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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 13/14 agosto 2007 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 26 giugno 2007 (n. 3297) con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del Comune di Castel San Pietro, sezione Monte; |
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viste le risposte:
- 13 settembre 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- 16 ottobre 2007 del municipio di Castel San Pietro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario del mapp. 224 di Castel San Pietro, sezione Monte (già comune di Monte), ubicato in località Quadrotto, fuori dalla zone edificabile prevista dal locale piano regolatore. Sul fondo, prativo, di complessivi mq 886, insiste un fabbricato di 74 mq (sub. A).
B. a. Nella seduta del 20 novembre 2000 l'assemblea del già comune di Monte - frattanto aggregato al comune di Castel San Pietro - ha adottato una variante del piano regolatore relativa all'inventario degli edifici ubicati fuori delle zone edificabili. L'edificio al sub. A del mapp. 224, inventariato al n. 64, è stato classificato quale "rilevato 4". RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato contro quella deliberazione, chiedendo che il fabbricato in discussione potesse essere utilizzato come residenza primaria.
b. Con risoluzione 17 dicembre 2002 (n. 6120) il Consiglio di Stato ha approvato la variante. Esso non ha tuttavia approvato l'art. 49.3.4. delle NAPR proposto dal comune, secondo cui "l'utilizzazione a scopo di residenza primaria, se non prevista nelle tabelle delle valutazioni, è esclusa". Il comune non aveva infatti ancora provveduto ad individuare gli edifici che potevano beneficiare di questa possibilità, rendendo inapplicabile la disposizione. Il Governo ha quindi invitato il comune a presentare una variante del piano regolatore volta ad stabilire quali edifici avrebbero potuto essere utilizzati per la residenza primaria ed a permettere, di conseguenza, di approvare la norma in oggetto (cfr. ris. cit., pag. 7 e 10).
Il ricorso di RI 1 è quindi stato dichiarato privo di oggetto. Il Governo ha comunque precisato che l'utilizzazione dell'edificio del ricorrente quale residenza primaria non sarebbe dipesa unicamente da quanto stabilito dalle valutazione che il comune si accingeva ad effettuare, ma anche dall'applicazione dell'art. 24 LPT (cfr. ris. cit., pag. 9 seg.).
C. a. Nelle seduta straordinaria del 16 febbraio 2004 l'assemblea del già comune di Monte ha adottato alcune varianti del piano regolatore. Tra queste figurava anche la completazione della valutazione degli edifici situati fuori delle zone edificabili, attraverso la quale è stata ammessa, per quattro costruzioni, la possibilità di utilizzazione come residenze primarie; tra queste costruzioni figurava il sub. A del mapp. 224 (cfr. proposta di nuovo art. 50 NAPR).
b. Con risoluzione 26 giugno 2007 (n. 3297) il Consiglio di Stato ha approvato la variante relativa agli edifici fuori delle zone edificabili, spostando tuttavia il testo relativo dall'art. 50 NAPR, proposto dal comune, all'art. 49.3.4. NAPR (cfr. ris. impugnata, pag. 12 seg.). Il Governo ha tuttavia negato l'inserimento, tra i fabbricati che avrebbero potuto essere impiegati come residenza primaria, del sub. A del mapp. 224. La costruzione, classificata come "rilevato 4", era stata autorizzata come stalla con fienile e locale caseificio con licenza edilizia 17 marzo 1985, per cui un cambiamento della funzione non poteva entrare in linea di conto (cfr. ris. impugnata, pag. 10 seg.).
D. a. Con ricorso 13 agosto 2008 RI 1 insorge innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, chiedendo l'approvazione della proposta comunale, che gli permetterebbe di adibire a residenza primaria il fabbricato al sub. A del mapp. 224. Il ricorrente afferma che l'edificio, provvisto di acqua, luce ed accesso stradale, non serve più a scopi agricoli; necessita inoltre alla sua famiglia per scopo di residenza primaria. Si duole di una violazione del principio di uguaglianza e di quello della proporzionalità.
b. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede la reiezione dell'impugnativa, mentre che il comune di Castel San Pietro ne postula l'accoglimento. Dei relativi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato, in diritto
1. La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). L' impugnativa è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. In Ticino vi è un numero considerevole di edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi, risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi, pertanto, può essere opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo, naturalmente, i casi in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte, un cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di destinazione diventa, pertanto, una misura che permette, da un lato, la conservazione dell’edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse necessarie per la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del piano direttore 8.5, nella versione approvata e modificata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, capitolo "Situazione: problematiche, conflitti").
2.2. Dal punto di vista del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv. 2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale disposizione:
"2. I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e
d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
3. Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se:
a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore;
b. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;
d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario;
e. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe non è minacciata;
f. non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT)."
Non è lecito eludere il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione restrittiva concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art. 39 cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato solo quando l'interesse pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione; d'altro canto, la regolamentazione in esame, nel suo insieme, non può essere applicata in modo così intenso da mettere in discussione il principio stesso della separazione. L'essere degno di tutela e la messa sotto protezione non devono costituire, dunque, un pretesto per giustificare una modifica dell'utilizzazione inammissibile giusta l'art. 24 LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze sufficientemente elevate ai paesaggi ed agli edifici sia per quanto concerne il riconoscimento della dignità di protezione, sia per quanto concerne l'intensità della messa sotto protezione.
2.3. Nel Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad assicurare la gestione e la protezione del territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la valorizzazione di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del coordinamento").
Nella versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e dallo stesso modificata, questo strumento elenca in primo luogo i criteri per la delimitazione dei paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata una messa sotto protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto protezione non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale, infine le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.
La scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a tale scopo - i comuni (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2. Livello comunale").
Questi devono anzitutto preparare la decisione sulla protezione dei paesaggi degni di protezione, definendo il territorio che non può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici, per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale), allestendo l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona edificabile, raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali elementi storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture e i servizi esistenti.
Sulla scorta di tali elementi conoscitivi i comuni:
· decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso della scheda e ne delimitano, se del caso, il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco;
· decidono quali edifici, all'interno di questo perimetro, proteggere;
· indicano gli edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo;
· definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio;
· definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici.
La scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa, nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi nel perimetro dei paesaggi protetti.
Com'è a più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio federale, del 14 novembre 2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza, un'eccellente base per le ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra 3).
L'inventario serve, quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione e quali non lo sono se-condo la classificazione definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal Dipartimento del territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere (cfr. allegato al testo della scheda approvata dal Consiglio federale "Indicazioni operative complementari", cifra 2b).
Alla catalogazione degli edifici effettuata in sede di inventario deve, tuttavia, far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare quali paesaggi, potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti sotto tutela e quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in questi paesaggi, siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti, della designazione delle costruzioni protette e delle relative disposizioni di protezione nel piano del paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5, capitolo "Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale").
L'autorità cantonale ha frattanto posto in consultazione, a questo scopo, un apposito piano di utilizzazione cantonale (PUC-PEIP), il quale riporta negli elaborati grafici il limite dei paesaggi con edifici e impianti protetti per tutti i 22 comprensori in cui è stato suddiviso il Cantone, che i singoli comuni dovranno riportare nei rispettivi piani del paesaggio; il piano in rassegna prevede delle apposite norme di attuazione, volte a sostituire quelle comunali (cfr. deposito del PUC-PEIP nel periodo 29 maggio – 28 giugno 2006).
L'elaborazione delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta, pertanto, per legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al cambiamento di destinazione degli edifici che questo strumento designa come protetti, ossia meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra 2.453.1). Come spiega il rap-porto d’esame allestito dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale alla cifra 2.464.1, la modificazione della destinazione di un edificio che nell’inventario è stato assegnato segnatamente alla categoria “meritevole 1a” (circa le classificazioni si veda il considerando 2.4. che segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti ulteriori fasi:
· il paesaggio, nel quale è situato, deve essere effettivamente stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti gli interessi;
· l’edificio medesimo deve essere stato posto sotto protezione siccome elemento irrinunciabile di quel paesaggio;
· nell’ambito della procedura d’autorizzazione relativa al cambiamento d’utilizzazione dell’edificio, la messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve rivelarsi giustificata e le altre condizioni della legislazione federale, cantonale e comunale devono essere soddisfatte.
2.4. L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 75 cpv. 3 LALPT). Gli edifici vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
1. Edifici meritevoli di conservazione:
a) edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la trasformazione (cambiamento di destinazione);
b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico - ambientali;
c) edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;
d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;
2. Edifici diroccati non ricostruibili:
edifici diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione;
3. Edifici rustici già trasformati:
edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;
4. Altri edifici rilevati:
tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali.
2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente, sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3. 3.1. L'edificio in discussione, eretto vent'anni fa dal ricorrente per scopi agricoli, è stato semplicemente, ma correttamente, classificato quale "rilevato 4". Non fa pertanto parte, già per scelta del comune, di quegli edifici che entrano in linea di conto per essere protetti, in quanto elementi tipici del paesaggio in cui si trovano, com'è invece il caso per quelli classificati come meritevoli di conservazione (categoria "meritevole", nelle varie sottocategorie da 1a a 1d ed eventualmente categoria "trasformato 3"). Di conseguenza, il fabbricato in discussione non ricade nemmeno nel campo di applicazione dell'art. 39 cpv. 2 e 3 OPT e delle specifiche normative adottate rispettivamente in via di adozione a livello comunale e cantonale finalizzate a mettere sotto protezione ben determinati edifici ubicati fuori delle zone edificabili e permettere, per alcuni, il cambiamento di funzione (in residenza). Come rammenta la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore (pag. 4 in fine), questi edifici inventariati, ma non protetti, sono assoggettati alla normativa federale generale applicabile alle costruzioni fuori delle zone edificabili, segnatamente agli art. 16a, 22, 24-24d e 37a LPT ed inoltre alle norme per la tutela del paesaggio (protetto o non) in cui dovessero trovarsi. Di conseguenza, un eventuale cambiamento di destinazione dell'edificio in parola dovrebbe essere esaminato e deciso, se dovesse porsi il problema, esclusivamente nell'ambito di una procedura di rilascio di una licenza edilizia ed inoltre, del pari, esclusivamente sulla scorta della testé citata, restrittiva legislazione di ordine generale. L'assemblea del comune di Monte, frattanto aggregato al comune di Castel San Pietro, non poteva di conseguenza in alcun modo determinarsi sulla possibilità, per gli edifici inventariati nella categoria "rilevato 4", di essere adibiti a residenza (primaria o secondaria, poco importa). Già per questo motivo il gravame di RI 1 dev'essere respinto e la risoluzione governativa, che ha negato l'approvazione a questa proposta per quanto concerneva l'edificio di proprietà dell'insorgente, confermata.
3.2. Il Consiglio di Stato ha tuttavia approvato la decisione del comune di prevedere, per tre altre costruzioni, la possibilità di utilizzazione come residenze primarie, negando l'inserimento, tra i fabbricati che avrebbero potuto essere impiegati a questo fine, del solo sub. A del mapp. 224, di proprietà del ricorrente. Invano però quest'ultimo si appella al principio di uguaglianza per tentare di comunque spuntare un esito favorevole del suo ricorso.
Intanto, nel solco di quanto illustrato in precedenza, va sempre tenuto presente che gli inventari degli edifici situati fuori dalle zone edificabili fungono semplicemente quale base per l'ulteriore pianificazione e non costituiscono la sede per decidere in merito al tipo di utilizzazione ed alle modifiche ammissibili per gli edifici inventariati; un'attribuzione, in sede di inventario, di un determinato fabbricato ad una precisa categoria non potrebbe comunque sia supplire all'eventuale assenza dei permessi edilizi che dovessero risultare necessari a questo scopo rispettivamente la sua non attribuzione a tale categoria non pregiudicherebbe gli effetti di quei permessi di cui il proprietario disporrebbe rispettivamente potrebbe conseguire.
Ciò premesso, va subito detto che due dei tre menzionati edifici sono stati inseriti nella categoria "trasformato 3": possono, di conseguenza, prestarsi a protezione e, pertanto, anche a un cambiamento di destinazione (cfr. il rapporto d'esame dell'ufficio federale dello sviluppo territoriale 14 novembre 2001 citato, cifra 2.464.1, pag. 23, che precisa i contorni di questa possibilità).
L'edificio inventariato al n. 109 è invece stato inserito, al pari di quello del ricorrente, nella categoria "rilevato 4". Per questo edificio il Consiglio di Stato ha tuttavia condiviso la proposta del comune di permettere l'utilizzo come residenza primaria, in quanto già impiegato a scopo residenziale all'entrata in vigore della LPT, 1° gennaio 1980. Requisito che non era invece adempiuto per l'edificio n. 64, di proprietà del ricorrente, che non era adibito a scopo residenziale, ma agricolo. Ora, in realtà, sulla scorta di quanto sopra spiegato (consid. 3.1. che precede), in nessun caso si poteva prevedere questa possibilità, in sede di approvazione dell'inventario degli edifici ubicati fuori delle zone edificabili, per le costruzioni inserite nella categoria "rilevato 4": quindi nemmeno per l'edificio n. 109. L’insorgente non può tuttavia esigere di essere trattato come il proprietario di quest'ultimo fabbricato. Difatti, com’è noto, dall'art. 8 Cost. non deriva un diritto all'uguaglianza di trattamento nell'illiceità (DTF 122 II 446 consid. 4a). Rimane riservato il caso eccezionale, in cui viene dimostrata l'esistenza di una prassi illegale, che non lede interessi preponderanti, dalla quale l'autorità non intende scostarsi (DTF 127 I 1 consid. 3a). Nel caso in esame, non si è però in presenza di una prassi illegittima, ma di un caso isolato, che oltretutto - sulla scorta di questa sentenza - non potrà ripresentarsi in futuro.
Va ulteriormente rilevato, a discapito dell'insorgente, che il suo edificio inventariato al n. 64 è il solo, tra i quattro appena menzionati, che viene a trovarsi - secondo il piano del paesaggio comunale - nella zona agricola SAC, per cui nemmeno se fosse classificato tra quelli meritevoli di protezione potrebbe conseguire, nell'ambito di una procedura di rilascio della licenza edilizia, un cambiamento della destinazione in residenza primaria in applicazione degli art. 39 cpv. 2 e 3 OPT (cfr. consid. 2.3, pag. 6).
3.3. Pure inconferente appare, infine, l'appello al principio della proporzionalità: com'è stato spiegato (cfr. consid. 2.3, pag. 5) non è lecito eludere il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione restrittiva concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art. 39 cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato solo quando l'interesse pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione. Premessa che però non si avvera, di tutta evidenza, per i numerosi edifici che sono sparsi sul territorio non fabbricabile del Cantone e che, nell'ambito dell'inventario, sono semplicemente stati "rilevati", come ben si desume già dalla denominazione della loro classificazione.
4. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;
dichiara e pronuncia
1. ll ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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; Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, 3003 Berna.
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario