Incarto n.
90.2007.137

 

Lugano

6 novembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 8 ottobre 2007 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                                         che, con risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________;

 

                                         che il 24 agosto successivo il municipio di __________ ha pubblicato presso la cancelleria comunale, nel periodo 10 settembre-9 ottobre 2007, le modifiche apportate al piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la menzionata risoluzione, indicando la facoltà di ricorrere dinanzi a questo tribunale entro il termine della pubblicazione medesima;

 

che l'8 ottobre 2007 RI 1 ha indirizzato al tribunale il seguente ricorso:

 

"...

 

Modifica del piano regolatore di __________

 

Egregi Signori,

sono il proprietario di un fondo in zona __________ non approvato come zona edificabile.

Ricorro contro la modifica del piano regolatore.

Distinti saluti.

 

..."

 

che il tribunale non ha proceduto all'intimazione del gravame;

 

 

considerato,                   in diritto

 

 

che la competenza del tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);

 

che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente;

 

che, giusta l'art. 9 PAmm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato, con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;

 

che, in concreto, il ricorso difetta - in buona sostanza - di (quasi) tutti i contenuti prescritti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm;

 

che tuttavia il ricorrente non può essere messo al beneficio dell'art. 9 PAmm;

 

che, in effetti, l'impugnativa difetta totalmente della motivazione: ora, siccome la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione, all'insorgente, di un termine perentorio per presentarla in un secondo tempo, nelle dovute forme, in applicazione dell'art. 9 PAmm (sentenza TPT 20 febbraio 2003, n. 90.2002.45; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 33 n. 12; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 1238);

 

che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile (art. 48 PAmm);

 

 

 

che per questi motivi,

viste le norme di legge sopraricordate,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

 

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

;

,

;

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario