|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini |
|
segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 1° dicembre 2007 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 6 agosto 2007 del municipio di Vezia che istituisce una zona di pianificazione lungo via __________ e via __________; |
viste le risposte:
- 9 gennaio 2008 del municipio di Vezia,
- 4 febbraio 2008 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Con risoluzione 6 agosto 2007 (n. 2254), il municipio di Vezia ha
adottato una zona di pianificazione della durata di cinque anni relativa al
comprensorio lungo via __________ e via __________, affacciata - in modo
discontinuo - su entrambi i fronti delle due strade, in corrispondenza della
zona mista RAr3. L'istituzione di una zona di pianificazione si è resa
necessaria da un lato per evitare, attraverso la definizione dei tipi di
attività commerciali e amministrative ammesse, l'insediamento di attività che
generano flussi importanti e continuati di traffico individuale privato, dall'altro
per permettere l'integrazione degli studi di moderazione del traffico e la progettazione
delle opere previste dal piano dei trasporti del Luganese PTL, in particolare
la definizione dei provvedimenti atti ad attenuare gli effetti del traffico di
transito sulle condizioni di viabilità locali (cfr. ZP, scheda descrittiva, motivazioni).
Secondo gli intendimenti del municipio, dunque, lo scopo del provvedimento è
quello di permettere di approntare gli studi di pianificazione e di
salvaguardare la loro elaborazione fino al completamento dell'iter procedurale
di approvazione. All'interno del perimetro di questa zona sono ammessi solo
interventi di ordinaria manutenzione di edifici e impianti esistenti; nuove
costruzioni di tipo commerciale e artigianale possono essere eccezionalmente
autorizzate dal municipio, a condizione che le utilizzazioni proposte siano
compatibili con l'urbanizzazione della zone e non portino ad apprezzabili
aumenti di traffico e di carico ambientale.
b. Il 20 settembre 2007 la Sezione dello sviluppo territoriale ha preavvisato favorevolmente la zona
di pianificazione. Essa ha tuttavia ritenuto come la stessa non fosse
giustificata e sostenibile in corrispondenza del comparto oggetto del piano
particolareggiato del nucleo in località __________ (nel frattempo approvato
con risoluzione 23 aprile 2008, n. 2092, dal Governo) e del comparto di __________,
oggetto dello studio preliminare svolto dal Dipartimento del territorio.
c. Raccolto tale preavviso, con risoluzione 25 settembre 2007, il municipio ha
deciso la pubblicazione della zona di pianificazione, dal 22 ottobre 2007 al 20
novembre 2007, dopo aver escluso i comparti del piano particolareggiato __________
e __________, così come richiesto dall'autorità cantonale.
B. Con ricorso 1° dicembre 2007, RI 1 insorge contro la zona di pianificazione, domandando l'inserimento di tutti i fondi contigui a via __________ e via __________ (attuale zona RAr3) nella zona di pianificazione. In via subordinata, egli chiede siano esclusi dalla stessa i mappali in zona __________. Infine domanda che vengano annullate le possibilità di deroga previste per il municipio. Non è qui necessario riportare le motivazioni.
C. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la
tempestività del ricorso son date (art. 64 cpv. 1 legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio
1990; LALPT; RL 7.1.1.1). Quanto alla legittimazione del ricorrente, il
Tribunale considera quanto segue.
1.2. Contro la zona di pianificazione stabilita dal comune è legittimato a
ricorrere chi dimostra un interesse degno di protezione (art. 64 cpv. 2 LALPT).
Introducendo il requisito
dell'interesse degno di protezione il legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere
l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal
provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo
cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione
rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro
lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo
processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse
di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere
sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato
requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse
personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della
decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole
(cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 con rinvii).
1.3. RI 1, nel su ricorso, non spende nemmeno una parola per spiegare come fonda
la legittimazione ad agire in giudizio. Limitandosi a sottolineare che
l'impugnativa è tempestiva e motivata, il ricorrente nemmeno accenna per quale ragione
egli sarebbe toccato in maniera maggiore degli altri cittadini dal provvedimento
impugnato. Ferme queste premesse, è necessario concludere che, contrariamente
all'onere che gli incombeva giusta 64 cpv. 2 LALPT, RI 1 non ha in alcun modo
dimostrato di essere legittimato a ricorrere contro l'istituzione della zona di
pianificazione. Non avendo atteso a questa minima esigenza, carenza che non
spetta a questo Tribunale sanare (cfr. Adelio
Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 942 ad art. 21 legge edilizia
cantonale, del 13 marzo 1991, LE; RL 7.1.2.1), a RI 1 deve essere negata la
legittimazione a ricorrere.
2.Per i motivi appena espressi, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
3.La tassa di giustizia, ridotta tenuto conto dell'esito della procedura, è posta a carico del ricorrente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative; del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Per questi motivi,
visti gli art. 64 LALPT, 28 e 31 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia, di fr. 500.-, è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
|
4. Intimazione a:
|
;
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario