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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 15 maggio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 16 aprile 2008 (n. 1953), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del comune di Sonvico; |
viste le risposte:
- 17 giugno 2008 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
- 24 giugno 2008 del municipio di Sonvico;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario del mapp. 214 di Sonvico, un fondo di 840 mq e di forma rettangolare, situato a valle della strada comunale (strada de Verscior) dalla quale si accede al comparto di Boze-Verscior. Attualmente il mappale è inedificato e, secondo il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato l'8 febbraio 1983, non fa parte della zona edificabile ed è attribuito alla zona agricola.
B. Nella seduta del 30 maggio 2006 il consiglio comunale di Sonvico ha adottato alcune varianti del piano regolatore. In quella sede, per quanto qui interessa, l'autorità comunale ha approvato l'ampliamento della zona edificabile in località Boze-Verscior e ha assegnato tra gli altri anche il fondo di RI 1 alla nuova zona edificabile semi estensiva (Re). Nel contempo, lungo tutto il fronte stradale della particella n. 214, per una ventina di metri, il comune ha previsto uno slargo allo scopo di realizzare un'area di scambio veicolare.
C. La decisione comunale è stata oggetto di impugnativa da parte di RI 1. Il Consiglio di Stato, con decisione del 16 aprile 2008, ha approvato le varianti pianificatorie adottate dal comune e nel contempo ha respinto il ricorso dell'insorgente. Premesso come la soluzione proposta dal comune non fosse l'unica atta a garantire un'adeguata circolazione strada all'interno del nuovo comparto edificabile, il Governo ha ritenuto ossequiati i principi pianificatori applicabili alla fattispecie e ha negato ogni impedimento per l'accesso alla proprietà privata, considerato che l'opera viaria sarebbe costituita unicamente da un allargamento del campo stradale, libero da opere costruttive. I dettagli per l'accesso alla proprietà saranno comunque oggetto di discussione al momento dell'elaborazione del progetto definitivo.
D. RI 1 è insorto contro la decisione del Consiglio di Stato dinanzi a questo Tribunale con ricorso del 15 maggio 2008. Chiede in via principale di abbandonare il vincolo imposto sul suo fondo e, in via subordinata, di spostare la piazza di scambio a cavallo dei mapp. 214 e 215. In sintesi, egli ritiene che non vi sarebbe alcun interesse alla realizzazione della piazza di scambio, poiché attualmente la strada comunale avrebbe già un calibro sufficiente e la visibilità per quel tratto sarebbe buona. Inoltre, una piazza di scambio potrebbe, se del caso, essere ricavata sulla proprietà dirimpetto (mapp. 205), dove esiste già un accesso ad alcuni posteggi privati, assai arretrati dalla strada comunale. Per questi medesimi motivi la decisione impugnata è contestata anche dal profilo della proporzionalità. Il ricorrente ribadisce inoltre le difficoltà di accesso alla proprietà in caso di formazione dell'opera così come prevista dal comune, con la necessità di costruire anche dei muri di sostegno sul suo fondo, visto il livello inferiore del terreno rispetto alla strada comunale soprastante. Se mai dovesse essere confermata la necessità di prevedere un'area di scambio, il ricorrente chiede che la stessa sia pianificata a cavallo tra i mapp. 214 e 215, ciò che permetterebbe di evitare un eccessivo sacrificio a un unico proprietario.
E. Il municipio di Sonvico e la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità hanno chiesto la reiezione del ricorso.
F. Il 25 marzo 2008 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo, in occasione dei quali le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1). La legittimazione del ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge
federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),
il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il
piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000
(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999
n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3,
109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica
d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L'ente pubblico deve inoltre equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino, lo Stato provvede alla pianificazione delle strade cantonali, cioè di quelle di importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1 legge sulle strade, del 23 marzo 1983; Lstr; RL 7.2.1.2). I comuni provvedono invece alla pianificazione delle strade locali nell'ambito del piano regolatore (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 3 Lstr). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporti pubblici e privati.
4.Il consiglio comunale di Sonvico ha deciso l'ampliamento delle zone
edificabili in diversi comparti territoriali, tra cui anche in località Boze-Verscior,
dove sono stati inseriti in zona fabbricabile oltre al fondo del ricorrente
anche tutti i fondi che si affacciano sulla strada cantonale e su quella
comunale che attraversa il comparto in questione, così come altri fondi
appartenenti da un punto di vista territoriale e organico a quel medesimo
settore. Lungo il tracciato della strada di servizio S2, che il ricorrente in
quanto tale non contesta, sono stati previsti due slarghi: il primo, dall'intersezione
tra la strada comunale e quella cantonale per una quarantina di metri sulla
destra, per facilitare l'accesso sulla via comunale, e il secondo sulla
proprietà del ricorrente per circa una ventina di metri, a valle della strada comunale.
4.1. La misura decisa dal consiglio comunale e approvata dal Consiglio di Stato
comporta senz'altro una restrizione della proprietà del ricorrente, compatibile
con la garanzia della proprietà sancita all'art. 26 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost. RS 101), solo se si fonda
su una base legale, se è giustificata da un interesse pubblico preponderante e
rispetta il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea di
massima è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una
suo frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere
nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione
del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un
bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse
deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT
I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa
ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece
che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse
pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo
venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine
che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito
e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
103-106; Scolari, op. cit., n.
595-610).
4.2. Il ricorrente nel suo gravame ribadisce parola per parola gli argomenti
già avanzati nella precedente sede, senza minimamente confrontarsi con la
motivazione appositamente svolta dal Consiglio di Stato a conferma della bontà
della scelta comunale per la piazza di scambio veicolare. Prescindendo comunque
dalla scarsa consistenza della motivazione del ricorso, la decisione di approvazione
della piazza di scambio qui in oggetto va senz'altro confermata anche alla luce
delle risultanze del sopralluogo effettuato da questo Tribunale. Infatti, l'opera
viaria permette uno svolgimento fluido e adeguato alle circostanze concrete del
traffico su quella via, il cui calibro non consente attualmente l'incrocio di
due veicoli. Per tutto il tratto della strada (circa 200 m), non si prevedono inoltre altre misure per un corretto e sicuro esercizio dell'opera stradale,
a eccezione dell'allargamento dell'imbocco dalla strada cantonale, per cui il
provvedimento risulta essere necessario e adeguato a garantire una sicura
percorrenza della strada, consona alle peculiarità della zona residenziale. Si
consideri inoltre che lo slargo occupa la proprietà del ricorrente solo marginalmente,
senza compromettere affatto in modo irrimediabile le possibilità edificatorie
residue del suo fondo. Il sacrificio imposto al proprietario risulta dunque più
che sopportabile e proporzionato e deve cedere il passo all'interesse pubblico,
nella fattispecie preponderante. Certo, altre soluzioni sarebbero state
proponibili e altrettanto valide e idonee allo scopo. Tuttavia, tali scelte
rientrano indiscutibilmente nel margine di manovra che spetta all'ente locale
nel contesto della pianificazione del suo territorio (autonomia comunale) e non
possono essere imposte all'autorità comunale, pena appunto la violazione della
sua autonomia, dall'autorità superiore, che peraltro non è nemmeno autorità di
pianificazione. Il vincolo pianificatorio imposto al ricorrente va pertanto
confermato con reiezione del ricorso.
4.3. Infine, la censura di disparità di trattamento è stata sollevata nel
gravame solo in termini generali e astratti. In assenza di ogni sostanziale
argomentazione a suo sostegno, la stessa non può che essere respinta.
5.Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili al comune (art. 31 LPamm), non patrocinato da un legale.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 3, 14 e segg. LPT, 24 e segg. LALPT, 18, 28, 49, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario