|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 26/27 settembre 2006 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
e per procura:
RI 6
RI 7
RI 8
RI 9
RI 10
RI 11
RI 12
RI 13
RI 14
RI 15
RI 16
RI 17
RI 18
RI 19
RI 20
RI 21
RI 22
RI 23
|
|
RI 24 RI 25 RI 26 RI 27 RI 28 RI 29 RI 30 RI 31 RI 32 RI 33 RI 34 RI 35 RI 36 RI 37 intimazione atti a,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
|
|
|
|
la risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del PI 1; |
|
viste le risposte:
- 9 gennaio 2007 del municipio di __________;
- 20 febbraio 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto:
A. Nelle sedute del 21 gennaio e 10 giugno 2002 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore. In quella sede è stato prevista una strada di raccolta che, partendo dalla località __________, adiacente al nucleo principale del comune, saliva sino alla frazione di __________.
B. Gli insorgenti indicati in ingresso, in parte cittadini attivi del comune in parte proprietari di fondi ubicati nella frazione di __________, hanno impugnato questa deliberazione, chiedendo invece l’inserimento, negli atti del piano regolatore, di un collegamento stradale più breve per __________, partendo dalla strada che conduce a __________.
C. Con risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) il Consiglio di Stato ha approvato il piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti. Per quanto qui interessa il Governo non ha approvato la strada di raccolta proposta dal comune per raggiungere __________, che presupponeva svariati dissodamenti, in merito ai quali l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio aveva formulato parere negativo (cfr. ris. impugnata, pag. 14 seg., allegato 8). Il Consiglio di Stato ha tuttavia disatteso anche il tracciato proposto dai ricorrenti, adducendo che il progetto non fosse più attuale e che il collegamento alla frazione di __________ tramite la funivia fosse sufficiente. Non sussisteva pertanto un interesse pubblico alla realizzazione della nuova strada, i cui costi apparivano inoltre sproporzionati (cfr. risoluzione impugnata, pag. 56 segg.).
D. Con ricorso 26/27 settembre 2006, i qui ricorrenti contestano la menzionata risoluzione governativa, soprattutto per quanto concerne l’interesse pubblico alla sua realizzazione ed i relativi costi. Essi chiedono quindi che nel piano regolatore di __________ venga inserito il collegamento stradale verso __________ attraverso la strada che conduce a __________.
E. La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede la reiezione dell'impugnativa. Il municipio di __________ ne postula invece l’accoglimento.
F. In data 22 marzo 2007 il tribunale ha tenuto un'udienza, in occasione della quale le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.
2. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d’ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L’ente pubblico deve inoltre equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino, lo Stato provvede alla pianificazione delle strade cantonali, cioè di quelle di importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1 Lstr). I comuni provvedono invece alla pianificazione delle strade locali nell’ambito del piano regolatore (art. 7 cpv. 3, 4 cpv. 2 Lstr). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporti pubblici e privati.
4. Nella risoluzione 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato non solo ha negato l'approvazione del tracciato del collegamento stradale tra __________ e __________ proposto dall’autorità comunale, ma ha anche respinto la richiesta di inserire nel piano regolatore il tracciato alternativo di collegamento formulata dai ricorrenti, più breve, negando la sussistenza di un interesse pubblico alla costruzione della strada e ritenendo altresì sproporzionati i relativi costi di realizzazione. L’opinione del Governo non può tuttavia essere tutelata. In effetti il collegamento tra __________ e la frazione di __________, di cui si discute da oramai quarant’anni, costituisce un problema eminentemente locale. Questo assunto, peraltro incontroverso, è stato ribadito a chiare lettere dal Governo stesso e dalla Commissione della gestione del Gran Consiglio nell’ambito della procedura di stanziamento del credito necessario alla ristrutturazione della funivia __________ -__________ -__________ (cfr. messaggio n. 4065 del 16 febbraio 1993 e relativo rapporto del 27 maggio successivo, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1993, vol. 2, pag. 1097 segg. e 1120 segg. rispettivamente, in particolare pag, 1104, cifra 6a e pag. 1123; il relativo decreto è pubbl. in BU 1993, 324). Se, quindi, il tracciato proposto dal comune nell’ambito della revisione del piano regolatore non è stato condiviso, spettava al comune stesso di valutare, in primo luogo, se poteva entrare in linea di conto un tracciato alternativo e, del caso, di adottarlo in occasione di una variante di questo strumento, dopo aver esperito le necessarie verifiche e valutazioni e coordinato la procedura con quella di dissodamento. Il Governo non poteva in alcun modo sostituirsi alle autorità comunali ai fini di questa decisione; volendolo comunque fare, oltretutto in modo sbrigativo, esso ha di certo violato le legislazione concretamente applicabile, ma in particolare gli art. 4, 7 Lstr, 28 cpv. 2 e 37 cpv. 1 LALPT, oltre al diritto del comune di __________, deducibile anche da quest’ultima norma, di pianificare il autonomamente il proprio territorio.
5. 5.1. Malgrado sia affetta da una motivazione viziata, la risoluzione governativa impugnata non può essere annullata. In effetti, a livello di conclusioni, che è determinante, i ricorrenti chiedono di inserire direttamente nel piano regolatore il tracciato stradale dagli stessi prospettato. Da un lato però, com’è stato spiegato, questa decisione spetta - in primo luogo - alle autorità comunali, nell’ambito dell’autonomia decisionale che loro pertocca e previa valutazione di tutti gli aspetti (legali, economici, politici, ecc.) della problematica: il tribunale, che non è autorità di pianificazione, ma solo di ricorso, non possiede questa prerogativa. Dall’altro, com’è pure stato ricordato, la pianificazione della strada in oggetto presuppone il coordinamento del processo pianificatorio con quello di dissodamento: coordinamento che, per il progetto proposto dai ricorrenti, non è ovviamente stato svolto. I ricorrenti non possono dunque conseguire in questa sede, nemmeno parzialmente, quanto essi auspicano attraverso le loro domande. Di conseguenza, l’esame dei loro argomenti a favore del tracciato dagli stessi sostenuto appare prematuro a questo stadio della procedura pianificatoria.
5.2. Ferme queste premesse, il gravame dev’essere respinto. Spetterà dunque alle autorità comunali, se del caso dietro sollecitazione dei qui ricorrenti, di valutare nuovamente e compiutamente la necessità di realizzare la strada in oggetto, dopo l’annullamento della prima proposta, ed eventualmente pianificare un nuovo tracciato nell’ambito di una prossima variante del piano regolatore. Le relative decisioni (positive o negative) che emaneranno dal legislativo comunale potranno, poi, se del caso, essere impugnate dagli interessati dinanzi al Governo e, in seguito, al tribunale seguendo la via della contestazione del piano regolatore.
6. La tassa di giudizio è posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;
dichiara e pronuncia
1. I ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
|
4. Intimazione a: |
intimazione atti a;
. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario