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Incarto n. 90.2008.46 |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sui ricorsi
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a.
b. |
11 settembre 2008 del Comune di Minusio, patr. da:, (evasione parziale)
RI 1
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contro |
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la risoluzione 9 luglio 2008 (n. 3687) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Minusio; |
viste le risposte:
- 18 novembre 2008 del municipio di Minusio,
- 17 dicembre 2008 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
- 20 aprile 2009 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 13 marzo 2006 il consiglio comunale di Minusio ha adottato la revisione del piano regolatore. Questa è stata pubblicata nel periodo 23 maggio-21 giugno 2006.
B. Con impugnativa 23 giugno 2006 CO 2, proprietario del mapp. 2168, ubicato in località Albaredo, ha contestato dinanzi al Consiglio di Stato la strada di servizio che, dipartendosi da via Brione, era volta ad urbanizzare le località di Ronco della Monache, Albaredo e Liscee. L'insorgente ha tuttavia censurato unicamente il tracciato della diramazione che interessava la sua proprietà, la quale veniva tagliata in due porzioni dall'impianto.
C. Con risoluzione 9 luglio 2006 (n. 3687), il Consiglio di Stato ha approvato il piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti. Per quanto qui interessa, il Governo ha sospeso l'approvazione della strada in oggetto, per il motivo che il suo tracciato interessava a più riprese la foresta, senza tuttavia che il comune avesse promosso la necessaria procedura di dissodamento (cfr. ris. cit., pag. 14). Al comune è quindi stato fissato un termine di 12 mesi per completare la procedura (cfr. ris. cit., pag. 120). Il Consiglio di Stato ha inoltre chiesto al comune di verificare la necessità di realizzare il tratto finale della strada, compreso tra il mapp. 2167 ed il mapp. 3111 (località Liscee), a seguito della recente realizzazione di una strada privata ai mapp. 2199 e 2217. Esso ha invece d'acchito rifiutato l'approvazione della diramazione, che incideva il mapp. 2168 ed il confinante mapp. 2177, in quanto avrebbe servito due soli fondi, rendendoli nello stesso tempo inedificabili (cfr. ris. cit., pag. 14 seg., 117). Il ricorso di RI 1 è stato, di conseguenza, accolto (cfr. ris. cit., pag. 90).
D. a. Con ricorso 11 settembre 2008 il comune di Minusio impugna la menzionata risoluzione governativa dinanzi al Tribunale su numerosi oggetti. Tra questi l'ente locale contesta lo stralcio del braccio di strada che tocca i mapp. 2168 e 2177, in quanto necessario per servire i fondi adiacenti e altresì richiesto da alcuni proprietari (cfr. ricorso, pag. 24 seg.).
b. Con gravame 15 settembre 2008 anche i coniugi __________, proprietari del mapp. 2177, si appellano al Tribunale avverso la risoluzione governativa. Essi sostengono la necessità di realizzare il braccio di strada in oggetto, che permetterebbe di urbanizzare svariati fondi, e chiedono che il suo tracciato venga spostato lungo i confini a monte dei mapp. 2168 e 2177.
E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio, agente per conto del Governo, chiede la reiezione delle impugnative.
F. In applicazione degli art. 25 cpv. 1 e 49 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), il giudice delegato ha notificato il gravame anche a __________ per la presentazione di una risposta. L'interessato ha postulato il rigetto dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione del comune senz'altro certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). In merito alla legittimazione di __________ va invece considerato quanto segue.
1.2. A norma dell'art. 38 cpv. 1 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro trenta giorni dalla notificazione. Sono legittimati a ricorrere (art. 38 cpv. 4 LALPT) il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte dal Governo (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore.
La legittimazione dei ricorrenti è dunque data in applicazione dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, nella misura in cui essi sostengono la necessità di prolungare l'opera viaria sino ai mapp. 2168 e 2177. La legittimazione va tuttavia loro negata quando chiedono di spostare il suo tracciato a monte rispetto a quello sancito a livello comunale. In effetti, per conseguire questo risultato gli insorgenti avrebbe dovuto preliminarmente impugnare dinanzi al Consiglio di Stato, formulando una tale domanda, la deliberazione di adozione del piano regolatore adottata dal consiglio comune di Minusio. Non avendolo fatto, essi hanno accettato la soluzione proposta da quest'ultimo: nel loro ricorso al Tribunale essi possono pertanto postulare unicamente la convalida di questa soluzione, sconfessata dal Consiglio di Stato. Non sono invece abilitati a proporre una terza soluzione. L'interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT che essi possono vantare ad impugnare la risoluzione governativa è difatti circoscritto al ripristino della proposta pianificatoria adottata dal legislativo comunale, modificata dal Consiglio di Stato. Per poter disporre di un interesse legittimo più ampio, che permetterebbe loro di formulare delle conclusioni proprie, differenti da quelle stabilite a livello comunale o governativo, RI 1 dovrebbero invece richiamarsi all'ipotesi contemplata dall'art 38 cpv. 4 lett. b LALPT; ciò che è però loro precluso per il motivo che non sono previamente insorti dinanzi al Governo contro la deliberazione del legislativo comunale.
1.3. Con la riserva di cui sopra, i gravami sono pertanto ricevibili in ordine. Possono inoltre essere decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3. 3.1. Com'è stato spiegato in fatto, il Consiglio di Stato ha sospeso l'approvazione della strada di servizio che, partendo da via Brione, è finalizzata all'urbanizzazione delle località di Ronco delle Monache, Albaredo e Liscee, poiché il suo tracciato attraversava a tre riprese la foresta, senza però che il comune avesse nel contempo promosso le necessarie procedure di dissodamento (cfr. ris. cit. pag. 14). Al comune è quindi stato fissato un termine di 12 mesi per completare la procedura (cfr. ris. cit., pag. 120). Il Consiglio di Stato ha inoltre chiesto al comune di verificare la necessità di realizzare il tratto finale della strada, compreso tra il mapp. 2167 ed il mapp. 3111 (località Liscee). Esso ha infine rifiutato l'approvazione della diramazione, che incideva il mapp. 2168 (di proprietà del resistente __________) ed il confinante mapp. 2177 (di proprietà di __________), in quanto avrebbe servito due soli fondi, rendendoli nello stesso tempo inedificabili (cfr. ris. cit., pag. 14 seg., 117). Il Governo ha quindi accolto il ricorso di __________, che censurava questo braccio di strada (cfr. ris. cit., pag. 90). Ora, tuttavia, giacché l'approvazione del tracciato iniziale della strada era stato sospesa, il Governo non poteva pronunciarsi su quella di una sua appendice, tale la diramazione che colpisce i mapp. 2168 e 2177. Volendovi comunque procedere, esso ha in realtà statuito sulla necessità di un tratto secondario (e finale) di questa strada, quando non era ancora dato di sapere se questa poteva, alla fin fine, essere approvata nella sua parte principale (ed iniziale). Del pari, a causa di questa inopinata decisione, il Tribunale sarebbe obbligato ad emettere, a sua volta, il proprio giudizio sulla scorta di identiche premesse. Una decisione in punto a questo braccio di strada non può invece essere scissa da quella della proposta di pianificazione del complesso della strada stessa. Se difatti, per avventura, la strada di urbanizzazione in esame non potesse essere approvata per motivi inerenti il suo tracciato principale (ad esempio per il mancato conseguimento dei vari permessi di dissodare l'area forestale), le contestazioni in punto alla necessità del modesto tratto secondario in oggetto diventerebbero prive di oggetto, poiché questo non potrebbe comunque sia essere realizzato. Il Governo ha quindi emesso un giudizio che potrebbe rivelarsi inutile, costringendo nello stesso tempo il Tribunale a fare altrettanto. La risoluzione governativa di stralcio del tratto di strada previsto lungo i mapp. 2168 e 2177 costituisce pertanto una decisione prematura, perché parziale, della proposta di pianificazione dell'intera strada di servizio di urbanizzazione delle località Ronco delle Monache, Albaredo e Liscee: tema che dev'essere invece affrontato e deciso, in una sola volta, nella sua interezza.
3.2. Sulla scorta di quanto precede i ricorsi devono essere accolti - parzialmente - già per i motivi suddetti. La risoluzione governativa dev'essere dunque annullata nella misura in cui stralcia il tratto della strada di servizio gravante i mapp. 2168 e 2177 ed accoglie, in pari tempo, il ricorso 23 giugno 2006 di __________. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché si pronunci su questi due oggetti al momento dell'approvazione (o meno) dell'intera strada di servizio relativa alle località Ronco delle Monache, Albaredo e Liscee.
4. Il Tribunale non preleva una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili a favore del comune, assistito da un legale, sono poste a carico dello Stato (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 37, 38 LALPT; 18, 25, 28, 31, 49, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. La risoluzione 19 luglio 2008 (n. 3687) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Minusio è annullata nella misura in cui stralcia il tratto della strada di servizio gravante i mapp. 2168 e 2177 ed accoglie, in pari tempo, il ricorso 23 giugno 2006 di __________.
1.2. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché si pronunci su questi due oggetti al momento dell'approvazione dell'intera strada di servizio relativa alle località Ronco delle Monache, Albaredo e Liscee.
2.Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato è tenuto a rifondere fr. 500.- di ripetibili a favore del comune di Minusio.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
; ; , ; a; . |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario