statuendo sul ricorso 15 settembre 2008 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 9 luglio 2008 (n. 3687) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Minusio; |
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, con risoluzione 9 luglio 2008, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Minusio;
che, contestualmente all'approvazione del piano, il Governo ha disatteso il ricorso di RI 1, chiedente l'inserimento nella zona edificabile del mapp. __________, di sua proprietà (cfr. risoluzione cit., pag. 93 seg.);
che, con ricorso 15 settembre 2008, RI 1 è insorta contro la menzionata risoluzione dinanzi al Governo stesso, ribadendo la sua domanda;
che, con risoluzione 8 ottobre 2008, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso e l'ha trasmesso per evasione al Tribunale in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 16 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
che il gravame non è stato intimato dal Tribunale alle controparti per la presentazione della risposta, dovendo essere dichiarato irricevibile (art. 48 LPamm);
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale, e per esso di questo giudice delegato, è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT; RL 7.1.1.1; 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1);
che, quanto alla tempestività del gravame, questo giudice considera quanto segue;
che contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che il dispositivo n. 3 del giudicato governativo impugnato ricordava questa possibilità, oltre che il termine di ricorso, di 30 giorni, al comune e ai già ricorrenti in prima istanza;
che, in
concreto, la decisione 9 luglio 2008 è stata spedita l'indomani, 10 luglio
2008, ed è stata consegnata alla ricorrente il 12 luglio 2008 (cfr.
accertamento effettuato presso la Posta Svizzera);
che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere sabato 13 luglio 2008 ed è giunto a scadenza - tenendo conto delle ferie, dal 15 luglio al 15 agosto (art. 13 lett. b LPamm) - venerdì 12 settembre 2008;
che il gravame, datato 15 settembre 2008 e consegnato alla posta il giorno stesso, risulta quindi tardivo; esso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
che la ricorrente non può prevalersi - e nemmeno si prevale - del termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione delle modifiche d'ufficio e delle non approvazioni decretate dal Governo nella risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio di Minusio il 22 luglio 2008, durante il periodo 18 agosto/16 settembre 2008 (cfr. FU del 29 luglio 2008, n. 61-62/2008, pag. 5793). Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 7 della risoluzione impugnata), indica in effetti la possibilità di aggravarsi dinanzi a questo Tribunale entro il termine della stessa;
che il termine di ricorso di cui alla menzionata pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima (cfr. dispositivo n. 10, 2.a frase, della risoluzione impugnata): sistema alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr., a livello federale, l'art. 36 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968, PA, RS 172.021; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1), ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come la ricorrente, ha ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 LPamm), non può invece appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio, com'è stato spiegato, il dispositivo
n. 3 della decisione contestata ricorda pertanto espressamente, al comune ed ai già ricorrenti in prima istanza, il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo Tribunale. L'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata a quest'ultimo entro tale termine;
che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LALPT, 49 LOG, 26, 28 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
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Il segretario |