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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________; |
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, con risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________;
che il 24 agosto successivo il municipio di __________ ha pubblicato presso la cancelleria comunale, nel periodo 10 settembre-9 ottobre 2007, le modifiche apportate al piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la menzionata risoluzione, indicando la facoltà di ricorrere dinanzi a questo tribunale entro il termine della pubblicazione medesima;
che l'8 ottobre 2007 RI 1 ha indirizzato al tribunale il seguente ricorso:
"...
Modifica del piano regolatore di __________
Egregi Signori,
sono il proprietario di un fondo in zona __________ non approvato come zona edificabile.
Ricorro contro la modifica del piano regolatore.
Distinti saluti.
..."
che il tribunale non ha proceduto all'intimazione del gravame;
considerato, in diritto
che la competenza del tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente;
che, giusta l'art. 9 PAmm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato, con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;
che, in concreto, il ricorso difetta - in buona sostanza - di (quasi) tutti i contenuti prescritti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm;
che tuttavia il ricorrente non può essere messo al beneficio dell'art. 9 PAmm;
che, in effetti, l'impugnativa difetta totalmente della motivazione: ora, siccome la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione, all'insorgente, di un termine perentorio per presentarla in un secondo tempo, nelle dovute forme, in applicazione dell'art. 9 PAmm (sentenza TPT 20 febbraio 2003, n. 90.2002.45; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 33 n. 12; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 1238);
che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile (art. 48 PAmm);
che per questi motivi,
viste le norme di legge sopraricordate,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva una tassa di giudizio.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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4. Intimazione a: |
; , ; .
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario