Incarto n.
53.2004.20

 

Lugano

1 giugno 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sulla petizione 5 ottobre 2004 di

 

 

 

AT 1 

 

 

contro lo

 

 

 

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

 

 

chiedente il versamento della gratifica per anzianità di servizio;

 

vista la risposta 22 novembre 2004 del convenuto chiedente il rigetto della petizione;

 

 

preso atto:

- della replica 3 dicembre 2004 e

- della duplica 17 gennaio 2005;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                         che l'attore, prof. AT 1, è stato per 40 anni alle dipendenze dello Stato in qualità di docente nominato a tempo pieno di scuola media (SMe);

 

che, dietro sua richiesta, il prof. AT 1 è stato posto al beneficio del pensionamento nella misura del 50% a partire dal 1. settembre 2003, mantenendo il rapporto d'impiego a metà tempo;

a quel momento l'attore vantava un saldo (bonus) di un'ora di lezione a suo favore;

 

che, nell'ultimo anno di servizio (2003/04), l'autorità scolastica ha assegnato all'attore 10 ore d'insegnamento presso la SMe di __________, mantenendogli comunque la retribuzione al 50% corrispondente ad un onere d'insegnamento di 12 ore;

 

che con il 1. settembre 2004 il prof. AT 1 si è ritirato in pensione al 100%;

 

che, in occasione della cessazione del rapporto d'impiego, coincidente con il 40° di anzianità di servizio, il convenuto ha di principio riconosciuto all'attore il diritto ad una gratifica pari a quattro settimane della retribuzione corrispostagli a quel momento (50%; fr. 4'075.80);

 

che la gratifica non gli è stata tuttavia versata, poiché il convenuto l'ha compensata con il controvalore (fr. 4'408.10) del saldo (malus) di un'ora di lezione registrato a carico dell'attore durante l'ultimo anno di servizio;

 

che con la petizione citata in ingresso il prof. AT 1 chiede in sostanza il versamento della gratifica che lo Stato gli ha riconosciuto ma ha compensato per un suo asserito credito scaturito da un'ora d'insegnamento non prestata benché retribuita;

 

l'attore rileva in sostanza che non avrebbe avuto nessuna difficoltà ad insegnare 11 ore invece delle 10 che gli sono state assegnate durante l'ultimo anno di servizio in modo da evitare di accumulare un malus;

che all'accoglimento della petizione si oppone il convenuto contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso per quanto necessario;

 

che in sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 68 LOrd e 71 lett. c PAmm; l'attore era un dipendente cantonale, mentre la pretesa, di natura pecuniaria, deriva dal rapporto d'impiego;

 

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

 

che controverso, in concreto, è unicamente il credito che lo Stato avrebbe maturato nei confronti del prof. AT 1, versandogli lo stipendio corrispondente alla nomina a metà tempo (12 ore) per un onere d'insegnamento di 10 ore, corretto ad 11 grazie al saldo di un'ora a favore dell'attore (bonus) risultante dall'anno scolastico 2002/03;

 

che per principio lo stipendio deve essere versato ai dipendenti alle scadenze previste dalla legge, in conformità delle condizioni fissate dalla risoluzione su cui si fonda il rapporto d'impiego, prescindendo dalla durata della prestazione lavorativa effettivamente fornita;

 

che la retribuzione dei docenti nominati non è in particolare calcolata in base alle ore di lezione effettivamente tenute, ma è stabilita su base annua in funzione dell'onere d'insegnamento fissato dalla risoluzione di nomina;

 

che dipendenti sottoccupati per motivi imputabili al datore di lavoro hanno in linea di massima diritto allo stipendio prestabilito anche se la prestazione lavorativa effettivamente fornita è inferiore a quella fissata dall'atto di assunzione;

che, giusta l'art. 1 cpv. 3 del Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID), per esigenze organizzative dell'orario scolastico, l'orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare - rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;

 

che la norma in questione, entrata in vigore il 1° settembre 2003, codifica un prassi trentennale, condivisa dal corpo insegnante, conferendo all'autorità scolastica la facoltà di modulare, entro determinati limiti, l'onere effettivo d'insegnamento dei docenti, aumentandolo o riducendolo di due ore al massimo per rapporto all'onere nominale fissato dall'atto di nomina, con riserva di compensare nel biennio successivo la differenza registrata a suo favore (malus) od a favore del dipendente (bonus);

 

che l'art. 1 cpv. 3 ROID prevede unicamente la compensazione in natura; non prevede, in particolare, alcuna compensazione in denaro mediante trattenute sullo stipendio volte a compensare un saldo negativo (malus) di ore di lezione;

 

che, per principio, spetta al convenuto, nella sua qualità di datore di lavoro, organizzare l'orario scolastico in modo da permettere ai docenti gravati da un malus di compensare in natura le ore di lezione retribuite in eccedenza per rapporto all'onere d'insegnamento fissato dal rapporto d'impiego;

 

che in mancanza di un'esplicita disposizione che lo preveda, in caso di cessazione del rapporto d'impiego, di docenti gravati da un malus per ore di lezione retribuite in eccedenza, lo Stato non diventa creditore nei loro confronti per un importo corrispondente alle ore che per motivi imputabili alla sua organizzazione del lavoro non hanno potuto recuperare;

 

che, nel caso concreto, la sottoccupazione dell'attore non è da ricondurre a motivi a lui imputabili, ma è dipesa esclusivamente dall'organizzazione del lavoro prevista dal convenuto;

 

che, stando così le cose, il convenuto non ha alcun credito da vantare nei confronti dell'attore e da portare in compensazione;

che la petizione va dunque accolta, imponendo allo Stato di versare all'attore l'intera gratifica di anzianità che gli ha riconosciuto;

 

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 68 LOrd; 3 ROID; 3, 18, 28, 71 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   La petizione è accolta.

§.  Di conseguenza, lo Stato verserà all'attore l'intera gratifica per anzianità di servizio che gli ha riconosciuto.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il segretario