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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini |
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segretario: |
Stefano Furger, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 20 settembre 2007 della
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore del comune di Magliaso; |
viste le risposte:
- 19 ottobre 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio;
- 15 novembre 2007 del municipio di Magliaso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 24 ottobre 2005 il consiglio comunale di Magliaso ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, il mapp. 171 è stato principalmente attribuito alla zona residenziale semi-estensiva R3, retta dall'art. 38 norme di attuazione del piano regolatore (in seguito, NAPR), mentre, per quanto riguarda la stretta porzione che collega via Ressiga alla riva del lago, è stato gravato da un vincolo per la formazione di una strada pedonale. Inoltre, l'area che costeggia la riva del lago, dal comune di Agno fino a quello di Caslano, è stata gravata da un vincolo per la formazione di un sentiero di carattere naturalistico. Infine, è stato previsto il riscatto da parte del comune del tratto ancora privato di via Ressiga, classificandolo come strada pubblica di servizio. Il mapp. 171, di proprietà dell'RI 1, presenta una superficie di 1'039 mq, edificata con un edificio abitativo e sostanzialmente ubicata a monte di via Ressiga.
B. L'RI 1 è insorta contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, formulando numerose censure. Al fine di mantenere e rafforzare il carattere residenziale della zona R3, rispettivamente di salvaguardare la tranquillità del quartiere, la ricorrente ha chiesto lo stralcio della seconda frase dal cpv. 2 dell'art. 38 NAPR, che prevede, quale eccezione alla destinazione residenziale, l'ammissione delle attività lavorative compatibili con l'abitazione. In seguito, essa si è aggravata contro l'allargamento, la modifica del tracciato e la classificazione da strada privata in strada pubblica di via Ressiga. A mente dell'insorgente, tale strada doveva mantenere le attuali caratteristiche di puro servizio alle case che vi si affacciavano e non doveva assurgere, attraverso il nuovo tracciato, a via di transito per veicoli pesanti o ad alta velocità. Oltre alla rettifica del tracciato stradale, essa ha contestato le linee di arretramento, ritenute troppo incisive sulle possibilità edificatorie delle particelle. La ricorrente ha poi domandato lo stralcio dal suo fondo del vincolo per la formazione della strada pedonale che conduce alla riva del lago, nonché la non approvazione del sentiero di carattere naturalistico lungo la sponda del Ceresio.
C. Con risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore di Magliaso. Il Governo non ha tuttavia approvato, pur condividendolo nel principio, il tracciato del sentiero di carattere naturalistico lungo la riva, giacché non era stato accertato il limite del demanio lacuale secondo i disposti della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP; RL 9.4.1.1), da cui dipendeva per l'appunto la sua definizione. Esso ha quindi rinviato gli atti al comune, affinché adottasse una variante che riproponesse una pianificazione emendata da tale lacuna. Su questo punto il Consiglio di Stato ha dichiarato privo d'oggetto il ricorso dell'RI 1, respingendolo, in sostanza, su tutti gli altri punti. In merito all'ammissibilità delle attività lavorative nella zona R3, il Governo ha spiegato che queste attività, in quanto a molestia o a ripercussioni sull'organizzazione territoriale, non dovevano essere diverse da quelle generate dall'abitare. Di conseguenza, la contestata normativa rispondeva convenientemente alle preoccupazioni della ricorrente ed alle sue richieste. Quanto alla definizione di via Ressiga come strada pubblica di servizio, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto tale misura motivata con l'obbligo per l'ente pubblico di urbanizzare il vasto comparto residenziale di riferimento. I temuti inconvenienti sulla tranquillità del quartiere potevano essere gestiti attraverso misure per la regolamentazione del traffico, ritenuto che la strada era comunque destinata al servizio del comparto e delle attività ivi presenti e ammesse in futuro nel rispetto delle prescrizioni qualitative e quantitative fissate dalle norme di zona. Le linee di arretramento costituivano invece una misura che interessava via Ressiga al pari della totalità delle strade di servizio del comune. Nel caso specifico, il Governo l'ha ritenuta giustificata sia dal profilo dell'interesse pubblico, sia da quello della proporzionalità. Per quanto riguardava la strada pedonale che da via Ressiga conduce al lago, vincolando la stretta striscia del mapp. 171, esso l'ha considerata rispondente all'obiettivo di agevolare alla popolazione l'accesso alla riva e conforme con il principio della proporzionalità, ritenuto che la proprietaria poteva continuare a fare uso della parte restante del suo fondo a fini edilizi. Peraltro, la stessa non aveva illustrato in termini concreti quale fosse l'effettivo pregiudizio che la contestata misura avrebbe arrecato alla sua proprietà (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 34, 57-59, 82).
D. Con ricorso 20 settembre 2007, l'RI 1 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo che vengano mantenuti l'attuale tracciato e ampiezza di via Ressiga pur garantendone il pubblico transito con esclusione del traffico pesante, che siano stabilite nel piano precise norme limitative della velocità e dell'utilizzo della strada (confinanti), che vengano introdotte norme a tutela della quiete (protezione fonica grado 1) e che venga stralciato dal mapp. 171 il vincolo per la formazione della strada pedonale che conduce al lago. Delle argomentazioni si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano la reiezione del ricorso, con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nei considerandi di diritto.
F. In data 25 settembre 2008 si è tenuta l'udienza in contraddittorio. Alla ricorrente è stato intimato, seduta stante, il memoriale di risposta del municipio al ricorso. Il rappresentante del comune si è poi impegnato a fornire al Tribunale dati precisi circa i previsti lavori concernenti via Ressiga, con particolare riferimento ad un eventuale aumento di calibro rispetto al campo stradale esistente. Dopo ampia discussione, le parti hanno riconfermato le proprie domande e allegazioni e il Tribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria.
G. Con scritto 10 ottobre 2008, il municipio ha precisato, allegando un estratto del piano del traffico, quali fossero i lavori di allargamento che avrebbero interessato via Ressiga. Il Tribunale l'ha indi intimato alle parti, fissando loro un termine per formulare eventuali osservazioni. Entro il termine, è giunta la risposta dell'insorgente, con cui ha comunicato di riconfermare la sua opposizione al riscatto da parte del comune del troncone ancora privato di via Ressiga.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
1.2. La ricorrente domanda davanti al Tribunale che, in merito a via Ressiga, sia escluso il traffico pesante e vengano fissate norme limitative di velocità e dell'utilizzo della strada ai confinanti. Inoltre, essa chiede che per la zona R3 venga cambiato il grado di sensibilità al rumore da II a I. Tutte queste richieste, poiché non sottoposte al preventivo esame e giudizio del Governo, costituiscono domande nuove e sono pertanto irricevibili (art. 63 cpv. 2 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPAmm, RL 3.3.1.1, 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Con questa riserva, il ricorso è ricevibile in ordine.
2. 2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3. Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra l'altro, all'interno delle varie zone stabilite, vincoli o agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo e allo svago (art. 28 cpv. 2 lett. a, ultima frase), la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT), nonché le modalità e i vincoli per agevolare il pubblico accesso e percorso delle rive dei laghi e fiumi (art. art. 28 cpv. 2 lett. g LALPT). Quest'ultimo disposto, unitamente alla legislazione di ordine superiore, segnatamente l'art. 3 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 lett. c LPT (che prescrivono alle autorità incaricate di compiti pianificatori di tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso e di mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali) e la legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS, RL 7.2.1.4), abilita incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri piani regolatori percorsi pedonali, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr. anche art. 4 cpv. 2 legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr, RL 7.2.1.2).
4. La ricorrente contesta il vincolo per la formazione di una strada pedonale, che grava il passaggio esistente sul mapp. 171, che da via Ressiga conduce alla riva del lago. Innanzitutto, l'insorgente ritiene sproporzionato il vincolo all'esame, giacché, da un lato, già esisterebbero sufficienti accessi pubblici al lago e, dall'altro lato, basterebbe allo scopo un semplice sentiero pedonale. Difatti, a mente della ricorrente, con la prevista strada, si consentirebbe l'accesso anche alle autovetture che, attraverso il loro stazionamento, ostacolerebbero il passaggio e il godimento del luogo, che invece si vorrebbe tutelare. Infine, fa notare che, poiché il sentiero lungo la sponda del lago non è stato approvato, risulterebbe ingiustificato prevederne l'accesso a detrimento della proprietà privata.
5. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.). In linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una suo frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/ Chrisitne Guy-Ecabert, Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Infine, quale fondamentale istituto dell'ordinamento giuridico, la proprietà non deve essere svuotata della sua sostanza (Ulrich Häfelin/ Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VI. edizione, Zurigo 2005, n. 324; Pascal Mahon, Petit commentaire del la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 15 seg. ad art. 26).
5.1. Nel caso di specie le restrizioni di diritto pubblico all'esame non toccano l'essenza del menzionato diritto fondamentale. Le questioni espropriative esulano da questa procedura. Il contestato vincolo è infine palesemente sorretto da una base legale (cfr. consid. 3), peraltro nemmeno messa in discussione dalla ricorrente. L'oggetto del contendere si riduce pertanto alla verifica dell'esistenza dell'interesse pubblico e del rispetto del principio della proporzionalità.
5.2. Sull'interesse pubblico a sostegno del vincolo in parola si osserva quanto segue. Con la revisione generale del piano regolatore il comune ha inteso consolidare la sua vocazione residenziale e turistica (cfr. rapporto di pianificazione , gennaio 2006, pag. 5). Al fine di raggiungere questo obiettivo, esso ha messo a punto un concetto insediativo tendente, tra l'altro, ad intensificare la valorizzazione del comparto lungo la riva del lago, agevolando il contatto con l'acqua attraverso il completamento della passeggiata e l'innesto di aree pubbliche a lago (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pagg. 6 e 56). In quest'ottica, alle aree ricreative a lago, già realizzate sotto l'imperio del previgente piano regolatore e raggruppate al centro del comprensorio comunale a lago (trattasi dell'area ricreativa sui mapp. 624 e 625, ora AP3, del porto comunale ed area di svago annessa, ora AP6, e della fascia a lago in località Muraglione, ora AP4), sono state aggiunte altre due aree ricreative a lago, situate in posizione più periferica: l'AP2, in località Bosconi, all'apice sud del comprensorio comunale, e l'AP5, in località Stallone, all'apice nord. Inoltre, in aggiunta e a completamento delle misure testé illustrate, sono state previste alcuni sentieri e strade pedonali che collegano il sistema viario comunale alla riva, tra cui quella in contestazione in località Ressiga. Di modo che, come si può rilevare agevolmente dalla lettura dei piani, il sistema di accessi e di aree pubbliche programmati dal comune risulta equamente distribuito, a scadenza regolare, lungo tutta la fascia comunale a contatto con la sponda del Ceresio. Orbene, non v'è dubbio che in un comune a eminente vocazione residenziale e turistica, quale Magliaso, risulta più che assodato l'interesse pubblico alla formazione di adeguate superfici, che consentano alla popolazione e, più in generale, a tutti gli utenti un accesso per poter stazionare ai bordi del lago. La contestata misura pianificatoria concretizza dunque il principio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. c LPT, che impone alle autorità incaricate di compiti pianificatori di adottare i loro piani d'utilizzazione per tenere libere le rive dei laghi e di adoperarsi affinché la generalità dei cittadini possa accedervi e percorrerle agevolmente (DFGP/UPT, Commento LPT, 1981, ad art. 3, n. 34). Tali aree ed accessi sono alquanto rari lungo le rive dei laghi ticinesi. I bacini del Verbano e del Ceresio sono infatti perlopiù di difficile accesso, dal momento che le proprietà private hanno occupato, negli scorsi decenni, gran parte degli spazi disponibili. La speculazione fondiaria ed una politica allora piuttosto miope e poco lungimirante da parte dell'ente pubblico hanno gravemente compromesso l'accessibilità pubblica delle rive in quasi tutti i comuni ticinesi. Il provvedimento pianificatorio qui contestato, che va letto nel più ampio contesto del sistema articolato di aree ricreative e accessi a lago, è quindi lodevole e tende a recuperare alla collettività degli spazi di sicuro pregio, non ancora caratterizzati dalla presenza di costruzioni. In questo senso, è irrilevante se il sentiero di carattere naturalistico lungo la sponda del lago non è stato approvato, giacché il vincolo all'esame si giustifica in quanto tale, indipendentemente dal fatto che in un prossimo futuro possa anche fungere da collegamento a tale passeggiata. Per tutti questi motivi, va indubbiamente riconosciuto l'interesse pubblico alla strada pedonale, così come prevista dalla pianificazione in contestazione.
5.3. Assodato l'interesse pubblico, deve ancora essere esaminato il rispetto del principio della proporzionalità. Sull'idoneità del provvedimento all'esame a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico perseguito non ci possono essere dubbi. Per favorire ed incrementare la fruizione pubblica della riva del lago non vi era altro modo se non quello di riservare adeguati spazi pubblici, ubicati in posizione strategica, che ne consentissero l'accesso. In questo senso la contestata misura pianificatoria risulta pure necessaria. Certo, la ricorrente ritiene che al posto di una strada, sarebbe bastato predisporre un sentiero, meno invasivo per la proprietà privata e soprattutto atto a scongiurare il transito di automobili degli utenti che vorrebbero raggiungere la riva del lago. A tale riguardo va precisato che le strade pedonali non sono aperte al transito veicolare pubblico. Esse garantiscono semplicemente gli accessi carrozzabili ai confinanti ed ai servizi essenziali (art. 46 cifra 3 NAPR). Nella fattispecie, proprio per fronteggiare quanto paventato dalla ricorrente, il comune ha evitato di gravare, su tutta la larghezza, il passaggio già esistente che si estende anche sui limitrofi mapp. 481 e 483, limitandosi a vincolare il mapp. 171. Ne risulta una strada assai stretta, che tuttavia consente ancora ai mezzi comunali leggeri di accedervi per espletare i necessari servizi. Il principio della proporzionalità in senso stretto deve poi essere ritenuto senz'altro ossequiato. Il contestato vincolo, oltre a consentire alla ricorrente, come oggi, l'accesso alla riva del lago, non preclude, se non in misura trascurabile, l'edificabilità del suo fondo. Il sacrificio per la proprietaria risulta più che sopportabile e deve quindi cedere il passo all'interesse pubblico, nella fattispecie preponderante.
5.4. Riassumendo, il vincolo per la formazione della strada pedonale sul mapp. 171, essendo sorretto da un interesse pubblico e non disattendendo il principio della proporzionalità, non lede di conseguenza la garanzia della proprietà. Il ricorso deve dunque essere respinto su questo oggetto.
6. L'insorgente si aggrava in seguito contro la classificazione del tratto privato di via Ressiga come strada pubblica di servizio, nonché contro l'allargamento e la modifica del suo tracciato. Ritiene, difatti, che la strada soddisfi largamente già allo stato attuale il servizio pubblico di servire i fondi del quartiere. Inoltre, essa, benché caratterizzata da un tracciato irregolare, rispetta le edificazioni esistenti, senza quindi suscitare inconvenienti ai privati. Per contro, l'allargamento e la modifica del tracciato sarebbero suscettibili di aprire la strada a quegli inconvenienti per la quiete del quartiere, dati dal transito inutile, veloce e rumoroso o pesante, contro i quali il comune potrebbe essere costretto ad adottare limitazioni ed ostacoli artificiosi, come avvenuto per altre strade della zona.
6.1. Preliminarmente va precisato che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il comune intende mantenere il calibro e il tracciato della strada invariato lungo tutta la sua lunghezza, salvo per un breve tratto (circa 10 m) in prossimità dell'imbocco della piazza di giro, situata in località Stallone, ai cui lati i terreni sono inedificati. Ciò è facilmente rilevabile dalla lettura del piano del traffico e dal rapporto di pianificazione e programma di realizzazione del gennaio 2006 (cfr. loc. cit., pag. 75, figura 15; allegato 1 al rapporto di pianificazione e programma di realizzazione, pagg. 6 e 7; lettera del municipio di Magliaso 10 ottobre 2008, doc. in atti). Inoltre, al pari dei vincoli esaminati precedentemente, la misura contestata dispone di una base legale chiara ed esplicita (cfr. consid. 3).
6.2. L'art. 19 LPT sancisce il principio per cui un fondo è urbanizzato se vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte di acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza un dispendio rilevante (cpv. 1). Le zone edificabili sono equipaggiate dall'ente pubblico nei termini del programma di urbanizzazione; il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari (cpv. 2). Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da sé secondo i piani da esso approvati, oppure anticiparne le spese giusta il diritto cantonale (cpv. 3). L'urbanizzazione, premessa indispensabile per un'eventuale autorizzazione edilizia (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), è dunque formata da nozioni giuridiche indeterminate, che devono essere concretizzate dal diritto cantonale o dalle autorità amministrative o giudicanti attraverso l'interpretazione (Zen-Ruffinen/ Guy Ecabert, op. cit., n. 696). Si tratta di una nozione di diritto federale: i cantoni non possono prevedere ulteriori condizioni perché sia soddisfatta, ma possono definirne le esigenze di concretizzazione (DTF 117 Ib 308 consid. 4 a, André Jomini, Kommentar RPG, ad art. 19 n. 10; Waldmann/ Hänni, op. cit., ad art. 19 n. 13). Nel Cantone Ticino il legislatore si è limitato a riprendere nell'art. 77 cpv. 1 LALPT la normativa federale (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 567).
6.3. Il previgente piano regolatore classificava già via Ressiga come strada pubblica di servizio tipo 2. Con il nuovo piano, il comune non ha fatto nient'altro che confermare tale vincolo. Difatti, come spiegato in precedenza, l’art. 19 LPT impone ai comuni di provvedere ad un’adeguata urbanizzazione in funzione degli azzonamenti previsti. Poco importa se la strada è già stata realizzata dai privati, dal momento che l'ente pubblico deve permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da sé, se esso non lo fa nei termini previsti. D'altronde, ciò che conta e che basta è stabilire se il vincolo in parola sia giustificato da un eminente interesse pubblico. A tale proposito, va notato che il quartiere ubicato in località Ressiga si estende verso il lago ad est del tracciato della ferrovia FLP e a nord di via Castellaccio, formando un comparto residenziale estensivo assai vasto. Dipartendosi da via Castellaccio, via Ressiga lo attraversa più o meno al centro, con un tracciato piuttosto tortuoso, per approdare alla piazza di giro in località Stallone, dove, con un tratto rettilineo costeggiante il tracciato ferroviario, prosegue a ritroso per confluire di nuovo in via Castellaccio, laddove il piano regolatore prevede la formazione di un'area di posteggio aperta (indicata come P4 nel piano del traffico), dotata di 42 stalli (cfr. rapporto di pianificazione e programma di realizzazione, gennaio 2006, pag. 73). Orbene, sulla base di questi presupposti l'interesse pubblico alla classificazione di via Ressiga quale strada pubblica di servizio appare manifesto. Secondo l'art. 6 cpv. 5 legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) le strade di servizio hanno lo scopo di servire i fondi. È appunto la funzione precipua della strada all'esame, che con tutta evidenza urbanizza un quartiere che, per estensione, risulta fra i più importanti del comune. Il vincolo in parola si giustifica, a maggior ragione, se si considera che ancora parecchi fondi risultano poco o punto edificati (ad esempio, mapp. 158, 161, 166, 167, 173, 378, 789, 995, ecc.) e che il comune deve poter garantire anche per i cittadini residenti in questo quartiere, quei servizi pubblici che è tenuto ad offrire a tutti gli altri. Inoltre, ritenuto che la destinazione d'uso del comparto e il tracciato e il calibro della strada che lo servono restano in pratica invariati, l'attuale quiete del quartiere non dovrebbe subire apprezzabili aggravi dal semplice fatto che lo statuto della strada passi da privato a pubblico di servizio. Tanto più, che essa, in virtù di un calibro assai modesto, non offre sul suo tracciato possibilità di stazionamento per un'eventuale utenza in cerca di parcheggio. Peraltro, a tale scopo, il comune ha predisposto un'area di posteggio nel settore che si trova in posizione periferica al quartiere, all'estremità di via Ressiga, accessibile direttamente da via Castellaccio. Ciò, dovrebbe quindi aiutare a tenere al riparo il comparto di riferimento dal traffico parassitario. In ogni caso, come rettamente ha osservato il Consiglio di Stato evadendo il ricorso, il comune potrà adottare, se necessario, in fase di gestione della strada quelle misure di regolamentazione tese alla moderazione del traffico, come ad esempio l'impostazione dei sensi di marcia, un'adeguata segnaletica, misure di arredo urbano e, se fossero riunite le debite condizioni, zone a 30 km/h. Per tutti questi motivi, il ricorso va dunque respinto anche su questo punto.
7. In conclusione, per le pregresse motivazioni, il ricorso deve dunque essere integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36 Cost. fed., 3, 19, 26, 33 LPT, 3 OPT, 24, 25, 28, 37, 38, 77 segg. LALPT, 28 LPamm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. La ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario