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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Flavia Verzasconi (giudice supplente) |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2006 di
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1. 2. 3. |
RI 1 RI 2 RI 3 , |
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contro |
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la risoluzione __________ __________ 2005, con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore di PI 1; |
viste le risposte:
- 5 maggio 2006 del municipio di PI 1,
- 18 maggio 2006 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
- 4 giugno 2006 di CO 2,
- 7 giugno 2006 di CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta dell'11 marzo 2002 l'assemblea comunale di PI 1 ha adottato una serie di varianti al piano regolatore, tra le quali figuravano il completamento del piano del paesaggio, l'aggiornamento del limite del bosco, la modifica dei limiti delle zone di protezione delle sorgenti, la ridefinizione del territorio edificabile a nord del nucleo vecchio e della zona residenziale R2. Ha nel contempo adeguato e completato alcuni disposti delle NAPR.
B. Con risoluzione del __________ __________
2005 il Consiglio di Stato ha di massima approvato queste varianti. Per quanto
riguarda la ridefinizione del territorio edificabile a nord del nucleo, l'Esecutivo
cantonale ha constatato che l'azzonamento proposto dal comune era conforme alle
indicazioni scaturite dalla decisione dell'allora Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT) del 10 marzo 1994, con la quale era stato
accolto un ricorso inoltrato da RI 1. Con la variante in questione, infatti, il
comune aveva giustamente inserito tutto il mapp. 0, di proprietà di CO 2, nella
zona del nucleo di vecchia formazione, introducendo nel contempo delle linee di
costruzione sia su questo mappale sia sul mappale n. 2 (appartenente a CO 3)
allo scopo di garantire un'area di stacco dal bosco e di compattare l'edificazione
sul lato nord del nucleo. Sempre nella medesima decisione, l'autorità cantonale,
per contro, ha accertato che il comune non aveva approntato la corretta
procedura per l'accertamento del limite del bosco a contatto con l'area
edificabile. Ha quindi negato l'approvazione del piano regolatore su questo
punto ed ha invitato il comune ad inoltrare la domanda formale di accertamento
entro sei mesi dalla crescita in giudicato della decisione.
Nel contempo, per quanto qui di interesse, l'Esecutivo cantonale ha respinto
quasi tutte le censure ricorsuali presentate con ricorsi di RI 1, della RI 2 e
di RI 3, accogliendo unicamente le loro critiche relative all'accertamento del
limite del bosco e al mancato aggiornamento delle rappresentazioni grafiche con
le costruzioni esistenti.
C. Contro questa decisione, la e RI 3 hanno adito il Tribunale della pianificazione del territorio (ora integrato nel Tribunale cantonale amministrativo, cfr. consid. 1) con ricorso del 28 gennaio 2006, ripresentando di massima le medesime censure già avanzate nella precedente sede. Dei motivi si dirà per quanto necessario nei successivi considerandi.
D. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, il comune di PI 1 e CO 3 chiedono che il ricorso venga respinto. CO 2 ha invece presentato le sue osservazioni senza tuttavia formulare precise domande.
E. Il 28 settembre 2006 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, in occasione del quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito agli atti. Il patrocinatore dei ricorrenti è stato quindi invitato a presentare la procura di RI 3, richiesta a cui ha dato seguito il 13 ottobre 2006. Per il rimanente le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e richieste. L'istruttoria è stata chiusa e le parti hanno rinunciato alle conclusioni.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il
Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU
2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT).
1.1. La legittimazione di RI 1, cittadino attivo di PI 1 come pure quella di RI
3, proprietaria di un fondo in territorio comunale, entrambi già ricorrenti, è
data (art. 38 cpv. 4 lett. b e c LALPT).
1.2. Il Consiglio di Stato non ha esaminato la legittimazione attiva della RI 2,
entrando senza riserve nel merito del suo ricorso, peraltro identico a quello
inoltrato tra gli altri anche da RI 1 e da RI 3. Poiché i tre insorgenti
procedono, in questa sede, con un unico atto ricorsuale, che deve essere
integralmente respinto, anche il tribunale prescinde dalla puntuale verifica
della legittimazione a ricorrere della RI 2.
2. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa
verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la
ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n.
78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale
interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81
consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006,
n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati
un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano
regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3. I ricorrenti sostengono che il comune di PI
1 avrebbe disatteso l'obbligo di informazione alla popolazione discendente
dagli art. 4 LPT e 32 LALPT, perché, pur indicendo una serata informativa,
durante la stessa la popolazione sarebbe stata messa dinanzi al fatto compiuto
senza possibilità di inoltrare osservazioni e di esprimere proprie proposte.
Ritenuta la natura formale della censura, essa viene esaminata preliminarmente,
dal momento che un suo accoglimento comporterebbe il rinvio dell'incarto all'autorità
inferiore e renderebbe così superfluo l'esame delle ulteriori censure di
merito.
3.1. In forza dell' art. 4 LPT, dal titolo "Informazione e partecipazione",
le autorità incaricate di compiti pianificatori devono informare la popolazione
sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni secondo la LPT stessa (cpv. 1) e devono provvedere per un'adeguata partecipazione della popolazione al
processo pianificatorio (cpv. 2). Questi obblighi sono sottolineati dalla giurisprudenza
del Tribunale federale, avuto riguardo sia al peso politico delle decisioni
adottate, sia alla loro forzata imprecisione, finalizzata a permettere la
regolamentazione di una molteplicità di situazioni complesse (RDAF 1999, I,
pag. 56 segg., 60, con numerosi rinvî). In adempimento di questo mandato legislativo
ai Cantoni (cfr. DFGP/UPT, Commento alla legge federale sulla
pianificazione del territorio, Berna 1981, n. 5 all'art. 4 LPT), l'art. 5 cpv.
1 LALPT fa obbligo al Cantone ed ai comuni di garantire un'adeguata
informazione e partecipazione della popolazione nell' ambito della procedura di
formazione dei piani previsti dalla LALPT. Con riferimento al piano regolatore,
l'art. 32 cpv. 2 LALPT prescrive al municipio d'informare la popolazione sugli
studi intrapresi e sugli obiettivi che intende perseguire (RDAT II-1997 n. 20, II-2002
n. 34). Ogni cittadino residente nel comune e ogni persona o ente che dimostra
un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte
pianificatorie entro un termine di almeno trenta giorni; il municipio esamina
le osservazioni e le proposte pianificatorie nell'ambito dell'elaborazione del
piano (art. 32 cpv. 3 LALPT). Questa
procedura è esatta per qualsiasi procedura concernente il piano regolatore, tranne
che per le varianti di poco conto (RDAT II-1995 n. 4 consid. 3.1).
3.2. Il comune di PI 1 ha indetto il 26 novembre 2001 una serata
informativa sulle varianti in atto del piano regolatore, fatto ammesso pure
dai ricorrenti stessi. Durante il periodo di almeno 30 giorni previsto dalla
LALPT per inoltrare osservazioni (art. 32 cpv. 2 LALPT) i ricorrenti non hanno
inoltrato nessuna proposta pianificatoria alternativa a quanto illustrato in
occasione della seduta e risultante dai documenti allestiti dal comune. Tanto
meno hanno richiesto delucidazioni sulle scelte pianificatorie di cui il comune
intendeva avvalersi. Il fatto che in occasione della serata informativa il
dipartimento competente avesse già espresso il proprio parere sulle varianti
con l'allestimento dell'esame preliminare non sta ancora a significare che la
pianificazione fosse già stata decisa definitivamente. Per l'art. 33 cpv. 3
LALPT, il municipio informa la popolazione sulla proposta di piano e sull'esito
dell'esame preliminare e della consultazione. Il municipio di PI 1 ha chiaramente ossequiato questo disposto presentando in occasione della serata informativa anche i
risultati dell'esame preliminare. In ogni caso, si ricorda che l'esame
preliminare è uno strumento di lavoro allestito dal Dipartimento del territorio
all'attenzione del municipio (art. 33 LALPT) che non costituisce un'assicurazione
concreta nei confronti degli interessati riguardo al trattamento pianificatorio
definitivo del territorio, soggetto all'approvazione del Consiglio di Stato
(art. 37 LALPT; cfr. decisione del Tribunale federale del 16.09.2004,
1P.608/2003, consid. 3.5). Per il rimanente la legge non stabilisce le modalità
precise per l'informazione alla popolazione che è lasciata ai singoli operatori.
In concreto, ciò che il municipio di PI 1 ha messo in atto - serata pubblica, possibilità di inoltrare osservazioni, possibilità di consultare gli atti
pianificatori - è quindi da ritenersi senz'altro conforme all'obbligo di
informazione e partecipazione della popolazione ai sensi dei citati disposti.
In tali circostanze, le censure di violazione dell'art. 4 LPT e 32 LALPT sono
manifestamente infondate.
La critica ricorsuale relativa al contenuto asseritamente insufficiente del
messaggio municipale all'indirizzo dell'assemblea comunale è tardiva in quanto
avrebbe dovuto se del caso essere presentata con un ricorso fondato sulla legge
organica comunale (LOC); ciò che tuttavia non è avvenuto.
4. Con la decisione impugnata il Consiglio di Stato ha accolto la censura presentata dai ricorrenti riguardante l'accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile ed ha ordinato al comune di inoltrare all'autorità forestale un'istanza di accertamento secondo la procedura prevista dalla legislazione forestale. Mal si comprendono le critiche e le richieste ribadite dai ricorrenti in questa sede a questo proposito, dal momento che questo tribunale non è l'autorità preposta all'accertamento del limite del bosco. Il ricorso su questo punto è quindi inammissibile.
5. Nel merito, i ricorrenti sollevano una serie
di censure per le quali, tuttavia, non spiegano in quali violazioni del diritto
sarebbe incorsa l'autorità inferiore. Esse si esauriscono in una semplice
contrapposizione di possibili soluzioni alternative che avrebbero, a mente dei
ricorrenti, giustificato se non addirittura imposto altre scelte pianificatorie
da parte del comune.
Si tratta in particolare dei seguenti punti del ricorso, di non sempre facile
lettura: "in fatto e in diritto":
- ad a. (definizione generale dei concetti di riattamento, trasformazione, ricostruzione e ampliamento);
- ad g. (colore dell'intonaco degli edifici, aperture e ricostruzioni nel nucleo vecchio e in generale procedura per interventi in questa zona);
- ad f. (possibilità di sopraelevazione dei tetti);
- ad 8 (ricostruzione dei tetti alzati abusivamente allo stato precedente, obbligo di mantenere una distanza di 20 metri per le nuove edificazioni dal nucleo);
- ad 10 (richiesta di divieto di costruzione per manufatti accessori, salvo pergole tradizionali sui fondi n. 0, 3 e 2).
Questo tribunale non è autorità di pianificazione. Esso valuta unicamente le violazioni di diritto e, come del resto anche il Consiglio di Stato, non può intervenire allorquando il comune, nell'ambito della sua autonomia costituzionalmente protetta, opta per una scelta che si rivela legittima, adeguata e opportuna piuttosto che un'altra. Il ricorso su questi punti è quindi manifestamente infondato, se non addirittura temerario. Non basta appellarsi ad un generico deturpamento del paesaggio storico, artistico e ambientale per poter fondare un obbligo di esame delle proposte pianificatorie avanzate in questa sede dai ricorrenti.
6. Per il rimanente, i ricorrenti criticano lo
stralcio nelle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), della
consultazione obbligatoria dell'autorità cantonale in relazione agli interventi
sui monumenti storici e nel nucleo di vecchia formazione (nuovi art. 36.2 e
41.2). Essi ritengono pure che il municipio non abbia sufficientemente tutelato
la vista sull'oratorio e che la commissione dei beni culturali non sarebbe
stata sentita prima dell'approvazione delle varianti del piano regolatore.
Chiedono infine che venga ripristinato il parere obbligatorio dell'autorità
cantonale (cfr. ricorso ad g. e ad 7.).
6.1. L'oratorio è stato ritenuto dal comune di PI 1
quale bene culturale di interesse locale. Altri beni culturali non ne sono
stati individuati. La commissione dei beni culturali, con scritto del 20 ottobre
2005, ha invitato il Consiglio di Stato a precisare le NAPR unicamente per
quanto riguarda i ritrovamenti archeologici (cfr. scritto 20 ottobre
2005), mentre non ha indicato alcun bene culturale di interesse cantonale degno
di protezione. Il Consiglio di Stato ha quindi approvato le relative
disposizioni riguardo all'oratorio.
6.2. Secondo l'art. 20 cpv. 2 della legge cantonale sulla protezione dei beni
culturali del 13 maggio 1997 (LBC) il legislativo comunale decide quali
immobili di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro
di rispetto giusta l'art. 22 cpv. 2 LBC. Per quanto riguarda gli interventi su
tali beni, l'art. 25 LBC dispone che il proprietario di un bene protetto di
interesse locale ha l'obbligo di sottoporre ogni progetto di restauro al
Consiglio di Stato, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli
atti, ritenuto che la decorrenza infruttuosa di questo termine vale quale
approvazione. La consultazione dell'autorità cantonale, entro questi limiti, è
quindi data dalla stessa legge cantonale e risulta quindi superfluo, come
vorrebbero i ricorrenti, ribadirlo nelle NAPR. Quanto
al fatto che il comune avrebbe dovuto proteggere specificatamente anche gli
affreschi e delle altre opere d'arte nelle case private, a prescindere dal
fatto che i ricorrenti non menzionano quali di queste opere si trovano sul territorio,
la critica non ha alcun fondamento. La decisione del Consiglio di Stato, che
avalla la scelta del comune, è stata presa dietro consultazione degli uffici
cantonali competenti e non presta il fianco a critica alcuna. Una diversa
decisione avrebbe comportato una inammissibile lesione dell'autonomia comunale.
Identica conclusione vale per la censura di mancata protezione della vista sull'oratorio,
di esclusiva competenza comunale, pure priva di ogni fondamento.
7. I ricorrenti contestano pure l'azzonamento a
nord del nucleo di vecchia formazione e a valle del bosco, in particolare per
quanto riguarda l'inserimento del fondo n. 0 nella zona NV, ritenuto contrario
alla decisione del Tribunale della pianificazione del territorio del 10 marzo
1994. Non essendo, a mente loro, il fondo in questione costruito, la possibile
edificazione intensiva secondo le norme valevoli per la zona NV comprometterebbe il valore storico del nucleo (cfr. ricorso ad b. e h.).
Sempre secondo i ricorrenti, anche l'azzonamento del fondo n. 2 così come
approvato dal Consiglio di Stato sarebbe contrario alla decisione del TPT
citata, perché l'edificazione sulla parte inferiore del fondo, sito in
prossimità degli edifici del nucleo, ne comprometterebbe il valore storico e
paesaggistico. Essi propongono quindi una linea di inedificabilità verso il
nucleo, che taglierebbe in due il mappale sull'asse est-ovest (cfr. ricorso
ad i.).
7.1. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, il mappale n. 0 si trova
secondo il piano regolatore precedente parte nella zona NV e parte della zona
R2. Le attuali costruzioni, che datano di parecchi anni or sono, instano sulla
parte del fondo inserito nella zona NV del piano regolatore. Come si è potuto
appurare anche dal sopralluogo, esse si situano a ridosso del nucleo storico e
ne rappresentano quasi una continuazione naturale. Fatta eccezione per un
piccola costruzione accessoria, la parte rimanente del fondo è inedificata e
dopo una prima area più o meno pianeggiante in prossimità degli edifici, il
terreno sale assai ripidamente verso il bosco soprastante.
Il Tribunale della pianificazione del territorio nella decisione del 10 marzo
1994 aveva negato il proposto inserimento della part. n. 0 nella zona R2 per i
seguenti motivi (pag. 12):
"[…] la larghezza della fascia di terreno in contestazione (che scende dall'alto del nucleo fino ad un strada sottostante ed è stretta tra le costruzioni del nucleo ed il bosco) è così esigua da non consentire la creazione di una zona residenziale degna di questo nome. Consente (se le distanze dal bosco e dal nucleo lo rendono effettivamente possibile, la qual cosa è dubbia) l'inserimento di una sola casa per volta, in verticale lungo il pendio, ciò che non sarebbe paesaggisticamente sopportabile. Non vi sarebbe infatti nessun dialogo tra queste costruzioni, formanti solo una successione di case, e il nucleo, da una parte, il bosco dall'altra.".
Correttamente letta, quindi, la sentenza citata non impone alcun obbligo di
mantenimento a verde per l'area attualmente inedificata, come vorrebbero far
credere i ricorrenti. Ha semplicemente dichiarato che l'inserimento di tutto il
fondo nella zona R2 così come allora prospettato dal comune non corrispondeva
ai criteri di pianificazione e contrastava con l'obbligo di preservare e tutelare
il paesaggio, anche in considerazione della distanza minima dal bosco che a
quel momento non era ancora stata stabilita nella legislazione forestale. La
decisione non pregiudica quindi la possibilità di edificare almeno parzialmente
i fondi siti a nord del nucleo e a valle del bosco.
La soluzione approvata dal Consiglio di Stato di includere integralmente il
mappale n. 0 nella zona NV, pur con un limite di edificabilità per una fascia
di circa 12-15 metri dal nucleo sì da mantenere libera la parte immediatamente
sottostante il bosco - soluzione peraltro già suggerita dal dipartimento del
territorio nell'ambito dell'esame preliminare del __________ __________ 1996
(pag. 3-4) - risponde senza dubbio alle esigenze di un'equilibrata pianificazione
del territorio e di salvaguardia del paesaggio e del nucleo stesso. La
concentrazione delle edificazioni sulla parte inferiore dei fondi crea inoltre
uno stacco dal bosco così come auspicato nella decisione del 10 marzo 1994 del
Tribunale della pianificazione del territorio. Si consideri inoltre che come
ogni altro intervento nella zona del nucleo, anche l'edificazione di questo
settore dovrà sottostare in ogni caso alle severe esigenze di cui all'art. 41
NAPR. Su questo punto il ricorso è pertanto privo di ogni fondamento.
7.2. In merito al fondo n. 2, i ricorrenti si limitano in sostanza all'asserzione
secondo cui l'edificabilità (parziale) del mappale sarebbe contraria alla
decisione del 10 marzo 1994 del TPT, ma omettono ogni spiegazione al riguardo,
disattendendo in tal modo l'obbligo di motivazione a loro incombente. Di per sé
il ricorso sarebbe quindi inammissibile già per questo motivo.
In ogni caso, anche per il fondo n. 2, totalmente inedificato e con una
considerevole pendenza, inserito nella zona R2, si impongono le medesime
conclusioni di cui al precedente paragrafo. La limitata possibilità
edificatoria di cui beneficia il mappale 2 con la revisione pianificatoria in
questione - la medesima linea di edificabilità come per il fondo n. 0 colpisce
anche questo mappale - non contrasta affatto con i motivi a fondamento della
decisione del 10 marzo 1994 del TPT. Si noti inoltre che oltre al limite di
edificabilità disposto dal comune, che impone la concentrazione degli edifici
tra il ciglio del percorso pedonale con servizio a domicilio autorizzato e la
linea di costruzione a monte, il Consiglio di Stato proprio a tutela del nucleo
e del paesaggio ha sottoposto l'edificazione su quel fondo ad una confacente
atteggiamento progettuale che dovrà dar atto di una particolare sensibilità. In
particolare, ha esplicitamente escluso frammentazioni del muretto a contatto
con la proprietà, alterazioni delle caratteristiche del viottolo e l'esecuzione
di importanti sbancamenti e rilevanti muri di controriva. Con queste
limitazioni e condizioni, la tutela del paesaggio risulta senza dubbio
sufficientemente garantita, nel rispetto delle indicazioni contenute nella
precedente sentenza del TPT. Le critiche ricorsuali a questo proposito devono
essere respinte siccome destituite di ogni
buon fondamento.
8. Visto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm), i quali dovranno rifondere al comune di PI 1 e a CO 3, assistiti dai rispettivi legali, un'indennità per ripetibili (art. 31 PAmm). A CO 2 non vengono riconosciute ripetibili in quanto comparsa in causa personalmente, senza patrocinatore.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- (milleottocento) è posta a carico dei ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 3, in solido. Essi rifonderanno, in ragione di 1/3 ciascuno, fr. 1'200.- (milleduecento) a titolo di ripetibili al comune di PI 1 e fr. 1'200.- (milleduecento) sempre per ripetibili a CO 3.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario