Incarto n.
53.2006.32

 

Lugano

22 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sulla petizione 12 luglio 2006 di

 

 

 

AT 1, ,

rappr. da: Sindacato Servizi pubblici SSP/VPOD, 6501 Bellinzona;

 

 

contro lo

 

 

 

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

 

 

chiedente:

1.  La petizione è accolta. Di conseguenza è accertato il carattere arbitrario e discriminatorio della classificazione del signor AT 1.

2.  Il Cantone Ticino versa a AT 1 lo stipendio (differenza salariale) corrispondente alla seguente carriera con interessi di ritardo del 5%:

     dal 1.9.2001 in classe 28.1

     dal 1.9.2002 in classe 29.2

     dal 1.9.2003 in classe 29.3

dal 1.9.2004 in classe 29.4

dal 1.9.2005 in classe 29.5

3.  Protestate spese e ripetibili.

 


vista la risposta 14 settembre 2006 del Consiglio di Stato, chiedente:

1.  La petizione è respinta.

2.  Protestate spese e tasse.

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   L'attore AT 1 è entrato al servizio dello Stato nel 2000 quale docente di scuole speciali. La sua retribuzione è evoluta come segue:

-    dal 1. settembre 2000         classe 27 con 0 aumenti

-    dal 1. settembre 2001         classe 28 con 0 aumenti

-    dal 1. settembre 2002         classe 29 con 0 aumenti

-    dal 1. settembre 2003         classe 29 con 1 aumento

-    dal 1. settembre 2004         classe 29 con 2 aumenti

-    dal 1. settembre 2005         classe 29 con 2 aumenti (blocco)

 

 

                                  B.   Con petizione 10 luglio 2006 AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di statuire come indicato in ingresso. L'attore contesta anzitutto che il passaggio ad una classe di stipendio superiore, negli anni 2001 e 2002, non sia stato abbinato ad un aumento per anzianità di servizio. In caso di nuova assunzione, il Consiglio di Stato potrebbe fissare una classe di stipendio inferiore, ma non potrebbe negare lo scatto di anzianità in occasione del passaggio ad una classe di stipendio superiore. L'attore sostiene inoltre di aver diritto, come docente, all'aumento per anzianità nel 2005. Il blocco degli scatti adottato dal Cantone varrebbe soltanto per gli impiegati.

 

 

                                  C.   All'accoglimento della petizione si oppone lo Stato, con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. Nella misura in cui chiede la condanna del convenuto al pagamento di somme di denaro, la petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 68 LOrd, che devolve a questo tribunale quale istanza unica il giudizio sulle contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente.

L'attore è un dipendente del Cantone e la petizione ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal rapporto d'impiego.

Irricevibile, per mancanza d'interesse sufficiente, è la domanda di accertamento del carattere arbitrario e discriminatorio della classificazione dell'attore.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.

 

 

                                   2.   Passaggio a classe di stipendio superiore / Aumento per anzianità di servizio 2001 e 2002

 

2.1.

2.1.1. L'art. 3 cpv. 1 LStip stabilisce le classi di stipendio dei dipendenti cantonali, fissando lo stipendio minimo e quello massimo, rispettivamente gli aumenti annui di ogni singola classe.

La concessione degli aumenti annui di stipendio è regolata dall'art. 8 LStip. Il capoverso 1 sancisce il diritto di tutti i dipendenti cantonali all'aumento annuale di stipendio previsto dall'art. 3 LStip. I capoversi seguenti della medesima norma definiscono invece che il diritto all'aumento matura:

-  per gli impiegati ogni dodici mesi di servizio (cpv. 2),

-  per i docenti all'inizio dell'anno scolastico, a condizione che il docente abbia compiuto ininterrottamente almeno quattro mesi di servizio (cpv. 4).

Gli art. 3 ed 8 LStip sono chiari e non abbisognano di interpretazione.

 

2.1.2. L'art. 7 cpv. 1 LStip regola lo stipendio iniziale dei dipendenti cantonali, stabilendo - per principio - che è fissato dall'atto di nomina e che corrisponde al minimo della classe prevista per la rispettiva funzione.

I capoversi seguenti conferiscono al Consiglio di Stato la facoltà di stabilire uno stipendio iniziale diverso:

-  maggiore, quando ciò è giustificato da circostanze speciali (cpv. 2) oppure

-  inferiore (fino a due classi e per due anni al massimo), nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo d'introduzione (cpv. 3).

Nemmeno queste disposizioni abbisognano di particolari commenti. Va unicamente rilevato che per prassi l'art. 7 cpv. 3 LStip, concepito come norma d'eccezione, è applicato in modo sistematico e generalizzato quantomeno in tutti i casi di primo impiego in una determinata funzione.

 

2.1.3. L'art. 7 LStip serve anche per calcolare lo stipendio in caso di promozione, avanzamento o riclassificazione. Ad esso rinvia infatti espressamente l'art. 11 cpv. 1 LStip, precisando che il nuovo stipendio non deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo.

La LStip non definisce le nozioni di promozione, avanzamento e riclassificazione. L'art. 10 LStip si limita a demandare al Consiglio di Stato il compito di elaborare le norme di promozione nei casi di funzioni per le quali sono previste classi alternative di stipendio. La definizione di tali nozioni è lasciata al regolamento.

Al riguardo l'art. 42 cpv. 1 RDS precisa che la promozione, consiste nel passaggio da una funzione ad un'altra di grado superiore, ivi compresi i casi di funzioni alternative o, nell'ambito della medesima funzione, il passaggio nelle classi indicate tra parentesi. L'avanzamento, soggiunge il capoverso seguente, consiste invece nel passaggio da una classe alternativa all'altra nell'ambi-to della medesima funzione (cpv. 2). La riclassificazione è costituita infine dall'assegnazione di una nuova classe di stipendio ad una determinata funzione (cpv. 3).

 

2.2.

2.2.1. Nel caso concreto, l'attore, docente cantonale, rivendica in sostanza gli stessi aumenti annuali di stipendio che vengono concessi agli impiegati assoggettati, durante i primi due anni dall'assunzione, ad una riduzione dello stipendio fondata sull'art. 7 cpv. 3 LStip. Dalle spiegazioni fornite dal convenuto in sede di risposta, emerge che il diniego dell'aumento dello stipendio per anzianità di servizio non è circoscritto al biennio iniziale, ma si estende all'intera carriera dei docenti. In caso di avanzamento ad una classe di stipendio alternativa, i docenti, a differenza degli impiegati, non percepiscono infatti l'aumento annuale per anzianità di servizio nemmeno dopo la scadenza del periodo di due anni durante il quale la retribuzione è ridotta sino a due classi ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LStip.

Ai fini del giudizio occorre anzitutto esaminare se lo Stato possa negare l'aumento per anzianità di servizio in caso di avanzamento ad una classe di stipendio superiore (consid. 3.1). In seguito, va verificato se in caso di avanzamento ad una classe di stipendio superiore la concessione dell'aumento per anzianità di servizio agli impiegati, ma non ai docenti rispetti la parità di trattamento garantita dall'art. 8 Cost. (consid. 3.2).

 

2.2.2. L'art. 8 cpv. 1 LStip stabilisce che i dipendenti hanno diritto all'aumento annuale di stipendio previsto dall'art. 3 LStip. L'aumento annuale di stipendio per anzianità di servizio è per principio riconosciuto a tutti i dipendenti indistintamente. Gli impiegati (art. 1 cpv. 1 lett. a LOrd) maturano il diritto all'aumento ogni dodici mesi di servizio (art. 8 cpv. 2 LStip). I docenti (art. 1 cpv. 1 lett. b LOrd) acquisiscono invece tale diritto all'inizio dell'anno scolastico se nel precedente anno scolastico hanno compiuto ininterrottamente almeno quattro mesi di servizio (art. 8 cpv. 4 LStip).

L'art. 10 LStip demanda al Consiglio di Stato il compito di regolare le questioni legate all'avanzamento nei casi di funzioni per le quali sono previste classi alternative di stipendio. Avvalendosi di questa delega, il Governo ha disciplinato l'avanzamento a classi alternative di stipendio mediante specifiche risoluzioni di carattere generale. In base a queste disposizioni, in caso di passaggio ad una classe superiore nella stessa funzione, l'aumento per anzianità di servizio viene per principio negato ai docenti. Agli impiegati viene invece concesso in aggiunta a quello derivante dal passaggio ad una classe alternativa superiore.

L'art. 10 LStip costituisce una sufficiente base legale anche per negare l'aumento per anzianità di servizio allorché risulta concomitante con un avanzamento ad una classe alternativa superiore. Irrilevante è il fatto che l'avanzamento si verifichi nel biennio iniziale (art. 7 cpv. 3 LStip), o intervenga durante la carriera susseguente. Basta che lo stipendio risultante dall'avanzamento ad una classe superiore non sia inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo (art. 11 cpv. 1 LStip). L'ammissibilità del diniego dell'aumento per anzianità di servizio allorché si sovrappone con quello, maggiore, derivante dall'avanzamento di classe appare evidente ove si consideri che, qualora non lo si consentisse, nulla impedirebbe allo Stato di differire di un anno il passaggio alla classe superiore; soluzione, questa, che, a conti fatti, risulterebbe chiaramente meno vantaggiosa per il dipendente.

 

2.2.3. Per giustificare il rifiuto di concedere anche ai docenti l'aumento annuale previsto dall'art. 8 cpv. 1 LStip in caso d'avanzamento ad una classe alternativa superiore, il convenuto si è richiamato alla distinzione, operata dall'art. 1 cpv. 1 LOrd, tra le due categorie di dipendenti cantonali. Il richiamo è pertinente.

La norma in questione distingue invero nettamente la categoria dei funzionari, degli impiegati e degli operai, definiti impiegati (lett. a) da quella dei docenti cantonali e comunali, dai direttori e dai vicedirettori delle scuole cantonali, denominati docenti (lett. b). La distinzione è di fondamentale importanza, poiché la funzione delle due categorie di dipendenti è sostanzialmente diversa. I docenti non sono infatti semplici impiegati, ma godono di uno statuto particolare, che può legittimare anche un trattamento retributivo diverso rispetto a quello degli impiegati. È ben vero che la LStip è comune ad entrambe le categorie di dipendenti, ma è altrettanto vero che anche questa legge, proprio nel campo specifico degli aumenti per anzianità di servizio, opera distinzioni tra gli impiegati ed i docenti. Prova ne sono l'art. 8 cpv. 2 e 4 LStip ed il DL del 14 dicembre 2004 che sospende gli aumenti per anzianità di servizio per gli impiegati, ma non per i docenti durante il 2005 (BU 2005, 58). A ciò si aggiunga che l'avanzamento ad una classe alternativa superiore per gli impiegati è soggetto al preavviso favorevole del funzionario dirigente, mentre per i docenti è automatico.

Non appare dunque contrario al principio della parità di trattamento negare l'aumento per anzianità di servizio ai docenti, ma non agli impiegati quando è concomitante con un avanzamento ad una classe di stipendio alternativa. La controversa distinzione, fondata su motivi oggettivi e pertinenti, appare ragionevolmente sostenibile. Non travalica in particolare i limiti del potere discrezionale che deve essere riconosciuto agli enti pubblici nell'allestimento degli ordinamenti retributivi dei loro dipendenti (DTF 129 I 162 consid. 3.2. 165; 125 I 71 consid. 2c/aa 79).

Va quindi confermata (STA 30.06.06 n. 53.6.7 in re F. e M.).

 

 

                                   3.   Blocco dell'aumento per anzianità di servizio 2005

 

3.1. Con decreto legislativo del 14 dicembre 2005 il Gran Consiglio ha sospeso per l'anno 2005 l'applicazione dell'art. 8 LStip che regola gli aumenti di stipendio per anzianità di servizio (art. 1 cpv. 1 DL cit.; cfr. BU 2005, 58). Dal blocco degli aumenti sono stati esentati i direttori, i vicedirettori ed i docenti delle scuole cantonali (art. 1 cpv. 2 DL cit.). Eccezione, questa, che è stata introdotta in sede di dibattito parlamentare nell'intento di mitigare le conseguenze derivanti dall'aumento di un'ora dell'onere d'insegnamento settimanale dei docenti disposto parallelamente dal Cantone (cfr. messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato pag. 80 e 116).

 

3.2. L'attore è un docente di una scuola speciale. Le scuole speciali sono scuole cantonali. In quanto docente cantonale, la retribuzione del prof. AT 1 non soggiace dunque al blocco degli aumenti per anzianità di servizio.

Dai documenti prodotti dal convenuto con la risposta si evince che nell'ambito della concertazione promosse attorno alle misure di contenimento della spesa per il personale, lo Stato si sarebbe accordato con le organizzazioni sindacali per esimere dal blocco degli aumenti soltanto i docenti ai quali è stato maggiorato l'onere settimanale d'insegnamento. L'attore, il cui onere lavorativo è rimasto invariato, non potrebbe dunque beneficiare dell'eccezione.

La tesi difensiva non può essere accreditata, poiché non trova riscontro nel testo di legge, che per la sua chiarezza non abbisogna di particolari interpretazioni. Diversa sarebbe stata la conclusione se il legislatore non avesse esentato dalla sospensione degli scatti per anzianità di servizio tutti i docenti cantonali indistintamente, bensì soltanto i docenti cantonali gravati da un aumento degli oneri d'insegnamento. D'altro canto, non si può nemmeno ignorare che anche i direttori e vicedirettori delle scuole cantonali, pur non essendo gravati da simili maggiori oneri, sono stati esentati dal blocco degli aumenti per anzianità di servizio.

L'accordo con le organizzazioni sindacali, non ulteriormente documentato, semmai si fosse perfezionato, non sarebbe peraltro opponibile all'attore. Lo statuto dei dipendenti del Cantone è infatti definito soltanto dalla legge (LOrd, LStip). Non scaturisce da un contratto collettivo di lavoro. Il fatto che il comportamento del sindacato qui comparente in veste di rappresentante dell'attore possa eventualmente apparire in contraddizione con le risultanze della concertazione sfugge al giudizio di questo tribunale.

 

 

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, la petizione può dunque essere accolta soltanto nella misura in cui è riferita all'aumento per anzianità di servizio relativo al 2005.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'attore proporzionalmente al grado di soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 8 LStip; 1 DL concernente la sospensione dell'art. 8 LStip; 68 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

1.La petizione è parzialmente accolta.

§   Di conseguenza, lo Stato del Cantone Ticino verserà all'attore la differenza di stipendio conseguente al riconoscimento del diritto all'aumento per anzianità di servizio.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia è posta a carico dell'attore nella misura di
fr. 300.-.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

 

.

 

 

 

terzi implicati

 

CV 1

rappr. da: RA 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario