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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 6 ottobre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Claro; |
viste le risposte:
- 4 gennaio 2008 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
- 29 novembre 2007 del municipio di Claro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario del mapp. 1'095 in località Ronchitt (nei pressi di Besenza) del comune di Claro. Il fondo, inedificato, ha una superficie di 777 mq censita quale prato.
B. Nella seduta 24 novembre 2003, il consiglio comunale di Claro ha adottato la revisione del piano regolatore. Per quanto qui interessa il comune ha attribuito il mapp. 1'095 alla zona residenziale estensiva R2. Il fondo in oggetto non era assegnato alla zona edificabile nel piano regolatore previgente, approvato dal Governo nel 1976.
C. Il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore il 10 luglio 2007; esso ha tuttavia negato l'approvazione a talune scelte, sospeso la propria decisione in merito ad altre e modificato alcune d'ufficio. Per quanto qui d'interesse, il Governo ha innanzitutto rilevato il forte sovradimensionamento del piano regolatore del 1976: questo piano, tenuto conto anche delle varianti nel frattempo approvate, permetteva l'insediamento di 4600 abitanti, fronte a una popolazione che nel 2005 era di 2370 abitanti. Per questo motivo essenzialmente - oltre a ragioni paesaggistiche, urbanistiche, naturalistiche e di tutela del territorio agricolo - l'Esecutivo cantonale non ha approvato una serie di ampliamenti, rispetto al piano previgente, della zona edificabile proposti dal comune. In particolare non ha approvato la zona Besenza, che comprende nelle intenzioni del Governo anche la località Ronchitt, cui appartiene il fondo del ricorrente (ris. impugnata, pag. 25-26, pag. 138 e allegato 8), ordinando al comune di proporre una nuova destinazione pianificatoria. Inoltre, il Governo non ha approvato la zona AP 3 Centro sportivo (cfr. ris. impugnata, pag. 137).
D. Con ricorso 6 ottobre 2004, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'approvazione della zone edificabile posta in località Besenza a valle della strada e l'approvazione della zona AP 3 Centro sportivo. Il ricorrente ritiene che il mappale, urbanizzato, permette il regolare sviluppo della frazione di Duno, il cui nucleo, posto a monte, presenta diverse costruzioni vecchie e nuove. Vi sarebbe quindi un interesse pubblico alla sua attribuzione al territorio edificabile. Ritiene inoltre che la zona AP3 sia una proposta positiva che andava accetta.
E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede che il ricorso sia respinto; i motivi saranno, se necessario, riportati nel seguito. Il municipio di Claro chiede la conferma dell'impostazione adottata dal consiglio comunale.
F. Il 6 novembre 2008 ha avuto luogo l'udienza, sono stati visitati i luoghi e scattate alcune fotografie, consegnate agli atti. Il ricorrente ha ritirato la domanda relativa alla zona AP 3. L'istruttoria è stata dichiarata chiusa e le parti hanno rinunciato a presentare delle conclusioni.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la tempestività del gravame e la legittimazione attiva di RI 1 sono certe (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. c legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1). Nella misura in cui il ricorso è stato ritirato esso dev'essere stralciato dai ruoli, mentre per il resto è ricevibile e dev'essere esaminato nel merito.
2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale
sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il
diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il
piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire
nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo
e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione
di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche
l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi
richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, del
28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27
consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale
interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81
consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente
quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente
una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.RI 1 insorge contro la mancata approvazione da parte del Governo
della zona edificabile R2 in località Besenza, a valle (ovest) della strada Al
Piz da Crèe, cui appartiene il mapp. 1'095 di sua proprietà.
3.1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone
chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano
l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi debbono delimitare in
primo luogo le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le
zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei
all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e
quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).
Di massima un terreno che adempie queste esigenze dev'essere attribuito alla
zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che
la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr.
in particolare gli art. 1 e 3 LPT), debba essere incluso, parzialmente o
totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno
alla zona edificabile hanno quindi una portata relativa e non un valore
assoluto. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione
del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non
conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona
fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Alexandre Flückiger, Commentario LPT n. 25-29 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
3.2. Come appena visto, perché un fondo possa essere
attribuito alla zona fabbricabile occorre che ci si trovi, come condizione
minima, in una delle ipotesi previste dall'art. 15 LPT, ciò che non è il caso
per la zona in esame.
3.2.1. Innanzitutto questa zona non può essere ritenuta appartenere ai terreni
edificati in larga misura ai sensi restrittivi intesi dalla giurisprudenza. Con
terreni edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si intende
infatti essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre
eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente
confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie
relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
319). Ora, tanto il sopralluogo quanto il semplice esame della
cartografia permettono di escludere che questa zona sia già edificata in larga
misura. Al contrario, essa appare come un comparto in sostanza privo di
edificazioni, appena intaccato dalle costruzioni, in corrispondenza della
citata strada posta a monte dello stesso, e a connotazione agricola. I pochi
edifici presenti non presentano nemmeno tutti le caratteristiche della zona
residenziale, alla quale il ricorrente mira far attribuire la zona Besenza, e alcuni
hanno invece una tipica connotazione rustica.
3.2.2. La zona in esame non è nemmeno necessaria per lo sviluppo del comune dei
prossimi quindici anni (cfr. art. 15 lett. b LPT). La decisione di
approvazione, come visto, spiega esaurientemente che la zona edificabile di
Claro è sovradimensionata. In merito il ricorrente si limita a osservare che la
zona non approvata permetterebbe il regolare sviluppo della frazione di Duno.
Esso, però, non si confronta con il problema dell'eccedenza di zone edificabili
nel comune. Tale aspetto è stato peraltro esaminato e confermato dal Tribunale
nell'ambito di un ricorso che lo contestava.
3.3. In definitiva, poiché nessuna delle condizioni alternative poste dall'art.
15 lett. a e lett. b LPT è adempiuta per quanto attiene alla zona in esame, la
decisione del Governo che non approva la zona edificabile R2 in località
Besenza appare corretta e deve essere confermata.
4.In assenza dei requisiti legali, nemmeno una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 3.1.) permetterebbe di attribuire il territorio in questione alla zona fabbricabile. In ogni caso, deve anzitutto essere rilevato l'interesse generale a impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (cfr. RDAT 1-2001 n. 49, consid. 3c). Inoltre, la circostanza, asserita dal ricorrente, secondo il quale il comparto sarebbe urbanizzato, non è decisiva e non conferisce un diritto alla loro attribuzione alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6a, 117 Ia 434 consid. 3g; RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 321). Da ultimo, va sottolineata l’imprescindibile esigenza, troppo spesso trascurata, di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le future generazioni.
5.In definitiva, il ricorso, nella misura in cui non è stralciato dai ruoli, dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 15, 33 LPT, 3 OPT, 37, 38 LALPT, 28 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, nella misura in cui non è stralciato dai ruoli, è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 900.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario