Incarto n.
53.2004.21

 

Lugano

20 marzo 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sulla petizione 16 ottobre 2004 di

 

 

 

AT 1

 

 

contro lo

 

 

 

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

 

 

chiedente la cancellazione del saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;

 

vista la risposta 18 novembre 2004 del convenuto;

 

preso atto delle osservazioni:

-    24 febbraio 2006 dell'attore;

-      3 marzo 2006 del convenuto;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che dal 1. settembre 1973 l'attore AT 1 è al servizio dello Stato quale docente di scienze naturali;

 

che da quando insegna nella scuola media l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 18 e 26 ore come segue:

 

anno

scolastico

Rapporto d'impiego

Ore

effettuate

Ore

retribuite

Saldo annuale

Saldo riportato

1983/84

N 100%

25

24

+ 1

+ 1

1984/85

N 100%

22

24

- 2

- 1

1885/86

N 100%

26

24

+ 2

+ 1

1986/87

N 100%

22

24

- 2

- 1

1987/88

N 100%

24

24

0

- 1

1988/89

N 100%

24

24

0

- 1

1989/90

N 100%

24

24

0

- 1

1990/91

N 100%

24

24

0

- 1

1991/92

N 100%

23

24

- 1

- 2

1992/93

Congedo parziale

19

19

0

- 2

1993/94

Congedo parziale

18

18

0

- 2

1994/95

Congedo parziale

21

21

0

- 2

1995/96

N 100%

25

24

+ 1

- 1

1996/97

N 100%

22

24

- 2

- 3

1997/98

Congedo parziale

21

21

0

- 3

1998/99

Congedo parziale

21

21

0

- 3

1999/00

Congedo parziale

21

21

0

- 3

2000/01

N 100%

24.5

24

+ 0.5

- 2.5

2001/02

N 100%

23

24

- 1

- 3.5

2002/03

N 100%

22

24

- 2

- 5.5

2003/04

N 100%

26

24

+ 2

- 3.5

 

che con emendamento del 16 dicembre 2003 il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3, in forza del quale per esigenze organizzative dell' orario scolastico, l'orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare - rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;

che, analogamente interpellata, il 17 febbraio 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attore che non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare, nel biennio 2004/05;

 

che con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da AT 1;

 

che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;

 

che secondo l'attore l'emendamento del ROID di cui si è detto sopra non sarebbe applicabile al suo caso, poiché il saldo negativo di ore d'insegnamento è stato accumulato prima della sua entrata in vigore;

 

che all'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attore con argomenti che saranno discussi qui appresso;

 

che con scritto del 24 febbraio 2006 AT 1 ha segnalato al tribunale che a partire dall'anno scolastico 2005/06 il suo onere d'insegnamento è stato fissato a 27 ore per settimana, contro le 25 fissate dalla legge;

 

che il convenuto si è confermato nelle osservazioni presentate in precedenza;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la limitazione della competenza di questo tribunale alle contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro;

 

che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954, soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art. 68 LOrd 1995 attualmente in vigore;

 

che il docente AT 1 è invero un dipendente cantonale, ma la pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;

 

che l'attore chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato sia condannato a versargli una somma di denaro;

 

che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;

 

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   La petizione è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.

 

                                    3.   Intimazione a:

;

 

.

 

 

 

terzi implicati

 

CV 1

rappr. da: RA 1

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario