Incarto n.
53.2004.4

Lugano

14 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sulla petizione 15 marzo 2004 del

 

 

 

AT1

rappr. da: RA1

 

 

chiedente

 

 

 

in via di rigresso a CV1 il versamento di fr. 500.- quale partecipazione al danno subito dal comune a seguito della chiusura della rete idrica comunale;

 

 

preso atto che il 27 settembre 2004 la parte attrice ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

ritenuto che CV1 si è avvalso dell'assistenza di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Il comune di AT1 rifonderà fr. 250.- a CV1 a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

.

 

 

 

terzi implicati

1. TE1

2. TE2

3. TE3

 CV1

patrocinato da: PA1

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario