Incarto n.
53.2004.16

 

Lugano

1 giugno 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sulla petizione 28 settembre 2004 di

 

 

 

AT 1

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

 

 

chiedente:

 

1.             La petizione è accolta.

§  Di conseguenza:

1.1.            in via principale è cancellato ogni malus orario d’insegnamento accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003

in via subordinata, nel calcolo del malus orario accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003 deve essere cancellato il saldo negativo prescritto e quello eccedente il limite di 1 ora stabilito dal Consiglio di Stato con risoluzione 25 giugno 1974 n. 4453.

1.2.            è pure cancellato ogni malus orario accumulato da AT 1 al termine dell’anno scolastico 2003/2004.

 

2.             Protestate spese e ripetibili.

 

vista la risposta 12 novembre 2004 del convenuto, chiedente:

 

1.             La petizione è irricevibile, subordinatamente respinta.

2.             Protestate spese e ripetibili.

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che l'attrice AT 1 è docente di scuola media nominata a metà tempo;

 

che a partire dall'anno scolastico 1996/97 l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 12 e 16 ore come segue:

 

anno

scolastico

Rapporto d'impiego

Ore

effettuate

Ore

retribuite

Saldo annuale

Saldo riportato

1996/97

N 50%

13

13.5

- 0.5

- 0.5

1997/98

N 50%

12

13.5

- 1.5

- 2

1998/99

N 50%

12

13.5

- 1.5

- 3.5

1999/00

N 50%

12

13.5

- 1.5

- 5

2000/01

N 50%

14

13.5

+ 0.5

- 4.5

2001/02

N 50%

12

12

0

- 4.5

2002/03

N 50%

12

12

0

- 4.5

2003/04

N 50%

16

13.5

+ 2.5

- 2

 

che con emendamento del 16 dicembre 2003 il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3, in forza del quale per esigenze organizzative dell’ orario scolastico, l’orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare - rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;

 

che, analogamente interpellata, il 22 aprile 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attrice che non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare, nel biennio 2004/05;

 

che con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da AT 1;

 

che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli in sostanza di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;

 

che secondo l'attrice il recupero di ore d’insegnamento non prestate non potrebbe esserle imposto, poiché farebbe difetto la necessaria base legale;

 

che all'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attrice con argomenti che saranno discussi qui appresso;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che giusta l’art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

 

che la limitazione della competenza di questo tribunale alle contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro;

 

che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954, soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art. 68 LOrd 1995 attualmente in vigore;

 

che la docente AT 1 è invero una dipendente cantonale, ma la pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;

 

che l'attrice chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato sia condannato a versarle una somma di denaro;

 

che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;

 

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attrice secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   La petizione è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

terzi implicati

 

CV 1

rappr. da: RA 1

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario