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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 23 giugno 2004 di
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AT1 AT2
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chiedente |
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la nomina retroattiva quali ausiliarie di cucina presso la mensa della Scuola __________ e __________ di __________; |
viste le risposte 20 agosto 2004 del Consiglio di Stato, chiedenti il rigetto della petizio-
ne;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con contratti del 7 settembre 1998 lo Stato ha assunto le attrici AT1 e AT2 quali ausiliarie di cucina presso la Scuola __________ e __________ di __________ per la durata dell'anno scolastico 1998/99;
che i contratti sono stati rinnovati di anno in anno, con scadenza alla fine dell'anno scolastico;
che l'ultimo rinnovo è giunto a scadenza il 25 giugno di quest'anno;
che con petizione 23 giugno 2004 AT1 e AT2 hanno convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendo di essere nominate con effetto retroattivo;
che le attrici rilevano di essere impiegate dallo Stato con un contratto a catena; sostengono che a partire dal terzo anno avrebbero dovuto essere nominate;
che lo Stato chiede il rigetto della petizione, obiettando, in via principale, che il rapporto d'impiego è retto dal diritto privato, ed in via subordinata, che - comunque - non è dato un diritto alla nomina;
considerato, in diritto
che, giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che la norma limita la competenza del Tribunale cantonale amministrativo: non tutte le contestazioni derivanti dal rapporto d'impiego possono essere deferite con azione diretta al giudizio di questo tribunale; proponibili sono soltanto le azioni che sono intese al conseguimento di un risultato di natura pecuniaria (RDAT 1983 n. 26);
che l'art. 47 LOrd 1987 aveva invero soppresso questa limitazione, prevista dall'art. 29 della legge previgente;
che l'art. 68 dell'attuale LOrd l'ha tuttavia reintrodotta nel dichiarato intento di sottrarre al giudizio di questo tribunale le contestazioni fra lo Stato ed i suoi dipendenti, che non hanno un contenuto di natura pecuniaria (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm, n. 5 b);
che con la petizione qui in esame le attrici non avanzano rivendicazioni di natura pecuniaria nei confronti dello Stato; esse si limitano infatti a chiedere a questo tribunale di conferire loro la nomina con effetto retroattivo a data non meglio precisata;
che la domanda è improponibile, sia perché non è di natura pecuniaria, sia perché questo tribunale, come non può obbligare lo Stato a mantenere in servizio un dipendente nominato che viene licenziato a torto (art. 69 PAmm; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 69 PAmm, n. 1), non può nemmeno conferire la nomina sostituendosi al Consiglio di Stato nell'esercizio di prerogative che gli sono riservate in modo esclusivo;
che già per questi motivi la petizione va quindi dichiarata irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico delle attrici in ragione di metà ciascuna;
per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 3, 18, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico delle attrici in ragione di metà ciascuna.
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3. Intimazione a: |
6500. |
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terzi implicati |
CV1
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario