Incarto n.
53.2008.3

 

Lugano

3 marzo 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sulla petizione 7 gennaio 2008 di

 

 

 

AT 1

patr. da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

CV 1,

patr. da:,;

 

 

chiedente:

 

1.  La petizione è accolta, di conseguenza:

 

§    è accertato il diritto al salario del signor AT 1 a far tempo dal 24 aprile 2006 sino ad oggi. Il municipio è pertanto condannato a versare al signor __________ il salario dovuto per la somma complessiva di fr. 130'528.00 oltre interessi al 5% e ripristinare il versamento mensile dello stesso come previsto contrattualmente.

 

§    è accertata l’impossibilità per il signor __________ di adempiere alle funzioni assegnategli e l’obbligo per il municipio di procedere al suo licenziamento, conformemente all’art. 26 del regolamento organico dei dipendenti del comune di __________.

 

§    è accertata la violazione delle norme sulla protezione della personalità del dipendente da parte del municipio. Quest’ultimo è astretto ad abbandonare tutti i procedimenti disciplinari pendenti nei confronti del signor __________.

 

2.  Il signor AT 1 è posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella sua forma più estesa per il tramite dell’avv. __________.

 

3.  Protestate spese e ripetibili.

 

 

vista la risposta 20 febbraio 2008 del convenuto, chiedente:

 

1.      La petizione è integralmente respinta, per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo, subordinatamente nel merito.

 

2.      Protestate tasse, spese e ripetibili.

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   AT 1 è entrato nel 1990 alle dipendenze del comune di __________, quale operaio della squadra esterna; nel 2001 è stato promosso operaio qualificato con assegnazione dello stipendio della classe 9. dell’organico.

A partire dal mese di maggio del 2004, l’attore è rimasto assente dal lavoro per dolori alla schiena e disturbi psichici connessi a situazioni di conflitto sorte sul posto di lavoro. Dopo due anni di assenza per malattia, con la fine di aprile del 2006, il municipio ha smesso di versargli lo stipendio, ritenendo che avesse esaurito il diritto di percepirlo.

 

 

                                  B.   Con decisione 24 aprile 2007 l’Ufficio dell’AI ha accertato che l’attore aveva una capacità lavorativa residua valutabile attorno all’80% e che l’inabilità al lavoro era da ricondurre ai conflitti sorti sul posto di lavoro.

Il 2 giugno 2007 AT 1 ha quindi chiesto al municipio di ripristinare il versamento del salario in considerazione del fatto che l’incapacità lavorativa sarebbe stata da ricondurre ad inadempienza del datore di lavoro.

Non avendo ottenuto soddisfazione, con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio il comune davanti a questo tribunale, chiedendo in sostanza che sia condannato a versargli lo stipendio arretrato e quello a venire. L’attore fonda la sua petizione sugli art. 97 e 328 CO, a suo avviso applicabili al caso per effetto del rinvio contenuto nell’art. 87 LOrd.  

 

 

                                  C.   All’accoglimento della petizione si oppone il comune, chiedendo, in via principale, che sia dichiarata irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo, subordinatamente, che sia respinta nel merito in ogni suo punto.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. Secondo l'art. 71 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica:

a)  le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall'atto di concessione;

b)  le contestazioni che sorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato o un altro ente di diritto pubblico è parte;

c)   le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni;

d)  in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

 

1.2. Per principio, il rapporto d'impiego dei dipendenti pubblici, cantonali o comunali, non è di natura contrattuale, ma statutaria.

Il rapporto d'impiego nasce mediante decisione dell'autorità soggetta ad accettazione da parte del dipendente. Diritti ed obblighi delle parti sono fissati dalla legge e definiti dall'autorità mediante decisioni concrete. La libera contrattazione non è del tutto esclusa, ma costituisce l'eccezione (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 147 B III; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Erg. Bd., ibidem).

 

1.3. Il rapporto d'impiego dell'attore, operaio della squadra comunale di __________, è retto dalla LOC e dal regolamento organico dei dipendenti del comune (ROD). Non presenta alcuna connotazione di un contratto di diritto pubblico. Le pretese pecuniarie derivanti dal rapporto d'impiego, che questi fa valere nei confronti del comune, non possono dunque essere sottoposte al giudizio di questo tribunale quale istanza unica secondo l’art. 71 lett. b PAmm; norma, questa, che dal 23 marzo 2007 ne ha esteso la competenza alle contestazioni derivanti da contratti di diritto pubblico in cui è parte un altro ente di diritto pubblico, che non sia lo Stato.

Resta da verificare se la competenza del Tribunale cantonale amministrativo possa essere dedotta dall'art. 71 lett. d PAmm.

 

 

                                   2.   2.1. A norma dell'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.

La LOrd regola i rapporti d'impiego con i dipendenti e si applica:

a)  ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti;

b)  ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (art. 1 cpv. 1 LOrd).

Fatta eccezione dei docenti, la LOrd non si applica dunque ai dipendenti comunali, i cui rapporti d'impiego sono disciplinati dalla LOC, rispettivamente dai regolamenti comunali.

 

2.2. L’art. 135 cpv. 3 LOC conferisce ai comuni la facoltà di adottare le disposizioni della LOrd per disciplinare i rapporti d’impie-go dei loro dipendenti.

La disposizione mira essenzialmente a permettere ai comuni di abrogare l'ordinamento dei dipendenti basato sulla nomina quadriennale prevista dall'art. 127 LOC, per introdurre la nomina a tempo indeterminato prevista dall'art. 7 LOrd con conseguente diritto del datore di lavoro di disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo con un preavviso di tre o sei mesi a seconda dei casi.

 

2.3. Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 135 cpv. 3 LOC, il comune di __________ ha recepito l'ordinamento della LOrd, che l’art. 113 ROD dichiara applicabile, a titolo sussidiario.

La ricezione dell'ordinamento dei dipendenti cantonale da parte del diritto comunale ed il rinvio alla LOrd non permettono tuttavia di dedurre la competenza del tribunale a statuire quale istanza unica sulle pretese fatte valere da __________.

L'art. 135 cpv. 3 LOC non conferisce ai comuni anche il diritto di estendere il campo d'applicazione della LOrd, che resta circoscritto alle ipotesi previste dall'art. 1 di tale legge. L'ordinamento cantonale recepito diventa diritto comunale. Anche in caso di ricezione dell'ordinamento della LOrd da parte di un comune, l'esistenza, l'estensione e l'inesistenza dei diritti e degli obblighi dei dipendenti comunali vanno pertanto ulteriormente definite mediante decisione del municipio, contro la quale è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio è ulteriormente impugnabile a questo tribunale (art. 208 LOC).

La competenza è peraltro stabilita dalla legge (art. 2 PAmm), ove per legge occorre intendere una legge in senso formale. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica non può dunque essere estesa oltre i limiti fissati dall'art. 71 PAmm mediante semplice norma di regolamento. Tanto meno può essere concesso ai comuni di modificare, mediante norma di regolamento, l'ordinamento delle competenze fissato dal diritto cantonale (STA 53.2006.8).  

 

 

                                   3.   3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la petizione va dunque respinta in limine per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo. Le contestazioni riguardanti diritti ed obblighi connessi al rapporto d'impiego dei dipendenti comunali vanno fatte valere in via di ricorso contro le decisioni che li definiscono concretamente. Non è data l'azione diretta al Tribunale cantonale amministrativo.

 

 

 

3.2. Essendo la petizione manifestamente sprovvista di probabilità di esito favorevole (art. 14 Lag), la domanda di assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito patrocinio è respinta. La tassa di giustizia, commisurata comunque per difetto al lavoro occasionato, al valore di causa ed alle modeste condizioni economiche dell'attore, come pure le ripetibili sono poste a suo carico secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 28, 31, 71 PAmm; 2, 68 LOrd; 113 ROD di __________

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   La petizione è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'attore, che rifonderà fr. 1'000.- al comune a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

;

 

 

 

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario