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Incarto n.
53.2020.2

 

Lugano

2 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

 

vicecancelliera:

Paola Passucci

 

 

statuendo sulla petizione del 21 febbraio 2020 di

 

 

 

 AT 1  

patrocinato da:  PA 1  

 

chiedente:

 

 

1.     La petizione è accolta.

2.     Il Comune CV 1 verserà al signor AT 1 un'indennità di CHF 169'611.66 oltre interessi del 5% dal 21.2.2020.

3.     Protestate tasse, spese e ripetibili.

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   a. AT 1 è stato assunto alle dipendenze del Comune CV 1 dal 1° gennaio 1992 come animatore del Centro __________. Nel tempo, ha raggiunto la funzione di responsabile.

b. Dal 31 agosto 2015 AT 1 è stato totalmente assente dal lavoro per malattia. Il 20 ottobre 2015 egli ha chiesto al Municipio di essere posto al beneficio del prepensionamento.

B.   A partire dal 1° marzo 2016 la gestione del Centro __________ è stata esternalizzata e affidata a __________.

 

 

C.   a. Il 18 aprile 2016 AT 1, fondandosi sulla modifica del regolamento organico dei dipendenti del Comune CV 1 del 20 dicembre 1990 (ROD), ha chiesto l'adeguamento della propria classe salariale.


b. Con scritto del 24 maggio 2016, il Municipio ha respinto la domanda di prepensionamento avanzata da AT 1, comunicando all'interessato che a fronte delle concrete circostanze e in particolare della futura gestione del Centro __________ da parte di __________, la sua nomina non poteva essere riconfermata e che il rapporto di lavoro sarebbe terminato per fine ottobre 2016 in seguito a mancata conferma secondo l'art. 7 ROD.

c. Il 26 luglio 2016 il Municipio di CV 1 ha quindi notificato a AT 1 la mancata conferma del rapporto d'impiego con effetto al 31 ottobre 2016. A sostegno del proprio provvedimento l'Esecutivo comunale ha addotto l'attuale gestione del Centro __________ tramite un'associazione esterna. Oltre a questo motivo, il Municipio ha imputato al dipendente la lunga assenza dal lavoro che aveva connotato negli ultimi mesi il rapporto professionale.

 

 

D.   Il 30 agosto 2017 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato da AT 1.

 

 

E.   Il 27 giugno 2019 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso di CV 1, dichiarando la disdetta del rapporto d'impiego ingiustificata (STA 52.2017.518).

 

 

F.    Con sentenza del 22 gennaio 2020 (8C_564/2019) il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico interposto dal Municipio di CV 1 contro la sentenza di questa Corte, siccome rivolto contro una decisione incidentale.

 

 

G.   Con petizione del 21 febbraio 2020 AT 1 ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Comune CV 1, chiedendo un'indennità per disdetta ingiustificata pari a diciotto mesi di salario, che al momento della disdetta avrebbe dovuto ammontare a fr. 9'422.87 se in occasione della riclassificazione salariale fosse stato correttamente inserito nella categoria 4 (animatore responsabile Centro __________ con formazione superiore) con il massimo degli scatti (XI). Il risarcimento sarebbe dovuto in ragione degli effetti che la mancata conferma ha avuto sulla sua personalità e sulla sua situazione economica, del lungo servizio prestato alle dipendenze del Comune, dell'assenza di validi motivi per la disdetta dovuti al suo comportamento e della sua età decisamente avanzata. Adeguata, a suo avviso, sarebbe un'indennità di fr. 169'611.66 corrispondenti a diciotto mensilità.


H.   All'accoglimento della petizione si è opposto il Comune convenuto, che ha innanzitutto contestato che la base di calcolo per l'indennità possa consistere in un salario di fr. 9'422.87, mai percepito dal dipendente. Il Municipio ha rilevato che nell'ambito della modifica del ROD relativamente alle classi salariali gli aveva attribuito a partire dal 1° febbraio 2016 la funzione F2 (Animatore responsabile centro __________) e lo aveva inserito nella categoria 5 - XI, riconoscendogli uno stipendio mensile lordo di fr. 7'736.-, che gli è stato regolarmente versato anche a seguito dell'interruzione del rapporto d'impiego, nel periodo novembre 2016 - agosto 2017, sebbene non lavorasse più presso il Comune. Egli non avrebbe pertanto diritto ad alcuna ulteriore indennità. Il Municipio ha in seguito ribadito la propria posizione, secondo cui la disdetta è da considerarsi pienamente legittima.


I.     Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito e affinato le rispettive, antitetiche allegazioni e domande, di cui si dirà, ove necessario, in appresso.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale a decidere quale istanza unica sulla domanda di AT 1 tendente all'ottenimento di un'indennità in seguito al licenziamento ingiustificato discende dall'art. 91 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). La ricevibilità della predetta domanda è senz'altro data.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi emergono con sufficiente chiarezza dai documenti allegati all'incarto così come da quanto accertato dal Tribunale con decisione del 27 giugno 2019 (STA 52.2017.518).


2.    2.1. Per l'art. 91 cpv. 2 LPAmm, il Tribunale stabilisce l'indennità dovuta in caso di licenziamento ingiustificato sia che l'autorità competente non intenda più riassumere il funzionario licenziato o egli non intenda più essere assunto sia in caso di riassunzione. La norma torna applicabile in tutte le ipotesi di scioglimento ingiustificato contemplate dal cpv. 1; non solo in caso di licenziamento con effetto immediato, ma anche, come nella concreta fattispecie, di disdetta ordinaria.
Decidendo secondo la procedura come istanza unica, il Tribunale esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza (art. 97 LPAmm).

2.2. La legge non definisce i criteri applicabili per calcolare l'indennità dovuta al dipendente in caso di licenziamento ingiustificato. Nemmeno fissa un minimo e un massimo entro cui stabilire l'importo da riconoscere all'impiegato. Ciò non costituisce tuttavia una lacuna di legge da colmare facendo capo alle disposizioni del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), ritenuto che il ROD di __________ non lascia spazio per applicarle alla fattispecie litigiosa. Ad ogni modo, non si è in presenza di una situazione che il legislatore doveva necessariamente affrontare, fornendo una risposta ad un problema ineludibile, in difetto della quale risulta compromessa l'applicabilità della legge né di una manchevolezza incongruente con l'impostazione della legge, dovuta a un manifesto errore del legislatore, che richiama un intervento correttivo da parte del giudice al fine di evitare che l'applicazione della legge secondo il testo conduca a risultati insostenibili (cfr. STA 52.2018.485 del 5 agosto 2019 consid. 3.2, 52.2014.222 del 10 agosto 2015 consid. 4.2 con riferimenti).


2.3. L'indennità va pertanto fissata dal Tribunale secondo il suo libero apprezzamento, senza essere vincolato verso l'alto o verso il basso da alcuna disposizione legale. I criteri su cui basarsi per fissare l'indennità possono essere dedotti per analogia dalla giurisprudenza sviluppata attorno all'art. 34b cpv. 1 lett. a della legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (LPers; RS 172.220.1). La norma prescrive che l'autorità di ricorso che accoglie il gravame contro una decisione di disdetta del rapporto di impiego è tenuta ad attribuire un'indennità al ricorrente - tra gli altri casi - se mancano motivi oggettivi sufficienti per la disdetta ordinaria. Per la commisurazione della stessa, la giurisprudenza ritiene che occorra prendere in considerazione la gravità della lesione della personalità dell'impiegato, l'intensità e la durata del rapporto di impiego, le modalità della disdetta nonché il comportamento dell'impiegato. Salvo in caso di riassunzione da parte del datore di lavoro, va considerata la posizione sociale e finanziaria della persona nonché la sua età e la posizione occupata all'interno dell'amministrazione (cfr. STF 8C_75/2018 del 13 luglio 2018 consid. 3.2.2; STAF A-3627/2018 del 14 marzo 2019 consid. 7.1, A-615/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 9.1, A-4128/2016 del 27 febbraio 2017 consid. 7; STA 52.2018.485 citata consid. 3.3).
Criteri analoghi sono applicati in relazione all'art. 336a CO, norma che sanziona la disdetta ordinaria del contratto di lavoro nei casi in cui sia abusiva, ossia data per ragioni particolari elencate nella legge (cfr. Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, III ed., Berna 2014, pag. 660). Dalla giurisprudenza resa in applicazione di questa norma ci si può senz'altro lasciar guidare.

 

 

3.    3.1. Nel caso concreto, con decisione del 27 giugno 2019 (STA 52.2017.518) questo Tribunale ha stabilito che la mancata conferma dell'attore non poteva essere validamente giustificata né dall'assenza per malattia e dall'inasprimento del rapporto tra le parti (motivi che non gli erano stati prospettati tempestivamente e sui quali non gli era stato concesso di prendere posizione), né dall'esternalizzazione della gestione del Centro __________ a __________ (unico motivo correttamente prospettatogli), essendosi trattata di una mera sostituzione del dipendente, incapace di occuparsi a quel momento del Centro per assenza a causa di malattia.

3.2. Per commisurare l'indennità da attribuire all'attore, oltre alla lunga durata del rapporto di impiego (quasi 25 anni) e all'età avanzata (quasi 60 anni) occorre senz'altro tenere conto che al momento della disdetta lo stesso si trovava in malattia e che le sue condizioni di salute, seppur in lieve miglioramento dal 22 agosto 2016 (cfr. doc. O con annesso certificato medico e doc. 13), non sembravano agevolare a quel momento la ricerca di un nuovo impiego. D'altro canto, per quanto attiene alla sua situazione finanziaria, va considerato che se è vero che il medesimo non è stato posto al beneficio del prepensionamento, è pur vero che all'attore, per effetto della decisione sull'effetto sospensivo del Consiglio di Stato del 3 ottobre 2016 che ha di fatto mantenuto in essere il rapporto di lavoro nelle more della procedura, sono stati versati oltre fr. 60'000.- di stipendio (da novembre 2016 ad agosto 2017), nonostante fosse stato esonerato dall'offrire le proprie prestazioni lavorative. Occorre inoltre ritenere che la mancata conferma era ingiustificata e lesiva del diritto di essere sentito del dipendente nella misura in cui era fondata (anche) sulla lunga assenza per malattia e l'inasprimento del rapporto tra le parti, motivi sui quali non gli era stata data la possibilità di esprimersi a tempo debito. Per quanto attiene al comportamento dell'attore, bisogna dare atto che lo stesso non era di una gravità tale da giustificare l'interruzione del rapporto di impiego. Salvo i due rapporti di valutazione del 13 marzo e 17 luglio 2015 nei quali l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio ha evidenziato in modo invero del tutto generico delle mancanze (non conformità) nella presa in carico socio-assistenziale e ha suggerito dei correttivi al fine di eliminarle, dalle tavole processuali non emergono ulteriori e sostanziali lamentele o richiami formulati direttamente nei confronti dell'attore, tali da imporre di affidare il Centro diurno ad un esterno e da far rompere il rapporto di fiducia tra l'attore, attivo in quel settore da oltre vent'anni, e l'autorità di nomina.
Ponderate tutte le circostanze, questo Tribunale ritiene congrua ed equa un'indennità per ingiusto licenziamento corrispondente a due mensilità dello stipendio di fr. 7'736.- riconosciutogli a far tempo dal 1° febbraio 2016 a seguito della nuova classificazione salariale rimasta incontestata, e da lui effettivamente percepito fino alla fine del mese di agosto 2017 (cfr. doc. 13). Gli importi sono da intendersi al lordo, senza deduzioni sociali (cfr. DTAF 2016/11 consid. 13).

 

4.    La petizione deve essere dunque parzialmente accolta e all'attore accordata un'indennità per licenziamento ingiustificato corrispondente a due mesi di stipendio lordo, oltre interessi del 5% a decorrere dal 21 febbraio 2020.


5.    Le spese per il presente giudizio sono poste a carico dell'attore e del Comune CV 1 secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). L'attore dovrà rifondere al Comune CV 1 un importo ridotto a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   La petizione è parzialmente accolta.

Di conseguenza, il Comune CV 1 verserà a AT 1 un'indennità corrispondente a due mesi di stipendio lordo, oltre interessi al 5% dal 21 febbraio 2020.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del Comune CV 1 per fr. 200.- e a carico dell'attore per fr. 1'800.-. A quest'ultimo è restituito l'importo di fr. 700.- anticipato in eccesso. AT 1 verserà al Comune CV 1 l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera