Incarto n.
53.2005.21

 

Lugano

3 marzo 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sulla petizione 22 novembre 2005 di

 

 

 

AT 1

AT 2

patrocinati da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

CV 1CV 2CV 3CV 4CV 5Comune di CV 6

Comune di CV 7

Comune di CV 8

Comune di CV 9

Comune di CV 10

Comune di CV 11

Comune di CV 12

rappresentati dai rispettivi municipi;

chiedente:

 

 

AT 1

1.            Il comune di CV 1 è condannato a versare a AT 1 un'indennità del 10.9 % sulle indennità di supplenza, con interesse del 5 % all'anno calcolato sulle scadenze delle singole indennità di supplenza, e più precisamente fr. 119.90 con interesse del 5% dalla data dei singoli conteggi;

 

2.            Il comune di CV 2 è condannato a versare a AT 1 un'indennità del
10.9 % sulle indennità di supplenza, con interesse del 5% all'anno calcolato sulle scadenze delle singole indennità di supplenza, e più precisamente fr. 721.25 con interesse del 5% dalla data dei singoli conteggi;

 

3.            Il comune di CV 3 è condannato a versare a AT 1 un'indennità del 10.9 % sulle indennità di supplenza, con interesse del 5% all'anno calcolato sulle scadenze delle singole indennità di supplenza, e più precisamente fr. 213.55 con interesse del 5% dalla data dei singoli conteggi;

 

4.            Il comune di CV 4 è condannato a versare a AT 1 un'indennità del 10.9 % sulle indennità di supplenza, con interesse del 5% all'anno calcolato sulle scadenze delle singole indennità di supplenza, e più precisamente fr. 133.05 con interesse del 5% dalla data dei singoli conteggi;

 

5.            Il comune di CV 5 è condannato a versare a AT 1 un'indennità del
10.9 % sulle indennità di supplenza, con interesse del 5% all'anno calcolato sulle scadenze delle singole indennità di supplenza, e più precisamente fr. 147.15 con interesse del 5% dalla data dei singoli conteggi;

 

6.            Il comune di CV 6 è condannato a versare a AT 1 un'indennità del 10.9 % sulle indennità di supplenza, con interesse del 5% all'anno calcolato sulle scadenze delle singole indennità di supplenza, e più precisamente fr. 202.40 con interesse del 5% dalla data dei singoli conteggi;

 

7.            Il comune di CV 7 è condannato a versare a AT 1 un'indennità del 10.9 % sulle indennità di supplenza, con interesse del 5% all'anno calcolato sulle scadenze delle singole indennità di supplenza, e più precisamente fr. 880.05 con interesse del 5% dalla data dei singoli conteggi;

 

8.            Il comune di CV 8 è condannato a versare a AT 1 un'indennità del 10.9 % sulle indennità di supplenza, con interesse del 5% all'anno calcolato sulle scadenze delle singole indennità di supplenza, e più precisamente fr. 119.90 con interesse del 5% dalla data dei singoli conteggi;

 

9.            Il comune di CV 9 Inferiore è condannato a versare a AT 1 un'indennità del 10.9 % sulle indennità di supplenza, con interesse del 5% all'anno calcolato sulle scadenze delle singole indennità di supplenza, e più precisamente fr. 134.90 con interesse del 5% dalla data dei singoli conteggi;

 

10.         Il comune di CV 10 è condannato a versare a AT 1 un'indennità del
10.9 % sulle indennità di supplenza, con interesse del 5% all'anno calcolato sulle scadenze delle singole indennità di supplenza, e più precisamente fr. 131.25 con interesse del 5% dalla data dei singoli conteggi;

 

11.         Il comune di CV 11 è condannato a versare a AT 1 un'indennità del 10.9 % sulle indennità di supplenza, con interesse del 5% all'anno calcolato sulle scadenze delle singole indennità di supplenza, e più precisamente fr. 162.10 con interesse del 5% dalla data dei singoli conteggi;

 

12.         Il comune di CV 12 è condannato a versare a AT 1 un'indennità del
10.9 % sulle indennità di supplenza, con interesse del 5% all'anno calcolato sulle scadenze delle singole indennità di supplenza, e più precisamente fr. 200.50 con interesse del 5% dalla data dei singoli conteggi;

 

AT 1 e Sindacato svizzero dei servizi pubblici, SSP/VPOD

 

13.         È accertato che l'art. 5 cpv. 1 primo trattino del Regolamento sulle supplenze dei docenti è discriminatorio ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 e 2 Cost. e 3 LPar.

14.         È accertato che alle docenti di scuola dell'infanzia con refezione supplenti è dovuta un'indennità del 10.9 % per la refezione, con interesse del 5% all'anno calcolato sulle scadenze delle singole indennità di supplenza svolte negli ultimi 5 anni prima della richiesta al rispettivo municipio.

15.         Protestate spese e ripetibili.

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   Giusta l'art. 21 cpv. 2 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (LSIE), l'orario settimanale degli allievi della scuola dell'infanzia è di 32 ore nelle sedi con refezione e di 25 ore e 15 minuti nelle sedi senza refezione. Per compensare il maggior onere di lavoro, l'art. 39 del regolamento dei dipendenti dello Stato (RDS), in vigore sino all'anno scorso, riconosceva alle docenti che sovrintendono alla refezione un'indennità di
fr. 2'000.- all'anno oltre al pasto gratuito, valutato fr. 1'400.-
l'anno (fr. 10.- per pasto).

Alcuni anni fa numerose docenti di scuola dell'infanzia con l'onere della refezione hanno convenuto in giudizio davanti a questo tribunale i comuni presso i quali lavoravano, denunciando la discriminazione di cui sarebbero state oggetto a livello di trattamento salariale per rapporto alle colleghe senza refezione.

Con sentenza del 6 luglio 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto la prima di queste petizioni, riconoscendo il carattere discriminatorio del trattamento salariale riservato dall'art. 39 RDS alle docenti con l'onere della refezione.

Con articolata motivazione, di cui si dirà più avanti per quanto necessario, questo tribunale ha in sostanza stabilito che l'onere lavorativo annuo delle docenti senza refezione era valutabile in 1'925.375 ore, mentre quello delle docenti con refezione ammontava a 2'135.25 ore. Reputando che l'indennità di fr. 3'400.- l'anno, corrisposta parzialmente in natura, non remunerasse a sufficienza il maggior onere lavorativo (+ 209.875 ore) delle docenti con refezione, il comune convenuto è stato condannato a versare all'attrice un'indennità supplementare pari al 10.9% dello stipendio annuo effettivamente corrisposto (comprensivo dell'indennità di fr. 2'000.- per la refezione) dedotto l'importo fisso di
fr. 3'618.-.

 

 

                                  B.   Con petizione 22 novembre 2005 AT 1 ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale i comuni menzionati in epigrafe, presso i quali ha lavorato come docente supplente di scuola d'infanzia, chiedendo che siano condannati a versarle
un'indennità supplementare, pari al 10.9% dello stipendio che le è stato corrisposto.

Richiamata la sentenza di cui si è appena detto, l'attrice rileva che l'art. 5 del regolamento sulle supplenze dei docenti del 13 febbraio 1996 (RSD), prevedendo di retribuire le supplenti con un compenso settimanale di fr. 1'100.-, comprensivo dell'eventuale indennità di refezione, non opera le necessarie distinzioni tra le docenti con l'onere della refezione e quelle esenti. La discriminazione andrebbe eliminata riconoscendo anche alle supplenti con refezione il supplemento fissato da quella sentenza.

 

 

                                  C.   All'accoglimento della petizione si oppongono i comuni convenuti, ad eccezione di quello di CV 6, che invece vi aderisce.

Ad identica conclusione perviene il DECS, chiamato a pronunciarsi in proposito.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. Giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica. Per autorità di nomina va inteso il datore di lavoro (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm, n. 5 c).

La proponibilità dell'azione diretta non dipende dalla natura del rapporto d'impiego, ma dallo statuto giuridico delle parti, in particolare da quello di dipendente del Cantone, di una sua azienda o di un suo istituto come funzionario o impiegato, rispettivamente di direttore o di docente di scuole cantonali o comunali. L'art. 1 LOrd non limita invero il campo d'applicazione della legge ai rapporti retti dal diritto pubblico. Né una limitazione della giurisdizione amministrativa ai rapporti assoggettati al diritto pubblico può essere dedotta dall'art. 68 LOrd. Non possono dunque essere confermate le conclusioni alle quali è pervenuto questo tribunale in un precedente giudizio (STA 30.3.1999 in re T.).

 

1.2. L'attrice AT 1 è stata a più riprese alle dipendenze dei comuni convenuti quale docente supplente presso le rispettive scuole dell'infanzia. Le pretese fatte valere sono di natura pecuniaria. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza va dunque ammessa. L'art. 20 cpv. 2 LOrd, che assoggetta il rapporto d'impiego del personale amministrativo, in particolare quello dei supplenti, al diritto privato (art. 319 seg. CO), non osta al riconoscimento della giurisdizione amministrativa. Ai fini del presente giudizio la natura effettiva del rapporto d'impiego può peraltro rimanere indecisa (cfr. sul tema STF 2P.136/2005 del 14.12.2005; Peter Hänni, Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis, 2002, pag. 38 seg.).

 

1.3. Il sindacato non è invece un dipendente dei comuni qui convenuti in giudizio. La sua petizione è dunque manifestamente inammissibile. Trattandosi di un procedimento proponibile mediante azione diretta e non in via di ricorso, la legittimazione ad rem non può essere dedotta dall'art. 43 PAmm.

 

 

                                   2.   Per prassi costante, il principio della parità di trattamento, garantito in termini generali dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.), non permette di fare, tra casi simili, delle distinzioni che nessun fatto importante giustifica o di sottoporre ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto, la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 129 I 113 consid. 5.1.; 346 consid. 6. 125 II 345 consid. 10b; 124 II 193 consid. 8d/aa; 121 I 104 consid. 4a; RDAT 1997 I n. 10 consid. 3a; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, pag. 239; Beatrice Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 2004, 1 seg.).

Nei rapporti di pubblico impiego l'art. 8 cpv. 1 Cost. esige che i dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa retribuzione. Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine discrezionale nell'allestimento degli ordinamenti retributivi. Nel rispetto del divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti fattori che caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici possono scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per definirne la retribuzione (DTF 129 I 162 consid. 3.2. 165; 125 I 71 consid. 2c/aa 79). Censurabili sono soltanto le distinzioni che, non fondandosi su motivi oggettivi e pertinenti, non appaiono ragionevolmente sostenibili.

 

 

                                   3.   3.1. Secondo l'art. 5 cpv. 1 del regolamento sulle supplenze dei docenti (RSD) del 13 febbraio 1996, nella versione in vigore sino al 31 agosto 2005, i supplenti erano retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base di un compenso settimanale corrispondente all'orario completo del docente supplito. Per le scuole dell'infanzia, il compenso era fissato a fr. 1'100.-, comprensivo delle eventuali indennità di refezione.

Considerato che l'orario settimanale completo delle docenti senza refezione è di 25.25 ore, il compenso orario di questa categoria di docenti ammontava dunque a fr. 43.56 (1'100.- : 25.25), mentre quello delle docenti con refezione, gravate da un onere d'insegnamento settimanale di 32 ore, era di fr. 34.375 (anzi, 35.625 se si considera che beneficiano di 4 pasti gratuiti del valore di fr. 10.- l'uno per settimana). Lo stipendio orario delle docenti con refezione era di conseguenza sensibilmente inferiore (18.2%) a quello delle docenti senza refezione. Fra le due categorie di docenti, sussisteva quindi un'evidente disparità di trattamento, priva di qualsiasi giustificazione oggettiva, sostanzialmente analoga a quella riscontrata da questo tribunale tra le docenti nominate od incaricate nella sentenza di cui si è detto in narrativa, che il semplice pasto gratuito evidentemente non compensava.

 

3.2. L'attrice chiede che la discriminazione sia corretta concedendole lo stesso supplemento (10.9%), che è stato riconosciuto alle docenti nominate e incaricate. La richiesta misconosce che tale supplemento era stato calcolato valutando l'onere lavorativo annuale complessivo delle docenti in questione, che non è dato soltanto dalle ore settimanali d'insegnamento moltiplicate per il numero di settimane di scuola, ma comprende anche tutto il lavoro di preparazione delle attività scolastiche ed il tempo dedicato ai contatti con i genitori, con i colleghi e con la direzione dell'istituto scolastico. Oneri, questi, che, specialmente nel caso di supplenze di breve durata, non incombono o incombono in misura comunque limitata ai docenti supplenti. L'attrice dimentica inoltre che quella sentenza stabiliva anche che dall'indennità supplementare, calcolata moltiplicando lo stipendio annuo versato alle docenti con refezione per il fattore 0.109, andava ancora dedotta la somma fissa di fr. 3'618.-. Percentualmente, per rapporto allo stipendio, il supplemento effettivamente dovuto era variabile (1.85% per uno stipendio annuo di fr. 40'000.-; 4.87% per uno stipendio annuo di fr. 60'000.-; 6.37% per uno stipendio annuo di fr. 80'000.-).

La discriminazione lamentata dall'attrice non può dunque essere corretta semplicemente moltiplicando lo stipendio orario delle docenti con refezione per il fattore 0.109. Per porvi rimedio occorrerebbe valutare in modo analitico l'onere lavorativo effettivo delle due categorie di docenti supplenti, tenendo in particolare presente che già nel giudizio più volte citato l'onere lavorativo corrispondente al momento della refezione è stato considerato inferiore a quello d'insegnamento.

Una simile laboriosa indagine può tuttavia essere evitata se si considera che il Consiglio di Stato ha nel frattempo modificato l'art. 5 RDS riconoscendo alle docenti supplenti con oneri di refezione un'indennità supplementare di fr. 25.- per ogni momento di refezione oltre al pasto gratuito. Indennità, questa, che corrisponde a circa il 10.4% del compenso giornaliero versato alle docenti supplenti, calcolato in base ad un salario orario di
fr. 34.375 per 7 ore di lavoro.

 

 

4.    Nel caso in esame, i conteggi presentati dall'attrice consentono al massimo di stabilire i giorni supplenza effettuati presso ogni singolo comune convenuto. Dato che le docenti senza refezione erano retribuite allo stesso modo di quelle con refezione, tali conteggi non permettono tuttavia di stabilire con la dovuta precisione se l'attrice abbia effettivamente o meno sovrinteso alla refezione.

La petizione, nella misura in cui è proposta dalla docente AT 1, può dunque essere accolta soltanto nel senso di riconoscere all'attrice un'indennità supplementare di fr. 25.- per ogni momento di refezione effettivamente prestato, sino ad un massimo della pretesa fatta valere nei confronti del singolo comune, lasciando alle parti il compito di stabilirne esattamente il numero. L'accertamento del carattere discriminatorio dell'art. 39 cpv. 1 RSD nella versione in vigore sino al 31 agosto 2005 non deve essere esplicitato, perché è sottinteso al riconoscimento della pretesa pecuniaria fatta valere in giudizio. Considerato che il difetto è stato nel frattempo emendato, la richiesta non appare d'altronde più sorretta da alcun interesse.

La petizione va invece respinta siccome inammissibile nella misura in cui è proposta dal sindacato SSP/VPOD, perché l'attore non è parte del rapporto d'impiego con i comuni convenuti.

 

 

5.    Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Le ripetibili, commisurate tenendo conto del carattere seriale della petizione, analoga ad altre undici, sono suddivise fra i convenuti proporzionalmente al prevedibile esito dei conteggi di dettaglio.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 68, 78, 79 LOrd; 34 LStip; 52 LSc; 7, 12, 21, 30, 37 LSIE; 39 RLALSIE; 8 Cost.; 39 RSD; 31, 51, 71, 74 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   La petizione è parzialmente accolta.

§   Di conseguenza:

 

1.1.       Il comune di CV 1 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 119.90, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

 

1.2.       Il comune di CV 2 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 721.25, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

 

1.3.       Il comune di CV 3 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 213.55, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

 

1.4.       Il comune di CV 4 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 133.05, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

 

1.5.       Il comune di CV 5 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 147.15, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

 

1.6.       Il comune di CV 6 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 202.40 oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

 

1.7.       Il comune di CV 7 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 880.05, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

 

1.8.       Il comune di CV 8 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 119.90, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

 

1.9.       Il comune di RA 9 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 134.90, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

 

1.10.    Il comune di CV 10 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 131.25, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

 

1.11.    Il comune di CV 11 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 162.10, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

 

1.12.    Il comune di RA 12 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 200.50, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

 

 

2.    Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

3.    Le ripetibili di fr. 300.- sono suddivise fra i comuni convenuti come segue:

– fr. 10.- a carico del comune di CV 1;

– fr. 70.- a carico del comune di CV 2;

– fr. 20.- a carico del comune di CV 3;

– fr. 15.- a carico del comune di CV 4;

– fr. 15.- a carico del comune di CV 5;

– fr. 90.- a carico del comune di CV 7;

– fr. 15.- a carico del comune di CV 8;

– fr. 15.- a carico del comune di CV 9;

– fr. 15.- a carico del comune di CV 10;

– fr. 15.- a carico del comune di CV 11;

– fr. 20.- a carico del comune di CV 12.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il segretario