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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Flavia Verzasconi (giudice supplente) |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 29 dicembre 2006 di
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RI 1 |
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contro |
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la risoluzione 7 novembre 2006 (n. 5425) con la quale il Consiglio di Stato ha adottato il decreto di protezione dello Stagno Paron nel comune di Piazzogna; |
viste le risposte:
- 5 febbraio 2007 del municipio di Piazzogna,
- 1º marzo 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione 7 novembre 2006 (n. 5425) il Consiglio di Stato ha adottato il decreto di protezione dello Stagno Paron a Piazzogna, elaborato in base alla legge cantonale sulla protezione della natura, del 12 dicembre 2001 (LCPN; RL 9.3.1.7). Il comprensorio disciplinato dal decreto è stato definito quale riserva naturale ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. a LCPN, iscritta nell'inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale come oggetto n. 171, denominato Stagno Paron. Scopo del provvedimento è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici dello Stagno nell'ottica di assicurare a lungo termine la sua funzione di luogo di riproduzione degli anfibi (cfr. art. 3 cpv. 1 delle norme di attuazione del decreto di protezione, NADP). In particolare esso persegue l'obiettivo di garantire la riproduzione regolare di tutte le specie di anfibi presenti, lo svolgimento del ciclo vitale di tutte le altre specie faunistiche e floristiche legate al biotopo e la migrazione degli anfibi tra lo stagno e i boschi circostanti, di mantenere la grandezza delle popolazioni di anfibi e di conservare il mosaico di ambienti e la ricchezza strutturale dell'area agricola, in un rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni presenti nelle immediate vicinanze (art. 3 cpv. 2 lett. a-h NADP). La zona interessata dal decreto di protezione è composta della zona nucleo (ZP1), dalla zona cuscinetto (ZP2), dalla zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1) e dalla zona di tutela dei corridoi migratori (ZP3; art. 5 NADP).
B. RI 1 è proprietaria del mapp. 286 di Piazzogna, sito direttamente sulla riva dello stagno oggetto di protezione. Ospita attualmente dei depositi, tettoie e un edificio di fattura semplice, che formano un unico manufatto adibito in parte a scopo agricolo (deposito fieno) e in parte utilizzato per trascorre i fine settimana. Il mappale, di complessivi 822 mq, ha una forma pressoché trapezoidale, pianeggiante verso nord e in leggero declivio a sud, verso lo stagno. Su tre lati del fondo è presente una recinzione metallica. Secondo il decreto di protezione dello Stagno Paron, il fondo verrebbe a trovarsi in parte nella zona cuscinetto (ZP2), in parte nella zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1) e in parte nella zona nucleo (ZP1). Il Piano delle misure e degli interventi prevede per l'edificio e gli annessi la demolizione completa e l'asportazione della recinzione metallica.
C. Con ricorso 29 dicembre 2006 RI 1 impugna il citato decreto di protezione e chiede in via principale di escludere il suo fondo dalla zona di protezione e in particolare l'edificio dalla zona cuscinetto (ZP2), nonché il mantenimento della recinzione del fondo, eventualmente con vincoli compatibili con il decreto di protezione. In via subordinata, la ricorrente postula la modifica del Piano delle misure e degli interventi in modo tale da poter mantenere l'edificio e la recinzione, compatibilmente con il contenuto del decreto. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede il rigetto dell'impugnativa. Il municipio di Piazzogna, invece, si rimette alle osservazioni dell'autorità cantonale. Dei motivi si dirà nei considerandi.
D. Il 7 maggio 2007 si è svolta l'udienza e il sopralluogo in occasione dei quali le parti hanno confermato le rispettive posizioni e richieste.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 45 cpv. 2 LCPN). Ritenuta la sospensione dei termini durante le ferie natalizie (art. 13 lett. a legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1), il ricorso, inoltrato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 15 cpv. 3 LCPN) come indicato al punto 7 del dispositivo della risoluzione impugnata, è tempestivo. La legittimazione della ricorrente può validamente fondarsi sull'art. 46 cpv. 4 LCPN.
2.2.1. La protezione della natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art.
78 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101), che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di
rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche del paesaggio,
l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i
monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un
interesse generale e preponderante. Il disposto costituzionale conferisce alla
Confederazione la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della
flora. Direttamente protette dalla Costituzione sono anche le paludi e le zone
palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale. La protezione della
natura e del paesaggio è specificamente disciplinata dalla legge federale sulla
protezione della natura e del paesaggio, del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451):
giusta l'art. 18 cpv. 1 LPN l'estinzione di specie animali e vegetali indigene
deve essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti
(biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Devono essere segnatamente protette
le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali
rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che
nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano
condizioni favorevoli alle biocenosi (art. 18 cpv. 1bis LPN). Secondo
l'art. 18a cpv. 1 LPN, il Consiglio federale, sentiti i Cantoni,
determina i biotopi d'importanza nazionale, ne stabilisce la situazione e indica
gli scopi della protezione. Spetta poi ai Cantoni di disciplinare la protezione
e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, di prendere
tempestivamente gli opportuni provvedimenti e di badare alla loro esecuzione
(art. 18a cpv. 2 LPN).
2.2. Il comprensorio territoriale
disciplinato dal decreto di protezione è censito nell'inventario federale dei
siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale allegato all'ordinanza
federale, emanata sulla base dell'art. 18a LPN, sulla protezione dei
siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, del 15 giugno 2001
(OSRA; RS 451.34; allegato 1). L'OSRA distingue tra oggetti mobili e oggetti
fissi, tra i quali figura appunto lo stagno Paron oggetto dell'impugnato decreto
di protezione. Lo scopo della protezione degli oggetti fissi è quello di
conservali intatti (art. 6 cpv. 1 OSRA). L'ordinanza si prefigge in particolare
la conservazione e la promozione dell'oggetto quale sito per la riproduzione
d'anfibi e quale elemento all'interno di un sistema di biotopi, nonché delle
popolazioni di anfibi che ne determinano il valore (art. 6 cpv. 2 OSRA). Una
deroga allo scopo della protezione degli oggetti fissi è ammessa solo per
progetti ad ubicazione vincolata e utili ad un interesse pubblico preponderante
d'importanza nazionale (art. 7 cpv. 1 OSRA). Inoltre, è possibile derogare allo
scopo di protezione degli oggetti fissi (art. 7 cpv. 2 OSRA) in caso di lavori
di manutenzione necessari alla protezione delle piene (lett. a), utilizzazione
di impianti di piscicoltura esistenti (lett. b), misure giusta la legge sulla
protezione delle acque o l'ordinanza sui siti contaminati (lett. c e d) e la
protezione delle superfici per l'avvicendamento delle colture (lett. e). È
compito dei cantoni adottare le misure di protezione e di manutenzione atte al
raggiungimento dello scopo della protezione e pongono i piani basati sulla
legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS
700) in consonanza con l'ordinanza (art. 8 cpv. 1 e 2 OSRA).
2.3. Con l'entrata in vigore della LCPN il 1º marzo
2002, il Cantone è tenuto, per i biotopi d'importanza nazionale e cantonale, a emanare un decreto di protezione,
onde definire la precisa delimitazione cartografica, i motivi della protezione,
i provvedimenti di protezione e di gestione (art. 13 cpv. 2 e 14 LCPN). Il decreto
di protezione è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i comuni, i
proprietari ed i gestori interessati (art. 14 cpv. 1 LCPN). Gli oggetti
protetti dovranno poi essere segnalati nel piano regolatore dei comuni interessati
(art. 16 cpv. 2 LCPN).
3.3.1. Secondo il Rapporto esplicativo del decreto di protezione (pag.
3 segg.), lo stagno Paron, un biotopo isolato, occupa l'avvallamento di un
terrazzo morenico sulla fascia collinare della regione del Gambarogno. Si
tratta di uno stagno di buone dimensioni (70 x 30 metri), con una profondità massima di 1.5 metri. A monte dello stagno, lungo tutto il suo lato
sud, è presente un vasto cespuglieto basso. Lo stagno è molto importante da un
punto di vista naturalistico in quanto si tratta dell'unico sito di riproduzione
per gli anfibi di buone dimensioni presente nella regione, è inserito in un
paesaggio agricolo tradizionale riccamente strutturato e presenta delle
fluttuazioni del livello idrico molto interessanti per la flora e la fauna. Per
quanto riguarda gli aspetti faunistici, lo stagno ospita ben sette differenti
specie di anfibi di cui sei appartengono alla lista rossa degli animali
minacciati della Svizzera e quattro sono considerati quale specie prioritaria regionale,
oltre a sei specie di rettili, di cui quattro pure presenti sulla lista rossa.
È considerato una delle stazioni prioritarie e particolarmente pregiate per la
conservazione degli odonati (libellule) per il numero elevato di specie e per
la ricchezza di specie rare o particolari. Non va dimenticata nemmeno la specie
degli ortotteri, pure presente nell'area interessata dal decreto di protezione,
tra i quali anche specie fortemente minacciate. Grazie soprattutto alla sua
dinamica idrica particolare, il biotopo ospita pure diversi tipi di vegetali
rari e/o minacciati. Da un punto di vista ecologico, per la sua posizione
isolata e le sue buone dimensioni, lo stagno rappresenta quindi un sito
essenziale per gli anfibi della regione, i quali formano popolazioni
particolarmente grandi e favoriscono lo sviluppo di ecotipi locali.
3.2. Con il decreto di protezione in oggetto il Consiglio di Stato si è
prefissato quale obiettivo generale di assicurare l'integrità e la funzionalità
del sito e degli ambienti naturali adiacenti. In particolare ha inteso garantire
la riproduzione di tutte le specie di anfibi presenti e lo svolgimento del
ciclo vitale di tutte le altre specie faunistiche e floristiche legate al
biotopo, mantenere la grandezza delle popolazioni di anfibi presenti, garantire
la migrazione degli anfibi tra lo stagno e i boschi circostanti, promuovere un
rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni presenti nelle
immediate vicinanze (agricoltura, attività ricreative ecc.), conservare i vari
ambienti e la ricchezza strutturale dell'area agricola, salvaguardare il regime
idrico del comparto e informare la popolazione sul valore del biotopo e dell'area
circostante (cfr. rapporto esplicativo, n. 5 pag. 10 e art. 3 NADP).
3.3. Il Governo ha distinto l'area protetta in quattro differenti zone di
protezione (art. 5 NADP): la zona nucleo (ZP1), la zona cuscinetto (ZP2) e la
sua specifica zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1) e la zona di tutela dei
corridoi migratori (ZP3). I contenuti naturali della zona del nucleo (ZP1) sono
integralmente protetti e devono essere conservati intatti (art. 6 cpv. 2 NADP),
mentre sono vietati gli interventi e le attività che possono compromettere l'integrità
biologica del sito, in particolare l'accesso, le costruzioni e installazioni
che non fossero previste nel piano degli interventi, l'alterazione del regime
idrico, l'uso di sostanze pericolose ecc. (art. 6 cpv. 3 NADP). La zona
cuscinetto (ZP2), che comprende le superficie agricole e boscate circostanti la
zona nucleo, ha lo scopo di garantire la funzionalità ecologica dello stagno,
proteggendo il nucleo dall'immissione di sostanze dannose e funge da collegamento
tra lo stagno e i boschi circostanti e da habitat per numerose specie animali
(art. 7 cpv. 1 NADP). In questa zona sono vietate in particolare nuove
installazioni, costruzioni, strade, ad eccezione di quelle giustificate dal
profilo agricolo e non contrarie agli obiettivi di protezione o il cui scopo è
legato alla conservazione dei biotopi. Non sono ammessi cambiamenti di
destinazione per le costruzioni esistenti e cambiamenti di utilizzazione, se
contrari agli obiettivi di protezione (art. 7 cpv. 4 lett. a-c NADP). La zona
cuscinetto nutrienti (ZP2.1), la quale costituisce un settore della più vasta
zona cuscinetto (ZP2) e cinge immediatamente la zona nucleo, serve invece ad
impedire l'immissione di nutrienti o di altre sostanze usate in agricoltura
suscettibili di minacciare la fauna e la flora del sito di produzione. Oltre
alle specifiche limitazioni della zona cuscinetto (ZP2), in quest'area sono
segnatamente vietati: le costruzioni e le installazioni che non fossero
previste dal medesimo decreto di protezione, nel piano delle misure e degli
interventi, come pure i depositi temporanei e ogni modifica della morfologia
del terreno, l'uso di concimi, erbicidi, pesticidi e in genere l'apporto di
sostanze o prodotti dichiarati pericolosi, il pascolo e il passaggio di
bestiame (art. 8 cpv. 1 lett. a-c NADP). Deroghe ai provvedimenti di protezione
di cui all'art. 5 NADP sono possibili unicamente per progetti direttamente
legati all'ubicazione e a un interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale
(art. 15 NADP).
3.4. Il Piano delle misure e degli interventi, che costituisce un documento vincolante del decreto di protezione (art. 4 cpv. 1 lett. c NADP), prevede inoltre - per quanto qui interessa - la rimozione della costruzione al mapp. 286, ubicata in parte nella zona cuscinetto (ZP2) e in parte nella zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1). E questo poiché il manufatto, in legno e lamiera, e le attività svolte sulla particella appaiono in contrasto con gli obiettivi di protezione e rappresentano un rischio per l'equilibrio ecologico dello stagno, vista la loro esigua distanza dalla riva. Si inseriscono inoltre male nel paesaggio circostante (cfr. rapporto esplicativo, pag. 12).
4.La ricorrente ritiene che gli obiettivi alla base del decreto di protezione all'esame potrebbero essere raggiunti anche con il mantenimento dell'edificio e della recinzione così come attualmente presenti. Ricorda che il fondo viene utilizzato da vari decenni a scopo agricolo non intensivo e quale residenza secondaria del fine settimana, con l'approvazione per lo meno tacita delle autorità comunali e cantonali; il suo mantenimento è quindi da considerarsi un diritto acquisito. La demolizione prevista sarebbe contraria al principio della buona fede e del pubblico interesse, oltre che essere sproporzionata. La ricorrente chiede quindi in via principale di escludere il suo fondo dalla zona di protezione e in particolare l'edificio dalla zona cuscinetto (ZP2), nonché il mantenimento della recinzione del fondo, eventualmente con vincoli compatibili con il decreto di protezione. In via subordinata, la ricorrente postula la modifica del Piano delle misure e degli interventi in modo tale da poter mantenere l'edificio e la recinzione, compatibilmente con il contenuto del decreto.
5.Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con i diritti fondamentali solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.).
6.Ritenuta la validità della base legale del provvedimento in questione, che la ricorrente giustamente non mette in dubbio e che è comunque data, come sopra ricordato, occorre ancora esaminare se esso è sorretto da sufficiente interesse pubblico e se rispetta il principio della proporzionalità.
7.7.1. In linea generale, si ritiene pubblico l'interesse che
coinvolge la generalità dei cittadini o una loro frazione significativa e che
compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse
pubblico deve corrispondere ad un bisogno importante, chiaramente avvertito
dalla collettività. Per giustificare una restrizione di diritto pubblico, tale
interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in
gioco.
7.2. In concreto, l'interesse pubblico
alla protezione di un biotopo di alto pregio naturalistico, come quello qui in
discussione, comprendente l'adozione dei provvedimenti necessari a questo scopo,
risulta senz'altro dato. Infatti, come descritto nel rapporto esplicativo del
decreto di protezione, il biotopo ospita una varietà di anfibi ma anche di
rettili, libellule e ortotteri, tra i quali alcune specie sono pure minacciate
di estinzione. Le dimensioni dello stagno, la sua posizione, il suo inserimento
in un paesaggio agricolo variegato con differenti ambienti ben strutturati
(campi, vigneti, cespuglieto ecc.) nonché le fluttuazioni del livello idrico,
molto interessanti per la flora e la fauna, provano senz'altro la necessità
della protezione e preservazione del biotopo. Occorre inoltre rilevare che le
aree che contornano lo stagno sono inserite secondo il piano regolatore, parte
nella zona edilizia, parte nella zona agricola. Lo sviluppo edilizio attuale
potrebbe portare ad un isolamento dello stagno dai boschi circostanti che rappresentano
luoghi vitali per lo svernamento e l'alimentazione degli anfibi. Di fatto si
impedirebbe così la migrazione delle specie animali presenti, con l'erezione di
manufatti quali strade, muri ecc. di grave impedimento per il ciclo vitale
degli anfibi. Da un altro lato, anche una cattiva gestione del territorio
agricolo potrebbe compromettere le funzioni del biotopo, per cui anche da
questo punto di vista è certamente dato il bisogno di limitare le attività
agricole al fine di impedire un impoverimento del suolo quale offerta
alimentare e rifugio per le specie animali presenti.
8.8.1. Il principio della proporzionalità esige che le restrizioni dei diritti fondamentali siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo, venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del cittadino, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b). Nel caso specifico dei biotopi occorre procedere ad una ponderazione completa dei contrapposti interessi privati e pubblici sia nella loro delimitazione che nell'adozione delle opportune misure di protezione: queste devono essere tanto più severe tanto più rari e significativi sono la flora e la fauna presente in loco (DTF 118 Ib 485 consid. 3b).
8.2. Nel caso in esame, la ricorrente non adduce alcun argomento per contestare la suddivisone in zone del territorio interessato operata dal Governo, che concerne quindi anche il mapp. 286, assegnato in parte alla zona nucleo (ZP1), in parte alla zona cuscinetto (ZP2) ed in parte infine a quella cuscinetto nutrienti (ZP2.1). Una tale suddivisione va dunque senz'altro confermata. La ricorrente domanda comunque formalmente, in primis, di escludere dalla zona cuscinetto (ZP2) e da quella cuscinetto nutrienti (ZP2.1) la costruzione insistente sulla particella. Ora, tuttavia, una simile conclusione appare d'acchito come votata all'insuccesso, giacché la particella, oltre evidentemente al manufatto che sulla stessa sorge, si trovano all'interno di queste zone, per cui non è dato di sapere a quali altre possibili zone di utilizzazione (dalla regolamentazione meno restrittiva), tuttavia non previste dal decreto di protezione in oggetto, possano essere assegnati.
8.3. L'insorgente si preoccupa in realtà, piuttosto, sotto l'aspetto sostanziale, di poter mantenere l'edificio in esame, di fattura semplice (essenzialmente composto di legno e lamiera) utilizzato in parte per l'attività agricola (deposito fieno) e in parte per il tempo libero (trascorrere i fine settimana), di cui il Piano delle misure e degli interventi prevede l'eliminazione. Il manufatto è assegnato principalmente alla zona cuscinetto (ZP2), e per una parte minore, alla zona di protezione cuscinetto nutrienti (ZP2.1). La porzione maggiore della costruzione, attribuita alla zona cuscinetto (ZP2), ospita i depositi, le tettoie e i manufatti connessi con l'attività agricola. Quella inferiore, ubicata sul lato sud (verso lo stagno) ed assegnata alla zona di protezione cuscinetto nutrienti (ZP2.1), è adibita a residenza: in essa trovano spazio i servizi (doccia e WC), l'angolo cucina, parte del pranzo e del soggiorno e un ripostiglio.
Tanto nella zona cuscinetto (ZP2) che in quella cuscinetto nutrienti (ZP2) sono vietate in generale le attività che direttamente o indirettamente possono nuocere agli obiettivi di conservazione (art. 7 cpv. 4 e 8 cpv. 2 NADP), ma in particolare nuove installazioni, costruzioni o strade, ad eccezione di quelle giustificate dal profilo agricolo e non contrarie agli obiettivi di protezione. In concreto, il manufatto insistente sul mapp. 286, ad una manciata di metri dalla riva dello stagno (circa 6 m), è destinato solo in parte per scopi agricoli ma, in ogni caso, si pone in palese contrasto con gli obiettivi generali e specifici della protezione di questo biotopo (cfr. in merito al consid. 3.2). Una sua costruzione, oggi, non potrebbe, di conseguenza, essere autorizzata. La disattenzione della normativa di tutela dello stagno, appena entrata in vigore, non basta tuttavia per legittimare direttamente l'allontanamento del manufatto, eretto da tempo in loco. L'eliminazione dello stesso è dunque stata appositamente ancorata nel Piano delle misure e dei provvedimenti. Una tale eliminazione, ancorché incisiva, appare comunque rispettosa del principio di proporzionalità. Il Tribunale condivide in effetti appieno le considerazioni svolte nel rapporto esplicativo (pag. 12), ribadite nella risposta di causa (pag. 3), laddove viene affermato che questo manufatto e le attività svolte sulla particella, oltre ad apparire in contrasto con gli obiettivi di protezione perseguiti, rappresentano un rischio per l'equilibrio ecologico dello stagno, vista la loro esigua distanza dalla riva. E questo, soprattutto (ma non solo), per quanto concerne la parte abitativa, generante ripercussioni incompatibili con il delicato ambiente naturale in cui si situa (si pensi al funzionamento dei servizi igienici, della cucina, delle docce, alla fruizione del terreno annesso allo stabile, all'accesso veicolare ecc.). Non va poi nemmeno dimenticato, con riferimento al principio della proporzionalità, che non si è in è presenza di una costruzione massiccia, di grande valore, bensì di un'opera assai semplice, fatta di legno, ma soprattutto di lamiera (tetto compreso). Per questo stesso motivo, come sostenuto dall'autorità intimata (cfr. rapporto esplicativo, ibidem; risposta di causa, ibidem), l'allontanamento di questa costruzione permette nel contempo di conseguire un miglioramento del quadro paesaggistico in cui si inserisce lo stagno. Il provvedimento della demolizione dell'edificio, previsto dal Piano delle misure e degli interventi, appare di conseguenza tanto idoneo quanto necessario allo scopo per cui è stato emanato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si vede quale altra misura meno incisiva possa essere assunta a tutela del comparto. Pure data, infine, la sussistenza di un rapporto ragionevole tra lo scopo di sicuro e qualificato interesse pubblico perseguito dal decreto di protezione dello stagno e l'ostato provvedimento.
8.4. Anche l'eliminazione completa della recinzione presente sui tre lati del
fondo, parimenti prevista nel piano delle misure e degli interventi, regge alle
critiche ricorsuali. Com'è stato spiegato nella risposta al ricorso (pag. 3),
la rimozione della recinzione ha lo scopo di migliorare il corridoio di
migrazione tra lo stagno, il corso d'acqua e i boschi presenti ad est dell'area
protetta. In quest'ottica, la misura è senz'altro idonea al raggiungimento
dello scopo e non lede che in misura minima gli interessi della ricorrente. Il
fatto, dalla stessa addotto,secondo cui la recinzione sarebbe presente da
svariati anni, non basta ovviamente per giustificarne il mantenimento.
9.Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
10. La ricorrente, soccombente, è tenuta al pagamento delle spese processuali (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 27 LPT, 58-64 LALPT, 3, 18, 28 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario