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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 24 maggio 2007 di
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viste le risposte:
- 5 giugno 2007 del municipio di Acquarossa,
- 20 luglio 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario del mapp. 240 di Acquarossa, sezione di Lottigna, di 1186 mq, di forma pressoché rettangolare, attualmente inedificato. Esso è situato su una riva prativa alquanto scoscesa, a valle del __________, tra due strade comunali che conducono al nucleo vecchio di Lottigna. L'assemblea comunale del già comune di Lottigna ha adottato il piano regolatore proposto dal municipio nel corso della seduta del 16 dicembre 2003. Il piano prevedeva per il mapp. 240 l'inserimento nella zona edificabile (zona di completazione del nucleo), ma con prescrizioni particolari. Infatti, al fine di tutelare la visibilità del __________, il comune ha vincolato l'ubicazione della nuova costruzione sul limite settentrionale della proprietà, con possibilità di costruzione a confine e con una superficie utile lorda massima di 250 mq e una superficie edificata massima di 120 mq (cfr. art. 31 cpv. 3 norme di attuazione del piano regolatore; NAPR). Il piano regolatore è il primo adottato dal comune. In precedenza il perimetro della zona edificabile provvisoria era definito da un piano allestito sulla base del decreto esecutivo sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio, del 29 gennaio 1980 (DEPT).
B. Con risoluzione 12 luglio 2006 (n. 3464) il Consiglio di Stato ha approvato di principio il piano regolatore. Sulla questione dell'azzonamento della mapp. 240 e dei limitrofi mapp. 27 e 241, l'Esecutivo cantonale ha tuttavia manifestato l'intenzione di non approvare il piano per ragioni di tutela del __________, definito come bene culturale di interesse cantonale giusta la legge cantonale sulla protezione dei beni culturali, del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1) e ha sospeso la procedura. Dopo aver dato la possibilità agli interessati di esprimersi riguardo a questa intenzione, il Consiglio di Stato con risoluzione 24 aprile 2007 (n. 2040) ha definitivamente negato l'approvazione del piano regolatore per quanto riguarda questi fondi, così come già preannunciato nella precedente risoluzione. L'Esecutivo cantonale ha inserito d'ufficio il mapp. 240, unitamente al limitrofo mapp. 27, nella zona edificabile del nucleo del villaggio (Nv), con vincolo di inedificabilità per il mapp. 240. A sostegno di questa decisione, il Governo ha rammentato l'importanza culturale del __________ e la necessità di mantenere libera da costruzioni l'area attorno allo stesso. Per quanto riguarda invece il mapp n. 241, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione comunale di attribuzione alla zona Zc (zona di completazione del nucleo), senza alcun vincolo. Nel contempo, per quanto qui interessa, il Governo ha pure respinto il ricorso di RI 1.
C. Il 24 maggio 2007 RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa del 24 aprile 2007, chiedendo l'inserimento del suo fondo nella zona edificabile, senza restrizioni di sorta. Sostiene che l'inserimento di una costruzione sul suo mappale non precluderebbe in alcun modo la visibilità e la protezione del bene culturale, vista la situazione topografica del fondo, la sua forte pendenza a valle del __________ e la presenza di una strada e di un posteggio proprio dinanzi esso. Il sussistere di un monumento storico, come in molti altri luoghi del Cantone, non imporrebbe affatto l'inedificabilità dei terreni liberi nelle sue vicinanze. La decisione del Consiglio di Stato sarebbe contraria pure al principio della densificazione edificatoria e al divieto di formare zone edificabili sparse. In via subordinata, il ricorrente chiede che vengano introdotte limitazioni di edificabilità per il fondo di sua proprietà atte a garantire la visibilità del __________.
D. La decisione del Governo su questo medesimo punto è stata oggetto di impugnativa anche da parte del nuovo comune di Acquarossa, che comprende, dopo la fusione, anche l'allora comune di Lottigna. Il ricorso sarà evaso, unitamente alle altre censure sollevate, con separata decisione.
E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede che il ricorso venga respinto, mentre il municipio postula l'annullamento del vincolo di inedificabilità e l'approvazione della proposta pianificatoria così come adottata dal comune.
F. Il 22 aprile 2008 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo, in occasione dei quali le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni e richieste.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1, ). La legittimazione del
ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. La procedura amministrativa cantonale è
retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio
gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua
iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti
interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18
cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative,
del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1.). In quest'ambito,
all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento
anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui
assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante
per il giudizio (DTF 126 II 71 consid. 4b/aa, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224
consid. 2b). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite, l'autorità
amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate
ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF 112 Ia 107 consid.
2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). Sulla scorta di questi principi, una
perizia sull'impatto di una costruzione sul mapp. 240, come richiesto dal ricorrente,
non appare atta a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti che emergono chiaramente già dalle tavole processuali agli atti e
dalle risultanze del sopralluogo effettuato per il giudizio. La presente
impugnativa può quindi essere evasa senza ulteriore istruttoria.
2. 2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b legge federale
sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) il
diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il
piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio,
del 28 giugno 2000 (OPT; RS
700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo
del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione
del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27
consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33
cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità
di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib
81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard
Waldmann/Peter
Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna
2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione
rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal
Consiglio di Stato.
3.3.1. Il piano regolatore adottato dal comune di Lottigna definisce l'edificio
del __________ quale bene culturale di interesse cantonale ai sensi della LBC.
A sua tutela, istituisce pure un perimetro di rispetto, giusta l'art. 22 cpv. 2
LBC, che si estende in modo assai ampio dal nucleo a nord del __________, alla
strada sottostante a ovest in località __________, ai territori a sud del monumento,
oltre la chiesa parrocchiale dei SS Pietro e Paolo, pure definita quale bene
culturale di interesse cantonale. Per il mapp. 240, che si trova proprio
dirimpetto al __________, in forte pendenza verso la strada sottostante, il
comune, pur inserendolo nella zona edificabile del piano regolatore, ha
prescritto particolari restrizioni alla sua edificabilità, allo scopo di
tutelare la visibilità del bene culturale: ubicazione della costruzione nella
parte settentrionale della proprietà, con possibilità di costruzione a confine,
volumetria compatta con superficie utile lorda massima pari a 250 mq e
superficie edificata massima di 120 mq (cfr. art. 31 cpv. 3 NAPR).
3.2. Il Governo ha disatteso questa decisione: rammentata l'importanza del
nucleo di Lottigna, inserito nell'Inventario degli insediamenti svizzeri da
proteggere (ISOS), ha ritenuto insufficienti e non confacenti alla particolare
situazione dei fondi i vincoli imposti dal comune e ha reputato quale unica
soluzione pianificatoria possibile per una corretta tutela del __________ l'inedificabilità
totale del mapp. 240, tuttora libero da costruzioni, al fine di conservare l'area
libera - peraltro l'unica - attorno al __________ (cfr. risoluzione 12 luglio
2006 pag. 19 e 20; risoluzione 24 aprile 2007 qui impugnata, pag. 6, 8 e 9).
3.3. Il ricorrente insorge contro il vincolo di inedificabilità parziale per il
suo fondo, che il comune ha adottato e che il Consiglio di Stato ha esteso all'intero
mappale. Senza contestare la classificazione del __________ quale bene
culturale di interesse cantonale, egli afferma che vista la situazione
topografica dei luoghi, in particolare la presenza della strada e del posteggio
davanti al __________, il livello nettamente inferiore del suo fondo rispetto a
quello sovrastante dove insiste l'edificio tutelato e la sua forte pendenza, l'edificazione
della sua proprietà non sarebbe di nocumento alcuno per l'importanza e la
visibilità del bene culturale. Considerato che anche i vicini mapp. 27 e 241
sono stati inseriti nella zona edificabile, senza restrizioni di sorta,
verrebbe così consentita l'edificazione continua dei due nuclei a nord e a sud
del __________, mentre con la decisione governativa sarebbe inedificabile solo
il suo terreno. Questo fatto sarebbe, sempre secondo il ricorrente, contrario
al divieto dell'edificazione sparsa.
3.4. In concreto, il comune con il nuovo azzonamento ha inteso attuare l'obiettivo,
condiviso nel principio dal Consiglio di Stato, di protezione di un bene
culturale, tenendo in considerazione le specificità del fondo del ricorrente,
inserito già con il precedente ordinamento pianificatorio nella zona edificabile,
l'unico libero da costruzioni e sito proprio dirimpetto al __________, ma a un
livello decisamente inferiore per la forte pendenza della riva prativa sulla
quale si trova. Al fine di non inibire totalmente le possibilità edificatorie
su quel fondo, l'autorità comunale ha ritenuto di limitare le costruzioni sulla
parte più bassa, rispetto al __________, del fondo, in modo tale da non
ostacolare la visibilità del bene culturale. Ciononostante il Consiglio di
Stato ha reputato, in buona sostanza, che questo provvedimento restrittivo non
fosse sufficiente per tener conto della delicatezza dei luoghi, e ha operato
una (ulteriore) restrizione, imponendo per quell'unico fondo l'inedificabilità.
A sostegno di questa decisione, il Governo ha addotto unicamente, e invero in
modo assai generico, il fatto che il mapp. 240 deve rimanere inedificato per
mantenere libera l'area prativa sottostante al __________, senza specificare
maggiormente i motivi per i quali tale drastica misura sarebbe necessaria alla
tutela del bene. Nemmeno di fronte alle circostanziate critiche del ricorrente -
si ricorda in particolare la forte pendenza del terreno, oppure lo stacco dal __________
costituito dalla strada antistante a tale monumento con una serie di posteggi
verso valle, oppure ancora la presenza di altri edifici, anche di ragguardevoli
dimensioni, sui fondi limitrofi - il Consiglio di Stato ha fornito spiegazioni
e delucidazioni tali da poter mettere il Tribunale nella condizione di valutare
compiutamente la restrizione della proprietà imposta, in particolare dal punto
di vista del pubblico interesse e del principio della proporzionalità, ai cui
ogni vincolo deve sottostare. D'altro canto nemmeno i documenti agli atti permettono
di comprendere le ragioni dell'imposizione in tale estensione. Non basta certo,
a questo proposito, il fatto che il nucleo di Lottigna sia inserito nell'inventario
ISOS per trarre giustificazione dell'imposizione del vincolo, tanto meno di
quella portata. La decisione è pertanto insufficientemente motivata, in spregio
al principio fondamentale di cui all'art. 26 cpv. 2 LPamm, impedendo di fatto
al Tribunale di sindacarla. Si
impone pertanto, su questo oggetto, l'annullamento della risoluzione impugnata
e la retrocessione degli atti al Governo affinché fornisca congrua motivazione
per l'imposizione e l'estensione di tale vincolo (art. 65 cpv. 2 LPamm).
4.Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm), mentre si giustifica l'assegnazione di ripetibili in proporzione al successo dell'impugnativa (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36 Cost., 26, 28, 31 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione impugnata è annullata nella misura in cui stabi- lisce un
vincolo di inedificabilità sul mappale 240 di RI 1;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per una nuova
decisione debitamente motivata.
2. Non si preleva una tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 750.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario