Incarto n.
90.2007.171

 

Lugano

8 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Damiano Bozzini

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 1° dicembre 2007 di

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione 6 agosto 2007 del municipio di Vezia che istituisce una zona di pianificazione lungo via __________ e via __________;

 

 

viste le risposte:

-    9 gennaio   2008 del municipio di Vezia,

-    4 febbraio 2008 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     a. Con risoluzione 6 agosto 2007 (n. 2254), il municipio di Vezia ha adottato una zona di pianificazione della durata di cinque anni relativa al comprensorio lungo via __________ e via __________, affacciata - in modo discontinuo - su entrambi i fronti delle due strade, in corrispondenza della zona mista RAr3. L'istituzione di una zona di pianificazione si è resa necessaria da un lato per evitare, attraverso la definizione dei tipi di attività commerciali e amministrative ammesse, l'insediamento di attività che generano flussi importanti e continuati di traffico individuale privato, dall'altro per permettere l'integrazione degli studi di moderazione del traffico e la progettazione delle opere previste dal piano dei trasporti del Luganese PTL, in particolare la definizione dei provvedimenti atti ad attenuare gli effetti del traffico di transito sulle condizioni di viabilità locali (cfr. ZP, scheda descrittiva, motivazioni). Secondo gli intendimenti del municipio, dunque, lo scopo del provvedimento è quello di permettere di approntare gli studi di pianificazione e di salvaguardare la loro elaborazione fino al completamento dell'iter procedurale di approvazione. All'interno del perimetro di questa zona sono ammessi solo interventi di ordinaria manutenzione di edifici e impianti esistenti; nuove costruzioni di tipo commerciale e artigianale possono essere eccezionalmente autorizzate dal municipio, a condizione che le utilizzazioni proposte siano compatibili con l'urbanizzazione della zone e non portino ad apprezzabili aumenti di traffico e di carico ambientale.

b. Il 20 settembre 2007
la Sezione dello sviluppo territoriale ha preavvisato favorevolmente la zona di pianificazione. Essa ha tuttavia ritenuto come la stessa non fosse giustificata e sostenibile in corrispondenza del comparto oggetto del piano particolareggiato del nucleo in località __________ (nel frattempo approvato con risoluzione 23 aprile 2008, n. 2092, dal Governo) e del comparto di __________, oggetto dello studio preliminare svolto dal Dipartimento del territorio.

c. Raccolto tale preavviso, con risoluzione 25 settembre 2007, il municipio ha deciso la pubblicazione della zona di pianificazione, dal 22 ottobre 2007 al 20 novembre 2007, dopo aver escluso i comparti del piano particolareggiato __________ e __________, così come richiesto dall'autorità cantonale.

B.     Con ricorso 1° dicembre 2007, RI 1 insorge contro la zona di pianificazione, domandando l'inserimento di tutti i fondi contigui a via __________ e via __________ (attuale zona RAr3) nella zona di pianificazione. In via subordinata, egli chiede siano esclusi dalla stessa i mappali in zona __________. Infine domanda che vengano annullate le possibilità di deroga previste per il municipio. Non è qui necessario riportare le motivazioni.

 

 

C.    La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano la reiezione dell'impugnativa.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso son date (art. 64 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1). Quanto alla legittimazione del ricorrente, il Tribunale considera quanto segue.

1.2. Contro la zona di pianificazione stabilita dal comune è legittimato a ricorrere chi dimostra un interesse degno di protezione (art. 64 cpv. 2 LALPT).
Introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione il legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 con rinvii).

1.3. RI 1, nel su ricorso, non spende nemmeno una parola per spiegare come fonda la legittimazione ad agire in giudizio. Limitandosi a sottolineare che l'impugnativa è tempestiva e motivata, il ricorrente nemmeno accenna per quale ragione egli sarebbe toccato in maniera maggiore degli altri cittadini dal provvedimento impugnato. Ferme queste premesse, è necessario concludere che, contrariamente all'onere che gli incombeva giusta 64 cpv. 2 LALPT, RI 1 non ha in alcun modo dimostrato di essere legittimato a ricorrere contro l'istituzione della zona di pianificazione. Non avendo atteso a questa minima esigenza, carenza che non spetta a questo Tribunale sanare (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 942 ad art. 21 legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991, LE; RL 7.1.2.1), a RI 1 deve essere negata la legittimazione a ricorrere.

 

 

2.Per i motivi appena espressi, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

 

 

3.La tassa di giustizia, ridotta tenuto conto dell'esito della procedura, è posta a carico del ricorrente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative; del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 64 LALPT, 28 e 31 LPamm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia, di fr. 500.-, è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

   ;

  

  

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario