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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi (giudice supplente) |
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segretaria: |
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 6 giugno 2003 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4
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contro |
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la decisione con cui il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’approvazione delle parti sospese del piano regolatore del PI 1; |
viste le risposte:
- 10 settembre 2003 della divisione della pianificazione territoriale;
- 15 settembre 2003 del RA 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari del mapp. 761 di __________, sita in località. Di complessivi 3700 mq, esso è sito nelle adiacenze dell’autostrada N2 ed è costituito di un prato pianeggiante libero da costruzioni. Secondo il piano regolatore del 1983, attualmente in vigore, il fondo è inserito nella zona industriale J2.
B. Nella seduta del 15 febbraio 2000, il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In questa sede, per quanto qui di interesse, il legislativo comunale ha essenzialmente confermato gli azzonamenti già previsti con il precedente piano regolatore, inserendo il mapp. 761 nella zona industriale Ia.
C. Con decisione il Consiglio di Stato ha comunicato la sua intenzione di non approvare la normativa concernente la zona industriale Ia, rilevando che il piano regolatore non riportava il tracciato del futuro raccordo tra l’autostrada N2 e la strada di collegamento principale A 394 che avrebbe interessato anche il mapp. 761. Visto il progetto di nuova sistemazione viaria, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto indispensabile per questo comparto un approfondimento da parte del comune.
D. Sentite le osservazioni degli interessati, l’esecutivo cantonale il ha negato l’approvazione della zona industriale Ia così come prevista dal comune, visto che il tracciato del futuro raccordo viario tra la N2 e la A394, approvato a livello di progetto generale, era da considerarsi consolidato per cui la pianificazione del comparto interessato da questo raccordo non poteva esimersi dal tenerne debita considerazione. Ha quindi ordinato al comune di elaborare una variante per una migliore definizione del territorio interessato dall’opera viaria.
E. Con ricorso (cautelativo) del 6 giugno 2003 RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 sono insorti innanzi a questo tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulando in via principale l’annullamento del dispositivo 1.i) della decisione impugnata e la conferma dell’inserimento in zona industriale così come approvato dal PI 1; in via subordinata hanno chiesto l’approvazione dell’azzonamento del mapp. 761 secondo il PR adottato dal. Dei motivi si dirà nei considerandi.
La divisione della pianificazione territoriale ha postulato la reiezione del ricorso., che a sua volta aveva impugnato la decisione del Governo per la questione relativa al comparto industriale della, ha ribadito nelle sue osservazioni la disponibilità a elaborare la variante richiesta con la decisione qui dedotta in giudizio, tuttavia, a condizione che il cantone assuma i costi supplementari causati dalla pianificazione della zona industriale Ia.
F. Il 7 ottobre 2003 i ricorrenti hanno presentato un’istanza di replica. Il 14 maggio 2004 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, dove le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e richieste. I ricorrenti hanno prodotto ulteriore documentazione annessa agli atti. Sono inoltre stati messi a disposizione dei ricorrenti gli atti richiamati dal dipartimento del territorio concernenti il progetto di massima dello svincolo autostradale di Mendrisio.
Il 17 maggio 2004 la patrocinatrice dei ricorrenti ha inviato a questo tribunale uno scritto con cui comunicava, riassunto preliminarmente l’iter delle domande di costruzione e delle decisioni delle autorità comunali e cantonali riguardanti il mapp. 761 di, che “i proprietari non si oppongono alla decisione di stralcio senza spese né riconoscimento di ripetibili purché in essa il TPT dia atto che, a norma dell’art. 65 IV LALPT l’autorità è tenuta ad emanare la decisione secondo il diritto in vigore oppure a dare immediato avvio alla procedura di espropriazione, di conseguenza e possibilmente ordini al Comune e al Cantone di procedere in tal senso”.
G. Nelle more di causa RI 2 e RI 3 sono decedute. A titolo di successione universale sono succeduti alla prima la comunione ereditaria composta di e alla seconda la comunione ereditaria composta di. Essi subentrano pertanto alle parti decedute nel processo (art. 102 CPC in relazione con l’art. 24 LPAmm).
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è certa (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione di RI 1, RI 2 e RI 3, rispettivamente dei componenti le rispettive comunioni ereditarie, è data. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali del ricorso, lo stesso può esso esaminato nel merito.
1.2. Per quanto riguarda invece la legittimazione ricorsuale di RI 4 si osserva quanto segue. L’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT riconosce la facoltà di ricorrere a chiunque dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato. Per essere tale quest'interesse dev'essere, tra l'altro, personale, ovvero proprio, e diretto (cfr. sul concetto di interesse legittimo RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1.; RDAT I-1992 n. 17; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1996, ad art. 43; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 350 segg.). In concreto, RI 4 è una società anonima il cui scopo è la promozione, progettazione e costruzione di ogni tipo di edificio ed impianti quale impresa generale, e non è proprietaria del mapp. 761 toccato dalla decisione impugnata. È semplicemente legata ai proprietari della citata particella verosimilmente da un rapporto contrattuale per la costruzione di un edificio sul predetto fondo; in questa veste essa aveva inoltrato la relativa domanda di licenza edilizia nel 1995 e nel 2003. A RI 4 non può pertanto essere riconosciuto un interesse proprio, ovvero indipendente ed autonomo rispetto a quello dei proprietari, e nello stesso tempo diretto al conseguimento dell'edificabilità immediata del fondo (cfr. decisione di questo tribunale del 2 settembre 2003, inc. 90.2002.56). Il suo gravame dev'essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile già per difetto della necessaria legittimazione.
1.3. Quanto alla comunicazione del 17 maggio 2004, che certo non brilla per chiarezza, si rileva che essa si riferisce non tanto all’oggetto del presente gravame – la mancata approvazione della zona industriale in località – quanto alle precedenti procedure di rilascio della licenza edilizia per l’edificazione del
mapp. 761. La stessa non può essere ritenuta quale dichiarazione di ritiro del ricorso, dal momento che vengono poste alcune condizioni per lo stralcio del ricorso che manifestamente il tribunale non può accogliere poiché esulano dalle sue competenze. In ogni caso, nello scritto citato, lo stralcio sarebbe stato richiesto unicamente per conto dei proprietari del mapp. 761, e non anche per RI 4, pure ricorrente in questa procedura e nei confronti della quale la causa sarebbe proseguita con una decisione di inammissibilità per carenza di legittimazione (cfr. sopra consid. 1.2.).
2.In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. I ricorrenti contestano la mancata attribuzione alla zona industriale Ia della loro particella. Non sarebbero adempiuti i presupposti della pubblica utilità e della proporzionalità, considerato che l’edificio che essi intenderebbero costruire non invaderebbe lo spazio riservato al nuovo svincolo autostradale. Sempre a mente dei ricorrenti, la decisione impugnata sarebbe lesiva del principio della parità di trattamento, della buona fede e della legalità oltre che essere arbitraria. Infatti, il riordino dello svincolo autostradale non poggerebbe nemmeno su piani sufficientemente concreti, che, con molta verosimiglianza, nemmeno potrebbero essere realizzati per mancanza di fondi necessari alla costruzione delle opere previste. La decisione configurerebbe inoltre una violazione dell’autonomia comunale e sarebbe stata presa ad arte per bloccare nuovamente l’edificazione del fondo.
Queste critiche ricorsuali sono prive di fondamento.
3.1. Il 26 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha adottato il piano dei trasporti del Mendrisiotto (PTM) – quale componente integrante della pianificazione cantonale dei trasporti prevista dalla legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997 – nonché le schede di coordinamento 12.24 e 10.5 relative ai trasporti e alle vie di comunicazione, la prima, e agli insediamenti, la seconda. Il PTM si inserisce nel quadro più ampio di una strategia della mobilità adottata dal Consiglio di Stato, integrata in una visione generale di organizzazione territoriale. Essa è elaborata per i principali agglomerati urbani del Ticino e per i relativi comprensori periferici, con lo scopo di proporre soluzioni atte a soddisfare la domanda di mobilità, coordinare l’offerta di mobilità allo sviluppo territoriale, coordinare i diversi vettori di trasporto, contribuire al risanamento ambientale e tutelare i valori naturali e culturali preservando la salute e l’ambiente.
Attualmente il contesto geopolitico del Mendrisiotto e del Basso Ceresio, caratterizzato da una forte dispersione degli insediamenti, dalla presenza del confine con l’Italia, del polo economico di Lugano, di alcuni grandi attrattori di traffico e di importanti aree di svago di valenza sopraregionale, determina una forte dipendenza dal mezzo motorizzato privato. La rete viaria molto fitta permette di effettuare degli spostamenti tra ogni località senza determinare una chiara gerarchia di percorso. Questa costellazione di elementi determina carichi di traffico elevati (sia di transito che con origine e/o destinazione interna), la presenza di una quota importante di traffico pesante, genera traffico parassitario all’interno delle aree abitate e ha ripercussioni negative sulla qualità di vita dei quartieri e sulla sicurezza per gli utenti più deboli del sistema viario (punto n. 1 della scheda settoriale n. 2 della scheda n. 12.24 del PD). Nel tentativo di risolvere questi problemi e migliorare la situazione da un punto di vista ambientale e territoriale, con il PTM il Cantone si è posto quale finalità, in particolare, di trasferire il traffico di transito all’esterno delle zone sensibili (aree residenziali e aree di svago) o di moderarlo, di garantire l’accessibilità diretta dal sistema autostradale alle aree strategiche (San Martino, Pian Faloppia e Bisio, zone industriali di Stabio), concentrare il traffico privato sul sistema autostradale e su un numero limitato di strade principali, collegare direttamente ogni Comune alla rete stradale superiore evitando il transito in altri abitati, servire in modo adeguato i vari comparti territoriali in funzione delle loro esigenze e ridurre l’inquinamento atmosferico e fonico nelle aree sensibili, garantire la sicurezza per tutti gli utenti delle strada principali e delle strade di collegamento all’interno dell’area urbana, diminuire gli impatti ambientali nelle aree sensibili attraverso la concentrazione del traffico su pochi assi e tramite moderazioni del traffico (punto n. 2 della scheda settoriale n. 2 della scheda n. 12.24 del PD).
In questo contesto si inserisce pure l’intenzione di riorganizzare in tre tappe la struttura dello svincolo di Mendrisio (dallo svincolo attuale fino alla zona di Pizzöö-Tana), assegnandogli la sola funzione di accesso autostradale e realizzando la diramazione N2-A394 più a sud, e di completare la strada A394 fino al Gaggiolo, in conformità alla legislazione superiore – in particolare la legge federale sulle strade nazionali (LSN) dell’8 marzo 1960 e della relativa ordinanza del 18 dicembre 1995 – e alla legge cantonale di applicazione della LSN del 7 novembre 1960, con adozione là dove necessario, di misure fiancheggiatrici atte a impedire o comunque ridurre eventuali effetti negativi sull’ambiente (cfr. scheda 12.24. n. 2.1-2.3 e 2.9 e rapporto esplicativo del febbraio 2002 alle schede 10.24. e 10.5, n. 2.5.3. pag. 12).
3.2. Per quanto attiene alle modalità del coordinamento delle attività territoriali sopra descritte, il Cantone, in accordo con le autorità federali competenti, la commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto, i comuni e le aziende di trasporto per quanto di loro competenza, progetta le opere di categoria “dato acquisito” e “risultato intermedio” e allestisce gli studi pianificatori per la verifica dell’opportunità delle opere di categoria “informazione preliminare” o gli eventuali studi pianificatori di tipo generale che si rendessero necessari. Il Cantone, ricordato che il PD non costituisce un piano di utilizzazione, verifica da subito la conformità dei PR con i contenuti del PD e fornisce ai comuni le indicazioni per l’adattamento dei piani di utilizzazione comunali.
3.3. Da questa illustrazione generale risulta chiaramente che il Cantone, con le schede di coordinamento 12.24. e 10.5 del piano direttore si è dotato di uno strumento inteso a dare una risposta di ordine superiore alla complessità delle problematiche che investono la regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio, tramite precisi indirizzi a garanzia del coordinamento tra la propria azione pianificatoria e quella dei comuni interessati.
3.4. Per tornare alla fattispecie che ci occupa e fermi i principi sopra descritti, il Consiglio di Stato a ragione ha quindi negato l’approvazione del piano regolatore per quanto riguarda il comparto della zona industriale Ia, toccato direttamente dal progettato nuovo svincolo autostradale che verrebbe a porsi nel mezzo della stessa. Secondo il progetto di massima approvato dal com-petente ufficio federale, che i ricorrenti hanno potuto visionare, sulla proprietà dei ricorrenti vi troverebbero spazio due impianti di trattamento delle acque.
L’assenza di ogni riferimento o indicazione di questa importante opera viaria e la mancata coordinazione degli interventi previsti a livello cantonale (e federale) con lo strumento pianificatorio comunale hanno obbligato il Cantone a non approvare la zona industriale come postulato dal comune, proprio perché tali opere, di evidente e notevole incidenza sul territorio, concorrono nella determinazione dell’assetto, dell’organizzazione e della destinazione del comparto (cfr. art. 2 cpv. 2 LPT).
Sebbene, all’epoca dell’adozione del piano regolatore le schede 12.24. e 10.5 relative al PTM non erano ancora state adottate dal Consiglio di Stato, un primo progetto era già stato posto in consultazione presso i comuni interessati (nel 1999) e gli studi preparatori erano ormai da tempo conosciuti, anche se incerte rimanevano le ubicazioni esatte e le destinazioni finali delle opere stradali previste. Proprio questo fattore di incertezza di un tracciato non ancora consolidato, e il comparto industriale Ia praticamente inedificato, avrebbe dovuto indurre il comune a quel momento a ponderare maggiormente la scelta dell’attribuzione senza riserve alla zona industriale, eventualmente facendo ricorso alla zona senza destinazione specifica nella sua accezione di zona di riserva che attua il differimento della pianificazione (art. 18 cpv. 2 LPT, 28 cpv. 2 lett. n. LALPT): zona dal carattere transitorio da potersi eventualmente includere successivamente in zona edificabile (industriale; cfr. anche decisione del 08.04.2005 di questo tribunale, inc. 90.2003.34, consid. 6.8). La decisione del Consiglio di Stato merita quindi tutela in quanto scaturisce da un sufficiente interesse pubblico superiore a quello della ricorrente di vedersi confermare l’attribuzione della propria particella nella zona industriale. Né in queste condizioni è ravvisabile una disparità di trattamento invocata dalla ricorrente invero in modo generico e affatto motivata, semplicemente perché per altri terreni sarebbe stato confermato l’azzonamento in zona industriale (sul principio della parità di trattamento in ambito pianificatorio cfr. DTF 131 I 1 consid. 4.2; 130 I 65 consid. 3.6; 129 I 346 consid. 6 121 I 245 consid. 6e/dd; 117 Ia 302 consid. 4b; 116 Ia 193 consid. 3b e riferimenti).
Né tanto meno il Consiglio di Stato ha violato l’autonomia comunale: come sopra ricordato (cfr. consid. 2) l’autonomia del comune nell'ambito pianificato rio non è assoluta, dal momento che, esso è tenuto a rispettare l'ordinamento giuridico superiore e a porre il piano regolatore in sua consonanza, ciò che in concreto l’esecutivo cantonale ha imposto di fare al comune.
Nemmeno può essere ravvisata nella decisione impugnata una lesione del principio della proporzionalità, dal momento che il Consiglio di Stato si è limitato a non approvare la zona industriale Ia nelle immediate vicinanze e adiacenze dello svincolo autostradale.
Si osserva comunque che il Consiglio di Stato non ha negato a priori un futuro inserimento del comparto nella zona industriale nella quale era inserito già con il piano regolatore del 1983. Il Governo ha semplicemente rifiutato l’approvazione del PR su questo punto in quanto allo stato attuale delle cose e visti gli importanti progetti delle opere viarie in corso di progettazione e le ripercussioni che potrebbero portare, si rendono necessari ulteriori approfondimenti che dovranno essere effettuati dal comune tenendo in considerazione il concetto globale di piano dei trasporti del Mendrisiotto.
3.5. Discende da quanto sopra che il ricorso dei proprietari del mapp. 761 di deve essere integralmente respinto.
4. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso di RI 4, è inammissibile.
2. Il ricorso di RI 1, RI 2 e RI 3 è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 2000.- è posta a carico di RI 4 in ragione di fr. 500.- e in ragione di fr. 1'500.- a carico di RI 1, in solido.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria