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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 30 maggio 2007 del
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Comune di Acquarossa, rappr. dal municipio, 6716 Acquarossa, |
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contro |
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la risoluzione 24 aprile 2007 (n. 2041), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Acquarossa, sezione di Dongio; |
vista la risposta 20 luglio 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 16 giugno 2003 il consiglio comunale del già comune di Dongio ha adottato la revisione del piano regolatore, che il Consiglio di Stato, con risoluzione 24 aprile 2007 (n. 2041) ha di massima approvato. Tuttavia, per quanto riguarda l'ampliamento della zona edificabile di espansione del nucleo in località Dongio, concernente i mapp. 262, 265, 266 e 267, così come per l'ampliamento della zona del nucleo di __________ relativamente ai mapp. 65 e 857, il Consiglio di Stato non ha approvato il piano e ha attribuito d'ufficio le aree in questione alla zona agricola. Per la zona dei grotti, l'esecutivo cantonale ha invece proposto l'inserimento della parte più tradizionale dei grotti in una zona di protezione ai sensi dell'art. 17 legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), mentre la parte meno densamente edificata, già a suo tempo esclusa dalla zona nucleo del precedente piano di utilizzazione, è stata attribuita d'ufficio alla zona agricola contrariamente a quanto adottato dall'esecutivo comunale, che prevedeva per tutto quel comparto un'unica zona grotti.
B. Il 30 maggio 2007 il Comune di Acquarossa, nato dalla fusione di nove comuni della Valle di Blenio tra cui anche Dongio, è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione governativa, chiedendo sui punti testé menzionati, in sostanza, l'approvazione del piano regolatore così come adottato dal legislativo dell'allora comune di Dongio.
C. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità ha chiesto che il ricorso sia respinto.
D. Il 22 aprile 2008 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo, in occasione dei quali le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni e richieste.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1). La legittimazione del ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
2. 2.1. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b legge federale sulla pianificazione
del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non
tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente
dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità
governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto
la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla
pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo
del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione
del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27
consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33
cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità
di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib
81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard
Waldmann/Peter
Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna
2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione
rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal
Consiglio di Stato.
3.Il ricorrente insorge contro la mancata approvazione da parte del Consiglio di Stato di alcuni ampliamenti delle zone edificabili. Rammenta anzitutto che lo scopo degli ampliamenti proposti era quello di dare un andamento razionale e organico alla zona edificabile, rispecchiando nel limite del possibile l'uso concreto del suolo in determinati comparti. Le nuove zone edificabili rimarrebbero comunque circoscritte a pochi settori, contenuti sia per estensione che per portata. Inoltre, verrebbero inclusi solo poche costruzioni a ridosso delle aree edificabili già in vigore allo scopo di consolidare la situazione edificata esistente, ma senza compromettere l'obiettivo di salvaguardia del paesaggio e del patrimonio culturale dei nuclei, nel rispetto di un uso razionale del territorio. In particolare per la zona del nucleo di espansione (NN) a Dongio, l'ampliamento deciso dal comune toccherebbe solo alcuni stabili esistenti sui mapp. 262, 265, 266 e 267, mentre per il rimanente territorio è stata confermata la sua attribuzione alla zona agricola. In tal modo, si potrebbe considerare nel suo insieme l'intero territorio già costruito, senza perdere le caratteristiche dell'antico insediamento di __________. Medesime considerazioni vengono espresse anche per il comparto dei grotti, la cui pianificazione non è stata approvata dal Consiglio di Stato per la parte meridionale inserita d'ufficio nella zona agricola. Il comune ritiene che questo comparto non possa essere adeguatamente sfruttato da un punto di vista agricolo, vista l'assenza totale di elementi caratteristici di tale zona. Per quanto riguarda invece l'ampliamento deciso dal legislativo comunale in zona __________, il ricorrente ritiene che l'inserimento - parziale - dei fondi 65 e 857 nella zona nucleo tradizionale sia giustificato per completare il tessuto del nucleo, in una zona comunque priva di pregio agricolo.
4.I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,
piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
4.1. Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei
all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e
quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di
massima, un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona
edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la legislazione
sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare
art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio
fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti
dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non
hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano
piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti
di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente
all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la
giurisprudenza appena citata; inoltre Waldmann/
Hänni, op. cit., ad art. 15 n. 1 e 8; Alexandre Flückiger/Sté-phane
Grodecki, Commentario LPT, ad art. 15 n. 40-47; Pier-marco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
4.2. Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo
1998, in vigore dal 1°
settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base
dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio
per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute,
per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti
funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o
all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti
dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati
dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo
modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003). Per quanto possibile devono essere
delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Alla zona agricola,
intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT nella
versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma valido anche in precedenza, dev'essere
riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di politica
agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale
eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione
dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale
concernente la revisione parziale della LPT, del 22 maggio 1996, pubbl. in: FF
1996 III pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii).
4.3. Con terreni già edificati in larga misura ai sensi
dell'art. 15 lett. a LPT si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera
compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno,
direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di
superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Waldmann/Hänni, op. cit. ad art. 15 n. 23;
Flückiger/Grodecki, op. cit., ad
art. 15 n. 85-93; Zen-Ruffinen/
Guy-Ecabert, op. cit., n. 319).
5.La decisione del Consiglio di Stato merita conferma in merito a
tutti gli oggetti di contestazioni di cui si è detto (cfr. supra,
consid. 3), per i seguenti motivi.
5.1. L'ampliamento della zona edificabile NN (nucleo d'espansione) a Dongio riguarda
i quattro mapp. 262, 265, 266 e 267 che si situano nel comparto compreso tra il
fiume __________, la strada di servizio che delimita a sud il nucleo tradizionale
della piazza di __________ e l'area edificata prospiciente la strada cantonale.
Essi si inseriscono in una vasta area comprendente terreni tuttora adibiti ad
uso agricolo e inedificati. Le costruzioni presenti sui fondi interessati dal
cambiamento di destinazione deciso dal comune non appartengono al comparto
residenziale del nucleo tradizionale, delimitato nettamente su un lato dalla
piazza __________ e sugli altri lati da tre strade di servizio comunali, né tantomeno
a quello compatto sul fronte stradale. In particolare, la strada a sud del
comparto della piazza __________ distingue chiaramente la zona edificata del
nucleo dalla zona agricola sulla pianura, di pertinenza fluviale. Pure le
destinazioni degli edifici presenti sui fondi toccati dalla modifica
pianificatoria, di chiaro tipo rurale e accessorio, differiscono rispetto a
quelle residenziali tradizionali del tessuto del nucleo e dell'area edificata
lungo la strada cantonale. In tal modo, i requisiti per l'inserimento di questo
comparto nella zona edificabile NN come richiesto dal comune non sono dati,
alla luce delle condizioni restrittive imposte dall'art. 15 lett. a LPT
ricordate più sopra. Va inoltre ribadito che l'attribuzione della superficie in
oggetto alla zona edificabile non risponde nemmeno a una prevedibile necessità
di terreni fabbricabili urbanizzati entro quindici anni giusta l'art. 15 lett.
b LPT. Come rilevato nella decisione impugnata (cfr. consid. 3.5.1.a, pag. 19 e
segg.) il piano presentato per l'approvazione ha una contenibilità teorica che
permette il raddoppio della popolazione attuale, che però è rimasta stabile durante
l'ultimo ventennio (tra 410 e 450 abitanti). Detta conclusione vale sia in
riferimento al solo ex comune di Dongio, sia in riferimento all'intero comprensorio
del nuovo comune di Acquarossa. In entrambe le ipotesi, dunque, il comune
dispone di riserve in terreni edificabili che vanno oltre ogni presumibile e
ottimistico fabbisogno per lo sviluppo del comune per i prossimi qundici anni.
Invero, l'area in questione è di modeste dimensioni rispetto alla superficie
totale delle zone edificabili, per cui il suo inserimento in questa zona
potrebbe anche non portare a conseguenze significative da un profilo del
dimensionamento del piano. Ora, secondo costante giurisprudenza, le dimensioni
di un fondo non sono determinanti al riguardo, in quanto anche particelle di
modeste proporzioni contribuiscono ad ampliare o a ridurre un comparto
edificabile (DTF 116 Ia 236). La decisione del Consiglio di Stato di non approvare
quella comunale di estendere la zona edificabile NN ai fondi 262, 265, 266 e 267 in località Dongio merita dunque di essere
tutelata già per assenza dei requisiti dell'art. 15 LPT. A maggior ragione la
decisione impugnata deve essere confermata se si considera, come ha rettamente
rilevato anche il Governo (risoluzione impugnata consid. 3.5.3. lett. b, pag.
32), che quell'ampliamento intaccherebbe un comparto agricolo che il piano
direttore definisce quale zona SAC (cfr. schede 3.1. e 3.2. del piano direttore
1990) e svolge quindi un'importante funzione da questo punto di vista. Va
infine ribadita, giusta l'art. 16 LPT, la multifunzionalità della zona
agricola, accanto agli obiettivi prettamente agrari e fondiari della stessa,
indipendentemente dall'effettiva idoneità agricola allo sfruttamento dei fondi,
l'elemento produttivo non essendo essenziale per l'assegnazione di un fondo a
questa zona.
5.2. Anche per quanto riguarda l'ampliamento della zona edificabile di __________
valgono le medesime conclusioni espresse per la zona nucleo NN di Dongio. Il limite
del nucleo tradizionale di __________ delineato dal Governo nella decisione impugnata
comprende unicamente gli immobili che costituiscono il tessuto urbanistico più
tradizionale e compatto, oltre a limitate fasce di terreno al servizio delle
costruzioni. Rispetto al piano regolatore precedentemente in vigore, il
Consiglio di Stato si è limitato ad approvare un minimo ampliamento verso nord
e verso est del comparto della zona edificabile, laddove è stata inserita in
tale zona anche una fascia di terreno dei mapp. 65 e 857 oggi adibita a
giardino che fa da contorno alle costruzioni esistenti più a contatto con il
nucleo. In pratica, l'Esecutivo cantonale ha ridotto i limiti della zona del
nucleo tradizionale ricalcando la proposta comunale contenuta nel piano di
indirizzo del progetto di revisione del piano regolatore sottoposto per esame
preliminare al Dipartimento del territorio il 6 aprile 2000 e, da questo, sostanzialmente
condivisa. La decisione del Governo risulta corretta in applicazione dei principi
pianificatori di cui si è detto (cfr, supra, consid. 4). In effetti,
come si è potuto appurare anche durante il sopralluogo esperito da questo
Tribunale, il rustico e l'annesso ripostiglio sul mapp. 857 si trovano in
posizione più elevata e discosta rispetto alle altre costruzioni del nucleo,
edificate perlopiù secondo i criteri tradizionali di compattezza e contiguità.
Dal nucleo tradizionale queste costruzioni sono fisicamente e nettamente
separate dal giardino del mapp. 65, al punto di non poterle considerare, per
mancanza di relazione spaziale con il tessuto tradizionale, quale elemento
caratteristico del nucleo e a esso appartenente, e ciò nemmeno ai sensi dell'art.
15 lett. a LPT. Del resto, traspare dalla decisione del Comune forse più la
volontà di sanare un'attuale situazione edificatoria non propriamente chiara
che non la reale necessità di inserire anche questo territorio nella zona
edificabile del nucleo di __________. Nella fattispecie, a ragione il Governo
ha ulteriormente addotto che l'ampliamento della zona edificabile toccherebbe
un comparto ad alta valenza paesaggistica, incidendo nella zona agricola in
prevalenza vignata sovrastante il nucleo. Questo comparto svolge infatti da questo
punto di vista un'importante funzione, riconosciuta peraltro anche dal comune
che ne ha riproposto, come in vigenza del precedente piano regolatore, la sua
tutela mediante una zona di protezione del paesaggio (PA1; cfr. decisione
impugnata, consid. 3.5.1.d, pag. 24). Vi si aggiunga poi la considerazione che
alla zona pedemontana che sovrasta il nucleo di __________ è assegnata secondo
il catasto delle idoneità agricole, un'idoneità alla viticoltura e allo
sfalcio. Nell'ambito di una ponderazione globale degli interessi, oltre all'obiettivo
di interesse generale di impedire la formazione di zone edificabili troppo
vaste va dunque tutelata la decisione qui impugnata di non approvare l'estensione
della zona edificabile e di attribuire le aree interessate alla zona agricola,
intesa nel senso più ampio, espressamente sancito dall'art. 16 LPT. Anche in
questo caso, non è quindi nemmeno necessario valutare se, e in quale misura, i
fondi si prestano alla lavorazione agricola, non essendo l'elemento produttivo
essenziale per l'assegnazione di un fondo alla zona agricola. L'interesse
pubblico alla tutela del paesaggio e al contenimento della zona edificabile in
assenza di necessità appare in concreto preminente. La decisione adottata dal
Consiglio di Stato di attribuire i fondi alla zona agricola regge quindi ad una
valutazione globale degli interessi in gioco ed è senz'altro proporzionata.
5.3. Per la zona dei grotti il comune aveva deciso l'azzonamento in un unico comprensorio
(zona di correlazione dei grotti), all'interno del quale il comparto edificato
era stato inserito indistintamente in una specifica zona edificabile (zona dei
grotti) retta dall'art. 33 NAPR. In questa zona è esclusa la destinazione residenziale;
le costruzioni esistenti possono essere attrezzate unicamente per una funzione
di stabile per il tempo libero (grottino a occupazione temporanea), mantenendo
sostanzialmente la funzione originale di buona parte degli edifici esistenti.
Gli interventi, inoltre, devono salvaguardare tutti gli aspetti
storico-culturali, architettonici e paesaggistici e l'equilibrio ambientale.
Seppur condivisa nei contenuti, proprio a tutela dei contenuti tipologici che
il comune intendeva preservare, con la decisione impugnata il Consiglio di
Stato ha inserito la zona dei grotti e la relativa zona di correlazione in una
zona di protezione nel piano del paesaggio (art. 17 LPT), al di fuori del
territorio edificabile comunale. Inoltre, la zona dei grotti è stata limitata
al comparto effettivamente occupato da edifici aventi le caratteristiche che
giustifichino l'azzonamento di un comparto ritenuto di valore
storico-culturale. Il Consiglio di Stato in buona sostanza riportato la zona
dei grotti all'estensione già prevista per la medesima zona nel precedente
piano regolatore, mentre il territorio escluso da tale comparto, ossia il rimanente
territorio non boschivo, è stato attribuito d'ufficio alla zona agricola, pur
rimanendo parte integrante della zona di correlazione.
5.3.1. Il ricorrente non contesta l'inserimento della parte settentrionale
della zona dei grotti nel piano del paesaggio quale zona di protezione, da esso
espressamente condivisa. Censura tuttavia l'esclusione del comparto più a sud
dalla zona dei grotti e l'inserimento d'ufficio nella zona agricola, operato
dall'Esecutivo cantonale. Ritiene che solo con un'unica, identica regolamentazione
di questo territorio si possa valorizzare in modo adeguato e efficace il
paesaggio attorno ai grotti più tradizionali. Inoltre, sempre a mente del
comune, il comparto attribuito alla zona agricola dal Consiglio di Stato mal si
presterebbe ad uno sfruttamento agricolo.
5.3.2. Le considerazioni del comune ricorrente non possono essere seguite. Come
si è appurato anche durante il sopralluogo esperito, il comparto in esame si
presenta suddiviso in un insieme edificato in modo compatto, dove si trovano i
grotti tradizionali, e in una fascia di terreno adiacente dove le costruzioni
sono più rade e spaziate tra di loro, alla quale si accede da una stradina più
a monte rispetto alla via di accesso a valle dei grotti. Se da un lato il
valore storico, culturale e paesaggistico dei grotti non è contestabile, da un
altro lato la parte più a sud del comparto non presenta caratteristiche tali da
giustificare il suo inserimento in una zona di protezione ai sensi dell'art. 17
LPT per la particolare bellezza del suo paesaggio o per la caratteristica del
sito come rettamente rilevato nella decisione qui oggetto di giudizio. Del
resto, il comune nemmeno tenta di contestare tale fatto, limitandosi ad
asserire che anche i dintorni dei grotti dovrebbero seguire la stessa sorte
della rimanente parte del comprensorio, tanto più che non presenterebbero
alcuna tipologia agricola da giustificare l'inserimento in zona agricola. A
questo proposito si ricorda nuovamente che lo scopo della zona agricola è molteplice
e non dipende tanto dalla possibilità effettiva di sfruttare a livello agricolo
i fondi inseriti in tale zona. Infine, si rileva che l'intera zona dei grotti
di Dongio è interessata da un pericolo più o meno alto di crollo di roccia, per
cui anche per questo motivo è escluso un suo inserimento nella zona
edificabile. La decisione del Consiglio di Stato, che nell'ambito di una più
ampia valutazione degli interessi in gioco attribuisce la parte meridionale
della zona grotti alla zona agricola, resiste alle critiche ricorsuali e dev'essere
confermata.
5.4. La decisione impugnata non viola quindi il diritto, l'esclusione dalla
zona edificabile dei tre comparti in questione essendo conforme ai principi
pianificatori e non costituisce nemmeno lesione dell'autonomia comunale,
peraltro nemmeno sostenuta dal ricorrente.
6.In esito a quanto precede, il ricorso deve essere interamente respinto. La soccombenza del comune imporrebbe il prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Siccome il comune è intervenuto in veste di ente pianificante e non per difendere suoi particolari interessi pecuniari, si giustifica rinunciare al suo prelievo. Dato l'esito non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36 Cost., 15 e segg. LPT, 3 OPT, 28, 31 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso del comune di Acquarossa è respinto.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario