Incarti n.
90.2007.140

90.2007.141

90.2007.142

90.2007.143

Lugano

17 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi 11 ottobre 2007 di

 

 

 

b.

 

 

c.

d.

RI 1

, ,

, ,

, ,

, ,

,

tutti patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 26 settembre 2007 (n. 4950) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano delle zone di protezione della sorgente __________ nel comune di Sonvico, allestito dal comune di Paradiso;

 

 

viste le risposte:

-    23 ottobre 2007 del Dipartimento del territorio, Ufficio protezione e depurazione delle acque;

-    23 ottobre 2007 del Consiglio di Stato;

 

-      8 novembre 2007 del municipio di Paradiso;

-    12 novembre 2007 del municipio di Sonvico;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 27 febbraio 2007 l'ufficio protezione e depurazione delle acque del dipartimento del territorio ha approvato in via preliminare la revisione del piano delle zone di protezione della sorgente __________ nel comune di Sonvico, allestito dal comune di Paradiso, in applicazione degli art. 20 LPAc e 36 cpv. 1 LALIA.

 

                                         Sulla scorta di queste approvazioni, l'11 giugno 2007 il municipio del comune di Paradiso ha notificato il piano ai proprietari interessati in applicazione dell'art. 36 cpv. 1 LALIA.

 

 

                                  B.   Con impugnative separate, ma identiche nel contenuto e tutte datate 14 giugno 2007, i ricorrenti indicati in ingresso, proprietari di alcune particelle incluse nelle zona di protezione adiacente (S2), sono insorti contro il piano dinanzi al Consiglio di Stato. Essi hanno sostenuto che in corrispondenza delle loro proprietà non scaturivano sorgenti. L'acqua sgorgava più in alto; veniva indi trasportata in basso dal fiume __________, da dove veniva convogliata, all'altezza di Sonvico, in vasche artificiali. Da lì veniva fatta filtrare attraverso i terreni dei ricorrenti, per poi essere raccolta grazie a un reticolo di drenaggi. Secondo i ricorrenti le zone di protezione dovevano essere delimitate dove sgorgavano le sorgenti, non invece dov'erano state predisposte dal comune di Paradiso. A conforto dei loro argomenti, essi hanno altresì sostenuto che le zone di protezione erano attraversate da due strade sterrate comunali. Gli insorgenti hanno anche sollecitato l'esperimento di un sopralluogo.

 

 

                                  C.   Con un'unica risoluzione del 26 settembre 2007 (n. 4950) il Consiglio di Stato ha approvato a titolo definitivo il piano in oggetto ed ha respinto i gravami. Dopo aver negato la necessità di un sopralluogo, il Governo ha disatteso quella che ha ritenuto essere l'unica e generica censura sollevata dai ricorrenti, ossia che le restrizioni imposte alle loro proprietà dal piano stesso fossero sproporzionate.

 

 

                                  D.   Con impugnative separate, ma identiche nel contenuto, di data 11 ottobre 2007 i già ricorrenti insorgono dinanzi a questo tribunale avverso la suddetta pronuncia governativa, ribadendo la domanda di non approvare il piano delle zone di protezione. Gli insorgenti si dolgono del fatto che, in realtà, il Governo non abbia affrontato le (due) censure sottopostegli, ossia che in coincidenza dei fondi dei ricorrenti non scaturiscono sorgenti ed inoltre che nel perimetro del piano transitano due strade sterrate comunali. Chiedono l'allestimento di una perizia e lo svolgimento di un sopralluogo.

 

                                         Il Consiglio di Stato, l'ufficio protezione e depurazione delle acque e il municipio di Paradiso postulano la reiezione del gravame. Il municipio del comune di Sonvico, che illustra la storia della sorgente e la situazione pianificatoria del territorio interessato dalla stessa, formula delle osservazioni di più ampio respiro in merito alla continuazione del suo sfruttamento per gli scopi odierni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

 

                                   1.   La competenza del tribunale è data (art. 36 cpv. 3 LALIA). I ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine. Alla luce dei motivi che stanno alla base del presente giudizio, non appare necessario assumere i mezzi di prova richiesti dai ricorrenti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   Giusta l'art. 20 cpv. 1 LPAc, i Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e di alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà (cfr. inoltre l'art. 29 cpv. 2 e 4 OPAc e relativo allegato 4, cifra 12). Nel nostro Cantone l'allestimento dei piani delle zone di protezione delle captazioni incombe ai proprietari delle prese d'acqua sotterranea (art. 34 cpv. 1 e 3 LALIA). Il piano, previa approvazione del dipartimento, è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali possono inoltrare ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni (art. 36 cpv. 1 LALIA). Il Consiglio di Stato decide entro sei mesi i ricorsi ed approva definitivamente il piano (art. 36 cpv. 2 LALIA). Contro la decisione del Governo è dato successivamente ricorso a questo tribunale (art. 36 cpv. 3 LALIA).

 

 

                                   3.   3.1. Attraverso la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha approvato a titolo definitivo il piano in oggetto ed ha respinto i gravami dei qui insorgenti, disattendendo quella che - a suo giudizio - costituiva la sola censura dagli stessi sollevata, oltretutto genericamente, ovvero che le restrizioni imposte dal piano sulle loro proprietà fossero sproporzionate. Ora, tuttavia, come obiettano i ricorrenti, le contestazioni dai medesimi sollevati dinanzi al Governo erano altre. Da un canto, essi hanno affermato che in corrispondenza delle loro proprietà non scaturivano sorgenti. D'altro canto, essi hanno sostenuto che le zone di protezione erano attraversate da due strade sterrate comunali.

 

                                         3.2. Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2c ad art. 26 PAmm; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, n. 437; Kneubühler, Die Begründungspflicht, tesi, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - ed adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte ad influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 130 II 530 consid. 4.3, con rinvii; DTF 17 marzo 2008 nell'inc. 1C_287/2007, consid. 2.2., con rinvii, in italiano; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii, tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., n. 2a ad art. 26 PAmm, pure con rinvii). La prassi ammette inoltre, eccezionalmente, la possibilità di riparare il difetto di motivazione di una decisione in sede di ricorso contro di essa: e questo alla doppia condizione che l'autorità intimata inserisca la motivazione mancante nell'allegato di risposta al ricorso e che l'autorità di ricorso offra successivamente al ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla stessa (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 2c; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n. 439; Kneubühler, op. cit., pag. 36 seg.; dello stesso autore, Gehörsverletzung und Heilung, in ZBl 1998, pag. 97 segg., in particolare pag. 104).

 

                                         3.3. In concreto, la risoluzione impugnata non affronta i due soli argomenti sottoposti dai ricorrenti al vaglio del Governo. Essendo le censure ricorsuali ridotte all'osso, non è inoltre lecito ritenere che il Governo le abbia potute considerare, implicitamente, come non rilevanti ai fini dell'esito della contestazione per passarle sotto silenzio; gli argomenti sollevati dagli insorgenti non paiono inoltre, d'acchito, indegni di esame. A questa carenza non è successivamente stato posto rimedio in sede di risposta al ricorso di questa sede. Il Consiglio di Stato ha pertanto disatteso il suo obbligo di motivare la decisione impugnata, commettendo un diniego di giustizia formale. Il gravame dev'essere pertanto accolto già per questo motivo e la risoluzione governativa impugnata annullata, nella misura in cui approva a titolo definitivo il piano delle zone di protezione delle sorgenti __________ nel comune di Sonvico e respinge i ricorsi dei qui insorgenti.

 

                                         3.4. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta una nuova decisione motivata.

                                   4.   Il tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Il comune di Paradiso è tenuto a rifondere ai ricorrenti delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

viste le norme sopraricordate;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorsi sono accolti.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la risoluzione 26 settembre 2007 (n. 4950) del Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui approva a titolo definitivo il piano delle zone di protezione delle sorgenti __________ nel comune di Sonvico, allestito dal comune di Paradiso.

1.2.           Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché abbia a procedere come indicato al consid. 3.4.

 

 

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di Paradiso è tenuto a versare a ciascun ricorrente fr. 300.-- per ripetibili.

 

 

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario