Incarto n.
90.2006.44

 

Lugano

21 settembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Matteo Cassina

 

segretario:

Stefano Furger, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 11 settembre 2006 di

 

 

 

__________ __________,

__________ __________,  ,

componenti la RI 1, __________,

tutti patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 5 luglio 2006 (n. 3291), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di PI 1, sezione __________;

 

 

viste le risposte:

-    17 ottobre 2006 della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del territorio;

-    24 ottobre 2006 del Municipio di RA 2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Nella seduta dell'8 marzo 2004 l'assemblea comunale di __________, frattanto aggregato al comune di __________, ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. 603, di proprietà della RI 1, composta da __________ e __________ __________, è stato assegnato per poco meno di due terzi alla zona residenziale R2 e per il restante, circa 538 mq, alla zona agricola, confermando in questo senso l'azzonamento del precedente piano regolatore. Il mapp. 603 presenta una superficie di 1'602 mq, su cui insistono un'abitazione di due piani, un'autorimessa, un grottino e, più a valle, una piscina ed una legnaia. Esso è ubicato in località __________, a valle e a diretto contatto con la strada che conduce al nucleo del villaggio.

 

 

                                  B.   Con ricorso 7 dicembre 2007 i proprietari citati in epigrafe sono insorti contro quella deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'attribuzione integrale del loro fondo alla zona residenziale R2. A sostegno dell'impugnativa essi hanno lamentato la violazione del principio della buona fede da parte dell'autorità comunale. A loro dire, nell'ambito della cessione al comune di una porzione dei sottostanti mapp. __________ e __________, allora di proprietà di __________ __________, padre dei qui ricorrenti, onde consentire la costruzione di una strada agricola-forestale, la cosiddetta strada __________, il municipio si era impegnato a proporre all'assemblea comunale ed alle competenti autorità cantonali, con preavviso favorevole, una modifica di piano regolatore in virtù della quale la porzione di 538 mq del mapp. 603 avrebbe dovuto essere inclusa in zona edificabile (cfr. rogito di cessione immobiliare, n. 880, 11 settembre 1998 del notaio __________ __________, foglio 4). Promessa che l'autorità comunale avrebbe poi completamente disatteso con l'avversata revisione del piano regolatore.

 

 

                                  C.   Con risoluzione 5 luglio 2006 (n. 3291) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore ed ha contestualmente respinto il ricorso di __________ e __________ __________, motivando essenzialmente che dai dati sulla contenibilità del piano regolatore emergeva chiaramente che la zona edificabile del comune permetteva di ottemperare ampiamente ai prevedibili bisogni di sviluppo. Tant'è che il comune non aveva riscontrato particolari interessi per un suo ampliamento nel comparto in località __________. Il Governo, nel rispetto dell'autonomia comunale, non ha inoltre rilevato aspetti di legalità e di opportunità tali da non poter approvare la scelta comunale (cfr. risoluzione impugnata, pag. 42 seg.).

 

 

                                  D.   Avverso alla menzionata risoluzione governativa, i soccombenti insorgono l'11 settembre 2006 innanzi a questo tribunale, ribadendo la domanda proposta davanti all'Autorità di prime cure. Essi lamentando l'arbitrarietà e la carenza di motivazione della decisione impugnata, giacché il Governo non avrebbe nemmeno esaminato l'addotta violazione del principio della buona fede, unica ed esclusiva censura su cui si era fondato il loro ricorso.

 

 

                                  E.   La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano la reiezione dell'impugnativa, precisando entrambi che, in merito alla presunta violazione del principio della buona fede, il municipio non aveva né competenza, tanto meno procura, per impegnare il comune ad assegnare la parte residua del mapp. 603 alla zona edificabile nell'ambito dell'atto di cessione immobiliare dell'11 settembre 1998.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

 

 

2.In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

 

                                         Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

 

 

3.Gli insorgenti ritengono carente la motivazione della decisione impugnata, in quanto il Consiglio di Stato non avrebbe esaminato l'unica ed esclusiva censura da essi addotta: la violazione del principio della buona fede. A torto. Si osserva, a tale proposito, che corrisponde ai principi generali del diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito che i motivi della decisione debbano essere noti all’interessato. In linea con questo principio, l’art. 26 cpv. 1 PAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (RDAT I-1999 n. 27, consid. 3b). È quanto è avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e condiviso, malgrado le censure ricorsuali, la conferma dell'esclusione dalla zona edificabile della porzione a valle del fondo in parola. In riferimento alla pretesa violazione del principio della buona fede, il Governo ha comunque affermato che non aveva rilevato aspetti di legalità e di opportunità tali da non poter approvare la scelta comunale. Ciò è d’altronde loro bastato per presentare un più che circostanziato ricorso.

 

 

                                   4.   4.1. Come già spiegato, i ricorrenti si prevalgono della violazione del principio della buona fede da parte del comune di __________, al quale rimproverano di non essersi attenuto alle assicurazioni date in occasione della cessione allo stesso da parte di __________ __________, di cui gli insorgenti sono successori in diritto, del mapp. 716, particella risultante dal frazionamento dei mapp. 194 e 223, per la costruzione di una strada agricola-forestale (cfr. rogito di cessione immobiliare, n. 880, 11 settembre 1998 del notaio __________). In quella sede, le autorità comunali avrebbero garantito che lo scorporo di 538 mq dal mapp. 194, aggiunti al mapp. 603, sarebbe stato incluso in zona edificabile.

 

                                         4.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della buona fede, dedotto direttamente dall'art. 9 Cost., conferisce a ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF 125 I 209 consid. 2c pag. 219 e seg., 122 II 113 consid. 3b/cc pag. 123, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a determinate e precise, oltre che cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona determinata; essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (cfr. a questo proposito DTF 129 II 361 consid. 7.1 pag. 381 e seg.).

 

                                         4.3. Per quanto qui interessa, il contratto di compravendita immobiliare dell'11 settembre 1998, avente per oggetto il (nuovo) mapp. 716, prevedeva testualmente, tra l'altro, anche quanto segue:

 

                                         "Inoltre la parte venditrice prende atto dell'impegno del municipio a proporre all'assemblea comunale ed alle competenti autorità cantonali, con preavviso favorevole, una modifica di PR in virtù della quale la parte di mq 538 della part. 603 (nuovo stato) sovrastante la strada __________, venga inclusa nella zona edificabile" (cfr. rogito di cessione immobiliare, n. 880, 11 settembre 1998 del notaio __________ __________, foglio 4).

 

                                         Ora, sulla base di questa pattuizione, adducendo la violazione del principio della buona fede, i ricorrenti chiedono l'attribuzione della parte residua del mapp. 603 alla zona edificabile. A torto. A __________ __________ non poteva sfuggire il fatto che una simile eventualità si sarebbe potuta realizzare soltanto con l'adozione di una modifica di piano regolatore da parte dell'assemblea comunale, organo competente in materia di pianificazione del territorio (art. 34 LALPT) e, soprattutto, con la sua approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 37 LALPT). Per questo motivo, il succitato impegno, tuttalpiù assunto da un delegato del municipio per conto del medesimo (cfr. procura 31 agosto 1998, messaggio municipale del 6 maggio 1997 e delibera dell'assemblea comunale del 5 giugno 1997, inserti A, B e C del rogito di cessione immobiliare, n. 880, 11 settembre 1998 del notaio __________), non era in ogni caso suscettibile di far nascere in lui, né nei suoi successori in diritto, alcuna aspettativa tutelabile dal profilo giuridico (cfr. DTF 102 Ia 331 consid. 3b). Ne consegue che la censura, infondata, dev'essere respinta.

 

 

                                   5.   In conclusione, il gravame deve essere respinto. La tassa e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   I ricorrenti vengono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 800.- (ottocento).

 

 

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                                                                Il segretario