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Incarti n. 90.2007.134 90.2007.135 90.2007.138
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Lugano 30 novembre 2009
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Damiano Bozzini |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sui ricorsi:
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a.
b.
c.
d.
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5 ottobre 2007 di RI 1,
8 ottobre 2007 di RI 1, , M__________, ,
8 ottobre 2007 di M__________, ,
8 ottobre 2007 di M__________ e L__________, ,
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contro
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la risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Claro; |
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viste le risposte:
- 29 novembre 2007 del municipio di Claro,
- 4 gennaio 2008 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietario del mapp. 2330, RI 1 e M__________ sono
comproprietari del mapp. 678, M__________ è proprietario dei mapp. 2328 e 2329
tutti in località Temp del comune di Claro. M__________ e L__________
sono comproprietari del mapp. 674, sempre di Claro, ma in località Robascin,
nei pressi della località Temp.
b. Nella seduta 24 novembre 2003, il consiglio comunale di Claro ha adottato la
revisione del piano regolatore. Per quanto qui interessa, i mapp. 674, 2329 e
2330 sono stati assegnati alla zona residenziale estensiva R2, mentre i mapp.
678 e 2328 sono stati attribuiti in parte alla citata zona R2, in parte alla
zona del nucleo del Villaggio NV. Inoltre, il comune ha adottato l'art. 30
delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), relativo ai monumenti
culturali, indicando, come richiesto dal Dipartimento del territorio in
occasione dell'esame preliminare 17 giugno 1997 (pag. 9), l'edificio rustico a Temp
tra quelli di rilevanza cantonale. I proprietari citati in ingresso non
hanno impugnato questa risoluzione.
B. Il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore il 10 luglio
2007; esso ha tuttavia negato l'approvazione a talune scelte, sospeso la
propria decisione in merito ad altre e modificato alcune d'ufficio. Per quanto
qui interessa, il Governo ha approvato la destinazione pianificatoria dei fondi
citati sopra ma non ha approvato l'art. 34 NAPR, che disciplina le zone del
nucleo del villaggio, mantenendo in vigore l'ordinamento previsto dal precedente
piano (ris. gov. 2007, pag. 32). L'Esecutivo cantonale ha quindi modificato
d'ufficio la formulazione dell'art. 30 NAPR per adattarlo alla legislazione in
vigore e ha istituito un perimetro di rispetto a protezione dell'edificio a Temp
- che include le particelle citate sopra - con l'obiettivo di controllare gli
interventi architettonici nelle immediate vicinanze (ris. gov. 2007, pag. 53,
84 allegato 24). Da ultimo, il Consiglio di Stato ha inserito d'ufficio un
nuovo articolo nelle NAPR, il cui tenore è il seguente (ris. gov. 2007, pag.
85):
art. 30bis -
perimetri di rispetto
A tutela dei seguenti beni culturali d'interesse cantonale è istituito un perimetro
di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni
culturali:
(…)
2. Edificio rustico a Temp
(…)
Entro questi perimetri non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere
la visibilità, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. Ogni
domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nei perimetri
di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all'Ufficio dei beni culturali.
C. Con separati, ma analoghi, ricorsi, M__________ e L__________ insorgono al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via principale, lo stralcio dell'edificio a Temp dall'inventario dei beni culturali d'interesse cantonale, in via subordinata la revisione del relativo perimetro di rispetto, con lo stralcio della parte del terreno sita a nord del mapp. 678 e delle facciate dei sub. A e B, dei mapp. 674, 2328, 2329, 2330, nonché la riformulazione dell'art. 30bis NAPR in modo che espliciti i criteri di edificabilità, definendo norme architettoniche. In relazione al ricorso interposto per il mapp. 678, __________ chiedono, inoltre, che a protezione del rustico in oggetto, facciano stato i contenuti dell'art. 34 NAPR.
D. Il municipio non formula osservazioni, mentre la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede che il ricorso sia respinto. I motivi saranno, se necessario, ripresi nel seguito.
E. Il 4 novembre 2008 ha avuto luogo un'udienza, alla quale ha partecipato anche un rappresentante dell'Ufficio dei beni culturali. Quindi sono stati visitati i luoghi e scattate alcune fotografie, acquisite agli atti. L'istruttoria è stata chiusa e le parti hanno rinunciato a presentare conclusioni scritte.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività
dei gravami sono date (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della
legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT;
RL 7.1.1.1). Circa la legittimazione attiva dei ricorrenti, il Tribunale considera
quanto segue.
1.1. Giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. a-c LALPT, contro le decisioni del Consiglio di
Stato di cui all'art. 37 LALPT, sono legittimati a ricorrere il comune, i già
ricorrenti per gli stessi motivi
e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte dal
Governo. Il privato cittadino è pertanto legittimato a insorgere solo se ha
precedentemente ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi
in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo
comunale, segnatamente
quindi un diniego di approvazione, rispettivamente una modifica d'ufficio del
piano regolatore. Gli insorgenti, proprietari di fondi
toccati da un provvedimento introdotto tramite una modifica d'ufficio decisa
dal Consiglio di Stato, sono di principio legittimati a ricorrere, in applicazione
dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Tale legittimazione deve essere tuttavia loro
negata per quanto concerne la contestazione della qualità di bene culturale
dell'edificio rustico in località Temp. Vale
infatti anche nell'ambito della protezione degli immobili di interesse
cantonale il principio della doppia impugnazione, per cui i ricorrenti
sarebbero dovuti già insorgere - posto che fossero legittimati a farlo -
davanti al Consiglio di Stato contro tale qualifica adottata dal consiglio comunale,
anche se questa delibera rivestiva puro carattere formale, segnatamente d'attuazione
di precise consegne di ordine superiore (art. 15 regolamento sulla protezione
dei beni culturali, del 6 aprile 2004; RBC; RL 9.3.2.1.1; cfr. esame
preliminare 17 giugno 1997 pag. 9). Il Tribunale ha infatti già avuto modo di
pronunciarsi in merito, rilevando che l'unica particolarità sta nel fatto che
in questo frangente il ricorso al Consiglio di Stato ha la funzione di un'opposizione
(cfr. STA 90.2007.18 del 20 febbraio 2008 consid. 1.2.). Siccome i ricorrenti
non hanno impugnato la decisione del consiglio comunale davanti al Governo, ora
essi non sono legittimati a dedurla davanti al Tribunale. Il cambiamento di
denominazione del bene, operato d'ufficio dal Consiglio di Stato, ha pura
natura formale e non è atto a fondare la legittimazione a impugnare nel merito
questa scelta.
1.2. RI 1 e M__________ chiedono inoltre, nel ricorso relativo
al mapp. 678, che a protezione del rustico citato sopra facciano stato i
contenuti dell'art. 34 NAPR (non approvato dal Governo). Cosa s'intenda perseguire
con questa domanda è poco chiaro. Nella misura in cui la richiesta fosse tesa
semplicemente a corroborare l'inutilità della protezione contestata, dev'essere
esaminata quale censura a sostegno delle altre domande (per quanto ricevibili).
Nella misura in cui, invece, i ricorrenti tendessero a ottenere in questa sede
l'approvazione dell'art. 34 NAPR il Tribunale considera che questa richiesta
non sia nemmeno sommariamente motivata e, pertanto è irricevibile. Infatti, la
motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso,
e dev'essere imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare
il rimedio: non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione, ai
ricorrenti, di un termine perentorio per presentarla in un secondo tempo, nelle
dovute forme, in applicazione dell'art. 9 della legge di procedura per le cause
amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1; STPT 90.2002.45 del 20
febbraio 2003; Thomas Merkli/Arthur
Aeschmlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über di
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 12 ad art. 33; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa ed.,
Cadenazzo 2002, n. 1239).
1.3. Da ultimo, i ricorrenti chiedono
l'esclusione dei (soli) loro map-pali dal perimetro di rispetto, il quale interessa, invece, anche altri
fondi. Ora, questo rischierebbe di creare un perimetro di rispetto a macchia di
leopardo, ciò che potrebbe alla fin fine essere problematico. D'altronde il
Tribunale è vincolato alle conclusioni delle parti (Borghi/Corti, n. 4 ad art. 65 LPamm), per cui non può d'ufficio
estendere la contestazione a tutto il perimetro in oggetto. La questione di
sapere se alla fin fine il fatto di non aver chiesto l'annullamento dell'intero
perimetro pregiudichi la ricevibilità del ricorso può in concreto restare aperta:
con separato odierno giudizio il Tribunale ha infatti accolto un ricorso che
chiedeva l'annullamento dell'intero perimetro qui impugnato (STA 90.2007.126).
1.4. Con queste precisazioni, nella misura in cui sono ricevibili, le
impugnative devono essere esaminate nel merito.
1.5. I ricorsi, che presentano lo stesso fondamento di fatto, sono stati
istruiti congiuntamente e vengono ora decisi con un unico giudizio (art. 51
LPamm).
2. 2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge
federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),
il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il
piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire
nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio
oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare
l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi
pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente
attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della
pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore
(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del
territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b,
II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale
interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81
consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente
quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente
una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3. 3.1. I ricorrenti insorgono contro il perimetro di rispetto che,
così come definito, ritengono irrealistico e sproporzionato; essi ne chiedono
lo stralcio in riferimento ai rispettivi mappali. Gli insorgenti criticano
quindi l'art. 30bis NAPR inserito d'ufficio dal Governo, poiché non definendo
i parametri edificatori possibili all'interno del perimetro di rispetto, conferirebbe
pieno potere di apprezzamento ai funzionari dello Stato. Essi chiedono che
quest'articolo sia riformulato in maniera più precisa, in modo da chiarire i
criteri di edificabilità con la definizione di norme architettoniche
applicabili nel perimetro, a garanzia dei proprietari degli immobili toccati
dal provvedimento. Non protestano ripetibili.
3.2. La Divisione spiega che l'estensione del perimetro
dev'essere considerata alla luce del fatto che non solo la tutela dell'oggetto
in sé ma anche del suo contesto ambientale e urbanistico ha assunto un ruolo
importante. Il perimetro, che non mette in discussione i parametri della zona
R2, non costituisce un vincolo eccessivo. Le modifiche ai progetti edilizi che
l'Ufficio dei beni culturali potrà richiedere dovranno essere fondate,
giustificate e non limitative dei parametri edificatori della zona; esse
saranno impugnabili; un eventuale arbitrio dell'ufficio preposto non può essere
pregiudizialmente contestato in questa sede. Il perimetro di rispetto serve a
garantire una buona qualità architettonica delle costruzioni una coerente
organizzazione degli spazi aperti nell'area di pertinenza del bene culturale e
non a inibire l'edificazione nei suoi dintorni. D'altronde, il contestato art.
30bis NAPR non fa altro che riprendere l'art. 22 cpv. 2 della legge sulla protezione dei beni culturali, del 13 maggio 1997
(LBC; RL 9.3.2.1), precisandone l'estensione (mantenimento della visibilità del
bene protetto) e la competenza nell'ambito della procedura edilizia.
4. 4.1. La protezione
della natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 78
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101), che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla
Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche
del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità
naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando
vi sia un interesse generale e preponderante. Il paesaggio è parimenti protetto
dalla LPT, il cui art. 3 cpv. 2 stabilisce che dev'essere rispettato e che
in particolare (lett. b) occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli
edifici e gli impianti, nonché (lett. d) conservare i siti naturali. Giusta
l'art. 14 cpv. 2 LPT, i piani regolatori devono delimitare le zone protette,
che comprendono (art. 17 cpv. 1 LPT): i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro
rive (lett. a); i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore
naturalistico o storico-culturale (lett. b); i siti caratteristici, i luoghi
storici, i monumenti naturali e culturali (lett. c); i biotopi per gli animali
e vegetali degni di protezione (lett. d). Il diritto cantonale può prevedere,
in vece delle zone protette, altre misure adatte (art. 17 cpv. 2 LPT).
4.2. A livello cantonale, oltre al decreto legislativo sulla protezione delle
bellezze naturali e del paesaggio, del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1), e
all'istituto del piano del paesaggio (art.
28 cpv. 1 LALPT), la LALPT prevede espressamente, all'art. 28 cpv. 2 lett. h, la possibilità di fissare nelle
rappresentazioni grafiche dei piani regolatori i vincoli speciali cui è
assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione
delle acque, la tutela del paesaggio e dei suoi contenuti naturalistici, degli
edifici di pregio storico-culturale e della vista panoramica. Inoltre, secondo
l'art. 29 LALPT, il piano regolatore può prevedere l'obbligo di mantenere costruzioni,
singoli alberi, gruppi di essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e
la caratteristica del paesaggio (cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole
sulla manutenzione degli edifici (cpv. 1 lett. g).
4.3. Nel nostro Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la LBC, che
ha abrogato la legge per la protezione dei monumenti storici e artistici,
del 15 aprile 1946 (LMS). Questa nuova legge, fondata su una
nozione di cultura più aperta e dinamica rispetto a quella tradizionale, fa
riferimento non più ai soli valori alti della civiltà, ma anche all'insieme di
tutti quei valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un
popolo e permette, di conseguenza, di tener conto di tutte quelle presenze che
possono anche apparire minori, se misurate con i canoni classici, ma che non
per questo sono prive di importanza, talvolta anche notevole, sotto angolazioni
culturali diverse.
4.3.1. La protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario
e dell'ente pubblico (cfr art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i
beni culturali mobili che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la
definizione di bene culturale, ossia un bene che riveste importanza per la
collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche
religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico,
archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di
protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti,
le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche
ecc., così come i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 del codice civile
svizzero, del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come oggetti che possono essere
trasferiti senza alterarne la sostanza. Non solo oggetti singoli possono essere
oggetto di tutela; anche una pluralità di beni, che riveste interesse nel suo
insieme (come una collezione, un fondo archivistico o librario, un nucleo) può
essere protetta nella sua globalità (cfr. Consiglio
di Stato, messaggio concernente il disegno di legge sulla protezione dei
beni culturali, del 14 marzo 1995, n. 4387, in: RVGC 1997, sessione ordinaria
primaverile, volume 1.2, pag. 1003 segg., commento agli art. 2-4 del progetto,
pag. 1026 seg.). Si deve però trattare di prodotto del lavoro dell'uomo: è pertanto
il territorio costruito (nuclei, giardini, vie storiche) che può essere
protetto in applicazione di questa legge, anche per la sua importanza
paesaggistica. Il paesaggio non costruito può essere assoggettato a
limitazioni, nella misura in cui sia incluso nel perimetro di rispetto di un
bene culturale protetto secondo l'art. 22 cpv. 2 LBC (cfr. messaggio cit., §
4.2 lett. b, pag. 1023 ).
4.3.2. Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti
quelli che beneficiano di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli
immobili, la legge distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse
locale. I primi sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale
che travalica l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20
cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2
LBC) e fanno parte di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività
locali. La ragione delle predette distinzioni sta nel
trattamento in parte differenziato che la legge riserva a ciascuna delle
categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).
4.3.3. L'art. 19 LBC definisce le condizioni generali
dell'istituzione della protezione e, pur senza fissare a priori criteri di
giudizio intrinseci, indica i parametri secondo i quali un bene viene protetto:
determinante ed essenziale ai fini della protezione è l'interesse pubblico,
ossia il significato e l'importanza che l'oggetto, preso nel suo contesto,
riveste per la collettività in quanto luogo o fram-mento della memoria collettiva.
L'interesse pubblico alla conservazione presuppone, insomma, che si tratti di
beni nei quali la collettività si identifichi e vi riconosca i propri valori
essenziali, al punto da dover essere tramandati alle generazioni a venire (cfr.
messaggio cit., commento all'art. 19 del progetto, pag. 1032). La legge affida alla Commissione dei beni culturali (CBC; art. 45
LBC) il compito di farsi di volta in volta interprete della sensibilità
culturale della collettività e di individuare quell'interesse pubblico che giustifica
la protezione di un bene (messaggio cit., commento all'art. 45 del progetto,
pag. 1045). Il regime giuridico della protezione deve soddisfare due esigenze
in parte contrapposte: d'un canto salvaguardare un oggetto del patrimonio
collettivo, dall'altro consentire l'esercizio della proprietà sul medesimo bene
(Patrizia Cattaneo Beretta, La legge cantonale sulla
protezione dei beni culturali, in: RDAT I/2000, pag. 139 segg., § 4.3.2., pag.
152). Per quanto concerne la
protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della tutela
s'inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore o del
piano di utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una precisa
individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i LALPT). Spetterà quindi anzitutto al municipio sottoporre, in fase
d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua proposta relativa ai beni
immobili d'interesse comunale. La commissione dovrà dare il suo preavviso e parimenti
indicare, già in fase di esame preliminare, quali siano gli immobili
d'interesse cantonale da proteggere (cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti
per la decisione di istituzione della protezione sono il legislativo comunale
per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di Stato per quelli
d'interesse cantonale (art. 20
cpv. 2 e 3 LBC).
4.3.4. Secondo l'art. 22
LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si
estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne
ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene
protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi
interventi suscettibili di compromettere la sua conservazione o la sua
valorizzazione (cpv. 2). La citata norma concretizza uno dei principi generali
alla base della nuova legislazione sulla protezione dei beni culturali, secondo
la quale un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per
quanto possibile, nel suo contesto spaziale (cfr. anche Elsbeth Wiederkehr Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz: die
Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Zürcher Verwaltungsgerichts,
Zurigo 1999, pag. 84). Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare
un immobile, risulta tanto dal suo valore intrinseco quanto dalla sua
situazione nel contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo
insieme non potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli
elementi (una facciata, il portale, una colonna, una finestra). Assume quindi
grande importanza la delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2
LBC), con funzione analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione
previgente (art. 12 abrogata LMS, cfr. messaggio cit., commento ad art. 22-29,
pag. 1037). Tale perimetro di rispetto verrà delimitato, per gli immobili, nel
piano delle zone.
5. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono, d'altra parte, dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie la attività (art. 5 Cost.). In linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una suo frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, op. cit., n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).
6. Conformemente alle direttive ricevute dal Dipartimento, il comune ha inserito l'edificio rustico in località Temp (mapp. 677) tra i monumenti culturali di rilevanza cantonale; tale denominazione è poi stata modificata in beni culturali d'interesse cantonale, in consonanza con la LBC, nel frattempo entrata in vigore. Tale modifica, di natura formale, non ha mutato la qualifica del bene in questione, che, come visto (supra, consid. 1.2.), non può qui essere messa in discussione.
7. I ricorrenti non mettono in dubbio, a ragione, la facoltà per il Governo di istituire il controverso perimetro di rispetto, in ogni caso data (cfr. in particolare consid. 4.3.4). Il provvedimento impugnato, però, non è stato motivato tanto quanto alla necessità di istituire il perimetro di rispetto, quanto alla sua estensione. La decisione è, dunque, insufficientemente motivata, in contrasto al principio fondamentale sancito all'art. 26 cpv. 2 LPamm e in contrasto con una delle componenti essenziali del diritto di essere sentito (Borghi/Corti, op. cit., n. 1 ad art. 26 LPamm). Fa difetto, difatti, una qualsiasi spiegazione sulla sua necessità, sulle circostanze che hanno spinto a delimitarlo nelle adiacenze del bene culturale in oggetto. Il difetto di motivazione appare, altresì, più grave se si considera che le esigenze relative alla motivazione sono accresciute se, come nel caso concreto, l'applicazione della legge implica esercizio del potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata (cfr. Scolari, op. cit., n. 395 e DTF ivi citata, n. 536). S'impone, dunque, il parziale annullamento della risoluzione impugnata, stralciando il perimetro di rispetto contestato e l'art. 30bis cpv. 1 cifra 2 NAPR. Gli atti sono, di conseguenza, retrocessi al Governo affinché fornisca una congrua motivazione per l'istituzione del perimetro di rispetto e dei criteri alla base della sua limitazione (art. 65 cpv. 2 LPamm).
8. Quanto alla richiesta di riformulare l'art. 30bis NAPR nel senso di definire le norme architettoniche applicabili e i criteri di edificabilità all'interno del perimetro di rispetto, ciò che significherebbe, in concreto, la modifica del secondo capoverso di quest'articolo. Il Tribunale ritiene di poter dedurre dalla redazione delle domande che questa richiesta sia stata posta in via subordinata rispetto a quella di stralciare il perimetro di rispetto. Dato che la domanda principale è stata accolta con la presente decisione (cfr. supra, consid. 7), non occorre ora esprimersi al riguardo. Inoltre, sempre in seguito all'annullamento del perimetro di rispetto, gli effetti che questo potrebbe avere non interessano più, allo stadio attuale, i fondi dei ricorrenti.
9. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili, visto anche che gli insorgenti hanno espressamente dichiarato di non protestarle (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 26, 36 e 78 Cost., 2,3, 14,17, 26 e 33 LPT, 28, 29, 37 e 38 LALPT, 2, 3, 5, 19, 20, 22 e 45 LBC, 16 RBC, 26, 28, 31 e 65 LPamm, 30 e 30bis NAPR di Claro;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi, nella misura in cui ricevibili, sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione impugnata è annullata nella misura in cui istituisce un perimetro di rispetto per l'edificio rustico a Temp in corrispondenza dei mapp. 674, 678, 2328, 2329 e 2330 di Claro;
1.2. L'art. 30bis cpv. 1 cifra 2 NAPR è stralciato;
1.3. gli atti sono retrocessi al Governo perché proceda a emettere una nuova decisione motivata.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti, in ragione di 150.- fr. per ricorso. Non si assegnano ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario