|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
Stefano Bernasconi |
|||||
|
|
|||||
|
assistito dal segretario: |
Leopoldo Crivelli |
||||
statuendo sulla petizione 15 marzo 2004 del
|
|
AT1
|
||
|
|
chiedente |
|
|
|
|
in via di rigresso a CV1 il versamento di fr. 500.- quale partecipazione al danno subito dal comune a seguito della chiusura della rete idrica comunale; |
preso atto che il 27 settembre 2004 la parte attrice ha comunicato di ritirare il ricorso;
ritenuto che CV1 si è avvalso dell'assistenza di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Il comune di AT1 rifonderà fr. 250.- a CV1 a titolo di ripetibili.
|
3. Intimazione a: |
. |
|
terzi implicati |
1. TE1 2. TE2 3. TE3 CV1
|
||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo |
|
Il segretario |
|