Incarto n.
53.96.00004

 

Lugano

21 novembre 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

vista l'istanza 20 settembre 1996 di

 

 

 

__________

 

 

chiedente al Consiglio di Stato di rinunciare ad esigere il rimborso dello stipendio versatogli durante un congedo pagato;

 

 

 

richiamata la risoluzione 16 ottobre 1996, no. 5256, con cui il Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza a questo Tribunale per competenza;

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

 

                                         che __________ è stato alle dipendenze dello Stato dal 1. novembre 1986 al 30 giugno 1996;

 

che tra il 1990 ed il 1994 ha frequentato la __________, dove ha conseguito il diploma di economista aziendale;

 

che per frequentare la predetta scuola ha fruito di un congedo pagato;

che con convenzione del 13 luglio 1990 __________ si è impegnato a rimborsare lo stipendio ricevuto durante il periodo di congedo nel caso in cui il rapporto di lavoro si fosse interrotto per dimissioni prima del 1998;

 

che, avendo l'istante rassegnato le dimissioni con effetto al 30 giugno 1996, lo Stato gli ha chiesto il rimborso della somma di fr. 6'645.05;

 

che il 20 settembre 1996 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di rinunciare alla richiesta di rimborso;

 

che con risoluzione 16 ottobre 1996 (n. 5256) il Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza a questo Tribunale, richiamandosi all'art. 68 LOrd;

 

che tale norma assegna al Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica la competenza a dirimere le contestazioni sorte fra lo Stato ed i suoi dipendenti per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego;

 

che contrariamente a quanto assume il Governo nella richiesta rivoltagli da __________ non sono per nulla ravvisabili gli estremi di una petizione proponibile a questo Tribunale come azione diretta in forza degli art. 68 LOrd e 71 PAmm: l'istante, in effetti, non contesta minimamente la pretesa creditoria che lo Stato avanza nei suoi confronti; chiede soltanto allo Stato di rinunciarvi;

 

che già per questo motivo, l'istanza è irricevibile;

 

che l'istanza sarebbe comunque irricevibile per mancanza di interesse legittimo anche nel caso in cui __________ contestasse la pretesa dello Stato;

 

che, per principio, spetta infatti al creditore far valere una pretesa creditoria, promuovendo l'azione necessaria davanti al giudice competente; salvo casi particolari, che non occorre qui illustrare, non tocca al debitore agire in giudizio per ottenere il disconoscimento di un credito vantato nei suoi confronti;

visti gli art. 68 LOrd; 71 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L'istanza è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario