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Incarto n.
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Lugano 1° ottobre 2004
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sulla petizione 1 aprile 2004 di
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AT1 AT2
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contro |
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Stato del Cantone Ticino, Bellinzona rappr. dalla Divisione delle contribuzioni; |
chiedente:
"I In via provvisionale:
1. La richiesta di misure provvisionali urgenti del signor AT1 e della AT2 in
liquidazione è accolta.
Di conseguenza, è fatto ordine all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di
Bellinzona di sospendere, rispettivamente è ordinata la sospensione di ogni
procedura esecutiva pendente nei confronti del signor AT1 e della AT2 in
liquidazione riguardante i crediti per imposte o contributi paritetici oggetto
della convenzione 19 dicembre 2001 ed in particolare è ordinata la sospensione
della realizzazione delle azioni della società __________ di Lugano di
spettanza del signor AT1.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
II. Nel merito :
1. La petizione del signor AT1 e della AT2 in liquidazione è integralmente
accolta.
Di conseguenza,
1.1. È accertato che con la sottoscrizione dell'accordo 19 dicembre 2001 con la
Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia è
stato saldato ogni debito fiscale e contributivo del signor AT1 e della AT2
fino al 31 dicembre 2002, così come elencato nei verbali no controllo __________
e no controllo __________. È conseguentemente accertata l'inesistenza di debiti
fiscali e contributivi fino al 31 dicembre 2002, così come elencati in tali
verbali, a carico del signor AT1 e della AT2, siccome estinti.
2.2. È fatto ordine all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di
annullare, rispettivamente è annullata ogni procedura contro il signor AT1 e
contro AT2 in liquidazione attinente ai debiti fiscali e contributivi oggetto
dell'accordo 19 dicembre 2001 e elencati nei verbali no controllo __________ e
no controllo __________. È fatto ordine all'Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona di liberare, rispettivamente è ordinata la liberazione delle azioni
della __________ a favore del signor AT1.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili."
Viste le risposte 20
aprile 2004 e 18 maggio 2004 dello Stato del Cantone Ticino chiedenti:
1. La petizione del primo aprile 2004 dei Signori Giuseppe Francetti e della società anonima __________ in liquidazione nei confronti dello Stato del Canton Ticino è integralmente respinta nella misura in cui venga dichiarata ammissibile.
2. Protestate, spese, tassa di giustizia e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) AT1 è stato oggetto di un procedimento penale in relazione
all'esercizio - sia a titolo personale sia tramite la AT2 di Bellinzona - di
attività commerciali reputate illecite. Per questo motivo il Ministero pubblico
gli ha sequestrato alcuni beni depositati presso la Banca __________ e presso
la Banca __________.
b) Nello stesso tempo, la Divisione delle contribuzioni ha avviato nei
confronti di AT1 e della AT2 una procedura speciale per sottrazione di imposta
ed ha emanato nei loro confronti delle richieste di garanzia.
Il 19 dicembre 2001 i rappresentanti dei contribuenti, da un lato, e quelli del
fisco cantonale, dall'altro, si sono incontrati allo scopo di risolvere questo
contenzioso. In quell'occasione sono stati definiti i fattori sottratti da AT1
sotto forma di redditi e sostanza non dichiarati per il periodo dal 1991 al
1999, e sono pure stati determinati il reddito assoggettabile ai contributi
AVS, le multe tributarie relative alle imposte federali, cantonali e comunali
sottratte negli anni 1995 – 1999, il reddito imponibile per la tassazione
2001/2002 e l'imposta preventiva dovuta dalla AT2. Le parti hanno quindi
convenuto di trasferire presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, sul __________
intestato al Dipartimento delle finanze, i capitali posti sotto sequestro dal
Ministero pubblico, qualora fossero stati liberati a seguito della decadenza
del procedimento penale, ritenuto che dopo l'intimazione delle decisioni
definitive di recupero, di multa e di tassazione, l'Ufficio esazione e condoni
avrebbe proceduto al riversamento degli importi dovuti ai vari enti e alla
susseguente cancellazione degli attestati di carenza beni. Eventuali importi
residui risultanti da questa operazione sarebbero quindi stati versati in
acconto sulle tassazioni future.
B. Nel mese di gennaio del 2002, l'Ufficio esazioni e condoni ha dato
avvio alle pratiche per la liberazione dei beni sequestrati dall'autorità
penale. Il loro trasferimento sul conto __________ presso la Banca dello Stato
è avvenuto soltanto nel corso dell'autunno del 2002, dopo di che l'autorità
fiscale ha proceduto alla loro realizzazione. Appurato però che il ricavato non
bastava a coprire l'intero debito di imposta, il fisco ha deciso di mantenere
le procedure esecutive precedentemente avviate nei confronti degli attori.
Con lettera 14 gennaio 2003 AT1 si è opposto a questo modo di procedere, sostenendo
che, in base agli accordi stipulati il 19 dicembre 2001, con il trasferimento all'erario
dei capitali sequestrati dall'autorità penale erano state liquidate tutte le pretese
vantate dal fisco nei suoi confronti e nei confronti della AT2 sino all'anno
2002. L'11 febbraio seguente l'Ufficio esazioni e condoni ha reagito a tale
scritto, rilevando che la suddetta cessione di beni non era stata concordata a
saldo dell'intero debito d'imposta, ma semplicemente a titolo d'acconto.
C. Con petizione 1° aprile 2004 AT1 e la AT2, nel frattempo posta in
liquidazione fallimentare, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale
cantonale amministrativo lo Stato del Cantone Ticino, formulando le domande
riprodotte in epigrafe. Secondo gli attori, il 19 dicembre 2001 essi hanno
concluso con il Cantone un contratto di diritto pubblico allo scopo di regolare
tutte le loro pendenze fiscali. Considerato che l'interpretazione di questo
contratto è ora litigiosa, sostengono che, in virtù dell'art. 71 lett. b PAmm,
è compito di questo tribunale pronunciarsi sulla vertenza venuta in essere con
il fisco. Nel merito ribadiscono in sostanza che con il trasferimento all'erario
dei beni che erano stati posti sotto sequestro dall'autorità penale essi si
sono liberati di ogni debito fiscale sino alla fine del 2002.
D. Con risposta 18 maggio 2004, lo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dalla Divisione delle contribuzioni, ha postulato che, nella misura in cui dovesse risultare ammissibile, la petizione sia integralmente respinta. Innanzi tutto contesta la competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad entrare nel merito della vertenza. Nega poi che la suddetta cessione di capitali doveva valere quale versamento a saldo del debito d'imposta degli attori, perché al momento della sottoscrizione della convenzione non erano conosciuti né l'ammontare del medesimo, né il valore di tali beni.
Considerato, in diritto
1.In primo luogo va rilevato che la AT2 è stata posta in fallimento
con decreto 24 settembre 2003 della Pretura del Distretto di Bellinzona. Il
procedimento è stato dapprima sospeso per mancanza di attivo ed in seguito, con
decreto pretorile del 22 ottobre successivo, è stato riattivato secondo la
procedura sommaria.
In generale con l'apertura del fallimento la capacità degli organi di agire per
conto della società decade a favore della massa fallimentare (cfr. Commentario
basilese, n. 13 ad art. 741 CO). Nelle relazioni verso l'esterno, quest'ultima
è rappresentata dall'amministrazione del fallimento che, in caso di procedura
sommaria, spetta all'Ufficio esecuzioni e fallimenti (DTF 121 III 142 consid.
1).
Sennonché, nella presente fattispecie non risulta che tale autorità abbia
conferito mandato agli avv. __________ e __________ di agire in giudizio nei
confronti dello Stato per conto della AT2 in liquidazione. Agli atti figura in
effetti unicamente una procura, verosimilmente sottoscritta
dall'amministratrice unica della società, la quale però, in seguito
all'apertura del fallimento, non era più abilitata a rappresentare la medesima.
Si può comunque prescindere dall'assegnare alla AT2 in liquidazione un termine
per rimediare alla mancanza di una valida procura, visto che, per i motivi che
verranno qui di seguito esposti, la petizione è in ogni caso irricevibile.
2.2.1. Giusta l'art. 71 lett. b Pamm, il Tribunale cantonale amministrativo
giudica quale istanza unica le contestazioni che sorgono da contratti di
diritto pubblico con lo Stato.
A mente di quest'ultimo, nel caso in esame non sarebbero dati gli estremi per
l'applicazione di questa norma, essendo la procedura fra autorità fiscale e
contribuente regolata in primo luogo dalla legislazione tributaria cantonale e
federale, la quale assurge in questo ambito al ruolo di lex specialis
nei confronti della PAmm. Sempre a mente del Cantone, la pattuizione
intervenuta tra le parti il 19 dicembre 2001 costituisce un atto preparatorio
della notifica di tassazione, suscettibile di essere impugnata con gli ordinari
rimedi di diritto davanti all'autorità fiscale che l'ha emanata. Spetterebbe
dunque a quest'ultima pronunciarsi in merito ad eventuali contestazioni
concernenti l'accordo transattivo su cui si basa la tassazione.
2.2. La dottrina e la prassi più recenti considerano le convenzioni in materia
tributaria come dei veri e propri contratti di diritto pubblico tra fisco e
contribuente, assimilabili all'istituto civilistico della transazione
extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia o un'incertezza
circa una relazione giuridica (Blumenstein/Locher, System des schweizerischen
Steuerrechts, 6a ed., pag. 321 con riferimenti; Rickli, Die Einigung zwischen
Behörde und Privaten im Steuerrecht, pag. 103; Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer, 2a ed., vol. III, pag. 108; STF del 18 novembre 2002 nella causa
2A.568/2001 e 2P.331/2001 consid. 4.2; RDAT II-1993 n. 1t consid. 3.3.; RDAT
I-1997 n. 27t consid. 4.3).
Questa circostanza non permette però ancora di concludere a favore della
ricevibilità della petizione in esame, giusta l'art. 71 lett. b PAmm. La
presente vertenza trae in effetti origine dal fatto che, come esposto in
narrativa, l'autorità fiscale, dopo aver proceduto alla realizzazione dei
capitali che erano stati sequestrati dal Ministero pubblico e aver constatato
che il ricavo non era sufficiente a coprire l'intero credito d'imposta, ha
deciso di mantenere le procedure esecutive avviate in precedenza nei confronti
di AT1 e della AT2. Ne discende che la lite in esame ruota essenzialmente
attorno ad un problema di natura esecutiva, vale a dire alla questione di
sapere se siano tutt'ora dati i presupposti affinché lo Stato possa proseguire
con le suddette procedure d'incasso.
2.3. La petizione in oggetto, con cui è stato in sostanza chiesto
l'accertamento dell'avvenuta estinzione di ogni credito fiscale e il
conseguente annullamento di tutte le procedure esecutive avviate dal fisco nei
confronti degli attori, si configura dunque alla stregua di un'azione di
annullamento o sospensione giudiziale dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 85a
LEF.
Giusta questa disposizione, in vigore dal 1° gennaio 1997, la parte escussa
può, per l'appunto, domandare in ogni tempo al tribunale del luogo
dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua
estinzione o della concessione di una dilazione (cpv. 1). Se il tribunale, una
volta sentite le parti, ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata,
pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione (cpv. 2). Se l'azione è
ammessa, il tribunale, a seconda del caso, annulla o sospende l'esecuzione
(cpv. 3). La causa dev'essere trattata con la procedura accelerata (cpv. 4).
3. 3.1. L'azione contemplata dall'art. 85a LEF è di natura mista, nel senso che verte sia su questioni di merito, che su questioni prettamente esecutive (DTF 125 III 149 consid. 2c; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 3 ad art. 85a LEF; Ammon/GasserGrundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrecht, pag. 140). Essa è proponibile anche nell'ambito dell'esecuzione forzata di un credito di diritto pubblico (Spühler, Probleme bei der Schuldbetreibung für öffentlichrechtliche Geldforderungen, in: ZBl 1999, pag. 265). In assenza di una chiara giurisprudenza federale, la dottrina è tuttavia divisa riguardo al quesito di sapere quale sia l'istanza giudiziaria competente per materia a statuire su di una simile domanda. Partendo dall'assunto che tocca in primo luogo al legislatore cantonale risolvere questo genere di questioni, alcuni autori sostengono che non può essere compito della giustizia civile pronunciarsi sull'esistenza o meno di un debito fondato sul diritto pubblico: pertanto in questi casi il giudice dell'esecuzione adito dovrebbe sospendere l'esame dell'istanza, per difetto di competenza ratione materiae, ed assegnare all'escusso un termine per promuovere un'azione di accertamento davanti alla competente autorità giudiziaria amministrativa (Commentario basilese, n. 26 ad art. 85a LEF con riferimento). Altri autori affermano invece che tocca ai tribunali civili occuparsi delle azioni ex art. 85a LEF, anche quando l'accertamento materiale contemplato dal cpv. 1 di questa disposizione concerne una pretesa di diritto pubblico: la tesi contraria non terrebbe sufficientemente conto del fatto che l'azione in parola, pur toccando questioni sia di diritto materiale che di diritto esecutivo, è una sola e non può essere scissa, dovendo la stessa venire trattata in tutti i suoi aspetti secondo la procedura accelerata, che i Cantoni sono tenuti ad istituire in base all'art. 25 LEF (Spühler, op. cit., pag. 265).
3.2. Atteso che l'ordinamento cantonale non
prevede alcunché di esplicito riguardo all'autorità giudiziaria cui spetta il
compito di statuire su di un’istanza ex art. 85a LEF inoltrata nell'ambito dell'esecuzione
forzata di un credito d'imposta, nel caso concreto può di principio restare
indeciso il quesito di sapere quale delle due predette opinioni dottrinali
debba essere seguita, poiché, in ogni caso, si può senz'altro affermare che non
compete al Tribunale cantonale amministrativo occuparsi di questo genere di
cause.
In effetti, se si volesse seguire la prima tesi sopra menzionata, la competenza
a decidere sull'avvenuta estinzione o meno del debito dovrebbe essere della
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, in virtù delle tematiche
di diritto fiscale all'origine del presente litigio.
Qualora invece si volesse dar credito all'altra tesi sostenuta dalla dottrina, non v'è dubbio che l'azione in parola andava inoltrata dinanzi alla Pretura distrettuale del luogo di esecuzione secondo la procedura prevista dagli art. 389 e segg. CPC, così come d'altronde accade per le azioni di contestazione della graduatoria di crediti di diritto pubblico, per le quali il Tribunale federale ha ammesso la competenza del pretore, quale giudice del fallimento (DTF 120 III 32).
Ne discende dunque che la presente petizione dev'essere dichiarata inammissibile per difetto di competenza di questo tribunale.
4. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 28, 71 PAmm; 302 e segg., 389 e segg. CPC; 85a LEF;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono a carico di __________.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario