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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sulla petizione 4 marzo 2005 di
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AT 1, ,
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contro lo |
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Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, |
chiedente:
1. La presente è accolta.
§ Di conseguenza:
a. Ai sensi dell'art. 8 Cost. fed. è costatato il carattere discriminatorio e l'assenza di base legale della riduzione determinata dal grado d'occupazione del dipendente per la quota esente, operata dal Cantone Ticino nell'applicazione del Decreto legislativo concernente l'adozione di un contributo straordinario per gli anni 2005-2007 dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato.
b. Il contributo straordinario sullo stipendio dell'attrice è da calcolare come segue:
- stipendio annuo fr. 48'680.-
- ./. quota esente fr. 20'000.-
- stipendio assoggettato fr. 28'680.- x 2.2% = fr. 631.-
2. Protestate spese e ripetibili.
vista la risposta 1. aprile 2005 del convenuto, chiedente:
1. La petizione è integralmente respinta.
2. Protestate spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'attrice AT 1 è alle dipendenze dello Stato dal 1973, quale assistente di biblioteca. Dal 1983 è occupata a metà tempo (50%) in questa funzione presso la Scuola media di __________.
B. Il 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il Decreto legislativo 14 dicembre 2004 concernente l'adozione di un contributo straordinario per gli anni 2005-2007 dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato (in seguito: DLCS; BU 2005, pag. 58 seg.)
L'art. 1 cpv. 1 DLCS stabilisce che per gli anni 2005, 2006 e 2007 viene introdotto un contributo straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato.
Esso corrisponde, soggiunge la norma (cpv. 2), ad una riduzione del 2.2% degli stipendi di cui all'art. 3 LStip, aggiornati al 1° gennaio 2005. Sono esentati i primi fr. 20'000.-.
C. Con petizione 4 marzo 2005 AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale ponendo a giudizio le domande riprodotte in ingresso. L'attrice contesta in sostanza che le venga riconosciuta un'esenzione soltanto per i primi fr. 10'000.- dello stipendio in quanto dipendente occupata a metà tempo. L'adeguamento della quota esente al grado d'occupazione sarebbe sprovvisto di base legale.
D. All'accoglimento della petizione si oppone lo Stato rilevando che la base legale per la riduzione proporzionale al grado di occupazione della quota esente sarebbe da ricercare nell'art. 3 cpv. 3 LStip, richiamato dall'art. 1 cpv. 2 DLCS. Lo confermerebbe il punto 5 delle note esplicative concernenti la trattativa con i sindacati sulle misure di contenimento della spesa per il personale.
Considerato, in diritto
1. Giusta l'art. 68 LOrd le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.
L'attrice è una dipendente cantonale. La pretesa che fa valere davanti a questo tribunale nei confronti del datore di lavoro è di natura pecuniaria e deriva dal rapporto d'impiego. Nella misura in cui chiede che lo Stato sia condannato a versarle una somma di denaro, la petizione è dunque ricevibile in ordine. Non è invece ricevibile per mancanza d'interesse sufficiente (art. 41 PAmm) la domanda di accertare l'illegittimità delle modalità di calcolo del contributo.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Giusta l'art. 1 cpv. 1 DLCS, per gli anni 2005, 2006 e 2007 viene introdotto un contributo straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato.
Esso corrisponde, soggiunge la norma (cpv. 2), ad una riduzione del 2.2% degli stipendi di cui all'art. 3 LStip, aggiornati al 1° gennaio 2005. Sono esentati i primi fr. 20'000.-.
Il suddetto contributo straordinario, configurato come una riduzione transitoria dello stipendio dei dipendenti dello Stato, è stato adottato dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato al fine di contenere la spesa del Cantone per il personale. Al fine di evitare che costituisse un aggravio eccessivo per i dipendenti con i redditi più bassi, il legislatore ha stabilito che fosse direttamente proporzionale allo stipendio soltanto a partire dalla soglia di fr. 20'000.-.
La quota esente dalla trattenuta è stata definita in termini assoluti, prescindendo in particolare dal grado di occupazione o da altri fattori, quali ad esempio il conseguimento di un reddito d'altra fonte. Determinante è lo stipendio effettivamente percepito dal dipendente dallo Stato.
A mente del convenuto, l'adeguamento della quota esente al grado di occupazione del dipendente sarebbe deducibile dall'art. 3 LStip, richiamato dall'art. 1 cpv. 2 DLCS. Secondo l'art. 3 cpv. 3 LStip, in caso di orario ridotto, lo stipendio e le indennità previste dalla LStip sono calcolati in proporzione dell'attività prestata. Anche la quota esente andrebbe quindi ragguagliata al grado di occupazione. La tesi difensiva non può essere accreditata.
Anzitutto, perché la quota esente, fissata dall'art. 1 cpv. 1 DLCS, non può essere assimilata ad un'indennità prevista dalla LStip.
In secondo luogo, perché il rinvio all'art. 3 LStip mira unicamente a definire la base di calcolo della trattenuta.
Da ultimo, perché la disposizione che esenta dal prelievo i primi fr. 20'000.- segue quella che rinvia all'art. 3 LStip, per cui ben si può ammettere che si applichi secondo il suo tenore letterale anche agli stipendi ridotti in proporzione dell'attività prestata.
L'interpretazione teleologica della norma conferma questa conclusione. Non è invero dato di vedere per qual motivo il dipendente che consegue un determinato reddito lavorando a tempo parziale debba essere penalizzato rispetto ad un dipendente che, siccome collocato in una classe di stipendio più bassa, consegue lo stesso reddito lavorando a tempo pieno. Determinante, dal profilo delle finalità sociali perseguite dalla norma che fissa la quota non soggetta a riduzione, non è il reddito previsto dalla classe di stipendio in cui il dipendente è collocato, ma lo stipendio che gli viene concretamente ed effettivamente versato.
A torto reputa il convenuto che rinunciando a ragguagliare la quota esente al grado di occupazione si discriminerebbero i dipendenti occupati a tempo pieno rispetto a quelli occupati a tempo parziale. La fissazione in termini assoluti di una quota esente è per sua natura atta ad alterare la scala degli stipendi a detrimento dei redditi più alti, che vengono gravati da un prelievo percentualmente maggiore.
Le note esplicative richiamate dal convenuto in sede di risposta e le risultanze delle trattative condotte con i sindacati di categoria non permettono di giungere a conclusioni più favorevoli al convenuto. In particolare, non permettono di avallare una modalità di calcolo del contributo che si scosta dal chiaro testo di legge.
3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la petizione va quindi accolta nella misura in cui è ricevibile.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 1, 5 DLCS; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, la petizione è accolta.
§. Di conseguenza, lo Stato verserà all'attrice la differenza tra il contributo straordinario calcolato sulla base di una quota esente di fr. 10'000.- ed il contributo straordinario calcolato sulla base di una quota esente di fr. 20'000.-.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
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3. Intimazione a: |
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona, rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona. |
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terzi implicati |
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario