Incarto n.
90.2007.83

90.2007.84

90.2007.85

Lugano

2 maggio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi del

 

 

 

·     RI 1
del 20 agosto 2008

 

·     __________, __________,
del 27/28 agosto 2008

 

·     __________, __________,
del 29/30 agosto 2008

 

 

contro

 

 

 

 

la risoluzione 26 giugno 2007 (n. 3297) con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del Comune di Castel San Pietro, sezione Monte;

 

 

 

 

 

viste le risposte:

- 13 settembre 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

- 15 ottobre 2007 del municipio di Castel San Pietro;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                                  A.   a. Nella seduta straordinaria del 16 febbraio 2004 l'assemblea del già comune di Monte - frattanto aggregato al comune di Castel San Pietro - ha adottato alcune varianti del piano regolatore. Con risoluzione 26 giugno 2007 (n. 3297) il Consiglio di Stato le ha approvate. Il Governo ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie ed ha inoltre modificato d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti.

 

                                         b. Per quanto qui interessa, il Governo, sulla base dei preavvisi negativi dei suoi servizi, non ha approvato la modifica del piano del traffico, inserita nel piano dei contenuti, protezioni e utilizzazioni 1:5000 (piano 1, anno 2004), che prevedeva la pianificazione di una pista agricola-forestale per la gestione delle aree libere e dei boschi situati nella parte alta del proprio territorio (cfr. ris. impugnata, pag. 8 seg.). In sintesi, il Governo ha ritenuto, da un lato, che non sussistevano interessi agricoli o forestali tali da legittimare la pianificazione della pista, in vista della sua realizzazione; dall'altro, che la salvaguardia degli interessi naturalistici e paesaggistici del comprensorio interessato, contemplato dal piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso (PUC-MG), assumesse un'importanza preminente rispetto al beneficio arrecato dall'esecuzione dell'opera.

 

 

                                  B.   a. Con ricorso 20 agosto 2008 il RI 1 insorge innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa chiedendo, in via principale, l'approvazione della variante in discussione, in via subordinata che gli atti vengano ritornati al dipartimento del territorio per l'attivazione di una procedura di correzione del tracciato delle piste conformemente alle indicazioni contenute in una planimetria allegata al gravame quale doc. H.

 

                                         Il ricorrente ritiene la proposta rispettosa del diritto e adeguata. Il diniego di approvazione della stessa costituisce pertanto, a suo giudizio, una lesione dell'autonomia di cui beneficia nel pianificare il suo territorio.

 

                                         b. Con ricorsi separati, del 27/28 e 29/30 agosto 2008 rispettivamente, i patriziati di __________ e di __________ insorgono dinanzi al tribunale a sostegno del gravame del comune.

                                     

                                         c. La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede la reiezione di tutte le impugnative. Dei relativi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.

 

 

Considerato,                   in diritto

 

                                   1.   La competenza del tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. a rispettivamente c LALPT). Le impugnative sono dunque ricevibili in ordine. Possono essere decise sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

 

                                         Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d’ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

 

 

                                   3.   I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). La foresta non è invece, di principio, oggetto della pianificazione territoriale; può essere sfruttata soltanto come foresta (Messaggio del Consiglio Federale a sostegno della LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È quanto confermano gli art. da 11 a 13 LFo e 18 cpv. 3 LPT. Secondo l’art. 12 LFo l'inclusione di una foresta in una zona di utilizzazione è di conseguenza subordinata ad un permesso di dissodamento (cfr. RDAT I-1999 n. 82 consid. 7; cfr. per le eccezioni RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4). Questo principio ritorna applicabile anche quando il piano di utilizzazione è adottato in vista della costruzione di una strada che non sia forestale (DTF 122 II 81 consid. 6d, ee, 91). Da qui la necessità di coordinare la procedura pianificatoria con quella di dissodamento (art. 25a LPT; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 73 ad art. 25a).

 

 

                                   4.   4.1. Il comune propone l'inserimento nel piano del traffico di una pista agricola-forestale per la gestione delle aree libere e dei boschi situati nella parte alta del proprio territorio: senza la stessa - si legge nel messaggio municipale 1/2004 del 20 gennaio 2004 (pag. 2) - questo settore sarebbe votato all'abbandono. La pista, il cui costo è preventivato in circa 1.8 milioni, presenta una lunghezza di 5 km ed una larghezza di m 2.5. Il suo tracciato è stato studiato da un ingegnere forestale, tenendo in considerazione  - secondo quanto vien specificato nel rapporto di pianificazione (pag. 8) - le osservazioni formulate dal dipartimento del territorio nell'esame preliminare, in particolare per quanto concerne la salvaguardia delle vie storiche, l'inserimento nel terreno ed il rispetto delle aree soggette a dissesto idrogeologico. Purtroppo - prosegue il rapporto di pianificazione (ibidem) - non è stato possibile intraprendere la pratiche per ottenere il dissodamento prima dell'adozione della variante da parte dell'assemblea comunale, essendo imminente l'aggregazione del comune di Monte con quello di Castel San Pietro (cfr. anche il messaggio cit., ibidem).

 

                                         4.2. Com'è già stato ricordato in fatto, il Governo, sulla base dei preavvisi negativi dei suoi servizi (ufficio della natura e del paesaggio, sezione forestale e sezione dell'agricoltura), non ha approvato la variante ritenendo vuoi che non sussistevano interessi agricoli o forestali tali da legittimare la pianificazione della pista, in vista della sua realizzazione, vuoi che la salvaguardia degli interessi naturalistici e paesaggistici del comprensorio interessato, contemplato dal piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso (PUC-MG), assumeva un'importanza preminente rispetto al beneficio arrecato dall'esecuzione dell'opera.

 

Com'era stato osservato dalla sezione forestale nella presa di posizione 6 novembre 2006 all'intenzione del Consiglio di Stato, da quest'ultimo ripresa nella risoluzione impugnata (pag. 8 seg.), in considerazione del modesto interesse forestale dell'opera, la sua realizzazione sarebbe comunque sia subordinata ad un permesso di dissodamento. È quanto ha esplicitamente ammesso ed ammette, del resto, il comune ricorrente (cfr. il rapporto di pianificazione e il messaggio citati; inoltre il ricorso, pag. 7). Ferme queste premesse, è giocoforza rilevare una disattenzione dell'obbligo di coordinare la procedura di approvazione della variante di piano regolatore con quella dissodamento, che non è ancora stata introdotta a tutt'oggi. Già per questo semplice motivo il diniego di approvazione della variante di piano regolatore sancito dal Consiglio di Stato dev'essere confermato ed i ricorsi respinti in toto, per quanto attiene sia alla domanda principale, che a quella subordinata, senza dover entrare nel merito degli argomenti invocati dagli insorgenti. Al comune di Castel San Pietro rimane riservata la facoltà di riproporre la variante in discussione, coordinando la procedura di pianificazione con quella di dissodamento.

 

 

                                   5.   Il tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio a carico degli enti pubblici ricorrenti (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   l ricorsi sono respinti.

 

 

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

.

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario