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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 27 aprile 2007 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la risoluzione 20 marzo 2007 (n. 1434) con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 24 novembre 2004 contro la deliberazione 12 novembre 2003 con cui il consiglio comunale di __________ ha adottato una variante del piano regolatore del comune di __________ (piano del paesaggio e relative norme di attuazione); |
viste le risposte:
- 25 maggio 2007 del municipio di __________;
- 1° giugno 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- 5 giugno 2007 del signor CO 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 12 novembre 2003 il consiglio comunale di __________ ha adottato una variante di piano regolatore concernente il piano del paesaggio e le relative norme di attuazione. Contro la variante, regolarmente pubblicata (cfr. il relativo avviso sul foglio ufficiale n. 13/2004, del 13 febbraio 2004, pag. 1192), non sono stati inoltrati ricorsi.
B. Con risoluzione 26 ottobre 2004 (n. 4765) il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore, apportandovi delle modifiche d'ufficio. Il dispositivo n. 3 della risoluzione ingiungeva al municipio di __________ di pubblicare immediatamente nel foglio ufficiale, nei quotidiani e negli albi comunali le modifiche decretate dallo stesso, onde permettere il ricorso a questo tribunale. Il dispositivo della decisione è comunque stato pubblicato sul foglio ufficiale n. 88/2004, del 2 novembre 2004 (pag. 7794), dallo stesso Governo.
C. a. Riferendosi alla pubblicazione appena menzionata, con ricorso 26 novembre 2004 RI 1 e RI 2, cittadini attivi di __________ e proprietari di un fondo posto nell'isolato interessato dalle misure pianificatorie censurate (mapp. 1050), si sono aggravati davanti al Tribunale della pianificazione del territorio, frattanto integrato - con effetto al 14 luglio 2006 - in questo tribunale, chiedendo l'annullamento della risoluzione governativa 26 ottobre 2004. Gli insorgenti hanno contestato la definizione della zona di rispetto del complesso monumentale del __________, la cui superficie era stata ridotta in confronto a quella che il dipartimento del territorio aveva chiesto al municipio di inserire nel piano regolatore in sede di esame preliminare del 23 aprile 1999, sulla scorta del parere della Commissione cantonale dei beni culturali e dell'ufficio dei beni culturali del 12 aprile precedente. I ricorrenti hanno sostenuto che l'area interessata concerneva la zona edificabile e non poteva pertanto essere contemplata dal piano del paesaggio. Inoltre che la pubblicazione della deliberazione del consiglio comunale, disposta dal municipio, non informava circa l'adozione di questa specifica zona. A loro avviso, il Governo avrebbe anzi dovuto sentirli personalmente prima di emanare la risoluzione su questo oggetto, giacché ricorrenti dinanzi allo stesso contro il rilascio della licenza edilizia concernente l'ampliamento dello stabilimento industriale per la produzione di salumi sulla proprietà di CO 1 (mapp. 1047 e 1049), confinante con i loro fondi e che, stando agli intendimenti manifestati dal Dipartimento del territorio nell'esame preliminare 23 aprile 1999, disattesi nella risoluzione governativa 26 ottobre 2004, avrebbe dovuto essere inclusa nell'area di rispetto del complesso monumentale del __________. Da ultimo gli insorgenti hanno censurato la nuova definizione della zona di rispetto, ridotta per rapporto a quella che il dipartimento intendeva adottare, in quanto lesiva, segnatamente, dell'interesse pubblico.
b. Il municipio ha proceduto alla pubblicazione delle modifiche decretate dal Governo nella risoluzione di approvazione della variante 26 ottobre 2004 durante il periodo 21 marzo-20 aprile 2005 (cfr. FU n. 19/2005 dell'8 marzo 2005, pag. 1704). Con gravame 12 aprile 2005 RI 1 e RI 2 hanno impugnato nuovamente il citato giudicato dinanzi al tribunale, riproponendo i medesimi argomenti. Essi hanno tuttavia precisato le domande, chiedendo, oltre all'annullamento del controverso piano del paesaggio, l'estensione della zona di rispetto del complesso monumentale del __________ al perimetro che era stato definito dal Dipartimento del territorio nell'esame preliminare 23 aprile 1999. Gli insorgenti hanno inoltre postulato il conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa.
c. Con sentenza 18 maggio 2005 il Tribunale della pianificazione del territorio ha evaso i gravami. Esso ha rilevato che gli insorgenti non avevano inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro il contenuto della variante adottata in sede comunale. Per questo motivo, essi non erano legittimati a contestare la variante dinanzi al tribunale. Entrambi i gravami sono quindi stati dichiarati irricevibili sulla base degli art. 37 cpv. 1 e 38 cpv. 1 e 4 lett. b LALPT. L'applicabilità concomitante alla fattispecie della legge sui beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC) non permetteva di mutare questa conclusione. Per un’esauriente motivazione della citata sentenza il tribunale rinvia ai considerandi della stessa.
d. Con giudicato 21 dicembre 2005, il Tribunale federale ha cassato la sentenza appena citata, in accoglimento del ricorso di diritto pubblico inoltratogli da RI 2 e RI 1. Secondo l’alta Corte federale, l’impugnativa introdotta il 26 novembre 2004 dinanzi a questo tribunale non poteva essere ritenuta come “manifestamente tardiva”, se considerata come ricorso al Governo (consid. 3.4). Per giungere a questa conclusione il Tribunale federale ha segnatamente espresso dei dubbi sulla chiarezza dei piani pubblicati e sulla correttezza della pubblicazione effettuata dal municipio nel periodo 1-30 marzo 2004 onde permettere il ricorso al Governo contro le decisioni del consiglio comunale (consid. 2.3, 2.4, 3.3 e 3.4). Per questo motivo il Tribunale federale ha concluso che questo tribunale, applicando l’art. 4 PAmm, avrebbe quantomeno dovuto trasmettere il ricorso inoltratogli il 26 novembre 2004 al Consiglio di Stato, affinché quest’ultima autorità verificasse se l’atto non potesse essere ritenuto come tempestivo ricorso (al Governo stesso) contro la decisione del consiglio comunale (consid. 3.4) ed in subordine, per non incorrere in un eccesso di formalismo, come istanza di restituzione in intero (consid. 3.5 in fine).
e. Con sentenza 26 gennaio 2006 il Tribunale della pianificazione del territorio, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 PAmm ha quindi trasmesso per evasione al Governo il ricorso 26 novembre 2004 di __________. Il gravame 12 aprile 2005, manifestamente intempestivo, è invece stato dichiarato irricevibile.
D. Con risoluzione 20 marzo 2007 il Governo ha esaminato il gravame 26 novembre 2004, dichiarandolo irricevibile, in quanto tardivo. Esso ha ritenuto che la pubblicazione dei piani adottati dal consiglio comunale nella seduta del 12 novembre 2003, effettuata dal municipio il 4 febbraio 2004, ossequiasse le esigenze legali. Inoltre la deliberazione del legislativo non doveva essere notificata personalmente ai ricorrenti. Per questo motivo un ricorso contro la definizione della zona di rispetto del complesso monumentale del __________ doveva essere presentato entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, che aveva avuto luogo nel periodo 1-30 marzo 2004.
E. Con impugnativa 27 aprile 2007 __________ insorgono contro il giudicato governativo chiedendo, in via principale, che venga dichiarata la nullità della procedura di adozione delle varianti di piano regolatore per quanto concerne la zona di rispetto del complesso monumentale del __________, in via subordinata, che quest’ultima zona venga ampliata sino a comprendere i fondi su cui insiste lo stabilimento industriale per la produzione di salumi di CO 1 e sui quali è previsto un suo ampliamento (mapp. 1047 e 1049), il cui permesso di costruzione è stato impugnato dai qui insorgenti dinanzi a questo tribunale (inc. 52.2005.14). Gli insorgenti ribadiscono gli argomenti svolti nel gravame 26 novembre 2004. Chiedono altresì che al ricorso venga conferito l’effetto sospensivo.
La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, il municipio di __________ e CO 1 hanno chiesto la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
1. La competenza del tribunale è data, il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT; art. 51 cpv. 3 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997, LBC) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
2. 2.1. Sulla scorta del giudizio 21 dicembre 2005 del Tribunale federale, il Tribunale della pianificazione del territorio aveva disposto la trasmissione d’ufficio del gravame 26 novembre 2004 al Consiglio di Stato, affinché lo trattasse come ricorso al Consiglio di Stato medesimo contro la decisione del consiglio comunale di __________. Prima di entrare nel merito dell’impugnativa il Governo doveva accertare la sua ricevibilità, ed in particolare la sua tempestività, avuto riguardo alle considerazioni svolte dal Tribunale federale nell’appena citata sentenza 21 dicembre 2005.
2.2. In concreto, il Governo ha ritenuto che l’avviso di pubblicazione delle varianti adottate dal consiglio comunale nella seduta del 12 novembre 2003, effettuata dal municipio il 4 febbraio 2004, ossequiasse le esigenze legali poste dagli art. 33 cpv. 1 LPT e 34 cpv. 2 e 3 LALPT. In tale atto venivano anzitutto elencate le componenti del piano regolatore ai sensi dell’art. 26 LALPT che venivano modificate, ossia il piano del paesaggio e le norme di attuazione. Del piano del paesaggio venivano in seguito specificati i documenti (vincolanti o con valore indicativo) che costituivano la modifica rispettivamente alla base della stessa: rapporto di pianificazione, piani del paesaggio, piani dei contenuti naturalistici, piano della zona protetta Sotto Corte, piano speciale della collina alta, studio delle componenti naturalistiche e paesaggistiche, zona di rispetto dei monumenti. Delle norme di attuazione veniva invece precisato quali articoli erano modificati.
2.3. Il tribunale condivide l’opinione governativa. L’avviso delle controverse modifiche di piano regolatore effettuato dal municipio appare sufficientemente chiaro e, soprattutto, completo da soddisfare i requisiti posti dalle disposizioni legali pertinenti. Anzi, a mente del tribunale l’avviso in rassegna - tenuto conto dell’imprescindibile esigenza di sinteticità del suo testo - soddisfa pienamente i requisiti in parola: si sarebbe potuto far di più solamente elencando le singole particelle interessate dalle varianti, che in concreto abbracciavano però l’intero territorio comunale. In effetti, il controverso piano del paesaggio rappresenta il primo piano del paesaggio completo, di cui si è dotato il comune di __________.
Invano i ricorrenti sostengono che l'area di rispetto del complesso monumentale del __________ concerneva la zona edificabile e non poteva pertanto essere contemplata dal piano del paesaggio. Infatti, come ha asseverato il Governo nella risoluzione impugnata, le varie rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore, elencate all’art. 28 cpv. 1 LALPT, sono complementari l’una all’altra. Il piano del paesaggio contempla di conseguenza numerosi oggetti che si trovano all’interno della zona edificabile, come ad esempio le siepi, i muri a secco, gli alberi isolati meritevoli di essere conservati, i beni culturali, i siti archeologici, le zone di pericolo, i corsi d’acqua ecc.. La suddivisione, cui si appellano i ricorrenti, secondo cui il piano delle zone comprende solo quelle edificabili e quello del paesaggio solo quelle non edificabili rappresenta solo una semplificazione riduttiva del significato e della portata dei rispettivi piani. Ora, tuttavia, da un lato una tale semplificazione non solo non trova riscontro nelle norme della LALPT che regolano l’allestimento del piano regolatore, ma si pone persino in contrasto con la LPT, giusta cui a tutto il territorio (quindi anche a quello non edificabile) dev’essere assegnata una funzione chiara e precisa, mediante la suddivisione in zone di utilizzazione (si pensi soprattutto, per il territorio non edificabile, all’attribuzione alla zona agricola). D’altro canto il concetto di paesaggio si riferisce oramai a tutto il territorio, per comprendere anche quello costruito (cfr. ad esempio, oltre al caso in esame, quello inverso, esaminato nella STA 26 febbraio 2007 nell’inc. 90.2006.50-53-54 consid. 5.5., dov’è stata ammessa la possibilità, contestata, di tutelare il paesaggio mediante la sola modifica del piano delle zone e delle norme di attuazione relative).
A mente degli insorgenti, il Governo avrebbe dovuto sentirli personalmente prima di emanare la risoluzione su questo oggetto, giacché ricorrenti dinanzi allo stesso contro il rilascio della licenza edilizia concernente l'ampliamento dello stabilimento industriale per la produzione di salumi sulla proprietà di __________ (mapp. 1047 e 1049), confinante con i loro fondi e che, stando agli intendimenti manifestati dal dipartimento del territorio nell'esame preliminare 23 aprile 1999, disattesi nella risoluzione governativa 26 ottobre 2004, avrebbe dovuto essere inclusa nell'area di rispetto del complesso monumentale del __________. Anche questa censura dev’essere respinta. La giurisprudenza relativa agli art. 4 vCost. (ora art. 29 cpv. 2 Cost.) e 33 LPT esigono, di massima, semplicemente la pubblicazione dei piani, che, nella fattispecie, è regolarmente avvenuta. Queste norme non impongono invece l’obbligo d’informare personalmente i proprietari fondiari in caso di adozione e di revisione degli stessi; ai proprietari incombe infatti il compito di informarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro fondi (RDAT II-1999 n. 9, consid. 6b).
3. 3.1. Per non incorrere in un eccesso di formalismo, la sentenza 21 dicembre 2005 del Tribunale federale impone di trattare, in subordine, il gravame 26 novembre 2004 quale istanza di restituzione in intero.
3.2. La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 PAmm). Essa si propone con istanza all'autorità competente che decide senza contraddittorio (art. 12 cpv. 2 PAmm). Giusta l'art. 137 CPC, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o chiedere un rinvio: perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a) oppure perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b). La restituzione in intero contro il lasso dei termini dev'essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 139 CPC). Se l'istanza è accolta, l'atto omesso dovrà essere compiuto entro il termine fissato dal giudice (art. 140 cpv. 2 CPC).
3.3. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato si è limitato a ritenere irricevibile il gravame, in quanto inoltrato ben oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, senza affrontare, formalmente, questo aspetto. Ci si potrebbe domandare se, così facendo, il Governo non abbia violato l’obbligo di decidere tale domanda o, in subordine, di motivare la decisione. Per economia di giudizio il tribunale ritiene inutile rinviare gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione, poiché l’istanza di restituzione in intero andava comunque respinta ed i motivi sono già deducibili dalla risoluzione governativa stessa. Infatti, com’è appena stato spiegato (consid. 2.3.), le norme pertinenti esigono, di massima, semplicemente la pubblicazione dei piani; ai proprietari incombe il compito di informarsi costantemente riguardo a eventuali modifiche della situazione giuridica dei loro fondi (RDAT II-1999 n. 9 consid. 6c). I ricorrenti, residenti oltretutto nel comune, dovevano dunque organizzarsi in modo tale da poter sempre avere sott’occhio la situazione giuridica dei loro fondi (e di quelli dei vicini). D'altronde, i ricorrenti non sostengono nemmeno di essere stati impediti ad inoltrare per tempo l’impugnativa al Governo per cause che non siano dovute alle carenze dell’avviso di pubblicazione rispettivamente al fatto di non essere stati avvisati personalmente: motivi, tuttavia, in concreto non pertinenti per essere messi al beneficio di una restituzione dei termini di ricorso. Sono, pertanto, in definitiva i ricorrenti stessi ad essere i soli responsabili dell’omessa impugnazione dell’adozione delle varianti del piano regolatore nei termini fissati dall’art. 35 cpv. 1 LALPT. Va infine rilevato che il gravame 26 novembre 2004 non rispetterebbe ad ogni buon conto nemmeno il termine di 10 giorni per l’inoltro di una domanda di restituzione dei termini sancito dall’art. 139 CPC. In effetti, nella fattispecie, un ipotetico impedimento per formulare tale domanda è sicuramente venuto a cadere, al più tardi, al momento in cui gli insorgenti sono venuti a conoscenza della risoluzione 26 ottobre 2004, con cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti di piano regolatore, che è stata loro intimata dal servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato il 5 novembre 2004 nell’ambito dell’istruttoria della vertenza edilizia in merito all’ampliamento del salumificio __________: la presentazione della memoria appena citata ha pertanto avuto luogo ben oltre il termine di 10 giorni prescritto dall’art. 139 CPC. Invano essi pretendono di poter rimandare questa data al giorno in cui essi hanno potuto consultare l’esame preliminare di queste varianti, loro trasmesso dal menzionato Servizio il 19 novembre successivo.
3.4. Poiché il ricorso 26 novembre 2004, trattato come domanda di restituzione in intero, doveva essere dichiarato irricevibile ma comunque essere respinto nel merito, la decisione del Consiglio di Stato di considerare tardivo quest’atto risulta corretta.
4. Il ricorso dev’essere respinto. La circostanza secondo cui, in questa sede, gli insorgenti chiedano, in via principale, che venga dichiarata la nullità della procedura di adozione delle varianti di piano regolatore per quanto concerne la zona di rispetto del complesso monumentale del, è inifluente. La contestazione dinanzi al tribunale è difatti circoscritta alla verifica della tempestività del ricorso 26 novembre 2004, che è stata negata dal Governo attraverso la risoluzione 20 marzo 2007, confermata in questa sede con il presente giudizio. Va ad ogni buon conto rilevato che simile richiesta apparirebbe comunque sia irricevibile, perché anche una domanda di nullità formulata nell’ambito di un’impugnazione diretta (non in via pregiudiziale) del piano regolatore, deve rispettare i termini di ricorso cui è soggetto di quest’ultimo; oltretutto, nel caso in esame, questa domanda è stata formulata per la prima volta in questa sede e, in quanto nuova, apparirebbe inammissibile anche per altro motivo (art. 63 cpv. 2 PAmm).
L’emanazione del presente giudizio rende inutile la decisione sulla domanda di conferimento al gravame dell’effetto sospensivo.
5. La tassa di giudizio e le spese sono poste a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm), i quali devono altresì essere tenuti a versare delle ripetibili al comune ed a __________, assistiti da patrocinatori (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli applicabili alla fattispecie;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia, di fr. 1’000.- (mille), è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno identico importo al comune di __________ ed a CO 1 a titolo di ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30
giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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, rappr. da:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario