Incarto n.
90.2007.3

 

Lugano

16 luglio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

 

statuendo sul ricorso 10 gennaio 2006 [recte: 2007] di

 

 

RI 1

patr. dall' PR 1

 

 

Contro

 

 

 

la risoluzione __________ 2006, con la quale il Consiglio di Stato ha approvato le parti rimaste sospese in occasione dell'approvazione della revisione del piano regolatore del comune di PI 1 avvenuta con risoluzione __________ 2005;

 

 

viste le risposte:

-    17 gennaio 2007 del comune di PI 1, rappresentato dal municipio;

-    23 febbraio 2007 del Consiglio di Stato, rappresentato dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che RI 1 era unico proprietario del mapp. 2 di PI 1, in seguito costituito in proprietà per piani, della quale detiene ora una quota ed è inoltre proprietario del contiguo mapp. 9;

 

                                         che nella seduta dell'11 giugno 2003 il consiglio comunale PI 1 ha adottato la revisione generale del piano regolatore, ponendo su una parte del mapp. 2 un vincolo di posteggio pubblico;

 

                                         che con ricorso 8 novembre 2003 RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato contro la menzionata delibera comunale, postulando l'esclusione dei mappali dalla zona AP-EP, nonché la loro completa inclusione in zona residenziale estensiva, protestando spese, tasse e ripetibili;

 

                                         che con risoluzione __________ 2005  il Governo ha approvato il piano regolatore, sospendendo tuttavia, per quanto qui d'interesse, la decisione relativa ad alcune scelte pianificatorie, in particolare la definizione delle aree per posteggi pubblici;

 

                                         che con la risoluzione __________ 2006  - qui impugnata - il Governo ha parzialmente accolto il ricorso di RI 1, limitatamente alla non approvazione del vincolo di posteggio pubblico, non pronunciandosi però sulle ripetibili;

 

                                         che contro tale decisione RI 1 insorge al Tribunale cantonale amministrativo con atto 10 gennaio 2006 [recte: 2007], chiedendo l'assegnazione delle ripetibili per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato, protestando inoltre spese e ripetibili per il ricorso davanti al tribunale;

 

                                         che con le rispettive osservazioni i rappresentanti del Governo e quelli del comune si sono rimessi al giudizio del tribunale;

 

                                         che l'insorgente era patrocinato dinanzi al Governo, come dinanzi a questo tribunale, dall'avvocato PR 1, il quale non risulta iscritto nel registro cantonale degli avvocati;

 

                                         che così richiesto dal tribunale, egli ha potuto specificare di aver rinunciato a tale iscrizione a far tempo dal giugno 2005, quand'è passato alle dipendenze di un istituto bancario, pur continuando ad esercitare l'attività di legale unicamente a titolo accessorio;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e l'insorgente gode della necessaria potestà ricorsuale (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT);

 

                                         che l'art. 31 PAmm, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 38 cpv. 6 LALPT inoltre art. 1 cpv. 1 PAmm, sancisce che il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo quale autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;

 

                                         che tale disposizione non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in RVGC Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c);

 

                                         che in questo senso la non assegnazione - a torto - di ripetibili alla parte che ne ha fatto richiesta costituisce una violazione del diritto e, come tale, è censurabile dinanzi a questo tribunale (art. 38 cpv. 2 lett. a LALPT);

 

                                         che il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che questa ha fatto valere in giudizio (RDAT II-1994 n. 12);

 

                                         che le ripetibili sono un'indennità volta ad evitare un eccessivo aggravio a chi giustificatamente si è avvalso dei mezzi offerti dalla giustizia amministrativa (Relazione citata, loc. cit.);

 

                                         che occorre in definitiva determinare cosa s'intenda per eccessivo aggravio e a questo livello è invece indispensabile tenere in considerazione anche la situazione del rappresentante;

 

                                         che l'intervento del rappresentante, ed i relativi costi, devono essere giustificati anche quo alle capacità e conoscenze professionali dello stesso nel senso che occorre che egli sia una persona particolarmente cognita in materia al fine di assicurare una congrua difesa degli interessi del ricorrente (RDAT 1987 n. 19; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 104 n. 2);

 

                                         che nel caso di un avvocato che ha ottenuto il brevetto nel nostro cantone si deve ragionevolmente ritiene che egli adempia ai requisiti appena detti di capacità e conoscenze, nel caso concreto di diritto amministrativo e, in particolare, pianificatorio;

 

che la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) non definisce l'estensione del monopolio della rappresentanza (art. 1 LLCA, cfr. messaggio 28 aprile 1999 del Consiglio federale concernente la LLCA, in FF 1999 4984, pag. 4990);

 

                                         che nel Cantone Ticino è in vigore la legge cantonale sull'avvocatura del 16 settembre 2002 (LAvv);

 

                                         che dall'art. 1 cpv. 1 LAvv si deduce che nell'ambito dei procedimenti amministrativi non vige il monopolio degli avvocati iscritti nel registro cantonale e che pertanto l'iscrizione in detto registro non può essere determinante per l'assegnazione delle ripetibili;

 

                                         che occorre, tuttavia, che il rappresentante abbia agito a titolo professionale ed oneroso, essendo escluso il versamento di indennità in caso di rappresentanza a titolo gratuito;

 

                                         che, nel caso concreto, occorre innanzitutto osservare che l'avv. PR 1 al momento dell'inoltro del ricorso 8 novembre 2003 al Consiglio di Stato era iscritto nel registro cantonale degli avvocati, avendovi rinunciato volontariamente unicamente a partire dal 1° giugno 2005;

 

                                         che, come visto, il ricorso di prima istanza è stato parzialmente accolto, per cui in linea di principio - a prescindere dall'iscrizione nel menzionato registro, se soddisfatti i testé menzionati requisiti del patrocinio - devono essere accordate adeguate ripetibili;

 

                                         che le condizioni descritte sopra circa la rappresentanza davanti al Governo appaiono in concreto soddisfatte, giacché al momento dell'inoltro del ricorso l'avvocato esercitava la professione a titolo oneroso, tant'è che era iscritto al registro cantonale e che in seguito egli, benché avesse rinunciato all'iscrizione nel registro e fosse passato alle dipendenze di un istituto bancario, ha continuato ad esercitare l'attività di rappresentante a titolo accessorio ed oneroso;

 

                                         che il Governo ha spiegato di rinunciare all'applicazione di tasse di giudizio e di conseguenza al riconoscimento delle ripetibili, poiché ritiene che i ricorsi in sede di approvazione del piano regolatore siano da considerare come uno dei mezzi di partecipazione della popolazione al processo pianificatorio;

 

                                         che tale motivazione appare in palese contrasto con il diritto applicabile ed è pertanto inconferente;

 

                                         che in effetti il qui ricorrente era risultato parzialmente vincente dinanzi al Consiglio di Stato, mentre il comune si era opposto all'accoglimento del ricorso e, quale unico antagonista, in quanto soccombente deve sopportare i costi della procedura di prima istanza (RDAT II-1993 n. 19);

 

                                         che in esito alle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l'incarto retrocesso al Governo perché assegni le dovute ripetibili al ricorrente;

 

                                         che la decisione di rinvio s'impone a ragione del potere di apprezzamento di cui gode l'autorità giudicante nella determinazione delle ripetibili, per cui il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituirsi al Consiglio di Stato nell'esercizio di tale potere (art. 61 cpv.2 PAmm);

 

                                         che, nel determinare l'importo per ripetibili, il Governo dovrà considerare anche che, a far tempo dal 1° giugno 2005, l'avv. PR 1 esercita a titolo accessorio l'avvocatura senza iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, il che comporta oneri ridotti rispetto a quelli dell'avvocato iscritto;

 

che, visto l'esito, si rinuncia a tassa e spese di giustizia (art. 18 PAmm);

 

                                         che benché rimessosi al giudizio del tribunale, lo Stato deve essere considerato soccombente nella presente procedura e si giustifica pertanto l'assegnazione di ripetibili per questa sede, mentre il comune, che non si è opposto all'accoglimento del gravame, può esserne mandato esente;

 

che il tribunale, nella determinazione delle ripetibili di questa sede tiene conto, come spiegato sopra, del fatto che l'avv. PR 1 non è iscritto nel registro cantonale degli avvocati (art. 31 PAmm);

 

 

per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto .

§.  Gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato, perché proceda all'assegnazione delle ripetibili di prima istanza al ricorrente.

 

 

2.Non si preleva una tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 200.- per ripetibili di questa sede.

 

 

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                   4.    Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario