Incarto n.
90.2007.55

 

Lugano

3 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Matteo Cassina

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sull'istanza 29 maggio 2007 di restituzione in intero di

 

 

 

RI 1

 

 

in relazione alla

 

 

 

risoluzione __________ __________ 2007, con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di PI 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     Con risoluzione __________ __________ 2007, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di PI 1.

 

 

B.     Con istanza 29 maggio 2007 RI 1 ha chiesto al tribunale una proroga di una settimana del termine di ricorso indicato nella pubblicazione della decisione citata all'albo comunale e scadente il 25 maggio 2007. Egli intendeva così poter inoltrare alcune osservazioni. A sostegno della propria richiesta l'istante comunicava di essere rincasato il 29 maggio 2007 "da un periodo di cura all'estero a causa di una serie di infortuni occasionatomi dalla rottura di una spalla e da gravi disturbi cardiaci  ".

 

 

C.    Su richiesta del tribunale di meglio specificare i fatti, con scritto 2 giugno 2007 il ricorrente ha comunicato quanto segue: "[…] Sono partito il 25 aprile 2007 per l'accennata cura all'estero e ciò ad __________ -Terme […] e sono ritornato al mio domicilio in data 28 maggio u.s. Recandomi presso il Municipio ho constatato esposto all'albo comunale il dispositivo che prevedeva la pubblicazione […] con inizio al 26 aprile e termine di un mese […] e ciò per il giorno 25 maggio 2007. […] La cura (fangoterapia-fisioterapia-massaggi e piscina) riguardava appunto l'infortunio al braccio e spalla all'inizio dell'estate 2006 con conseguente operazione presso l'Ospedale __________ e susseguente periodo di riabilitazione di un mese presso la clinica __________. In seguito presso ancora l'Ospedale __________ e successivamente presso la clinica __________ a seguito di disturbi cardiaci di una certa gravità e ciò nei mesi di dicembre - gennaio u.s. (aritmia cardiaca e probabile incrostazione di una valvola del cuore, problema quest'ultimo rientrato a seguito di una coronografica, mentre con lo stesso intervento mi veniva diagnosticata la chiusura di un Bypass coronarico eseguito nell'anno 1989 che si era recentemente otturato.".

 

 

D.    Dalla decisione __________ __________ 2007 che l'istante vorrebbe impugnare se messo a beneficio della restituzione del termine, si evince che la stessa gli è stata notificata a mezzo raccomandata. Una verifica effettuata dal tribunale tramite il numero della raccomandata (Track & Trace) ha permesso di accertare che la decisione è stata spedita il 23 marzo 2007 e notificata all'istante il 26 marzo successivo. Alla luce di quanto precede il tribunale, impregiudicata una decisione del merito, ne ha reso edotto il ricorrente con scritto 6 giugno 2007 e gli ha assegnato un termine di 10 giorni per comunicare se intendeva mantenere la domanda. Il termine è trascorso inutilizzato.

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, che sarebbe competente per decidere sull'atto ricorsuale omesso (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 12 m. 2 e rinvî) è senz'altro data (art. 12 cpv. 1 PAmm combinato con l'art. 39 cpv. 1 LALPT). La domanda viene decisa senza contraddittorio (art. 12 cpv. 1 PAmm).

 

 

2.La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 PAmm). Giusta l'art. 137 del codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC) la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o chiedere un rinvio, perché senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a), ma anche nel caso in cui l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto ad un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b). La restituzione in intero contro il lasso dei termini dev'essere chiesta entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 139 CPC). Se l'istanza è accolta, l'atto omesso dovrà essere compiuto entro il termine fissato dal giudice (art. 140 cpv. 2 CPC).

 

 

3.Nel caso concreto, come visto l'istante chiede di essere messo al beneficio della restituzione in intero poiché afferma di non aver potuto inoltrare il ricorso a causa di un ricovero per cura all'estero. La domanda non può essere accolta per i motivi che seguono.

 

3.1. Come visto sopra, l'accertamento esperito dal tribunale ha permesso di constatare che la decisione __________ __________ 2007 del Governo è stata notificata ad RI 1 il 26 marzo successivo. Il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il 27 marzo 2007, giungendo a scadenza (tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali, art. 13 lett. a PAmm) giovedì 10 maggio 2007. Nel proprio scritto, l'istante prende come riferimento il termine della pubblicazione della decisione all'albo comunale. A torto, in quanto egli non può prevalersene, poiché la decisione gli era stata già notificata a mezzo raccomandata. Il termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione, indicato al punto 6 del dispositivo della decisione __________ __________ 2007, è invece applicabile solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore da parte del Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale la l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1), ma che per questo stesso motivio in materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, com'è il caso di RI 1, ha invece ricevuto personalmente la decisione, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 5 della decisione __________ __________ 2007 ricorda espressamente al comune ed ai già ricorrenti in prima istanza cui è stata intimata la decisione in rassegna, il termine di trenta giorni dalla notificazione per aggravarsi dianzi a questo tribunale.

 

3.2. Alla luce di quanto precisato sopra, i requisiti posti dall'art. 137 CPC non sono in concreto adempiuti e l'istante non può infatti invocare con successo nessuno dei due casi previsti.

 

3.2.1. Innanzitutto, RI 1 non può appellarsi a quanto previsto dall'art. 137 lett. a CPC, poiché egli non ignorava la scadenza del termine senza sua colpa. Infatti, la notificazione era avvenuta regolarmente il 26 marzo, vale a dire oltre un mese prima della sua partenza per la cura termale il 25 aprile, tant'è che l'invio raccomandato è stato consegnato al suo domicilio (cfr. verifica Track & Trace). D'altronde, come visto sopra, il dispositivo era chiaro ed indicava il termine di ricorso. La notifica non è stata nemmeno così tardiva da renderne impossibile l'osservanza: nel caso concreto egli disponeva, trattandosi di un termine fissato in giorni e nella legge, di trenta giorni per inoltrare ricorso, che nel caso concreto erano inoltre sospesi per le ferie giudiziarie pasquali. Tra il tempo della notificazione e quello della partenza egli avrebbe non solo fatto a tempo a compiere tempestivamente l'atto omesso, ma pure a conferire un mandato in tal senso, qualora fosse stato effettivamente impedito nel procedere egli stesso.

 

3.2.2. RI 1 non può però nemmeno sostenere con successo di essersi trovato nel caso previsto dall'art. 137 lett. b CPC, ossia di essere stato impedito a compiere l'atto omesso in tempo utile a causa di un fatto grave, che non poteva essere evitato. La durata e l'intensità dell'impedimento vanno esaminate concretamente. Il semplice fatto che un impedimento intervenga durante la decorrenza di un termine non giustifica un'automatica restituzione dei termini: l'impedimento deve essere stato tale da non permettere di rispettare il termine in questione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 9 e giurisprudenza ivi citata). La malattia può essere un caso di impedimento, ma a condizione che il quadro clinico sia tale da impedire al ricorrente di agire oppure di dare disposizioni per agire, come i casi di incoscienza o immobilizzazione continuate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 13). Costante giurisprudenza stabilisce, in fine, che la degenza costituisca un fatto grave giustificante, solo se l'infermità è di natura tale da impossibilitare il conferimento di un mandato (RDAT 1981, n. 29; GAT/351). Inoltre, la giurisprudenza richiede che chi si assenta all'estero anche solo per vacanze organizzi i propri affari, prima della partenza. In pratica una simile assenza può giustificare una restituzione in intero solo quando l'assenza è dovuta ad una partenza imprevista (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 22). Ora, in base a quanto spiegato, la situazione descritta dall'istante non permette di accogliere la richiesta di restituzione in intero. Come dichiarato dall'istante stesso, egli è partito per la cura un mese dopo la notificazione della decisione. La pregressa situazione di salute dell'istante, per quanto seria e della quale il tribunale non ha motivo di dubitare, nulla muta all'esito della presente: la situazione descritta da RI 1 non adempie a nessuno di questi requisiti. Non sussistono pertanto i presupposti per una restituzione in intero.

 

 

4.      Stando così le cose, l'istanza di restituzione in intero non può, essere accolta. La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L'istanza respinta.

 

 

2.La tassa e le spese di giustizia, di complessivi fr. 500.- (cinquecento), sono posti a carico dell'istante.

 

 

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario