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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 10 novembre 2008 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 21 ottobre 2008 (n. 5383) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Bissone; |
viste le risposte:
- 30 gennaio 2009 del comune di Bissone,
- 22 gennaio 2009 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente è proprietario del mapp. __________ di Bissone. Il fondo, di complessivi mq 759, è ubicato in località __________.
B. a. Nella seduta del 18 settembre 2006 il consiglio comunale di Bissone
ha adottato la revisione del piano regolatore. La maggior parte del fondo (mq
566 giusta il registro fondiario) è stata attribuita all'area boschiva, mentre
che la residua porzione (mq 193) è stata assegnata alla zona residenziale semi-intensiva
collinare (R3).
b. Con ricorso 14 novembre 2006RI 1 insorto dinanzi al Consiglio di Stato
contro questa deliberazione, chiedendo di estendere la zona edificabile all'intera
particella.
c. Con risoluzione 21 ottobre 2008 (n. 5383) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano ed ha dichiarato irricevibile il ricorso (cfr. ris. impugnata, pag. 32).
Esso ha ricordato che eventuali contestazioni in merito
all'estensione del bosco dovevano essere sollevate nella procedura di
accertamento appositamente prevista a questo scopo, conclusa con la risoluzione
governativa 15 dicembre 1998 (n. 5852). Inoltre che non sussistevano dei motivi
per procedere a dissodamenti in vista delle creazione di nuove superfici
edificabili nel comune.
C. Con impugnativa 10 novembre 2008 RI 1insorge dinanzi al Tribunale contro la menzionata risoluzione governativa, ribadendo le domande e gli argomenti, che sviluppa ulteriormente, già sottoposti al giudizio di quest'autorità. L'insorgente elenca una serie di casi concernenti vari comuni, in cui, a suo giudizio, si è proceduto a dissodamenti a scopo edilizio. Sostiene inoltre di non essere stato informato della procedura di accertamento del bosco e di non avere pertanto potuto contestarla.
D. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio, agente per conto del Governo, ed il municipio di Bissone, in rappresentanza del comune, chiedono che il ricorso venga respinto. Dei relativi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative, del 16 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge
federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),
il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che approva il piano - e decide i ricorsi
- con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000
(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999
n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3,
109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica
d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.3.1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a
livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo
luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
3.2. Si considera invece foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti
forestali che possa svolgere funzioni forestali (art. 2 cpv. 1 legge federale
sulle foreste, del 4 ottobre 1991; LFo; RS 921.0). La foresta non è, di
principio, oggetto della pianificazione territoriale; può essere sfruttata
soltanto come foresta (Messaggio del Consiglio Federale a sostegno della LFo,
del 29 giugno 1988, pubblicato in: FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È quanto
confermano gli art. da 11 a 13
LFo e 18 cpv. 3 LPT. L'inclusione di una foresta in una zona di utilizzazione è
di conseguenza subordinata ad un permesso di dissodamento (art. 12 LFo; RDAT
I-1999 n. 82 consid. 7; cfr. per le eccezioni: RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4).
Da qui la necessità di coordinare la procedura pianificatoria con quella di
dissodamento. A questo proposito la giurisprudenza ritiene che l'art. 12 LFo è
ossequiato quando l'autorità competente per la pianificazione territoriale -
che, nel caso del piano regolatore, è il legislativo comunale - disponga, prima
della sua decisione, se non del permesso di dissodamento, quantomeno di una
presa di posizione positiva vincolante dell'autorità competente per il rilascio
del permesso stesso (DTF 122 II 81 consid. 6d, ee, aaa con rinvii).
3.3. Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione
dev'essere preliminarmente eseguito un accertamento del carattere forestale
laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta
(art. 10 cpv. 2 LFo). I margini risultanti da quell'accertamento sono iscritti
nelle zone edificabili secondo le disposizioni della legge federale sulla
pianificazione del territorio (art. 13 cpv. 1 LFo), ritenuto che i nuovi popolamenti
al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste (art. 13
cpv. 2 LFo). Questo significa che i confini tra bosco e zona edificabile
rimangono stabili. Il carattere dinamico del bosco, che informa in principio la
LFo, è dunque soppresso nei confronti della confinante zona edificabile, a
tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa
regolamentazione è palese: evitare che una zona di fondamentale importanza come
la zona edificabile venga modificata da un elemento per sua natura in continua
evoluzione qual è il bosco.
4.4.1. Nel caso in esame la procedura di accertamento del limite del bosco a confine con l'area edificabile del comune di Bissone è stata esperita ed è stata conclusa con la relativa decisione governativa di accertamento 15 dicembre 1998 (n. 5852), a tenore della pertinente legislazione forestale. Le rappresentazioni grafiche del piano regolatore riprendono, di conseguenza, il bosco ed il suo limite, vincolante per la pianificazione del territorio edificabile, in corrispondenza dei fondi interessati, quindi anche per quanto concerne il mapp. __________, di proprietà dell'insorgente. La domanda di quest'ultimo di ampliare la zona fabbricabile a discapito della foresta si appalesa, pertanto, d'acchito inammissibile. Invano il ricorrente si duole del fatto di non essere stato messo al corrente dello svolgimento della procedura di accertamento forestale. A prescindere dall'esito di una eventuale contestazione, va detto che questa procedura, che interessa numerosi proprietari, prevede la sola pubblicazione degli atti, come accade per gli strumenti della pianificazione del territorio (cfr. attualmente l'art. 5 del regolamento della legge cantonale sulle foreste, del 22 ottobre 2002; RLCFo; RL 8.4.1.1.1). È quanto si è avverato nel caso in oggetto, in cui gli atti della procedura di accertamento del limite del bosco a confine con l'area edificabile di Bissone sono stati pubblicati tra il 12 gennaio e l'11 febbraio 1998 presso la locale cancelleria comunale e la relativa pubblicazione è stata annunciata all'albo comunale e sul foglio ufficiale n. 104 del 30 dicembre 1997 (FU 1997, 8926).
4.2. Ciò premesso, il gravame potrebbe essere accolto solo in presenza di un permesso di dissodamento dell'area boschiva che ricopre il mapp. __________, esatto dall'art. 12 LFo. Ora, a prescindere dal fatto che, in concreto, una domanda in tal senso non è formalmente mai stata introdotta da chicchessia e che, di conseguenza, non è stato nemmeno effettuato il coordinamento con la procedura pianificatoria, il ricorrente non dimostra minimamente, ma nemmeno sostiene, che nel suo caso siano adempiuti i severi requisiti posti dall'art. 5 cpv. 2 LFo - ma in particolare siano dati i "gravi motivi preponderanti rispetto alla conservazione della foresta" - per permettere il rilascio di una deroga al principio del divieto di dissodamento ancorato al capoverso 1 della stessa disposizione legale. Va d'altra parte rilevato che, giusta l'art. 5 cpv. 3 LFo, non sono considerati gravi motivi "gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali." A nulla giova poi all'insorgente di elencare alcuni casi concernenti vari comuni, in cui, a suo parere, si è proceduto a dissodamenti a scopo edilizio. Determinante, ai fini del giudizio, è che siano soddisfatti i requisiti legali per un dissodamento nel caso in esame. Nemmeno il ricorrente potrebbe poi beneficiare del principio di uguaglianza, che egli verosimilmente invoca implicitamente. A questo scopo egli dovrebbe difatti quantomeno dimostrare, anzitutto, che i dissodamenti cui si riferisce, se realmente siano risultati tali, siano stati conseguiti illegalmente. In ogni caso, com'è noto, non sussiste - di principio - il diritto ad invocare la parità di trattamento nell'illegalità; posto che - lo si ribadisce - le fattispecie menzionate dall'insorgente siano il frutto di una violazione della legge forestale.
4.3. Sulla scorta di queste considerazioni, un'attribuzione integrale del fondo del ricorrente alla zona fabbricabile dev'essere, per finire, esclusa.
5. Il ricorso dev'essere dunque respinto.
6. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 15, 18 LPT, 24 segg. LALPT, 2, 5, 10-13 LFo, 3, 18, 28, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giudizio, di fr. 800.-, è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario