31 agosto 1993 di
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__________ rappr. da: avv. __________
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contro lo |
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Stato della Repubblica e Cantone del Ticino |
chiedente:
1. La petizione del signor __________, è accolta.
Di conseguenza, il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino è tenuto a versare al signor __________, l'importo pari a fr. 310'000.--, oltre interessi.
2. Protestate spese e ripetibili.
vista la risposta 28 settembre 1993 del convenuto, chiedente:
1. La petizione è integralmente respinta.
2. Spese e ripetibili a carico del ricorrente.
preso atto delle osservazioni 19 gennaio 1995 della Cassa __________, chiamata in causa con decreto 14 novembre 1994 di questo Tribunale;
assunte le prove;
preso atto delle conclusioni:
- 27 aprile 1995 della Cassa disoccupazione __________;
- 11 maggio 1995 del convenuto;
- 16 maggio 1995 dell'attore;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 agosto 1988 il Consiglio di Stato ha nominato __________ alla carica di tassatore presso l'Ufficio circondariale di tassazione (UCT) di __________.
All'inizio del 1992, i suoi superiori hanno constatato che il rendimento sul lavoro lasciava piuttosto a desiderare dal profilo quantitativo (un centinaio di tassazioni al mese: circa la metà della produzione media di un tassatore). L'hanno quindi invitato ad incrementare la produzione. Dando seguito all'esortazione, in poco meno di tre mesi __________ ha allestito 1178 tassazioni.
In seguito agli errori riscontrati nell'ambito delle verifiche esperite a campionatura sulle tassazioni emesse, il 6 ottobre 1992 il Consiglio di Stato ha aperto nei confronti dell'attore un'inchiesta disciplinare per violazione di non meglio precisati doveri di servizio.
Esperite ulteriori verifiche, il 17 marzo 1993 il Governo ha destituito __________ dalla carica di tassatore, addebitandogli "una profonda carenza professionale" per aver emesso oltre un migliaio di tassazioni sull'arco di soli tre mesi "senza procedere alle necessarie verifiche degli elementi imponibili in palese violazione della tecnica di tassazione".
B. Con sentenza 22 giugno 1993 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso inoltrato dall'attore contro la predetta sanzione disciplinare, accertando che non era giustificata. Ha quindi riservato all'insorgente l'indennità prevista dall'art. 69 cpv. 2 PAmm in caso di licenziamento ingiustificato.
C. Con petizione 31 agosto 1993 __________ ha convenuto in giudizio il Consiglio di Stato (rectius: lo Stato) davanti a questo Tribunale, chiedendo il pagamento dello stipendio che gli sarebbe stato corrisposto sino alla scadenza del periodo di nomina (complessivamente fr. 288'956.-- arrotondati per eccesso in fr. 310'000.--).
A sostegno della petizione l'attore si è in sostanza limitato a richiamare la sentenza 22 giugno 1993 con cui il Tribunale cantonale amministrativo aveva accertato l'illegittimità della destituzione pronunciata nei suoi confronti dal Consiglio di Stato a titolo di sanzione disciplinare.
D. All'accoglimento della petizione si è opposto lo Stato, ponendo in evidenza le mancanze di cui l'attore si è reso autore colpevole.
A mente del convenuto, qualora non fossero date le premesse per negare qualsiasi risarcimento, la somma chiesta in giudizio andrebbe comunque sostanzialmente ridotta per colpa dell'attore. In ogni caso andrebbero dedotte le indennità versategli dall'assicurazione disoccupazione ed il reddito conseguito con un altro lavoro.
E. Dall'istruttoria di causa è emerso che l'attore è rimasto disoccupato sino al 31 dicembre 1993. Durante questo periodo ha percepito dalla Cassa disoccupazione indennità per complessivi fr. 38'091.95.
A partire dal 1. gennaio 1994, __________ è stato assunto dalla __________ quale gerente del ristorante __________ di __________ con uno stipendio netto di fr. 3'000.-- al mese. La datrice di lavoro, di cui lui era amministratore unico, sarebbe stata costituita con l'aiuto del padre per dargli modo di rientrare nell'attività lavorativa, assumendo la gerenza di quell'esercizio pubblico. La gestione si sarebbe tuttavia rivelata deficitaria al punto che non gli sarebbe stato pagato alcuno stipendio. A partire dalla fine del 1994 il ristorante è stato chiuso e l'attore si è ritrovato nuovamente disoccupato: questa volta, senza diritto ad indennità di disoccupazione perché la datrice di lavoro non gli aveva pagato nemmeno i contributi assicurativi.
F. Chiamata in causa la CAD __________ ha fatto valere il diritto di surrogazione sancito dall'art. 29 cpv. LADI per le indennità versategli nel 1994.
G. In sede di
conclusioni le parti si sono confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e
domande.
Considerato, in diritto
1. La petizione è ricevibile in ordine giusta gli art. 47 LOrd, 69 cpv. 2 e 71 PAmm.
2. Giusta l'art. 69 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo, una volta accertata l'illegittimità del licenziamento (disciplinare) di un dipendente, "stabilisce la relativa indennità".
La legge non precisa i criteri in base ai quali dev'essere determinata l'indennità dovuta ai dipendenti destituiti senza valido motivo. L'art. 18 LStip, disciplinante l'indennità dovuta in casi di rimozione dalla carica, di mancata conferma o di soppressione della funzione, non è di principio applicabile. Le indennità previste dall'art. 18 LStip si fondano infatti su cause legittime di rescissione anticipata del rapporto d'impiego. Quella prevista dall'art. 69 cpv. 2 PAmm trae invece titolo dall'illegittimità del provvedimento pregresso.
In mancanza di concrete indicazioni desumibili dall'ordinamento dei dipendenti cantonali, la giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto applicabile per analogia (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 2 B IV; 147 B III) l'art. 337c CO; norma che conferisce al dipendente licenziato senza valida giustificazione il diritto a percepire "quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto" (cpv. 1), dedotto "quanto ha guadagnato con altro lavoro od omesso intenzionalmente di guadagnare" (cfr. STA 8.6.1988 in re G.).
In caso di licenziamento ingiustificato, non essendo dati i presupposti per contenere il risarcimento dovuto entro i limiti fissati dall'art. 18 LStip, lo Stato è quindi tenuto a corrispondere al dipendente destituito a torto un'indennità pari allo stipendio che questi avrebbe percepito sino alla scadenza del periodo di nomina, dedotto quanto l'interessato ha guadagnato od omesso intenzionalmente di guadagnare con un'altra occupazione (cfr. STA 7.8.1987 in re F.).
Invano lo Stato rimprovera all'attore di esser venuto meno ai suoi doveri di diligenza nell'esercizio delle funzioni di tassatore. Le eventuali responsabilità dell'attore negli eventi che gli sono costati il posto non liberano nemmeno parzialmente il convenuto dai suoi obblighi di risarcimento. A prescindere dal fatto che in questa sede non può essere rimessa in discussione l'illegittimità del licenziamento accertata da questo Tribunale nel precedente giudizio (per insufficienza di prove), non si può fare a meno di rilevare che nemmeno il diritto civile prevede una riduzione del risarcimento per concorso di colpa del dipendente licenziato senza valida giustificazione (cfr. Brand e coautori, Der Einzelarbeitsvertrag im OR, ad art. 337c N. 7; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, ad 337c N. 3 pag. 387). Una limitazione degli obblighi di risarcimento, analoga a quelle previste dall'art. 18 LStip per ipotesi che qui non ricorrono, avrebbe dovuto essere sancita dalla legge. Non può essere introdotta in via giurisprudenziale.
3. In esito alle considerazioni sin qui esposte, all'attore va quindi per principio riconosciuto il diritto ad un risarcimento corrispondente allo stipendio che avrebbe percepito sino al momento in cui il rapporto d'impiego fosse regolarmente giunto a scadenza. Questo momento va per ora situato al 31 dicembre 1996, data di scadenza generale del periodo di nomina degli impiegati cantonali (cfr. art. 12 LOrd; la scadenza del 31 agosto 1996 indicata dall'attore è invece quella dei docenti).
Il 1° gennaio 1996 entrerà tuttavia in vigore la nuova LOrd (nLOrd; cfr. BU 1995, 255), che trasformerà automaticamente gli attuali rapporti di nomina con scadenza quadriennale in rapporti di nomina a tempo indeterminato (art. 85 nLOrd), disdicibili per la fine di un mese, con preavviso di tre mesi per giustificati motivi (art. 60 nLOrd): in particolare, quando la continuazione del rapporto d'impiego da parte dell'amministrazione non appare più esigibile in base al principio della buona fede (art. 60 cpv. 3 lett. c nLOrd).
Considerato che il comportamento dell'attore, anche se non giustificava una destituzione, ha determinato una situazione tale da escludere che si possa ragionevolmente pretendere una continuazione del rapporto d'impiego da parte delll'autorità, l'indennità per licenziamento ingiustificato va quindi calcolata in base alla scadenza del termine di disdetta (30 aprile 1996) che verrà introdotto dalla nuova LOrd.
4. Contrariamente a quanto assume l'attore, dal risarcimento complessivo va dedotto lo stipendio di fr. 3'000.-- al mese (netto) pattuito con l'__________ per la gestione del ristorante __________ di __________ a far tempo dal 1. gennaio 1994. Il fatto che la nuova datrice di lavoro non gli abbia versato nulla non può essere preso in considerazione. Non tanto perché l'__________ è amministrata dall'attore stesso, quanto piuttosto perché quest'ultimo, non avendo intrapreso alcunché per incassare lo stipendio dovutogli, versa in una situazione analoga a quella di un dipendente licenziato senza valido motivo, che omette intenzionalmente di conseguire un reddito con un altro lavoro (art. 337c cpv. 2 CO).
Non potendosi comunque ammettere che l'attore si ritrovi arricchito del credito (privilegiato) che vanta nei confronti della nuova datrice di lavoro, dall'indennità dovutagli dal convenuto va quindi dedotto lo stipendio maturato durante il 1994 quale gerente del ristorante __________ (fr. 3'000.-- x 12 = fr. 36'000.--).
5. Secondo l'art. 339 cpv. 1 CO, con la fine del rapporto di lavoro tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili. Diventano quindi esigibili anche le pretese fondate sull'art. 337c CO (DTF 103 II 274; Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, N. 272; Streiff/von Känel, op. et loc. cit.).
L'immediata esigibilità del guadagno percepibile sino alla scadenza rende tuttavia difficile al datore di lavoro la possibilità di rivendicare le deduzioni previste dall'art. 337c cpv. 2 CO. Tali deduzioni non possono infatti fondarsi su valutazioni di tipo prognostico, ma devono corrispondere a valori accertati in chiave retrospettiva. Qualora l'indennità per licenziamento ingiustificato debba essere determinata prima della scadenza contrattuale, l'incongruenza appena denunciata può comunque essere superata o allocando al dipendente un risarcimento da versare sotto forma di rendita o riservando al datore di lavoro il diritto di chiederne la restituzione parziale per arricchimento indebito, qualora il dipendente trovi un nuovo lavoro prima del termine suddetto (Sem. Jud. 1987 pag. 564 seg.).
Analoga soluzione va prevista nell'ambito della determinazione dell'indennità dovuta in base all'art. 69 PAmm. Anche in questi casi, infatti, l'indennità è immediatamente esigibile ed anche in questi casi dev'essere assicurata al datore di lavoro la possibilità di operare le deduzioni previste dall'art. 337c cpv. 2 CO.
Considerato che mancano ancora parecchi mesi alla scadenza del termine di disdetta, questo Tribunale ritiene più confacente al caso in esame riconoscere all'attore un'indennità in capitale sino al 31 maggio 1995 ed un'indennità sotto forma di rendita mensile a partire dal 1. giugno 1995 sino al 30 aprile 1996: primo termine utile per rescindere il rapporto d'impiego dopo l'entrata in vigore della nuova LOrd.
Va da sé che l'attore dovrà nel frattempo continuare a cercarsi un'altra occupazione, informando regolarmente lo Stato dell'esito di tale ricerca, pena la sospensione della rendita.
6. Le indennità per mancato guadagno dovute dal datore di lavoro in base all'art. 337c CO soggiacciono ai contributi sociali (cfr. DTF 119 V 494; Streiff/von Känel, op. cit., ad art. 337c N. 114).
Il dipendente licenziato senza valida giustificazione può quindi esigere soltanto lo stipendio netto.
Dalle pretese dell'attore vanno di conseguenza dedotti i contributi sociali.
7. Conformemente all'art. 29 LADI, va riconosciuto alla CAD __________ il diritto di surrogazione nelle pretese dell'attore sino a concorrenza delle indennità versate tra il mese di aprile del 1993 ed il mese di gennaio del 1994 (fr. 38'091.95 oltre interessi sui singoli versamenti).
8. All'attore, rispettivamente alla CAD __________, vanno riconosciuti gli interessi di mora sull'indennità dovuta dallo Stato.
In applicazione dell'art. 339 cpv. 1 CO, che dichiara immediatamente esigibili tutti i crediti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, all'attore andrebbero di per sé riconosciuti gli interessi moratori sull'intera indennità in capitale. Questa impostazione conduce tuttavia ad un arricchimento del dipendente (cfr. Streiff/von Känel, op. cit., ad art. 337c CO N. 3 pag. 388). Al fine di prevenire una simile distorsione, analogamente alla prassi adottata da taluni tribunali (cfr. Sem. Jud. 1987 pag. 566), questo Tribunale ritiene più corretto riconoscere all'attore soltanto gli interessi di ritardo maturati sulle singole mensilità di stipendio arretrate.
9. 9.1. Ferme queste premesse e preso atto dei conteggi (incontestati) prodotti dal convenuto, la petizione va quindi parzialmente accolta, riconoscendo all'attore, rispettivamente alla CAD __________ le seguenti indennità:
1993
marzo 2'423.55 + 5% dal 31.3.1993
aprile 4'847.05 + 5% dal 30.4.1993
maggio 4'847.05 + 5% dal 31.5.1993
giugno 4'847.05 + 5% dal 30.6.1993
luglio 4'847.05 + 5% dal 31.7.1993
agosto 4'847.05 + 5% dal 31.8.1993
settembre 4'847.05 + 5% dal 30.9.1993
ottobre 4'847.05 + 5% dal 31.10.1993
novembre 4'847.05 + 5% dal 30.11.1993
dicembre 4'847.05 + 5% dal 31.12.1993
13a 4'115.75 + 5% dal 31.12.1993
Totale 50'162.75 + interessi
da versare alla CAD __________ nella misura di fr. 38'091.95, oltre interessi al 5% sulle singole rate, ed all'attore per il resto.
1994
gennaio 4'977.25 + 5% dal 31.1.1994
febbraio 4'977.25 + 5% dal 28.2.1994
marzo 4'977.25 + 5% dal 31.3.1994
aprile 4'977.25 + 5% dal 30.4.1994
maggio 4'977.25 + 5% dal 31.5.1994
giugno 4'977.25 + 5% dal 30.6.1994
luglio 4'977.25 + 5% dal 31.7.1994
agosto 4'977.25 + 5% dal 31.8.1994
settembre 5'296.10 + 5% dal 30.9.1994
ottobre 5'296.10 + 5% dal 31.10.1994
novembre 5'296.10 + 5% dal 30.11.1994
dicembre 5'296.10 + 5% dal 31.12.1994
13a 5'469.15 + 5% dal 31.12.1994
Totale 66'471.55 + interessi
dedotti fr. 36'000.-- a titolo di stipendio maturato in qualità di dipendente dell'__________.
1995
gennaio 5'264.-- + 5% dal 31.1.1995
febbraio 5'264.-- + 5% dal 28.2.1995
marzo 5'264.-- + 5% dal 31.3.1995
aprile 5'264.-- + 5% dal 30.4.1995
maggio 5'264.-- + 5% dal 31.5.1995
Totale 26'320.-- + interessi.
9.2. Il convenuto va inoltre condannato a versare all'attore, a partire dal mese di giugno 1995, lo stipendio che gli avrebbe corrisposto quale tassatore presso l'UCT di __________ sino a scadenza del rapporto d'impiego, ovvero sino al 30 aprile 1996, rispettivamente sino al momento in cui questi dovesse conseguire un reddito con un altro lavoro od omettere intenzionalmente di conseguirlo.
10. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi;
visti gli art. 47 LOrd; 3, 18, 28, 31, 69, 71 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza:
1.1. lo Stato del Cantone Ticino verserà all'attore ed alla CAD __________ le indennità precisate al considerando n. 9.1 e 9.2;
1.2. è riservato allo Stato il diritto di porre fine all'ulteriore versamento dello stipendio nel caso in cui si realizzi una delle ipotesi prospettate al considerando n. 9.2.
2. Lo Stato verserà all'attore fr. 8'000.-- (ottomila) a titolo di ripetibili.
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3. |
Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario: