Incarto n.
90.1999.93

90.2006.74

 

Lugano

30 luglio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi del

 

 

 

 

                              a)

RI 1

rappr. dal RA 1

 

7 dicembre 1999

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 novembre 1999 (n. 4728) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del RI 1 relativa agli insediamenti lavorativi nella piana di __________;

 

 

                              b)

13 novembre 2006

 

 

contro

 

 

 

la decisione 17 ottobre 2006 (n. 5043) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del RI 1;

 

 

viste le risposte:

-    4 aprile 2000 della divisione della pianificazione territoriale al ricorso 7 dicembre 1999;

-    19 gennaio 2007 della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità al ricorso 11 gennaio 2007;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a. Con risoluzione 26 ottobre 1977 (n. 10173) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del RI 1. Con risoluzione 10 novembre 1999 (n. 4728) esso ha approvato una variante di questo piano relativa agli insediamenti lavorativi nella piana di __________, attraverso la quale sono state istituite tre nuove zone edificabili. In questo contesto il Governo non ha tuttavia accettato la proposta di compensazione reale a seguito della diminuzione dell’area agricola formulata dal comune, consistente nell’attribuzione alla zona agricola di una parte dei mapp. 798 e 825, in località __________, a quel momento assegnati alla zona AP-EP. La superficie interessata, essendo ricoperta da vegetazione ruderale, doveva essere bonificata per poter essere effettivamente utilizzata a scopo agricolo. Per questo motivo il Consiglio di Stato ha posto a carico del comune un contributo pecuniario sostitutivo di fr. 236'440.--, da versare entro tre anni dalla crescita in giudicato della risoluzione.

 

b. Con ricorso 7 dicembre 1999 il RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio (frattanto integrato, con effetto al 14 luglio 2006, in questo tribunale) contro l’imposizione del contributo, sostenendo che l’offerta di compensazione reale formulata dallo stesso dovesse essere considerata bastevole per adempiere ai requisiti legali: i terreni, a giudizio del ricorrente, non necessitavano di una bonifica per poter essere impiegati nell’agricoltura.

 

c. All’udienza 3 maggio 2000 i rappresentanti del comune si sono impegnati a bonificare i terreni in oggetto. La procedura di ricorso è quindi stata sospesa.

 

 

                                  B.   Nella seduta del 29 novembre 2004 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore. Con risoluzione 17 ottobre 2006 (n. 5043) il Consiglio di Stato ha approvato il piano.

 

                                         Per quanto qui interessa, nell’esame della diminuzione delle aree agricole il Consiglio di Stato ha tenuto in considerazione anche una superficie di mq 11'473 dei mapp. 798 e 825, in località __________, frattanto bonificati, offerta dal comune a titolo di compensazione reale; esso ha per finire imposto al comune il pagamento di un contributo pecuniario sostitutivo di complessivi fr. 314'820.--. Il contributo imposto al comune con decisione 10 novembre 1999, impugnato dinanzi al tribunale, è quindi stato annullato.

 

                                         Il Consiglio di Stato ha in seguito negato l'approvazione di quattro nuovi posteggi pubblici, poiché il comune non ne aveva dimostrato la necessità.

 

                                         Il Governo non ha, da ultimo, approvato la creazione di una nuova zona residenziale estensiva (R2) in località __________, poiché troppo piccola e separata dall’ulteriore zona edificabile.

 

 

                                  C.   Con ricorso 13 novembre 2006 il RI 1 insorge innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa.

 

                                         Il ricorrente contesta anzitutto l’imposizione di un contributo pecuniario sostitutivo. Intanto perché il Governo avrebbe tenuto in considerazione, per la compensazione reale, una superficie di soli mq 11’473 dei mapp. 798 e 825, mentre che questi ultimi - bonificati dal comune - assommano a mq 14'528; il Consiglio di Stato avrebbe inoltre ignorato l’intero mapp. 1448, di mq 1'693. Il comune chiede poi di essere autorizzato a comunque sia compensare in natura la diminuzione del territorio idoneo all'agri-coltura: prospetta, ad esempio, la possibilità di far capo ai terreni ubicati nelle zone senza destinazione specifica, che il Consiglio di Stato non ha approvato.

 

L’insorgente censura inoltre la non approvazione delle nuove aree di posteggio, in quanto necessarie a soddisfare il bisogno di questi impianti nelle diverse frazioni di cui è composto il comune.

 

Il comune domanda infine la conferma della nuova zona edificabile R2 in località __________, interessante (in tutto o in parte) i mapp. 615, 616, 617, 618 e 619 e 704, particelle attigue all'omo-

nimo nucleo, e che formano un piccolo quartiere di abitazioni. La loro estromissione dalla zona fabbricabile pregiudica le possibilità di intervenire sulle costruzioni esistenti per migliorare la loro funzione abitativa.

 

 

                                  D.   La divisione della pianificazione territoriale chiede la reiezione dell'impugnativa. Essa sottolinea che la possibilità, per il comune, di estendere la compensazione in natura a seguito della diminuzione del territorio agricolo, vuoi attribuendo ulteriori terreni alla zona agricola (alla condizione tuttavia che le relative superfici siano effettivamente idonee all’agricoltura ed abbiano un valore di reddito), rispettivamente procedendo ad un intervento di recupero o di miglioria di un terreno già assegnato alla zona rurale: solo, però, a quel momento il comune potrà pretendere la restituzione del contributo pecuniario sostitutivo giusta l’art. 4 RLTAgr.

 

 

                                  E.   In data 14 giugno 2007 il tribunale ha tenuto un'udienza.

 

                                         a. Le parti hanno anzitutto chiesto al tribunale di stralciare dai ruoli il ricorso 7 dicembre 1999 del RI 1 (inc. 90.1999.93) contro l’imposizione un contributo pecuniario sostitutivo di fr. 236'440.--, avvenuta attraverso la risoluzione governativa 10 novembre 1999 (n. 4728), a seguito dell’annullamento e sostituzione del contributo pecuniario impugnato in quella sede con quello sancito nella risoluzione governativa 17 ottobre 2006 (n. 5043; cfr. dispositivo n. 3 di quest’ultima risoluzione). Il tribunale, accertato che così è effettivamente avvenuto, aderisce a questa domanda e stralcia, in quanto privo di oggetto, il gravame in parola.

 

b. Per quanto concerne il gravame 13 novembre 2006 (inc. 90.2006.74), i rappresentanti del comune hanno anzitutto dichiarato di recedere dall’impugnativa concernente l’imposizione del contributo pecuniario sostitutivo di fr. 314'820.--, stabilito nella risoluzione 17 ottobre 2006 (n. 5043), riservandosi di richiedere la riduzione e restituzione del contributo pecuniario fissato dal Governo dopo avere: a) bonificato e restituito all’idoneità agricola il mapp. 1448; b) riverificato ed accertato con l’autorità cantonale competente, coordinata dalla Sezione dello sviluppo territoriale e della mobilità, l’estensione esatta della superficie bonificata e restituita all’idoneità agricola relativa ai mapp. 798 e 825. Anche il ricorso 13 novembre 2006, su questo oggetto, può pertanto essere stralciato dai ruoli a seguito di recesso dell’impugnativa.

 

c. Le altre due contestazioni sollevate nel ricorso 13 novembre 2006 sono invece state mantenute, le parti avendo ribadito le loro posizioni e domande. Al termine dell’udienza è quindi stato esperita una visita in luogo della frazione di __________.

 

 

Considerato,                   in diritto:

 

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). Le impugnative sono dunque ricevibili.

 

 

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

 

                                         Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d’ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

 

 

                                   3.   3.1. Nella risoluzione 17 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione di quattro nuovi posteggi pubblici, ritenendo che il comune non ne aveva dimostrato la necessità.

 

                                         3.2. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un relativa certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico (lett. d) ed i posteggi pubblici (lett. p). Quest'ultima norma è precisata dall'art. 9 lett. b RLALPT, secondo cui il piano del traffico deve prevedere l'ubicazione e la capienza approssimativa dei posteggi pubblici (riassuntivamente, per tutte le enunciazioni che precedono, RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2.).

 

3.3. Il piano regolatore proposto dal comune prevedeva 4 nuovi posteggi pubblici in varie frazioni (__________, __________, __________, __________) per complessi  43 nuovi parcheggi. L’offerta di questi impianti sarebbe, di conseguenza, aumentata di circa 1/4. Nella risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha rilevato che i documenti sottopostigli dal comune per l’approvazione del piano non provassero il fabbisogno complessivo di posteggi pubblici sul territorio comunale e, di riflesso, la necessità dei 4 nuovi impianti. E questo malgrado un chiaro avvertimento in tal senso fosse stato indirizzato al municipio in occasione dell’esame preliminare effettuato il 26 luglio 2000 dal dipartimento del territorio (doc. cit., pag. 27 in fine). Il Governo ha pertanto negato l'approvazione dei nuovi posteggi pubblici pianificati, invitando il comune ad avviare una procedura di variante finalizzata vuoi alla dimostrazione della necessità di incrementare l’offerta di posteggi pubblici sul territorio comunale, vuoi a conferire una nuova funzione alle superfici interessate (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.4.4., lett. d, pag. 45). Il ricorrente domanda che anche i 4 nuovi posteggi pubblici pianificati vengano approvati, asserendo che il bisogno esiste e le nuove aree costituiscono anzi il minimo indispensabile, tenuto conto del numero dei veicoli e di quello dei posteggi privati. A torto, tuttavia. Il Tribunale condivide appieno gli argomenti addotti dal Consiglio di Stato. Prima di procedere alla distribuzione sul territorio delle varie aree di parcheggio pubblico è necessario determinare e giustificare quanti posteggi pubblici sono necessari complessivamente; anche le scelte relative alla ripartizione ed all’ubicazione di questi impianti devono essere debitamente motivate. Lo esige il rispetto dei requisiti dell'interesse pubblico e della proporzionalità; principi giuridici fondamentali che, insieme a quello della legalità, servono alla delimitazione del potere statuale nello Stato di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e che devono sempre essere rispettati nell’attività dell’ente pubblico, dunque anche quando adotta dei provvedimenti pianificatori (cfr. la giurisprudenza sopra citata; inoltre STPT 2 settembre 2003 nell’inc. 90.2002.62, consid. 7). Peraltro, solo l'ossequio di tali requisiti permette di legittimare le restrizioni imposte a carico della proprietà privata tramite il piano regolatore in vista della realizzazione futura dei posteggi in oggetto (art. 26 e 36 Cost.). Invano il ricorrente sostiene che i posteggi pubblici previsti costituiscono il minimo indispensabile, avuto riguardo al numero di veicoli che devono essere parcheggiati nel comune e dei posteggi privati a disposizione degli stessi: è proprio questo che doveva essere dimostrato dal comune stesso e che non è però stato fatto.

 

3.4. Le censure sollevate dal comune devono quindi essere disattese su questo tema.

 

 

                                   4.   4.1. Nella risoluzione 17 ottobre 2006 il Governo non ha, in seguito, approvato la creazione di una nuova zona residenziale estensiva (R2) in località __________, in quanto di esigue dimensioni e separata dall’ulteriore zona edificabile.

 

4.2. Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

 

                                         4.3. Il comune ha inteso rendere edificabile un’area che si diparte dal piccolo nucleo di __________, appena sotto la strada cantonale che scende verso il piano, e che ha una profondità di circa 20 m ed una lunghezza di poco meno di 200 m. Compongono questa superficie - partendo dal nucleo menzionato - il mapp. 704 e, in parte, i mapp. 619, 618, 617, 616 e 615. Sui mapp. 619, 618, 617 e 615 insistono delle abitazioni, alcune datate, ma in ogni caso tutte erette prima dell’avvento della pianificazione del territorio: la più recente, quella al mapp. 615, è difatti stata costruita nel 1966. Sul mapp. 704 è presente un edificio rustico, mentre che il mapp. 616 ospita tre autorimesse, una tettoia e due ripostigli. Oltre la fascia di 20 m che il comune ha voluto assegnare alla zona fabbricabile il terreno delle menzionate particelle (esclusi i mapp. 704 e 617, di piccole dimensioni) scende in dolce pendio verso, il piano; è costituito essenzialmente da prato, dove spunta un qualche albero da frutta; qua e là sono piantati anche dei filari di vigna. La zona residenziale estensiva di __________ e l’adiacente nucleo, quest’ultimo assegnato alla zona dei nuclei tradizionali (NV), approvata dal Governo, sono cinti su tutti i lati dalla zona agricola, che viene in seguito interrotta, verso monte, dalla strada cantonale, verso il piano, dal bosco. La strada cantonale separa inoltre quest’area dall’ulteriore zona edificabile, che dista circa 30 m dall’estremità nord-orientale del nucleo di __________, e che - da quanto accertato in sede di sopralluogo - risulta altresì altimetricamente assai più elevata rispetto a quest’ultimo. Se si esclude questo rilievo, il territorio a monte della strada cantonale è parimenti composto dalla zona agricola, dov’è sparsa qualche costruzione, e dal bosco.

 

                                         4.4. L’area in contestazione presenta anzitutto dimensioni assai contenute (attorno ai 3'500 mq). Essa non adempie pertanto nemmeno ai requisiti quantitativi minimi per poter costituire una zona edificabile per la residenza estensiva, nemmeno se sommata all’adiacente e ancor più piccola zona dei nuclei tradizionali, approvata dal Governo, di estensione di poco superiore alla sua metà. Inoltre, come ha correttamente considerato il Consiglio di Stato, il comparto che il comune avrebbe voluto assegnare alla zona residenziale estensiva appare isolato rispetto all’ulteriore zona edificabile (se si eccettua la menzionata, minuscola zona NV): in nessun caso questo comparto può essere messo in relazione con quello di ampie dimensioni, pure assegnato alla zona residenziale estensiva, ubicata sopra la strada cantonale così da poterne costituire un ampliamento. Ferme queste premesse la superficie in oggetto non può pertanto essere assegnata alla zona fabbricabile già perché la creazione di piccole zone edificabili, isolate dal comprensorio edificato ed edificabile, disattende i principi della pianificazione del territorio e la relativa legislazione federale, che mirano ad impedire la dispersione delle costruzioni sul territorio (RDAT I-2003 n. 57 consid. 4.5. con rinvii). Tanto più in un comune come __________, composto da ben __________ frazioni, la cui zona edificabile risulta di conseguenza già molto diffusa.

 

                                         Nemmeno la preesistenza del nucleo di antica formazione di __________, effettivamente attribuito alla zona dei nuclei tradizionali, permette di legittimare la controversa attribuzione dei terreni in discussione alla zona edificabile. Intanto, com’è appena stato spiegato, trattasi di una minuscola entità, edificata oltretutto in modo compatto che se, da un lato, a cagione delle sue particolari caratteristiche, merita un’inclusione nella zona fabbricabile, per certi aspetti quantomai provvida (si pensi soprattutto alla necessità di regolamentare gli interventi edili del fitto complesso di edifici che la compongono), essa non si presta però, nello stesso tempo, a fondare un’estensione dell’area fabbricabile con scopi e funzioni differenti dalla stessa; ben al contrario la tutela del menzionato, piccolo nucleo impone semmai un certo riserbo nell’ambito della valutazione di un’apertura all’edificazione delle aree circostanti.

 

                                         Va comunque considerato che, qualora la zona dei nuclei tradizionali potesse costituire una valida premessa per la creazione della controversa zona edificabile residenziale estensiva R2, che ne rappresenterebbe - a questo punto - un’appendice, allora le zone edificabili del comune, già troppo estese (cfr. consid. 4.5 che segue), finirebbero per essere ancor più sovradimensionate: il che non è solo inopportuno, ma parimenti illegale (DTF 117 Ia 302 consid. 4b; RDAT II-2001 n. 63 consid. 2d; II-1997 n. 52 consid. 5d; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 37 ad art. 15). In concreto poi l’estensione della zona edificabile al settore in oggetto nemmeno appare strettamente necessaria per poterlo sfruttare a scopo edilizio, 4 particelle su 6 essendo già edificate con costruzioni utilizzate a scopo di residenza. Poco importa invece se la superficie da aggregare alla zona fabbricabile risulti tutto sommato, nel complesso, relativamente esigua. Infatti, secondo la giurisprudenza, anche le particelle di modeste proporzioni contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l'art. 15 LPT e non possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26 settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.; STPT 13 ottobre 2005 in re D. S. e llcc, consid. 5.5).

 

                                         4.5. Il tribunale rileva, ad ogni buon conto, che i requisiti di applicazione dell’art. 15 LPT non sarebbero comunque soddisfatti.

                                         Con terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta; non entrano, in principio, in linea di conto le costruzioni agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). Ora, in concreto, le 6 particelle in oggetto, di cui 4 sono edificate a scopo residenziale lungo un tratto di strada cantonale, non rappresentano un'edificazione compatta e tantomeno confinano con la zona edificabile. Le più prossime alla zona dei nuclei tradizionali sono il mapp. 704, edificato però con un edificio rustico, e il mapp. 619: purtuttavia entrambe queste particelle sono separate dalla menzionata zona NV da un viottolo, qualificato come percorso pedonale. L’area in oggetto non appartiene dunque al territorio ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza, ma dev’essere piuttosto ritenuto - nell’ottica pianificatoria - come parte integrante dell’ampio comparto verde che si apre sotto la stessa. L'azzonamento, in quanto volto a disciplinare la funzione di un determinato territorio, non può in effetti, di principio, essere condizionato dallo stato in cui versa una singola particella o una parte di essa posta all'interno del suo perimetro. Quest'ultimo deve inoltre, se possibile, seguire le linee già esistenti nel terreno, naturali o artificiali.

 

                                         L'attribuzione della superficie in oggetto alla zona edificabile non risponde poi nemmeno ad una prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l'art. 15 lett. b LPT. In effetti, le zone edificabili del comune permettono di accogliere circa 3050 unità insediative (UI), di cui 1340 abitanti, a fronte di un numero di abitanti che si situa da alcuni anni stabilmente attorno alle 790 unità (cfr rapporto di pianificazione, ottobre 2004, pag. 6, 26 segg. e tabella A5). Ritenuto che questa stima è stata corretta dal Consiglio di Stato, che l’ha aumentata del 25% (3805 UI; cfr. risoluzione 17 ottobre 2006, cifra 3.4.1 lett. b, pag. 17 seg.), il piano regolatore approvato permette dunque di conseguire, in buona sostanza, il raddoppio della popolazione del comune. Il dimensionamento dello stesso eccede pertanto ogni presumibile e ottimistico fabbisogno per lo sviluppo del comune nei prossimi 15 anni.

 

La circostanza secondo cui l'area in questione sia urbanizzata non è decisiva e non conferisce un diritto all'attribuzione del fondo alla zona edificabile (122 II 326 consid. 6a; 117 Ia 434 consid. 3g; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 321).

 

                                         Il ricorrente sostiene che l’estromissione dei fondi in discussione dalla zona fabbricabile pregiudicherebbe le possibilità di intervenire sulle costruzioni esistenti per migliorare la loro funzione abitativa. Ora, gli edifici esistenti in loco, in quanto utilizzati per la residenza sono comunque sia protetti nella situazione di fatto e possono inoltre essere oggetto di interventi edilizi secondo quanto prescrive l'art. 24c LPT (inoltre l'art. 42 OPT). Verificandosi i requisiti posti dalla predetta disposizione, le possibilità di intervento sugli edifici esistenti non sono inoltre minimamente trascurabili.

 

                                         4.6. Poiché l'area in rassegna non può essere attribuita alla zona fabbricabile già per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT, la decisione del Consiglio di Stato di non approvare la proposta in tal senso formulata dal consiglio comunale di __________ merita di essere tutelata. Il Consiglio di Stato non ha tuttavia proceduto ad assegnare una precisa funzione alla superficie in oggetto, procedendo ad una modifica d'ufficio del piano regolatore. Esso si è invece limitato a retrocedere gli atti al comune a questo scopo. Spetterà pertanto al legislativo di __________, dietro proposta del municipio, di assegnare una nuova funzione all’area in discussione.

 

                                         4.7. La risoluzione impugnata non viola dunque il diritto, nemmeno su questo oggetto, ma pone piuttosto in consonanza con l'ordinamento pianificatorio sancito a livello federale le proposte delle autorità comunali. Essa non è per finire nemmeno lesiva dell'autonomia che pertocca in questo settore del diritto agli enti locali. Il ricorso dev'essere dunque respinto anche su questo punto.

 

 

5.Poiché il __________ non è comparso in causa per tutelare interessi economici propri, bensì in veste di ente pianificante, si prescinde dal prelievo di tassa e spese di giudizio (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso 7 dicembre 1999 (inc. 90.1999.93) è stralciato dai ruoli

 

 

                                   2.   Il ricorso 13 novembre 2006 (inc. 90.2006.74), nella misura in cui non dev’essere stralciato dai ruoli è respinto.

 

 

                                   3.   Non si prelevano spese e tasse di giudizio.

 

 

4.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                    5.   Intimazione a:

 

,;

 

.

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario