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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sulla petizione 19 gennaio 2007 di
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AT 1
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contro lo |
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Stato della Repubblica e Cantone del Ticino; |
chiedente:
1. La petizione è accolta.
2. tenuto conto di un'indennità di fr. fr. 0.55/km al signor AT 1 è riconosciuto il rimborso della trasferta in auto dal domicilio di __________ al CPC di __________ del 10 novembre 2006 per 6.4 km oltre ai 34 km già rimborsati (prima trasferta);
3. tenuto conto di un'indennità di fr. 0.55/km al signor AT 1 è riconosciuto il rimborso della trasferta in auto dal domicilio di __________ a __________ del 6 dicembre 2006 per 10.6 km o, in via subordinata, per 8 km come da RInd (seconda trasferta);
4. tenuto conto di un'indennità di fr. fr. 0.55/km al signor AT 1 è riconosciuto il rimborso della trasferta in auto dal domicilio di __________ al CPC di __________ del 10 novembre 2006 per 6.4 km (terza trasferta);
5. la SA provvederà a ricalcolare e versare al signor AT 1 tutte le spese di trasferte svolte dal 1.1.2005 in applicazione della presente decisione del Tribunale cantonale amministrativo;
6. spese e ripetibili protestate.
vista la risposta 25 febbraio 2007 del convenuto chiedente:
1. La petizione è respinta.
2. Spese e ripetibili protestate.
preso atto della replica 26 marzo 2007 e della duplica 26 aprile 2007;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dal 2001 l'attore AT 1, domiciliato a __________, al numero __________, insegna quale docente incaricato di storia e civica presso le scuole professionali, con sede di servizio presso la Scuola Professionale Sportivi d'Élite (SPSE) di T__________.
Accanto a questa attività didattica, l'attore svolge un'ulteriore attività lavorativa presso la Scuola media di commercio di Locarno e presso il Centro professionale e commerciale (CPC) di __________, quale coordinatore di progetti di studio sviluppati dal DECS. Questa attività collaterale, non è legata all'insegnamento e non richiede la presenza in quelle sedi.
B. a. Il 22 maggio 2006 l'attore ha inviato un'e-mail alla funzionaria della Sezione amministrativa del DECS addetta al controllo delle richieste di indennità di trasferta dei docenti, nel quale chiedeva che gli fosse per principio riconosciuto il diritto all'indennità per determinate trasferte periodicamente effettuate tra __________, __________ e __________. Il 30 maggio 2006 il Capo della Sezione amministrativa l'ha invitato ad avvalersi del formulario ufficiale.
b. Il 4 ottobre 2006 il prof. AT 1 ha inviato un'ulteriore e-mail al Capo della Sezione amministrativa del DECS, nel quale gli chiedeva in sostanza di riconoscergli il diritto all'indennità per una trasferta che avrebbe effettuato il 12 seguente dal suo domicilio al CPC di __________ (6.4 km) prima di recarsi al lavoro a __________.
Alla richiesta non è stata data risposta.
c. Con formulario controfirmato dai suoi superiori e datato 2 dicembre 2006, ma redatto probabilmente soltanto il 2 gennaio 2007, l'attore ha chiesto alla Sezione amministrativa del DECS il versamento dell'indennità per cinque trasferte, effettuate il 9, il 10, il 17, il 24 ed il 28 dicembre 2006, tra __________, __________, __________, __________ e __________.
Il 18 gennaio 2007, lo stesso prof. AT 1 ha inoltrato alla Sezione amministrativa un ulteriore formulario, nel quale chiedeva il versamento dell'indennità per altre quattro trasferte, effettuate il 1°, l'8, il 15 ed il 22 dicembre 2006 tra __________, __________ e __________.
C. Il giorno dopo aver inoltrato alla Sezione amministrativa del DECS il secondo formulario per indennità di trasferta, il prof. AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendo in sostanza il versamento delle indennità per le seguenti ulteriori trasferte, che avrebbe effettuato:
a. il 10 novembre 2006, quando si sarebbe recato alle 1600 con la propria auto per motivi di lavoro al CPC di __________, da dove sarebbe rincasato alle 1730 (A/R = km 6.4), dopo avere effettuato in mattinata una trasferta a __________ con rientro al proprio domicilio (A/R = 64 km);
b. il 4 dicembre 2006, quando si sarebbe recato a __________ con partenza alle 1800 dal proprio domicilio e rientro a casa alle 1930 (A/R = 8 km), dopo aver lavorato tutto il giorno a __________;
c. il 19 ottobre 2006, quando si sarebbe recato presso il CPC di __________ (A/R = 6.4 km), soffermandovisi per un'ora per esigenze di lavoro.
Secondo il prof. AT 1, il fatto che l'apposito indicatore delle distanze allestito dalla Sezione delle risorse umane del DFE non menzioni la distanza tra due località non costituirebbe un motivo sufficiente per rifiutare il rimborso delle spese di trasferta sostenute. Discriminatorio sarebbe pure il rifiuto di riconoscere le trasferte inferiori a 10 km sancito dall'art. 3 cpv. 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (RInd).
D. All'accoglimento della petizione si oppone lo Stato, contestando le pretese soprattutto con riferimento al fatto che l'attore nonostante le sollecitazioni in tal senso, non ha mai documentato tali trasferte facendo uso del formulario ufficiale appositamente previsto.
In sede di replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive tesi ed allegazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 68 LOrd, che demanda a questo tribunale il giudizio sulle contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina ed il dipendente. Il prof. AT 1 è un docente cantonale e la pretesa fatta valere deriva dal rapporto d'impiego.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2.Le indennità per trasferte sono disciplinate dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali del 5 febbraio 1997 (RInd), adottato in forza della delega contenuta nell'art. 19 LStip.
2.1. L'art. 2 RInd enuncia il principio della minimizzazione delle indennità di trasferta, imponendo ai dipendenti di programmare e svolgere le missioni di servizio secondo criteri di razionalità ed economicità, utilizzando il mezzo di trasporto meno oneroso.
La disposizione non sancisce espressamente il diritto del dipendente al rimborso totale delle spese sostenute nell'interesse del datore di lavoro. Dall'assicurazione di coprire anche le spese straordinarie, purché preventivamente autorizzate, si può comunque dedurre che anche il RInd si fondi sul principio della copertura integrale delle spese di trasferta imperativamente sancito dall'art. 327b CO.
2.2. Secondo l'art. 2 cpv. 2 RInd, i funzionari dirigenti vegliano ad una corretta applicazione dello stesso nelle loro unità amministrative. In quest'ottica, l'art. 21 RInd impone in particolare ai dipendenti di inoltrare le richieste di indennità di trasferta mediante un formulario, che i funzionari dirigenti sono chiamati a controfirmare al fine di attestarne la fondatezza.
2.3. Giusta l'art. 3 cpv. 2 RInd, entrato in vigore il 1° gennaio 2006 (BU 2005, 319), le spese di trasferta dal domicilio privato alla sede di servizio e viceversa non sono rimborsate. Per il calcolo delle distanze con il veicolo privato, soggiunge la norma (cpv. 3), fa stato l'indicatore chilometrico allestito dalla Sezione delle risorse umane (SRU), che tiene conto del percorso più breve. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, precisa (cpv. 4), viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. In ogni caso, conclude l'art. 3 cpv. 5 RInd, le spese di trasferta vengono per principio rimborsate unicamente per distanze che superano complessivamente (andata e ritorno) i 10 km. Per determinate funzioni particolari il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni.
Al riguardo, va rilevato quanto segue.
2.3.1. L'art. 3 RInd stabilisce chiaramente che il dipendente è tenuto a sopportare le spese di trasferta sostenute per recarsi dal domicilio alla sede di servizio (cpv. 2), rispettivamente a lasciarsi dedurre tali spese dall'indennità di trasferta dovutagli nei casi in cui si reca dal domicilio ad un posto di lavoro diverso dalla sede di servizio (cpv. 4). L'attore non contesta il principio che esclude dall'indennità le spese che il dipendente deve comunque sostenere per recarsi al lavoro presso la sede di servizio. Le sue contestazioni sono piuttosto appuntate contro le modalità di calcolo delle distanze che prendono in considerazione soltanto il comune di riferimento o un luogo non meglio precisato all'interno dello stesso. La critica è fondata.
Per domicilio ai sensi della norma in esame occorre in effetti intendere il domicilio effettivo e non il comune di domicilio. Lo si deduce dall'esplicito riferimento al domicilio privato. Analogamente, anche la sede di servizio è data dal luogo in cui viene effettivamente fornita la prestazione lavorativa e non dal comune in cui il dipendente si reca a lavorare. Questa precisione si rende necessaria soprattutto a seguito della nascita di nuove entità comunali, spesso estese dal profilo territoriale.
2.3.2. L'indicatore chilometrico allestito dalla SRU, di cui è cenno al cpv. 3, è soltanto uno strumento di lavoro, volto a facilitare il calcolo dell'indennità di trasferta. Non costituisce in nessun caso un limite al riconoscimento di tale indennità. Per principio, vanno dunque riconosciute anche indennità per trasferte tra luoghi non previsti da tale strumento. Basta che venga altrimenti adeguatamente dimostrato che le distanze prese in considerazione rappresentano il percorso più breve (cfr. STA 12.7.2005 n. 53.5.6 in re M.C.).
Non è dato di sapere a quali luoghi effettivi faccia concretamente riferimento l'indicatore chilometrico della SRU. È comunque certo che nel calcolo delle indennità di trasferta occorre tener conto, aggiungendola o sottraendola, anche della distanza che separa tali luoghi dal domicilio privato del dipendente, rispettivamente dalla sede di servizio o dal luogo in cui viene effettivamente fornita la prestazione lavorativa.
2.3.3. L'esclusione di qualsiasi indennità per trasferte inferiori a 10 km, sancita dall'art. 3 cpv. 5 RInd e contestata dall'attore, non può infine essere condivisa. Anzitutto, perché è più che mai dubbio che, delegando al Consiglio di Stato il compito di disciplinare la materia (art. 19 LStip), il legislatore cantonale abbia voluto concedergli la facoltà di adottare un ordinamento più sfavorevole ai dipendenti di quello imperativamente previsto dall'art. 327b CO, che impone al datore di lavoro di rifondere integralmente le spese sostenute dal dipendente. In secondo luogo, perché la norma discrimina, senza alcuna valida ragione, i dipendenti che sostengono trasferte inferiori a 10 km senza aver diritto ad alcuna indennità, rispetto ai dipendenti che invece effettuano trasferte più lunghe ottenendo la rifusione delle spese anche per i primi 10 km. La facoltà di deroga prevista dalla norma non elimina il difetto che le è congenito.
3. 3.1. Nell'evenienza concreta, l'attore chiede in sostanza che gli venga versata un'indennità di fr. 12.76 per le seguenti tre trasferte:
- 10.11.06 __________ (domicilio) / __________ CPC km 6.4
- 4.12.06 __________ (domicilio) / __________ km 10.4
- 19.10.06 __________ (domicilio) / __________ CPC km 6.4
3.2. Al riguardo, va anzitutto rilevato che per queste trasferte l'attore non ha mai inoltrato una domanda di rimborso nelle forme prescritte dall'art. 21 RInd. Né le ha fatte altrimenti certificare dai suoi superiori, come richiesto da questa disposizione. Per i mesi di ottobre e di novembre, nei quali ha effettuato le due trasferte dal suo domicilio al CPC di __________, il prof. AT 1 non ha infatti inoltrato alla Sezione amministrativa alcun formulario di rimborso spese. Per quanto riguarda invece la terza trasferta, che avrebbe effettuato a __________ il 4 dicembre 2006, l'attore ha invece preferito far valere le sue pretese promuovendo un'azione giudiziaria contro il suo datore di lavoro, piuttosto che menzionarla, se non nella prima, almeno nella seconda delle richieste di indennità, debitamente controfirmate dai suoi superiori, che ha inoltrato alla Sezione amministrativa per il mese di dicembre 2006.
Ora, il prof. AT 1 non può pretendere che questo tribunale ponga rimedio alle sue omissioni, interpellando d'ufficio i suoi superiori onde verificare se le trasferte in questione sono state realmente effettuate. Tanto meno quando si consideri che l'attore conosce perfettamente la procedura da seguire per ottenere il rimborso delle spese di trasferta. Anche nei procedimenti retti dal principio inquisitorio (art. 18 PAmm), le parti non sono invero dispensate dall'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 PAmm n. 1 b).
3.3. Tutte le trasferte che il prof. AT 1 chiede di indennizzare sono inoltre state effettuate a partire dal suo domicilio. Di principio, sono quindi escluse dall'indennità (art. 3 cpv. 4 RInd). Il fatto che siano state effettuate dopo il rientro dal lavoro presso la sede di servizio (__________) o presso un'altra sede di lavoro (__________) non permette di giungere a diversa conclusione nemmeno se si considera che questo motivo di diniego è atto ad indurre i dipendenti a non rientrare a domicilio ed a consumare il pasto fuori casa per poi chiedere la relativa indennità. Indennità, che lo Stato può comunque rifiutare qualora si possa ragionevolmente esigere che il pasto sia consumato a domicilio (art. 5 cpv. 4 RInd).
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la petizione va respinta già per mancanza dell'attestazione prevista dall'art. 21 RInd.
Date le circostanze, si prescinde comunque dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 19 LStip; 3, 21 RInd; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è respinta.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario