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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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cancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sulla petizione del 6 maggio 2025 del
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AT 1
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contro |
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CV 1 |
chiedente:
l'annullamento della decisione dell'8 aprile 2025 della delegazione centrale del CV 1 con la quale è stata revocata con effetto immediato la concessione precaria rilasciata il 10 gennaio 1972 alt per l'uso speciale di una parte del mappale n. __________ RFD di a, sezione di o, in corrispondenza della golena di sponda sinistra del fiume i;
ritenuto, in fatto
che il 10 gennaio 1972
il CV 1 ha rilasciato alt una concessione precaria per l'uso speciale di una porzione
di circa 6'000 m2 del mappale n. 115 di a, sezione di o, in
corrispondenza della golena di sponda sinistra del fiume i, per lo svolgimento
di attività di tiro a volo e, in seguito, di corsi per aspiranti cacciatori e
per l'organizzazione delle prove periodiche di tiro, necessarie all'ottenimento
della patente di caccia;
che l'atto prevedeva che la concessione sarebbe stata di durata indeterminata,
ma che la stessa poteva essere revocata dall'ente concedente in ogni momento
senza indennità alcuna per motivi di interesse generale o in caso di
particolari ragioni di natura tecnica; inoltre era stato stabilito che la
concessione non poteva essere trasferita a terzi;
che il 6 dicembre 2016
l't ha concluso con d un contratto d'uso a titolo precario del suddetto sedime
oggetto di concessione per lo svolgimento dell'attività di tiro al piattello
valido per 1 anno a partire dal 1° gennaio 2017, rinnovabile in seguito di anno in anno in assenza di
disdetta con preavviso di 3 mesi, riservato il caso della revoca della
concessione da parte del CV 1, come previsto dal punto n. 3 della concessione
del 10 gennaio 1972;
che nel luglio del 2017, in seguito alla fusione per assorbimento delt da parte
della Società n, quest'ultima è subentrata alla prima nell'atto di concessione
del 10 gennaio 1972 concluso con il CV 1 e nel contratto d'uso a titolo
precario sottoscritto il 6 dicembre 2016 con d;
che in occasione di un incontro avvenuto il 10 aprile 2024 tra una delegazione del CV 1 e dei
rappresentanti della Società n si è convenuto di porre termine alla concessione
del 10 gennaio 1972 per la fine del mese di agosto del 2024; tale intenzione è
quindi stata confermata dal CV 1 con scritto del 29 luglio 2024 alla
concessionaria che non ha reagito;
che, venuto a conoscenza della situazione d,
in qualità di responsabile del AT 1, o, il quale utilizza il sedime in
questione per l'esercizio del tiro al piattello, ha espresso la propria
contrarietà alla revoca della concessione, evidenziando anche in occasione di
alcuni incontri con gli organi del CV 1 la necessità di disporre nel __________
di un'area per lo svolgimento di alcune attività previste dalla legislazione in
materia venatoria;
che con decisione dell'8 aprile 2025, indirizzata a d in qualità persona di
riferimento del AT 1, la delegazione centrale del CV 1 ha revocato con
effetto immediato la concessione precaria rilasciata il 10 gennaio 1972 alt per
l'uso speciale di una parte del mappale n. __________ di a, sezione di o;
che il CV 1 ha motivato il
provvedimento con i previsti lavori per la realizzazione del parco fluviale g,
con la sistemazione e la rinaturalizzazione del fiume i tra o e u e con il
pericolo generato dall'esercizio del tiro, evidenziando come le condizioni che avevano
giustificato a suo tempo il rilascio della concessione fossero frattanto
radicalmente cambiate con la fruizione della golena e del fiume da parte di
pedoni, cani, cavalieri, ciclisti, bagnanti e canoisti;
che avverso detta pronuncia il AT 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone in sostanza l'annullamento per motivi che non occorre riassumere in
questa sede;
che all'accoglimento del gravame si è opposto il CV 1;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro
contrapposte tesi e domande di giudizio;
che con decisione del 17 settembre 2025 il Consiglio di Stato ha dichiarato il
ricorso irricevibile e ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale
amministrativo, ritenendo che, nella misura in cui la causa verteva su di una
contestazione di natura patrimoniale inerente agli i obblighi e ai diritti derivanti da un atto di
concessione rilasciato dallo Stato o da un altro ente pubblico, quest'ultimo
fosse competente a giudicare la medesima quale istanza unica, giusta l'art. 92
lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina
d'ufficio la propria competenza (art. 5 LPAmm);
che, giusta l'art. 92 lett. a LPAmm, il Tribunale cantonale
amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni patrimoniali tra il
titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico,
inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall'atto di concessione;
che il CV 1 è una corporazione, ai sensi degli art. 1 segg. della legge sui
consorzi del 21 luglio 1913 (LCon; RL 723.100), istituita mediante decreto del
Consiglio di Stato e avente per scopo la costruzione e la manutenzione di opere
di sistemazione e correzione delle acque: in quanto tale, esso rientra tra gli
enti di diritto pubblico a cui fa riferimento l'art. 92 lett. a LPAmm;
che la concessione è un atto amministrativo con il quale l'ente pubblico (concedente)
trasferisce a un privato (concessionario) l'esercizio di un'attività
monopolizzata, il diritto all'uso speciale di un bene pubblico oppure
l'esercizio di determinate competenze amministrative (Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte speciale, Cadenazzo
1993, n. 1018);
che le concessioni hanno sovente natura mista, nel senso che non di rado sono
costituite in parte da un atto unilaterale e in parte da un atto bilaterale con
cui concedente e concessionario regolano i loro reciproci diritti e obblighi (Scolari, op. cit., n. 1019; DTF 127 II
69 consid. 5): le contestazioni relative alla parte contrattuale della
concessione sono vertenze di diritto pubblico sottratte alla competenza del
giudice civile, che, se di natura patrimoniale, ricadono senz'altro nel campo
di applicazione dell'art. 92 lett. a LPAmm (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b in fine ad art. 71
con riferimenti);
che nel caso di specie il sedime concesso in uso nel 1972 alt per lo
svolgimento delle sue attività di tiro è di proprietà del CV 1 ed è costituito
dalla golena situata lungo la sponda sinistra del fiume i: si tratta dunque di un
bene di uso comune, che serve direttamente all'adempimento dei compiti pubblici
stabiliti dall'art. 1 del regolamento consortile;
che il suo uso, per fini diversi da quelli a cui è destinato, soggiace ad
autorizzazione da parte della delegazione centrale del CV 1 (art. 27 del
regolamento consortile) e al prelievo di tasse (art. 28 del regolamento);
laddove l'utilizzazione di simili beni comuni si configura come intensa e
durevole, tale autorizzazione assume la connotazione di una concessione (Scolari, op. cit., n. 570 e 575);
che l'atto con cui il 10 gennaio 1972 il CV 1 ha autorizzato l't a fare uso di
una parte, pari a circa 6'000 m2, del mappale n. __________ di a,
sezione di o, in corrispondenza della golena di sponda sinistra del fiume i per
lo svolgimento di attività di tiro al volo è dunque senz'altro qualificabile
alla stregua di una concessione, così come d'altra parte indicato nella sua
intestazione;
che secondo prassi, hanno natura patrimoniale le contestazioni che hanno un
valore monetario o d'uso; inoltre, sono tali quei diritti che, pur non avendo
un siffatto valore monetario o d'uso, sono comunque direttamente collegati a un
rapporto giuridico patrimoniale;
che in quest'ordine di idee, il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto
modo di chiarire che deve essere attribuita natura patrimoniale anche a una
contestazione vertente sulla disdetta della concessione per l'uso speciale di
un sedime consortile (STA 52.2003.121 del 14 maggio 2014 consid. 1.3);
che ne discende dunque che la competenza del Tribunale a statuire sulla causa
quale istanza unica è data;
che uno dei presupposti fondamentali per poter agire in giudizio risiede nel
possesso della capacità di essere parte che rappresenta l'aspetto processuale
del godimento dei diritti civili, giusta l'art. 11 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210): ciò significa che per
poter agire in causa quale parte, sia essa principale oppure accessoria,
bisogna godere dei diritti civili;
che questo è segnatamente il caso per le persone fisiche viventi, per i
nascituri e per le persone giuridiche;
che un'eccezione a questa regola è data in alcuni casi specifici come ad
esempio per le società in nome collettivo, le società in accomandita,
determinate masse patrimoniali individualizzate e indipendenti ecc.;
che di principio l'entità che si prevale della qualifica di parte deve
dimostrare di averne la capacità, perlomeno in quei casi in cui la stessa non è
manifesta e neppure rappresenta un fatto notorio, così che la prova dovrà
essere addotta mediante la produzione di un estratto del registro di commercio
oppure degli statuti (per tutto quanto precede, cfr.: Francesco Trezzini, in: Bruno Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio A. Bernasconi, Commentario al codice di diritto
processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 224 segg. con rinvii);
che nel caso in esame l'azione giudiziaria è stata avviata dal AT 1;
che nulla è dato di sapere circa la
qualifica giuridica dell'attore e di chi sia abilitato formalmente a rappresentarlo
verso terzi: in particolare non si sa se si tratti di una società semplice, di un'associazione
o di altro ancora;
che nemmeno dalla documentazione agli atti emergono elementi che permettono di
comprendere se l'istante sia in possesso o meno della capacità di essere parte
in un procedimento giudiziario;
che in siffatte circostanze la petizione andrebbe dichiarata inammissibile per
l'assenza in capo all'attore di un requisito processuale fondamentale;
che la questione potrebbe al limite rimanere indecisa, dato che, quand'anche a
mero titolo di ipotesi si volesse riconoscere all'attore una simile qualità,
occorrerebbe considerare che esso non dispone della legittimazione attiva per
poter contestare in giudizio la decisione di revoca della concessione adottata
dal CV 1;
che, secondo costante
giurisprudenza, la legittimazione attiva si determina in base al diritto
materiale e disciplina la questione di sapere chi può far valere in giudizio in
proprio nome una determinata pretesa in qualità di titolare, ma non concerne il
quesito di sapere se la pretesa esista o no; si tratta dunque di una questione
di diritto materiale, che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in
qualsiasi stadio del procedimento (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1a; STF 4A_165/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 7.3.1, 5C.243/2002
del 2 giugno 2003 consid. 2.3);
che in tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza
di una determinata pattuizione, la legittimazione attiva è di regola data
qualora l'attrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio
(cfr. STA 12.2019.89 del 5 giugno 2020, 12.2020.56 del 31 maggio 2021);
che, come più volte ricordato, la decisione qui dedotta in giudizio concerne la
revoca con effetto immediato della concessione precaria di uso del suolo
demaniale rilasciata il 10 gennaio 1972 dal CV 1 t;
che dal momento che nel luglio del 2017 detta associazione è confluita nella
Società n, quest'ultima è subentrata in sua vece nell'atto di concessione in
qualità di concessionaria;
che la facoltà di contestare la revoca della concessione spettava dunque
unicamente alla Società n;
che per contro il AT 1 non risulta parte contrattuale dell'atto di concessione
in parola né è in altro modo direttamente legato sul piano giuridico con l'ente
concedente;
che non permette di sostenere il contrario il fatto che nel 2016 l't avesse
sottoscritto un contratto d'uso precario dell'area concessionata con d;
che - a prescindere dal fatto che tale contratto era stato concluso in chiaro
dispregio della clausola di cui al punto n. 3 del predetto atto di concessione
del 1972 che ne vietava il trasferimento a terzi e, come tale, non sarebbe
nemmeno valido - occorre considerare che esso concerne il solo d, e non certo
il AT 1 che nemmeno viene menzionato nell'atto;
che pertanto, detto accordo non era in ogni caso suscettibile di far nascere
una qualsiasi relazione sul piano giuridico tra il AT 1 e il CV 1;
che nemmeno il fatto che, verosimilmente per errore, la decisione di revoca
della concessione sia stata notificata al AT 1, e per esso a d, consente di
addivenire a una diversa conclusione;
che siffatta circostanza non è infatti sufficiente per conferire all'attore la
titolarità del diritto che ora fa valere in giudizio davanti a questo Tribunale
nei confronti del convenuto, in quanto non permette da sola di sopperire all'assenza
di qualsiasi legame contrattuale tre le parti;
che, alla luce di tutto quanto precede si deve dunque concludere che, in quanto
ammissibile, la petizione deve essere respinta;
che visto l'esito, tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'attore,
in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
che quest'ultimo dovrà inoltre rifondere al CV 1, in quanto patrocinato da un
legale, un adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. In quanto ricevibile, la petizione è respinta.
2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 2'000.-, già anticipate dall'attore, restano a suo
carico.
3. Il AT 1 rifonderà al CV 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente Il cancelliere