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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 17 novembre 2008 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la risoluzione 14 ottobre 2008 (n. 5230), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Capriasca, sezione di Sala; |
viste le risposte:
- 20 gennaio 2009 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
- 29 gennaio 2009 del municipio di Capriasca;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. A__________ RI 1 è proprietario del mapp. 1859 del comune di Capriasca, sezione di Sala, dove sorge un'abitazione che condivide con la moglie M__________. E__________ e M__________ RI 2 erano proprietari del mapp. 1860 - nel frattempo divenuto proprietà di S__________ RI 2 e sul quale è oggi annotato un diritto di riversione - che pure ospita un'abitazione. I fondi sono situati a ovest della frazione di Bigorio, a monte del vecchio e largo sentiero che collega l'abitato al convento di Santa Maria e che si snoda lungo il pendio, parallelamente alla sottostante strada. Da una lettura integrata del piano delle zone e di quello del traffico si deduce che il piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 25 novembre 1986 (n. 7320), prevedeva che il primo tratto del citato sentiero, compreso tra l'abitato e i fondi di proprietà di E__________ (mapp. 267 e 1861), tuttora costituito da una semplice pista sterrata, venisse trasformato in una strada di quartiere, che si sarebbe collegata alla sottostante strada principale attraverso un accesso (sul mapp. 267, nel seguito: bretella) che E__________ aveva realizzato per raggiungere la sua proprietà. Il medesimo piano attribuiva, invece, al tratto successivo - ossia quello che dalla bretella sale verso il convento - la qualifica di percorso pedonale.
B. a. Nella seduta 25 ottobre 2004, il consiglio comunale ha adottato
il nuovo piano regolatore. Esso ha deciso di qualificare l'intero percorso tra
l'abitato e il convento quale percorso pedonale, rinunciando quindi alla
pianificazione della strada di quartiere che in parte vi si sovrapponeva. Conseguentemente
pure la bretella non è stata indicata quale strada di quartiere .
b. Il 7 marzo 2005 M__________ e A__________ RI 1 e M__________ e E__________ RI
2 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse "annullata la modifica di piano regolatore
consistente nella soppressione quale strada pubblica della bretella fra il
sentiero pedonale e la strada carrozzabile che salgono al Convento del Bigorio
(…)".
c. Il 14 ottobre 2008 il Consiglio di Stato ha approvato il piano e nel
contempo ha respinto il ricorso. Dopo aver negato che il piano abrogato
assegnasse alla bretella la qualifica di strada di servizio, esso ha
infatti ritenuto che l'urbanizzazione prevista per il territorio edificabile
fosse sufficiente.
C. Avverso la decisione del Governo, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento "nella misura in cui approva la revisione del piano regolatore (…) che sopprime quale strada dal bretella fra il sentiero pedonale e la strada carrozzabile che salgono al convento del Bigorio (…) e respinge il ricorso 7 marzo 2005 (…)".
D. La Divisione e il municipio hanno chiesto la reiezione del gravame. Se necessario le considerazioni espresse nelle risposte verranno riprese nel seguito.
E. Il 16 settembre 2009 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza e ha visitato i luoghi della contestazione, scattandone alcune fotografie, acquisite agli atti.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la tempestività del ricorso e la legittimazione attiva degli insorgenti sono date (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. b legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1).
2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge
federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700)
il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il
piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del
territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b,
II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale
interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81
consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente
quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente
una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'approvazione della pianificazione relativa alla bretella sul mapp. 267, che non è (più) indicata quale strada dal piano regolatore. Essi ritengono infatti che questo privi i rispettivi fondi del necessario accesso, in violazione dei principi dell'uso razionale del territorio e dell'obbligo di urbanizzazione che incombe al comune giusta l'art. 19 LPT e in contrasto con l'obiettivo posto dal comune con la revisione di trovare una soluzione alla problematica dell'accesso alle zone edificabili. In relazione al mapp. 1860, da un lato il comune ne avrebbe aumentato le possibilità edificatorie, dall'altro lo avrebbe privato del necessario accesso.
4.4.1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a
livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo
luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). L'ente
pubblico deve equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino,
lo Stato provvede alla pianificazione delle strade cantonali, cioè di quelle di
importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1 legge sulle strade,
del 23 marzo 1983, versione riordinata in vigore dal 1° gennaio 2007; Lstr; RL
7.2.1.2). I comuni provvedono invece alla pianificazione delle strade locali nell'ambito
del piano regolatore (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 3 Lstr). In quest'ordine di idee
l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che
compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporti pubblici e privati.
4.2. Il piano delle zone approvato contestualmente all'impugnata decisione -
come, del resto, quello previgente - assegna il mapp. 1860 alla zona
edificabile, mentre quello 1859 a quella agricola (la correttezza di
quest'ultima scelta è stata confermata da questo Tribunale con separata odierna
sentenza 90.2008.73). I due fondi versano dunque in due ben distinte situazioni:
l'obbligo d'urbanizzazione sussiste infatti unicamente in relazione al primo
mappale, incluso in zona edificabile (Waldmann/Hänni,
op. cit., ad art. 19 n. 31). Volendo tuttavia prescindere da questa - comunque
necessaria - distinzione, occorre ammettere che nel caso concreto il comparto
in cui sono inseriti i due mappali è da ritenersi sufficientemente urbanizzato.
L'obbligo per l'ente pubblico di urbanizzare le zone edificabili non può in alcun
modo essere interpretato - per quanto concerne l'accesso che qui interessa - come
obbligo di urbanizzare anche ogni singolo mappale che fa parte di queste zone,
cosicché ogni particella assegnata alla zona fabbricabile possa essere
raggiunta direttamente attraverso un'opera viaria (segnatamente una strada di
servizio) realizzata dalla collettività (STA 90.2003.2 del 30 aprile 2009
consid. 4.2.). Per quanto attiene al settore in questione, i fondi dei
ricorrenti sono accessibili attraverso il percorso pedonale esistente, che
lambisce le loro proprietà e che si collega, all'altezza del mapp. 1801 alla
sottostante strada (mapp. 442) che corre parallela e che pure sale in direzione
del Convento. Il Tribunale considera che la situazione appena descritta sia sufficiente
per ritenere che il comune abbia adempiuto al proprio obbligo; in particolare
la strada al mapp. 442 passa sufficientemente vicino ai mapp. 1859 e 1860, ai
cui proprietari può essere lasciata la (minima) completazione
dell'urbanizzazione per quanto riguarda l'accesso alla loro proprietà.
5.Per i motivi che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 19 LPT, 28 LALPT, 2, 4 Lstr, 28 LPamm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, complessivamente fr. 1'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario