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Incarto/i n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini |
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segretario: |
Stefano Furger, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 26 settembre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore del comune di Magliaso; |
viste le risposte:
- 19 ottobre 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio;
- 15 novembre 2007 del municipio di Magliaso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 24 ottobre 2005 il consiglio comunale di Magliaso ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, la porzione rettangolare, posta in riva al lago, del mapp. 158, di circa 400 mq di superficie, è stata assegnata alla zona AP5 "area ricreativa a lago". Inoltre, il mapp. 171, nella stretta porzione che collega via Ressiga alla riva del lago, è stato gravato da un vincolo per la formazione di una strada pedonale, al cui apice il mapp. 498, a contatto con la riva, è stato gravato, unitamente a tutta una serie di altri fondi, da un vincolo per la formazione di un sentiero di carattere naturalistico, costeggiante la sponda del Ceresio dal comune di Agno fino a quello di Caslano. Infine, è stato previsto il riscatto da parte del comune del tratto ancora privato di via Ressiga, classificandolo come strada pubblica di servizio.
B. RI 1, comproprietario dei mapp. 763 e 498, nonché cittadino attivo del comune di Magliaso, è insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo innanzitutto la non approvazione dell'intero piano regolatore, giacché, a suo dire, la realizzazione di quanto era previsto dalla nuova pianificazione eccedeva la capacità finanziaria del comune. Ciò, in particolare riferimento alla creazione del sentiero naturalistico, delle aree ricreative a lago, al riscatto e all'allargamento di via Ressiga, che presupponevano un imponente onere finanziario, che il comune non aveva dimostrato di poter sostenere. Nello specifico, il ricorrente ha poi chiesto la non approvazione della zona AP5, giacché di dimensioni troppo modeste per garantire alla popolazione un adeguato spazio per lo svago e perché, nelle vicinanze, il comune disponeva già di ampie aree idonee per quello scopo. L'insorgente ha in seguito chiesto lo stralcio in generale, quindi pure dal suo mapp. 498, del vincolo per la formazione del sentiero naturalistico lungo la sponda del Ceresio, in quanto sprovvisto d'interesse pubblico e verosimilmente lesivo dei valori naturalistici esistenti in riva al lago. Inoltre, il ricorrente ha domandato la non approvazione della strada pedonale sul mapp. 171, giacché entrava in conflitto con l'esistente sentiero di natura privata, su cui egli, in quanto comproprietario dei mapp. 763 e 498, beneficiava di un diritto di passo, che gli consentiva l'accesso a quest'ultimo fondo ubicato in riva al lago. D'altra parte, questa strada pedonale costituiva un inutile doppione, poiché l'accessibilità pubblica al lago era già sufficientemente garantita altrove. Infine, egli si è aggravato contro l'allargamento di via Ressiga e la sua classificazione da strada privata in strada pubblica. A mente del ricorrente, il previsto allargamento di questa stradina risultava di difficile attuazione, impedito com'era dalle costruzioni che vi si affacciavano. Inoltre, l'accesso indiscriminato al pubblico avrebbe insidiato quella tranquillità che fino ad allora regnava nel quartiere, caratterizzato da edifici residenziali. A sostegno della sua impugnativa, il ricorrente ha lamentato, in generale, la violazione della garanzia della proprietà e, in particolare, la lesione del principio della proporzionalità.
C. Con risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore di Magliaso. Il Governo non ha tuttavia approvato, pur condividendolo nel principio, il tracciato del sentiero di carattere naturalistico lungo la riva, giacché non era stato accertato il limite del demanio lacuale secondo i disposti della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP; RL 9.4.1.1), da cui dipendeva per l'appunto la sua definizione. Esso ha quindi rinviato gli atti al comune, affinché adottasse una variante che riproponesse una pianificazione emendata da tale lacuna. Su questo punto il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso di RI 1, respingendolo, per contro, su tutti gli altri oggetti. Difatti, il Governo ha approvato la zona AP5 "area ricreativa a lago", la strada pedonale sul mapp. 171 e la classificazione di via Ressiga quale strada pubblica. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'area di svago a lago era sostenuta da un sufficiente interesse pubblico, sia per quanto riguardava l'ubicazione, sia in merito alle dimensioni, considerate sufficienti per accogliere la sosta di più persone contemporaneamente. Per quanto riguardava la strada pedonale che da via Ressiga conduce al lago in prossimità del fondo del ricorrente, esso ha considerato tale vincolo rispondente all'obiettivo di agevolare alla popolazione l'accesso alla riva e conforme con il principio della proporzionalità, ritenuto che gli aventi diritto di passo potevano continuare a farne uso, rispettivamente accedere alle loro proprietà poste in riva al lago. In merito alla definizione di via Ressiga come strada pubblica di servizio, il Governo ha ritenuto tale misura motivata con l'obbligo per l'ente pubblico di urbanizzare il vasto comparto residenziale di riferimento. Contrariamente a quanto sosteneva l'insorgente, l'allargamento della strada non implicava la demolizione di costruzioni esistenti, mentre i temuti inconvenienti sulla tranquillità del quartiere potevano semmai essere gestiti attraverso misure per la regolamentazione del traffico. Infine, per ciò che concerneva la sostenibilità finanziaria della revisione all'esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto le proposte pianificatorie commisurate alla capacità finanziaria del comune. Innanzitutto, esso ha rilevato la completezza del rapporto di realizzazione, in cui erano illustrati il costo delle opere previste dal piano regolatore e la loro programmazione temporale. In riferimento alle opere censurate dal ricorrente, emergeva come il costo complessivo degli interventi previsti sull'arco di 15 anni ammontava a circa fr. 5 milioni, suddiviso in 3 tappe distinte di 5 anni, dove il maggior importo, relativo alla fase 1, era pari a circa fr. 2 milioni. Questo importo permetteva quindi di ottemperare l'obiettivo di restare sotto la soglia di fr. 500'000.- annui, considerata come limite di disponibilità finanziaria netta all'anno (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 19, 20, 34, 45-47, 82).
D. Con ricorso 26 settembre 2007, RI 1 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e riproponendo le stesse domande e argomentazioni sottoposte all'Autorità di prime cure.
E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano la reiezione del ricorso, con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nei considerandi di diritto.
F. In data 25 settembre 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie, che sono state in seguito acquisite agli atti. Si è inoltre constatato che il vincolo di strada pedonale grava la fascia del mapp. 171, che conduce al lago. Il rappresentante del comune si poi impegnato a fornire al Tribunale dati precisi circa i previsti lavori di allargamento di via Ressiga. Dopo ampia discussione, le parti hanno riconfermato le proprie domande e allegazioni e il Tribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria.
G. Con scritto 10 ottobre 2008, il municipio ha precisato, allegando un estratto del piano del traffico, quali fossero i lavori di allargamento che avrebbero interessato via Ressiga. Il Tribunale l'ha indi intimato alle parti, fissando loro un termine per formulare eventuali osservazioni. Entro il termine, è giunta la risposta del ricorrente, con cui ha comunicato di non avere osservazioni in merito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
1.2. L'insorgente ripropone davanti al Tribunale la richiesta di stralcio del vincolo per la formazione di un sentiero di carattere naturalistico lungo la riva del lago. Ora, tuttavia, il tracciato di questo sentiero non è stato approvato dal Consiglio di Stato (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 34, 46 e 82). Pertanto, in riferimento a tale vincolo, la richiesta ricorsuale è irricevibile, in quanto priva d'oggetto. Inoltre, va precisato che, contrariamente a quanto allega il ricorrente, egli non è beneficiario, in quanto comproprietario dei mapp. 763 e 498, di un diritto di passo sul mapp. 171 (cfr. estratti del registro fondiario concernenti questi tre fondi, doc. in atti), bensì titolare di un tale diritto sul passaggio esistente limitrofo, che si sviluppa sui mapp. 481 e 483 (cfr. estratti del registro fondiario, doc. in atti). Nondimeno, in quanto cittadino attivo del comune (art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT), gli va comunque riconosciuta la legittimazione a contestare la strada pedonale, che grava il mapp. 171. Con queste riserve, il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
2. 2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3. Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra l'altro, all'interno delle varie zone stabilite, vincoli o agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo e allo svago (art. 28 cpv. 2 lett. a, ultima frase), la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT), nonché le modalità e i vincoli per agevolare il pubblico accesso e percorso delle rive dei laghi e fiumi (art. art. 28 cpv. 2 lett. g LALPT). Quest'ultimo disposto, unitamente alla legislazione di ordine superiore, segnatamente l'art. 3 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 lett. c LPT (che prescrivono alle autorità incaricate di compiti pianificatori di tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso e di mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali) e la legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS, RL 7.2.1.4), abilita incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri piani regolatori percorsi pedonali, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr. anche art. 4 cpv. 2 legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr, RL 7.2.1.2).
4. In merito alla zona AP5 "area ricreativa a lago" e la strada pedonale, il ricorrente lamenta in generale la violazione della garanzia della proprietà e in particolare la lesione del principio della proporzionalità.
5. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.). In linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una suo frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/ Chrisitne Guy-Ecabert, Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Infine, quale fondamentale istituto dell'ordinamento giuridico, la proprietà non deve essere svuotata della sua sostanza (Ulrich Häfelin/ Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VI. edizione, Zurigo 2005, n. 324; Pascal Mahon, Petit commentaire del la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 15 seg. ad art. 26).
5.1. Nel caso di specie le restrizioni di diritto pubblico all'esame non toccano l'essenza del menzionato diritto fondamentale. I contestati vincoli in parola sono infine palesemente sorretti da una base legale (cfr. consid. 3), peraltro nemmeno messa in discussione dal ricorrente. L'oggetto del contendere si riduce pertanto alla verifica dell'esistenza dell'interesse pubblico e del rispetto del principio della proporzionalità.
5.2. Sull'interesse pubblico a sostegno dei vincoli in parola si osserva quanto segue. Con la revisione generale del piano regolatore il comune ha inteso consolidare la sua vocazione residenziale e turistica (cfr. rapporto di pianificazione , gennaio 2006, pag. 5). Al fine di raggiungere questo obiettivo, esso ha messo a punto un concetto insediativo, tendente, tra l'altro, ad intensificare la valorizzazione del comparto lungo la riva del lago, agevolando il contatto con l'acqua attraverso il completamento della passeggiata e l'innesto di aree pubbliche a lago (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pagg. 6 e 56). In quest'ottica, alle aree ricreative a lago, già realizzate sotto l'imperio del previgente piano regolatore e raggruppate al centro del comprensorio comunale a lago (trattasi dell'area ricreativa sui mapp. 624 e 625, ora AP3, del porto comunale ed area di svago annessa, ora AP6, e della fascia a lago in località Muraglione, ora AP4), sono state aggiunte, oltre ad alcune strade pedonali che collegano il sistema viario alla riva, tra cui quella in contestazione in località Ressiga, altre due aree ricreative a lago, situate in posizione più periferica: l'AP2, in località Bosconi, all'apice sud del comprensorio comunale, e quella all'esame, l'AP5, in località Stallone, all'apice nord. Di modo che, come si può rilevare agevolmente dalla lettura dei piani, il sistema di accessi e di aree pubbliche programmati dal comune risulta equamente distribuito, a scadenza regolare, lungo tutta la fascia comunale a contatto con la sponda del Ceresio. Orbene, non v'è dubbio che in un comune a eminente vocazione residenziale e turistica, quale Magliaso, risulta più che assodato l'interesse pubblico alla formazione di adeguate superfici, che consentano alla popolazione e, più in generale, a tutti gli utenti un accesso per poter stazionare ai bordi del lago. Le contestate misure pianificatorie concretizzano dunque il principio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. c LPT, che impone alle autorità incaricate di compiti pianificatori di adottare i loro piani d'utilizzazione per tenere libere le rive dei laghi e di adoperarsi affinché la generalità dei cittadini possa accedervi e percorrerle agevolmente (DFGP/UPT, Commento LPT, 1981, ad art. 3, n. 34). D'altra parte, va osservato che il comparto costeggiante il Ceresio del comune di Magliaso è interessato dalla scheda di coordinamento 9.17 del piano direttore (cfr. in particolare, allegato alla scheda di coordinamento 9.17, codice 9.17.5), di dato acquisito, inerente per l'appunto le aree di svago a lago. I comuni interessati devono quindi consolidare nei rispettivi piani regolatori l'ubicazione, le dimensioni e la pubblica utilità delle aree di svago a lago. Scopo del coordinamento è di incrementare la possibilità di pubblica fruizione delle rive dei laghi promuovendo l'acquisto da parte degli enti pubblici delle aree idonee ancora libere. Ciò, con la consapevolezza che - si rileva dal testo della scheda di coordinamento 9.17 per quanto riguarda i conflitti – l'ubicazione e le dimensioni delle aree di svago a lago elencate nell'allegato sono considerate, ma in modo insufficiente, nei piani regolatori dei comuni interessati. È il caso dell'avversata zona AP5, che, in congruenza con quanto precede, va a completare un sistema già esistente, tuttavia non sufficientemente esteso, di zone pubbliche di svago lungo la riva. L'area in parola, ancora libera da edificazioni e di apprezzabile superficie (ca. 400 mq) per consentire lo stazionamento di un congruo gruppo di persone, è ubicata a contatto diretto con un tratto di riva del Ceresio. Tali aree sono alquanto rare lungo le rive dei laghi ticinesi. I bacini del Verbano e del Ceresio sono infatti perlopiù di difficile accesso, dal momento che le proprietà private hanno occupato, negli scorsi decenni, gran parte degli spazi disponibili. La speculazione fondiaria ed una politica allora piuttosto miope e poco lungimirante da parte dell'ente pubblico hanno gravemente compromesso l'accessibilità pubblica delle rive in quasi tutti i comuni ticinesi. I provvedimenti pianificatori qui contestati, che vanno letti nel più ampio contesto del sistema articolato di aree ricreative a lago e di accessi coerenti con la rete stradale comunale, sono quindi lodevoli e tendono a recuperare alla collettività degli spazi di sicuro pregio, non ancora caratterizzati dalla presenza di costruzioni incombenti sin sulla riva. Per tutti questi motivi, va indubbiamente riconosciuto l'interesse pubblico alla zona AP5 "area ricreativa a lago" e all'accesso pedonale a lago da via Ressiga, così come previsti dalla pianificazione in contestazione.
5.3. Assodato l'interesse pubblico, deve ancora essere esaminato il rispetto del principio della proporzionalità. Sull'idoneità dei provvedimenti all'esame a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico perseguito non ci possono essere dubbi. Per favorire ed incrementare la fruizione pubblica della riva del lago non vi era altro modo se non quello di riservare adeguati spazi pubblici, ubicati in posizione strategica, che ne consentissero l'accesso e lo stazionamento a più persone. In questo senso le contestate misure pianificatorie risultano pure necessarie. Il principio della proporzionalità in senso stretto deve poi essere ritenuto senz'altro ossequiato per ciò che concerne la contestata zona AP5. Il mapp. 158 è ubicato a valle di via Ressiga e presenta una superficie ancora libera da costruzioni di ben 3'690 mq. Come già spiegato, sulla porzione confinante con la riva del lago è stata delimitata l'area pubblica di svago, a pianta trapezoidale, larga ca. 24 m e profonda verso la riva, su un lato, ca. 22 m, e, sull'altro, 15 m. Orbene, se è pur vero che la contestata pianificazione privi il mapp. 158 di un accesso diretto alla sponda del Ceresio, è altrettanto vero, d'altra parte, che la proprietà non abbia comunque perso lo sfogo a lago: rispetto alla situazione previgente, la fruizione da parte del proprietario della propria superficie a lago, pur sempre congrua (larghezza circa 22 m), risulta semplicemente arretrata, per rapporto alla riva, di una quindicina di metri. Va inoltre ritenuto che, per il tramite dell'area pubblica, l'accesso a lago è ancora garantito. In aggiunta al fatto che l'area gravata dal vincolo è tutto sommato modesta (circa 400 mq), giacché corrisponde a non più dell'11% rispetto alla superficie globale del fondo in parola (3'690 mq), il sacrificio per il proprietario risulta più che sopportabile e deve cedere il passo all'interesse pubblico, nella fattispecie preponderante. A conclusione analoga si deve giungere anche per la strada pedonale, che da via Ressiga conduce alla riva del lago. Il percorso di questo accesso è ubicato sulla striscia del mapp. 171, tracciato accanto a quello privato su cui il ricorrente vanta un diritto di passo. Dal suo punto di vista, i due percorsi, come ha dimostrato il sopralluogo, si confondono in un unico passaggio. Non si vede quindi quale pregiudizio tale vincolo arrechi ai diritti del ricorrente, che semmai si vede ampliare le facoltà d'accesso al suo mapp. 498, posto in riva al lago. Mentre, per il proprietario del mapp. 171, il contestato vincolo, oltre a non impedirgli l'accesso alla riva del lago, non preclude, se non in misura trascurabile, l'edificabilità del suo fondo.
5.4. Riassumendo, la zona AP5 e la strada pedonale, essendo sorretti da un interesse pubblico e non disattendendo il principio della proporzionalità, non ledono di conseguenza la garanzia della proprietà. Il ricorso deve dunque essere respinto su questi oggetti.
6. L'insorgente si aggrava in seguito contro la classificazione del tratto privato di via Ressiga come strada di servizio pubblica, che a suo dire pregiudicherebbe i suoi diritti. Ritiene, difatti, che lo statuto privato della strada, accessibile quindi ai soli residenti, preservava la tranquillità del quartiere di riferimento, a carattere eminentemente residenziale. Invece, la possibilità per un pubblico più vasto, come ad esempio gli utenti che si recano al lago, di accedervi e di transitarvi comprometterebbe per contro tale quiete. Il ricorrente contesta poi la necessità di rendere pubblica la strada a fini d'urbanizzazione, dal momento che il quartiere sarebbe già ampiamente edificato e la strada esistente adempirebbe già efficacemente questa funzione. Inoltre, le opere di allargamento, programmati in più punti della strada, sarebbero irrealizzabili, giacché ostacolati dagli edifici esistenti.
6.1. Preliminarmente va precisato che contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il comune intende mantenere il calibro della strada invariato lungo tutta la sua lunghezza, salvo per un breve tratto (circa 10 m) in prossimità dell'imbocco della piazza di giro, situata in località Stallone, ai cui lati i terreni sono inedificati. Ciò è facilmente rilevabile dalla lettura del piano del traffico e dal rapporto di pianificazione e programma di realizzazione del gennaio 2006 (cfr. loc. cit., pag. 75, figura 15; allegato 1 al rapporto di pianificazione e programma di realizzazione, pagg. 6 e 7; lettera del municipio di Magliaso 10 ottobre 2008, doc. in atti). Inoltre, al pari dei vincoli esaminati precedentemente, la misura contestata dispone di una base legale chiara ed esplicita (cfr. consid. 3).
6.2. L'art. 19 LPT sancisce il principio per cui un fondo è urbanizzato se vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte di acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza un dispendio rilevante (cpv. 1). Le zone edificabili sono equipaggiate dall'ente pubblico nei termini del programma di urbanizzazione; il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari (cpv. 2). Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da sé secondo i piani da esso approvati, oppure anticiparne le spese giusta il diritto cantonale (cpv. 3). L'urbanizzazione, premessa indispensabile per un'eventuale autorizzazione edilizia (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), è dunque formata da nozioni giuridiche indeterminate, che devono essere concretizzate dal diritto cantonale o dalle autorità amministrative o giudicanti attraverso l'interpretazione (Zen-Ruffinen/ Guy Ecabert, op. cit., n. 696). Si tratta di una nozione di diritto federale: i cantoni non possono prevedere ulteriori condizioni perché sia soddisfatta, ma possono definirne le esigenze di concretizzazione (DTF 117 Ib 308 consid. 4 a, André Jomini, Kommentar RPG, ad art. 19 n. 10; Waldmann/ Hänni, ad art. 19 n. 13). Nel Cantone Ticino il legislatore si è limitato a riprendere nell'art. 77 cpv. 1 LALPT la normativa federale (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 567).
6.3. Il previgente piano regolatore classificava già via Ressiga come strada pubblica di servizio tipo 2. Con il nuovo piano, il comune non ha fatto nient'altro che confermare tale vincolo. Difatti, come spiegato in precedenza, l’art. 19 LPT impone ai comuni di provvedere ad un’adeguata urbanizzazione in funzione degli azzonamenti previsti. Poco importa se la strada è già stata realizzata dai privati, dal momento che l'ente pubblico deve permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da sé, se esso non lo fa nei termini previsti. D'altronde, ciò che conta e che basta è stabilire se il vincolo in parola sia giustificato da un eminente interesse pubblico. A tale proposito, va notato che il quartiere ubicato in località Ressiga si estende verso il lago ad est del tracciato della ferrovia FLP e a nord di via Castellaccio, formando un comparto residenziale estensivo assai vasto. Dipartendosi da via Castellaccio, via Ressiga lo attraversa più o meno al centro, con un tracciato piuttosto tortuoso, per approdare alla piazza di giro in località Stallone, dove, con un tratto rettilineo costeggiante il tracciato ferroviario, prosegue a ritroso per confluire di nuovo in via Castellaccio, laddove il piano regolatore prevede la formazione di un'area di posteggio aperta (indicata come P4 nel piano del traffico), dotata di 42 stalli (cfr. rapporto di pianificazione e programma di realizzazione, gennaio 2006, pag. 73). Orbene, sulla base di questi presupposti l'interesse pubblico alla classificazione di via Ressiga quale strada pubblica di servizio appare manifesto. Secondo l'art. 6 cpv. 5 legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) le strade di servizio hanno lo scopo di servire i fondi. È appunto la funzione precipua della strada all'esame, che con tutta evidenza urbanizza un quartiere che, per estensione, risulta fra i più importanti del comune. Il vincolo in parola si giustifica, a maggior ragione, se si considera che ancora parecchi fondi risultano poco o punto edificati (ad esempio, mapp. 158, 161, 166, 167, 173, 378, 789, 995, ecc.). Inoltre, non muta questa conclusione il fatto che il passaggio di una cerchia di persone, che oltrepassa quella dei residenti, potrebbe compromettere la quiete del comparto residenziale. Intanto, perché il transito delle persone che si recano al lago potrebbe arrecare un disturbo semmai trascurabile, ritenuta la sua natura prevalentemente pedonale. Difatti, l'unica area di posteggio disponibile nel settore si trova in posizione periferica al quartiere, all'estremità di via Ressiga, accessibile direttamente da via Castellaccio. In questo senso, la contestata misura pianificatoria rispetta pure il principio della proporzionalità. In ogni caso, come rettamente ha osservato il Consiglio di Stato evadendo il ricorso, il comune potrà adottare, se necessario, in fase di gestione della strada quelle misure di regolamentazione tese alla moderazione del traffico, come ad esempio l'impostazione dei sensi di marcia, un'adeguata segnaletica, misure di arredo urbano e, se fossero riunite le debite condizioni, zone a 30 km/h. Per tutti questi motivi, il ricorso va dunque respinto anche su questo punto.
7.Infondata, infine, appare la censura, avanzata in modo più che generico, secondo la quale il comune non sarebbe in grado di sostenere effettivamente i costi di realizzazione delle opere previste dal piano regolatore. Ciò, in particolare riferimento alla creazione del sentiero a carattere naturalistico lungo la riva del lago, alle aree ricreative a lago e al riscatto e all'allargamento di via Ressiga. Il Tribunale non può che confermare quanto appurato dal Consiglio di Stato. La contestata relazione finanziaria è sufficientemente dettagliata e quindi conforme a quanto esatto dall'art. 30 LALPT: difatti, per ogni opera prevista è indicato il costo, come esso viene coperto, nonché la fase di realizzazione. Ferma questa premessa, si rileva che il costo complessivo degli interventi previsti sull'arco di 15 anni ammonta a fr. 4'900'000.- (cfr. rapporto di pianificazione e programma di realizzazione, gennaio 2006, pag. 98), di cui fr. 3'900'000.- a carico del comune, mentre il restante a carico complessivamente del Cantone, di altri enti e dei privati (cfr. loc. cit., pag. 102). Tale importo risulta poi suddiviso in 3 tappe distinte di 5 anni, dove il maggior importo a carico del comune, riguardante la fase 1 (5 anni dall'approvazione del piano regolatore), è pari a circa fr. 2'400'000.- (cfr. loc. cit., pag. 105). Questo importo permette quindi di attendere l'obiettivo di restare sotto la soglia di fr. 500'000.- annui, considerata come limite di disponibilità finanziaria netta all'anno (cfr. loc. cit., pag. 103). Ciò detto, si osserva che non v'è nulla che lasci intendere che l'autorità comunale abbia sopravvalutato le possibilità finanziarie del comune e che le opere previste dal piano regolatore siano irrealizzabili per meri motivi finanziari. Men che meno il ricorrente adduce elementi concreti, che possano scalfire la previsione di sostenibilità finanziaria, ritenuto che non sta a questo Tribunale porvi rimedio d'ufficio, non essendo autorità di vigilanza sulla pianificazione. Basti qui ricordare che Magliaso figura a livello cantonale fra i comuni finanziariamente medi, nella zona superiore (cfr. FU 92/2007, pag. 8788; USTAT, Annuario statistico ticinese 2008, Comuni, pag. 518), e che l'attuazione del piano regolatore è scaglionato su un periodo che oltrepassa i quindici anni.
8. In conclusione, per le pregresse motivazioni, il ricorso deve dunque essere integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36 Cost. fed., 3, 18, 19, 26, 33 LPT, 3 OPT, 24, 25, 28, 30, 37, 38, 77 segg. LALPT, 28 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Il ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 2'200.- (duemiladuecento).
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario