Incarto n.
90.2006.83

 

Lugano

19 aprile 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 6 dicembre 2006 della

 

 

 

RI 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 22 agosto 2006 (n. 3851) con cui il Consiglio di Stato ha inserito d’ufficio i mapp. 97, 98, 99, 100, 103 e 2149 di __________ nella zona residenziale intensiva R5;

 

 

 

viste le risposte:

-    2 gennaio 2007 del Dipartimento del territorio, Divisione della pianificazione territoriale;

-    3 gennaio 2007 del municipio di RA 1;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                                  A.   Dando seguito alla sentenza di rinvio 16 marzo 2006 del Tribunale della pianificazione del territorio (nell’inc. 90.2005.58/67), nota alle parti, con decisione 22 agosto 2006 il Governo ha inserito d’ufficio i mapp. 97, 98, 99, 100, 103 e 2149 di __________ nella zona residenziale intensiva R5. La risoluzione è stata pubblicata a cura del municipio di __________ nel periodo 8 novembre/7 dicembre 2006.

 

 

                                  B.   a. Con ricorso 6 dicembre 2006 RI 1 proprietaria dei mapp. 98, 100 e 103, si aggrava a questo tribunale contro il giudicato governativo. L’insorgente contesta anzitutto la possibilità del Consiglio di Stato di procedere ad una modifica d'ufficio del piano regolatore; a suo giudizio, il Governo avrebbe dovuto retrocedere gli atti al comune, affinché fosse quest’ultimo a decidere, in primo luogo, la funzione di questa porzione di territorio comunale. Nel merito, la ricorrente ritiene che la decisione di assegnare le sue proprietà alla zona residenziale intensiva R5 non tenga sufficientemente conto dell’esistenza, sulle stesse, da svariati decenni, del centro commerciale __________. Essa rileva altresì che, nella risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato attribuisce interamente i fondi in discussione alla zona residenziale intensiva R5, mentre che la sentenza di rinvio 16 marzo 2006 del Tribunale della pianificazione del territorio escludeva da questa funzione la fascia di 30 m di profondità verso via __________, definitivamente assegnata alla zona edificabile mista. La ricorrente ritiene da ultimo che, secondo quanto stabilito dal Tribunale della pianificazione del territorio nella sentenza 16 marzo 2006, il grado di sensibilità al rumore III, originariamente attributo ai suoi fondi, possa essere mantenuto malgrado la loro attribuzione alla zona residenziale intensiva R5.

 

L’insorgente postula pertanto l’annullamento della risoluzione governativa e la trasmissione degli atti, per decisione, al CO 1. In via subordinata, domanda che l’assegnazione dei fondi in parola alla zona residenziale intensiva R5 venga limitata alla porzione ubicata oltre la fascia di 30 m di profondità verso via __________ ed inoltre che gli stessi mantengano il medesimo grado di sensibilità al rumore prescritto per la zona edificabile mista, ossia III.

 

                                         b. La Divisione dello sviluppo territoriale ed il municipio di __________ chiedono al tribunale di respingere l'impugnativa.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT). Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1. Attraverso la sentenza 16 marzo 2006, il Tribunale della pianificazione del territorio ha accolto parzialmente il gravame di __________ e llcc, annullando l'assegnazione alla zona edificabile mista del territorio che eccedeva la profondità di 30 m rispetto a via __________ e che interessava il settore composto dai mapp. 97, 98, 99, 100, 103 e 2149. Il tribunale ha indi retrocesso gli atti al Consiglio di Stato “affinché abbia a decidere direttamente, come pare possibile, l'assegnazione dell'area eccedente alla contigua zona residenziale intensiva R5, mediante decisione impugnabile al tribunale. In caso contrario il Consiglio di Stato dovrà restituire a sua volta gli atti al comune per lo svolgimento di questo compito” (cfr. consid. 4.10 di quel giudicato).

 

2.2. In concreto il Governo, d’accordo il municipio di __________, ha voluto dar seguito direttamente a questa ingiunzione del tribunale, senza retrocedere ulteriormente gli atti al comune per una decisione in merito. A ragione. In effetti, in sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale, esso deve di norma retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo esige l'art. 37 cpv. 1 2.a frase LALPT, espressione del principio dell'autonomia comunale, notoriamente riconosciuta a favore dei comuni ticinesi nel campo pianificatorio (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3). Il Governo può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente o ad emendare carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii).

Nel caso in esame questi presupposti sono manifestamente soddisfatti: la nuova funzione del territorio in oggetto era difatti già stata definita direttamente dal tribunale nel menzionato giudicato e, senza l’attribuzione di questa nuova funzione, il piano regolatore relativo a questa porzione risulterebbe carente. La retrocessione degli atti, com'era oltretutto chiaramente spiegato al consid. 4.10 del giudicato 16 marzo 2006, era finalizzata ad un puro rispetto delle norme di procedura, atteso che il tribunale non è autorità di pianificazione e non può pertanto formalmente adottare e/o approvare il piano regolatore; il rinvio non era invece volto a lasciare un potere d'apprezzamento alle autorità a ciò preposte in merito all'azzonamento del territorio in esame. Se, pertanto, la ricorrente, che era stata adeguatamente coinvolta nella procedura precedente, intendeva sollecitare il mantenimento integrale dei suoi fondi nella zona mista rispettivamente opporsi al loro inserimento parziale in quella residenziale intensiva R5, avrebbe dovuto insorgere contro la sentenza 16 marzo 2006 del Tribunale della pianificazione del territorio.

 

 

                                   3.   Dal profilo sostanziale, l’inserimento parziale dei fondi della ricorrente nella zona residenziale intensiva R5 ha implicato, ex lege, il loro assoggettamento, per la relativa superficie, al grado di sensibilità al rumore II, conformemente a quanto stabilito dall’art. 51 cpv. 1 NAPR. Invano l’insorgente ritiene che dal giudicato 16 marzo 2006, che cita - ad arte - parzialmente, si possa in qualche modo dedurre che il tribunale abbia inteso permettere il mantenimento del grado di sensibilità III alla superficie per la quale doveva essere mutata la funzione, tramite un declassamento ex art. 43 cpv. 2 OIF. Questo risultato avrebbe difatti dovuto essere espressamente stabilito nel dispositivo, poiché implicava una modifica dell’ordinamento sancito a livello di piano regolatore. Anche sotto questo aspetto, se la ricorrente intendeva conseguire una modifica del grado di sensibilità al rumore delle sue proprietà rispetto a quello attribuito ai fondi appartenenti alla zona residenziale R5, avrebbe dovuto impugnare la sentenza 16 marzo 2006. Nel merito, sia soggiunto per completezza, questa richiesta appare comunque, d’acchito, palesemente infondata.

 

 

                                   4.   La ricorrente si duole infine del fatto che nel dispositivo della risoluzione impugnata il Consiglio di Stato abbia erroneamente assegnato integralmente i mapp. 97, 98, 99, 100, 103 e 2149 alla zona residenziale intensiva R5, mentre che, stando alla sentenza di rinvio, a quest’ultima dovevano essere attribuiti solo le superfici che eccedevano la profondità di 30 m rispetto a via __________. Tanto la Divisione dello sviluppo territoriale, quanto il municipio obiettano che è comunque chiaro e incontroverso che la risoluzione impugnata non mette in discussione l’azzonamento di questa striscia, così come proposto dal comune, approvato dal Governo, tutelato dal Tribunale della pianificazione del territorio nella risoluzione 16 marzo 2006. Questo dato di fatto, assodato, non trova tuttavia un sufficiente riscontro nel dispositivo della risoluzione governativa, determinante, che risulta pertanto redatto in maniera carente. La richiesta di specificazione sollecitata dal ricorrente dev’essere dunque accolta.

 

 

                                   5.   Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia segue la soccombenza, pressoché totale, della ricorrente (art. 28 PAmm). Lo Stato è inoltre tenuto a versare a RI 1assistita da un legale, delle adeguate ripetibili, proporzionate al grado di successo dell'impugnativa (art. 31 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3851) con cui il Consiglio di Stato ha approvato l’azzonamento di alcuni fondi nel comune di __________ a seguito della sentenza 16 marzo 2006 del Tribunale della pianificazione del territorio è modificato come segue:

 

     "Sono inseriti d’ufficio nella zona residenziale intensiva R5 i seguenti fondi: a. mapp. 100 e 2149 integralmente; b. mapp. 97, 98, 99 e 103, limitatamente alla porzione ubicata oltre la fascia di 30 m di profondità verso via __________ ".

 

§§ Il Consiglio di Stato è tenuto a far pubblicare il dispositivo, così rettificato, nel foglio ufficiale e all’albo comunale (art. 37 cpv. 2 LALPT).

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia, di fr. 1'500.-, è posta a carico della ricorrente. Lo Stato del Cantone Ticino verserà a quest’ultima fr. 300.- per ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

terzi implicati

Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6500 Bellinzona

rappr. da: Dipartimento del territorio, Divisione sviluppo terr. e mobilità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

 

comune di Losone, 6616 Losone,

rappr. da: Municipio di Losone, 6616 Losone,

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario