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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sulla petizione/ricorso del 5 ottobre 2018 di
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AT 1 AT 2 patrocinati da: PA 1
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contro |
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Comune di CV 1, rappresentato dal suo Municipio, __________; |
chiedente in via principale:
1. La petizione è accolta.
§. Di Conseguenza è accertata l'esistenza del diritto di "godimento perpetuo" dei signori AT 1 e AT 2 relativamente al lotto del cimitero di __________ (part. no. 87) corrispondente alla Tomba privata n. 401.
2. Protestate spese e ripetibili.
e in via subordinata:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 06.09.2018 del Municipio di CV 1 è annullata e la concessione per la tomba privata no. 401 è ancora in vigore.
2. Pretestate spese e ripetibili.
ritenuto, in fatto
che il 21 giugno 2018 il Municipio di CV 1 ha informato AT 1 che la concessione per la tomba della sua famiglia nel cimitero di __________ (n. 401) risultava scaduta, offrendogli la possibilità di rinnovarla per ulteriori vent'anni, dietro il pagamento di una tassa;
che l'Esecutivo
comunale ha altresì comunicato che in caso di mancata risposta entro il 24
agosto 2018 rispettivamente qualora AT 1 avesse rinunciato a rinnovare la
concessione avrebbe disposto "l'esumazione della tomba secondo le modalità
previste dal regolamento";
che AT 1 ha comunicato la volontà di rinnovare la concessione, riservandosi
tuttavia
la facoltà di verificare la vostra documentazione, perché ci sembra che il primo proprietario della tomba (…) l'avesse acquisita a titolo perpetuo, oppure che in occasione del rifacimento del monumento nell'anno 1984 fosse stata data una concessione di 99 anni;
che il 6 settembre 2018 il Municipio, trattando la presa di posizione di AT 1 quale reclamo gli ha confermato che la concessione relativa alla tomba in parola era scaduta (risoluzione municipale del 23 luglio 2018);
che il Municipio ha indicato la facoltà di "ricorso" davanti a questo Tribunale in applicazione dell'art. 92 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);
che con atto denominato "petizione" AT 1 e AT 2 adiscono il Tribunale cantonale amministrativo ponendo le domande riportate in ingresso;
che in estrema sintesi i ricorrenti sostengono in particolare di disporre di un diritto acquisito, non soggetto a scadenza, per il quale non sarebbero date le condizioni per la revoca;
che l'atto non è stato
intimato per la risposta;
considerato, in diritto
che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati (art. 72 LPAmm);
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 5 LPAmm);
che, secondo il principio generale enunciato dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
che per l'art. 92 lett. a LPAmm le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato o un altro ente pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall'atto di concessione, sono deferite al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che, in concreto, la risoluzione avversata ha per oggetto la durata dei diritti accordati sulla tomba della famiglia __________; tali diritti derivano a prima vista da una concessione, ovvero un atto mediante il quale l'ente pubblico conferisce un diritto esclusivo su un bene amministrativo, quale appunto una porzione del cimitero comunale (DTF 113 Ia 357);
che, tuttavia, la contestazione sollevata dai ricorrenti non può essere definita di natura patrimoniale;
che la giurisprudenza
di questa Corte ammette la natura patrimoniale quando il diritto in
contestazione non ha di per sé un valore economico, ma è direttamente connesso
a un rapporto giuridico che presenta queste caratteristiche (cfr. anche Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 71);
che proprio in merito alla questione della
durata dei diritti relativi a sepolture scaturenti da concessioni, il Tribunale
ha avuto modo di considerare che nella misura in cui la vertenza ruota attorno
al loro rinnovo essa ha carattere patrimoniale, poiché correlata alla tassa che
dovrebbe essere pagata se venisse ammessa la scadenza del diritto d'uso e di
godimento (cfr. RDAT II-2001 n. 4 consid. 1.2);
che, per contro, sempre secondo la prassi di questa Corte, la decisione con cui
il Municipio comunica l'intenzione di procedere allo spurgo di un loculo non ha
carattere patrimoniale, poiché riferita alla sussistenza stessa dell'atto di
concessione e non ha risvolti sufficientemente intensi dal profilo economico
per il comparente, non bastando il nesso esistente tra questa decisione e la
tassa di rinnovo che potrebbe eventualmente essere imposta (STA 52.2001.395 del
1° ottobre 2002);
che, nel caso concreto, l'aspetto
patrimoniale della vertenza è affatto secondario; seppur tematizzato in
occasione del primo scambio di scritti, la questione porta in realtà sull'esistenza
stessa dei diritti dei ricorrenti sulla tomba in parola;
che, del resto, dallo scritto del 6 settembre 2018 del Municipio si configura
alla stregua di una vera e propria decisione di accertamento che assume
funzione preparatoria alle successive determinazioni che esso con il primo
scritto del 21 giugno 2018 ha dichiarato di voler adottare: accordare il rinnovo
della concessione, rispettivamente procedere allo spurgo;
che questa decisione
non si esprime - nemmeno a titolo accessorio - su aspetti economici; parimenti
l'impugnativa non contesta il diritto del municipio di percepire la tassa in
relazione alle nuove concessioni né l'eventuale importo, ma la necessità di
conseguire il rinnovo della stessa;
che l'oggetto della vertenza non ricade
pertanto nel campo di applicazione dell'art. 92 lett. a LPAmm e, dunque, la
contestazione non è direttamente proponibile dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo quale istanza unica, ma va sottoposta in prima battuta al
Consiglio di Stato, seguendo la via generale dell'art. 208 cpv. 1 LOC;
che, ferme queste premesse, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile e gli atti sono trasmessi al Governo, per competenza;
che, stanti le particolarità del caso, si rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
§. Di conseguenza gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato, per competenza.
2. Non si preleva la tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere