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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2008 della
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CO 3, ,
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contro
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la risoluzione 19 dicembre 2007 (n. 6739), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore di Locarno -Territorio sul piano di Magadino, relativa ai mapp. 4297 e 4298; |
viste le risposte:
- 21 marzo 2008 del municipio di Locarno;
- 25 marzo 2008 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- 30 giugno 2008 della __________, di __________ e della __________;
- 16 aprile 2009 dell'CO 4;
viste le conclusioni:
- 24 gennaio 2012 del municipio di Locarno;
- 16 marzo 2012 della RI 1;
- 23 aprile 2012 della CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 16 maggio 1990 (n. 3491) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore del comune di Locarno, Territorio sul Piano di Magadino;
che il 14 dicembre 2004 (ris. gov. n. 5654), parzialmente rettificata con risoluzione
del 26 aprile 2005 (n. 2016), l'Esecutivo cantonale ha approvato una variante
del piano regolatore relativa all'utilizzazione del comparto destinato all'impianto
incenerimento rifiuti (comparto C__________), che è stato assegnato alla nuova zona d'attività e di servizi speciale (ASs), retta dall'art.
38bis delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR);
che nella seduta 12 febbraio 2007 il consiglio comunale
di Locarno ha adottato una variante concernente due fondi (mapp. 4297 e 4298:
in seguito comparto P__________), situati di fronte al comparto C__________,
oltre la strada cantonale;
che tramite questa variante il comparto P__________ è stato assegnato alla zona
ASs, sottraendolo alla zona industriale d'interesse cantonale (ZIIC), alla
quale apparteneva; contestualmente è stato modificato l'art. 38bis
NAPR;
che contro questa variante pianificatoria la CO 3, proprietaria della part.
4297, non è insorta davanti al Governo;
che, con risoluzione 19 dicembre 2007 (n. 6739), il Consiglio di Stato ha
approvato la variante, apportando alcune modifiche d'ufficio e accogliendo
parzialmente alcuni ricorsi inoltrati contro di essa;
che, per quanto qui interessa, il Consiglio di Stato ha modificato l'art. 38bis
NAPR, introducendovi d'ufficio un vincolo che limita le attività con
destinazione commerciale al 15% della SUL totale costruita;
che, con ricorso 31 gennaio 2008, la RI 1è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo contro la risoluzione appena descritta, chiedendo il
suo annullamento e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché elabori
una variante che preveda che le attività con destinazione commerciale ammesse nel
comparto P__________ siano al massimo il 35% della SUL totale costruita;
che la ricorrente lamenta una violazione della garanzia della proprietà, della
libertà economica e della parità di trattamento, ritenendo insufficiente la
quota massima delle attività commerciali introdotta d'ufficio dal Governo;
che la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione
del ricorso;
che il municipio ha chiesto che l'impugnativa sia evasa nel senso che la
risoluzione governativa contestata venga annullata e la variante relativa ai
mapp. 4297 e 4298 sia approvata così come adottata dal comune;
che delle osservazioni presentate dai proprietari di altri fondi interessati
alla controversa variante si dirà per quanto necessario nei seguenti
considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la tempestività del ricorso sono date dall'art. 38 cpv. 1
della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1);
che per quanto attiene alla legittimazione ricorsuale della RI 1, il Tribunale
considera quanto segue;
che giusta l'art. 38 cpv.
4 LALPT contro la decisione di approvazione o di diniego dell'approvazione del
piano regolatore sono
legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi
motivi (lett. b) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione a dipendenza delle modifiche disposte dal Consiglio di Stato (lett.
c);
che l'art. 30 cpv. 2 Lst ha mantenuto questa disciplina,
disponendo ulteriormente che chi non è insorto in prima istanza può impugnare
la decisione del Consiglio di Stato davanti al Tribunale cantonale
amministrativo soltanto nella misura in cui il Governo si è rifiutato di
approvare le decisioni del legislativo comunale oppure le ha modificate
d'ufficio o a seguito di un ricorso di terzi;
che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente,
che non è insorta davanti al Consiglio di Stato, la legittimazione attiva può fondarsi
unicamente sull'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT (ora: art. 30 cpv. 2 lett. c Lst),
che presuppone una modifica della pianificazione comunale disposta dal Governo:
ipotesi verificatasi nel caso concreto;
che l'ipotesi appena descritta permette tuttavia di chiedere soltanto il
ripristino della soluzione adottata dal comune; non permette, invece, di
proporre una terza soluzione;
che per conseguire quest'ultimo risultato, l'insorgente avrebbe dovuto preventivamente
impugnare davanti al Consiglio di Stato la decisione comunale, formulando una
domanda propria, da riproporre - semmai - al Tribunale, in applicazione dell'art.
38 cpv. 4 lett. b LALPT (ora: art. 30 cpv. 2 lett. b Lst);
che, non avendolo fatto, la RI 1 ha accettato la soluzione adottata dal
legislativo comunale e, pertanto, essa può postulare unicamente la convalida di
questa soluzione, non avallata dal Governo, che l'ha modificata d'ufficio,
tenendo anche conto delle impugnative inoltrate dai titolari di un diritto di
compera sui fondi della zona ASs (comparto C__________), che la variante in contestazione
prevedeva di estendere oltre la strada cantonale;
che, infatti, l'interesse degno di protezione, ai sensi del citato art. 38 cpv.
4 lett. c LALPT, rispettivamente dell'art. 30 cpv. 2 lett. c Lst, che l'insorgente
può vantare ad impugnare la risoluzione
governativa, è circoscritto al ripristino della proposta pianificatoria
adottata dal legislativo comunale e modificata dal Consiglio di Stato;
che, in concreto, la CO 3 domanda che la decisione impugnata sia annullata e
che gli atti siano ritornati al Governo affinché modifichi la sua decisione nel
senso che la percentuale delle attività con destinazione commerciale ammesse
per il suo settore sia aumentata dal 15% stabilito d'ufficio dal Consiglio di
Stato al 35%;
che, dunque, la ricorrente non chiede minimamente il ripristino della soluzione
adottata dal comune e che essa aveva implicitamente condiviso, rinunciando ad
impugnarla, ma propone piuttosto una terza soluzione;
che, tuttavia, l'unica domanda che la ricorrente era legittimata a proporre al
Tribunale era quella di approvare la proposta comunale;
che il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile, difettando
di un presupposto processuale;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente (art.
28 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.1.1);
che alla CO 3, subentrata all'CO 4 che ha resistito al ricorso, vengono
assegnate le ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente. Quest'ultima verserà alla resistente CO 3 pari importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario