Incarto n.
90.2003.19

 

Lugano

22 gennaio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Flavia Verzasconi (giudice supplente)

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 27 gennaio 2003 di

 

 

 

RI 1 RI 2RI 3

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione __________ 2002, con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di PI 1;

 

 

 

viste le risposte:

-         27 febbraio 2003 del municipio di PI 1,

-         7 aprile 2003 del Dipartimento del Territorio, Divisione della pianificazione territoriale;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.   RI 1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari del mapp. 0 di PI 1, ubicata in località M__________ e di 6'509 mq. Sulla particella, costituita in proprietà per piani, sorge la Casa M__________, un tempo denominata Antica Osteria M__________, punto di ristoro e posto di cambio per i cavalli. L'edificio, una struttura massiccia a pianta rettangolare, con ampio tetto in piode, circondata da un vasto prato, era iscritto nell'elenco dei monumenti storici e artistici secondo la cessata legge cantonale sui monumenti storici e artistici del 15 aprile 1946 (LMS). Attualmente ospita una clinica veterinaria, un locale pubblico e alcuni appartamenti.

 

       Il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il __________ __________2 inseriva questa particella nella zona residenziale speciale (Rs), che comprendeva i sedimi circostanti i monumenti storici (art. 44 cpv. 1 NAPR 1982). La particella era vincolata da una limitazione della facoltà di costruzione per complessivi 800 mq di superficie utile lorda (SUL) entro le linee di arretramento in corrispondenza con l'angolo nord-ovest del giardino, in adiacenza del riale che confina con la proprietà. La superficie restante del fondo doveva invece essere mantenuta libera da ogni costruzione, installazione o recinzione, senza modifiche fisiche del terreno ad eccezione delle strutture di parcheggio segnate sul piano (art. 44 cpv. 3 e 4 NAPR 1982).

 

       Nelle sedute del 31 agosto 1999 e 13 settembre 1999, il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la revisione generale del piano regolatore. Il mapp. 0 è stato attribuito alla zona edificabile mista speciale (Ms), retta dall'art. 28.7 NAPR, che ricalca i contenuti della zona mista (M 12). A protezione della Casa M__________, dichiarata bene culturale di interesse cantonale (art. 42 NAPR), il legislativo comunale ha tuttavia imposto, come del resto già il precedente piano regolatore, la concentrazione dei nuovi edifici nella porzione nord-ovest del fondo.

 

 

B.     Con risoluzione __________ 2002, il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo piano regolatore. Per quanto qui interessa, l'Esecutivo cantonale ha confermato la definizione di Casa M__________ quale bene culturale protetto a livello cantonale e l'edificabilità con nuove costruzioni sul fondo limitatamente alla parte nord-ovest del giardino. Ad ulteriore protezione dell'edificio, ha inoltre delimitato d'ufficio un perimetro di protezione giusta l'art. 22 cpv. 2 della legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC), che si estende a tutto il mapp. __________0, come pure su parte del fondo limitrofo verso sud. L'Esecutivo cantonale ha quindi introdotto d'ufficio un nuovo art. 42 bis NAPR, che codifica tale perimetro di rispetto e gli interventi ammissibili entro lo stesso.

 

 

C.   Contro la decisione del Consiglio di Stato, RI 1, RI 2 e hanno inoltrato ricorso al tribunale. Chiedono, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata che istituisce il perimetro di rispetto sul mapp. 0 e il relativo art. 42 bis NAPR. In via subordinata, essi chiedono oltre all'annullamento su tale aspetto della decisione qui dedotta in giudizio, la pubblicazione da parte del comune di PI 1 di una variante pianificatoria, che confermi l'edificabilità della loro proprietà. Dei motivi si dirà nei considerandi.

      

       La Divisione della pianificazione territoriale, in rappresentanza del Governo, chiede che il ricorso venga respinto, mentre il comune ne postula l'accoglimento.

 

 

D.   Il 17 novembre 2004 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo, a seguito dei quali, il 30 novembre 2004, i ricorrenti hanno confermato le loro allegazioni e domande.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). Esso appare pertanto ricevibile in ordine.

 

                                        

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

 

                                         Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

 

 

                                   3.   I ricorrenti, pur non contestando la decisione di dichiarare bene culturale di interesse cantonale la Casa M__________, insorgono contro la definizione del perimetro di rispetto operata d'ufficio dal Consiglio di Stato, ritenuta lesiva dell'autonomia comunale nonché dell'art. 7 LBC, dal momento che né l'autorità locale, né i proprietari sono stati informati di questa intenzione. L'Esecutivo cantonale avrebbe inoltre applicato in modo troppo restrittivo l'art. 22 cpv. 2 LBC, ignorando l'esistenza di efficaci misure di pianificazione comunale già esistenti secondo il piano regolatore vigente. Gli insorgenti ritengono poi che l'autorità cantonale non avrebbe chiarito l'effetto dell'istituzione del perimetro di protezione, che comporterebbe l'inedificabilità del loro fondo, ciò che sarebbe pure in contrasto con i parametri edificatori stabiliti per la zona Ms dall'art. 28.7 NAPR, norma approvata senza riserve dal Consiglio di Stato.

 

 

                                   4.   4.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali che servono alla delimitazione del potere statuale nello Stato di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e che devono pertanto sempre essere rispettati nell'attività dello Stato.

 

                                         4.2. Rettamente nella fattispecie l'esistenza di una base legale non è messa in discussione dai ricorrenti, ed è comunque data, e meglio come si vedrà più sotto al consid. 5.

 

                                         4.3. In merito all'interesse pubblico, va ricordato che in linea generale si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594).

                                        

                                         4.4. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

 

 

                                   5.   5.1. La protezione della natura e del paesaggio (Natur- und Heimatschutz, protection de la nature ed du patrimoine) compete ai Cantoni (art. 78 cpv. 1 Cost.). Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri (art. 78 cpv. 2 Cost.; inoltre art. 3 cpv. 1 legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1. luglio 1966, LPN). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPN, la Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti di importanza nazionale (art. 5 cpv. 1 1a frase LPN). L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente di essere conservato intatto, ma - in ogni caso - di essere salvaguardato per quanto possibile, quantomeno nell'adempimento dei compiti della Confederazione (cfr. art. 6 LPN; Rausch/ Marti/ Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, n. 561 - 564). L'iscrizione di un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale ha, tuttavia, una rilevanza certa anche per i Cantoni nell'adempi-mento di compiti propri. Agli inventari ai sensi dell'art. 5 LPN deve infatti essere attribuito, quantomeno sotto l'aspetto sostanziale, il valore delle concezioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPT. Questo significa che i Cantoni debbono tenerne conto nelle loro pianificazioni direttrici (art. 6 cpv. 4 LPT) e proteggere i relativi oggetti in maniera adeguata mediante la pianificazione dell'utilizzazione (art. 17 LPT; Rausch/ Marti/ Griffel, op. cit., n. 565, con rinvii). È quanto si avvera, nel nostro Cantone, per i comuni contemplati dall'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS, secondo la denominazione in lingua tedesca, che si è imposta anche negli altri idiomi), allestito a norma dell'art. 5 LPN e della relativa ordinanza del 9 settembre 1989 (OISOS). La scheda 8.4 del piano direttore impone loro di promuovere la protezione degli insediamenti di importanza nazionale, mediante l'affinamento delle misure pianificatorie di protezione. La menzionata scheda obbliga quindi i comuni interessati dall'inventario ISOS a verificare se le norme e le misure pianificatorie di cui dispongono sono adeguate per la tutela e la valorizzazione dei loro insediamenti ed a modificarle opportunamente. Inoltre, l'art. 1 cpv. 2 lett. a e l'art. 3 cpv. 2 LPT stabiliscono che Confederazione, Cantoni e comuni, in qualità di autorità preposte alla pianificazione, devono provvedere affinché il paesaggio venga rispettato e protetto. L'art. 17 cpv. 1 lett. c LPT prevede espressamente che i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali devono venir assegnati alle zone protette.

 

                                         5.2. A livello cantonale, oltre al DLBN (decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940) e all'istituto del piano del paesaggio (art. 28 cpv. 1 LALPT), la LALPT prevede espressamente, all'art. 28 cpv. 2 lett. h, la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei piani regolatori i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio e dei suoi contenuti naturalistici, degli edifici di pregio storico-culturale e della vista panoramica. Inoltre, secondo l'art. 29 LALPT, il piano regolatore può prevedere l'obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio (cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole sulla manutenzione degli edifici (cpv. 1 lett. g).

 

                                         5.3. Nel nostro Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC), che ha abrogato la LMS. Questa nuova legge, fondata su una nozione di cultura più aperta e dinamica rispetto a quella tradizionale, fa riferimento non più ai soli valori alti della civiltà, ma anche all'insieme di tutti quei valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo e permette, di conseguenza, di tener conto di tutte quelle presenze che possono anche apparire minori, se misurate con i canoni classici, ma che non per questo sono prive di importanza, talvolta anche notevole, sotto angolazioni culturali diverse. Di pari passo la coscienza civico-culturale della gente stessa è cresciuta; in un mondo in veloce trasformazione, questa sente maggiormente il bisogno di conservare e tramandare certe testimonianze capaci di fornire dei punti di riferimento forti alle esigenze d'identifica-zione e coesione sociale e culturale. Ben si comprende quindi la sostituzione, nella nuova legge, del termine di "monumento storico" con quello di "bene culturale", inteso appunto quale prodotto dell'attività culturale in senso lato. (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 4387 del 14 marzo 1995 concernente il disegno di legge sulla protezione dei beni culturali, cifra 4.1, RVGC, sessione ordinaria primaverile 1997, pag. 1020 seg.).

 

                                         5.3.1. La protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente pubblico (cfr. art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la definizione di bene culturale: può quindi venir definito bene culturale, che riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche, ecc., così come i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 CC come oggetti che possono essere trasferiti senza alternarne la sostanza. Fra questi ad esempio dipinti, documenti d'ogni genere, libri, reperti, oggetti di culto o d'arredo, utensili. Non solo oggetti singoli possono essere oggetto di tutela; anche una pluralità di beni, che riveste interesse nel suo insieme (come una collezione, un fondo archivistico o librario, un nucleo) può essere protetta nella sua globalità (cfr. messaggio cit., Commento agli art. 2-4 del progetto, RVGC cit., pag. 1026 seg.). Dalla nozione di bene culturale è per contro a priori escluso tutto quanto non risulti dal lavoro dell'uomo. Sono quindi esclusi dal campo d' applicazione della legge le componenti naturali del territorio, cioè quei beni che vengono genericamente definiti come beni naturalistici ed ambientali, in quanto non prodotti dall'uomo. È il territorio costruito (nuclei, giardini, vie storiche) che può essere protetto in applicazione di questa legge, anche per la sua importanza paesaggistica. Il paesaggio non costruito può essere assoggettato a limitazioni, nella misura in cui sia incluso nel perimetro di rispetto di un bene culturale protetto secondo l'art. 22 cpv. 2 LBC (cfr. messaggio cit., cifra 4.2, lett. b), RVGC cit., pag. 1023).

 

                                         5.3.2. Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione pubblica ai sensi della legge. La legge distingue tra gli immobili quelli d'interesse cantonale da quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale, che travalica l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. Per i beni mobili la differenziazione è tra quelli appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute di cui all'art. 4, protetti per legge (art. 21 cpv. 1 LBC) e quelli protetti per decisione cantonale, sia che appartengano a privati, sia che appartengano ad enti pubblici (art. 19 e 21 cpv. 2 LBC). La ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).

 

                                         5.3.3. L'art. 19 LBC definisce le condizioni generali dell'istituzione della protezione e, pur senza fissare a priori criteri di giudizio intrinseci, indica i parametri secondo i quali un bene viene protetto: determinante ed essenziale ai fini della protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e l'importanza che l'oggetto, preso nel suo contesto, riveste per la collettività in quanto luogo o frammento della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla conservazione presuppone insomma che si tratti di beni nei quali la collettività si identifichi e vi riconosca i propri valori essenziali, al punto da dover essere tramandati alle generazioni a venire (cfr. messaggio cit., Commento all'art. 19 del progetto, RVGC cit., pag. 1032).

 

                                         La legge affida alla commissione dei beni culturali (art. 45 LBC) il compito di farsi di volta in volta interprete della sensibilità culturale della collettività e di individuare l'interesse pubblico che giustifica la protezione di un bene (messaggio cit., cifra 6, Commento all'art. 45 del progetto, RVGC cit., pag. 1045). Il regime giuridico della protezione deve soddisfare due esigenze in parte contrapposte: d'un canto salvaguardare un oggetto del patrimonio collettivo, dall'altro consentire l'esercizio della proprietà sul medesimo bene (Cattaneo Beretta, op. cit., n. 4.3.2., pag. 152). Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i LALPT). Spetterà quindi anzitutto al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC).

 

                                         5.3.4. Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto (cpv. 2). La citata norma concretizza uno dei principi generali alla base della nuova legislazione sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale (cfr. anche Wiederkehr Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz, Zurigo 1999, pag. 84). Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare un immobile, risulta tanto dal suo valore intrinseco come dalla sua situazione nel contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo insieme non potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una facciata, il portale, una colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza la delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con funzione analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione previgente (art. 12 della cessata LMS). Tale perimetro di rispetto verrà delimitato, per gli immobili, nel piano delle zone. Cade quindi anche il vecchio concetto di "adiacenza" al bene protetto, che è stato sovente fonte di problemi nei casi di applicazione concreta (cfr. messaggio cit., Commento agli art. da 22 a 29 del progetto, RVGC cit., pag. 1037).

 

 

                                   6.   Il ricorrenti contestano preliminarmente la procedura adottata dal Consiglio di Stato che, senza interpellare né l'autorità locale, né i proprietari interessati dalla misura pianificatoria, ha apportato modifiche d'ufficio, violando in tal modo l'autonomia comunale e l'art. 7 LBC.

 

                                         6.1. In sede di approvazione di un piano regolatore il Consiglio di Stato, quando ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale, deve di norma retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2.a frase LALPT, il rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente o a emendare carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii). La via della modifica d'ufficio presuppone che la risoluzione si imponga con tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio. Occorre quindi in concreto stabilire se la decisione del Consiglio di Stato si giustifica alla luce dei principi suesposti.

 

                                         6.2. Come si è visto, secondo l'art. 20 LBC la messa sotto tutela di un bene culturale immobile avviene nel contesto della procedura di adozione o modifica del piano regolatore; le autorità competenti sono il legislativo comunale per gli immobili di interesse locale e il Consiglio di Stato per gli immobili di interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC e art. 15 cpv. 5 del regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004, RBC; cfr. anche messaggio citato, cap. 6, ad art. 20-21 e Cattaneo Beretta, op. cit., n. 4.3.1.2). Il Consiglio di Stato, quindi, ben poteva modificare d'ufficio il piano regolatore in punto all'istituzione di un perimetro di rispetto del bene culturale C__________. Ancorché realizzata attraverso lo strumento del piano regolatore, l'istituzione del perimetro di rispetto rientrava anzi, giuridicamente, nelle competenze esclusive del Governo.

 

                                         6.3. La procedura di modifica d'ufficio seguita dal Consiglio di Stato è quindi esente da critica e le censure ricorsuali a questo proposito vanno respinte. Né ai ricorrenti tali modifiche hanno causato una lesione illegittima dei loro diritti, dal momento che questo tribunale esamina con piena cognizione i casi in cui è impugnata una modifica d'ufficio dell'autorità inferiore (cfr. sopra consid. 2), per cui non vi sarebbe nemmeno una violazione del diritto di essere sentito, in quanto - se del caso - sanata in questa sede.

 

                                         6.4. Nemmeno è stato violato nella fattispecie l'art. 7 LBC, come preteso dai ricorrenti. La norma citata, inserita al titolo II della LBC, dal marginale “misure di promozione”, recita che il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere a informazioni e consulenze (cpv. 1). Esso emana raccomandazioni ai proprietari sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali (cpv. 2). Il disposto non concerne quindi la procedura di adozione di misure a tutela di un bene culturale nell'ambito dell'adozione o revisione del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale (cfr. sopra consid. 5.3), per cui i ricorrenti a torto si appellano a tale norma per dedurne - perlomeno implicitamente - una violazione del loro diritto di essere sentito e dell'autonomia comunale nella procedura di revisione generale del piano regolatore.

 

 

                                   7.   Quanto alla delimitazione di un perimetro di rispetto a Casa M__________, essa risponde sicuramente ad un sufficiente interesse pubblico e non viola il principio della proporzionalità.

                                     

7.1. Si è visto sopra che la tutela di un bene culturale, quando le circostanze lo impongono, può esigere di delimitare un perimetro entro il quale gli interventi edilizi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto non sono ammessi (art. 22 cpv. 2 LBC; cfr. consid. 5.3.4.). Ciò è il caso in concreto, visto l'oggetto descritto sopra, di cui anche i ricorrenti riconoscono esplicitamente il valore storico culturale e artistico. L'estensione della protezione non solo all'edificio stesso, ma anche al territorio che lo circonda, così come delimitato d'ufficio dal Consiglio di Stato, risponde certamente ad un pubblico interesse dato dal fatto che la Casa M__________ è circondata verso ovest e verso nord da un vasto prato non edificato e verso sud da una costruzione e da un'ampia area pure non edificata, mentre a est confina con la strada cantonale. Nell'ottica della protezione del bene protetto nel suo contesto spaziale, si rivela quindi necessaria l'imposizione del perimetro di rispetto, dato l'impatto visivo che l'edificazione delle adiacenze ora libere da costruzioni potrebbe creare sulla Casa M__________. A nulla vale poi l'asserzione dei ricorrenti secondo cui il piano regolatore precedente prevedeva già misure di pianificazione la cui efficacia nell'ottica della protezione dell'edificio protetto era stata riconosciuta come valida dal Consiglio di Stato. In effetti, a prescindere dal fatto che con la presente revisione generale del piano di utilizzazione comunale viene contemporaneamente abrogato il precedente piano (cfr. dispositivo della sentenza impugnata, n. 2), le autorità competenti devono tra l'altro elaborare uno strumento pianificatorio conforme anche alle normative nel frattempo entrate in vigore, come appunto in concreto la LBC, che prevede laddove necessario l'adozione di misure quali l'imposizione di perimetri di rispetto. Anche da questo punto di vista, quindi, la decisione del Consiglio di Stato risponde certamente ad un sufficiente interesse pubblico, prevalente su quello del privato.

 

7.2. Se l'idoneità del vincolo non può esser posta seriamente in discussione, la necessità del vincolo in questione deve pure essere confermata. Né del resto sembrano essere possibili a questi fini misure meno incisive della proprietà, visto e ritenuto che il perimetro si estende al limite dell'area edificabile sul mapp. 0 e comprende pure una piccola porzione dell'ampio fondo limitrofo verso sud, aree che sono a stretto contatto con il massiccio edificio. In tali circostanze, la decisione impugnata non viola nemmeno il principio della proporzionalità.

 

 

                                    8.  Occorre infine precisare che l'imposizione di un perimetro di rispetto non ha come conseguenza l'inedificabilità dei terreni ivi inclusi, come ritengono gli insorgenti: in effetti, il nuovo art. 42 bis NAPR, introdotto dal Consiglio di Stato, non fa che riprendere, in buona sostanza, i contenuti degli art. 22 cpv. 2 e 24 cpv. 1 LBC. Giusta quest'ultimo disposto, qualunque intervento suscettibile di modificare l'aspetto o la sostanza di un bene protetto può difatti essere eseguito solo con l'autorizzazione del Consiglio di Stato; competenza che quest'ultimo ha delegato all'ufficio dei beni culturali, il quale potrà decidere solo dopo aver raccolto il preavviso della commissione dei beni culturali (art. 19 cpv. 3 RPBC). Donde l'inserimento d'ufficio da parte del Governo, all'art. 42 bis cpv. 2 NAPR, dell'obbligo di sottoporre ad esame del menzionato ufficio tutte le domande di costruzione all'interno dei perimetri di rispetto. Interventi entro gli stessi sono dunque possibili, osservando le rispettive norme di piano regolatore (in concreto quelle per la zona Ms). L'edificazione dei fondi compresi nei perimetri di rispetto non viene quindi pregiudicata; vengono semplicemente esclusi gli interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto (art. 22 cpv. 2 LBC; art. 42 bis cpv. 2 NAPR).

 

 

                                    9.  Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di giudizio è posta a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm). Il comune di PI 1, il quale ha postulato l'accoglimento del ricorso, può essere esentato dal pagamento delle spese processuali, non essendo comparso in causa per difendere interessi economici propri bensì in veste di ente pianificante.

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1. Il ricorso 27 gennaio 2003 di RI 1, RI 2 e RI 3, PI 1, è respinto.

2.La tassa di giudizio, di fr. 1'200.- (milleduecento), è posta a carico dei ricorrenti in solido.

 

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

                                    4.   Intimazione a:

 

;

i,;

i,;

 

.

 

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

 

CO 1

rappr. da: RA 1

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario