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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 17 novembre 2008 di
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A__________ e M__________ RI 1,
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contro |
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la risoluzione 14 ottobre 2008 (n. 5230), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Capriasca, sezione di Sala; |
viste le risposte:
- 20 gennaio 2009 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
- 29 gennaio 2009 del municipio di Capriasca;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. A__________ RI 1 è proprietario del mapp. 1859 del comune di Capriasca, sezione di Sala, dove sono un'abitazione (che condivide con la moglie M__________), un giardino e una piscina. Il fondo si trova a ovest della frazione di Bigorio, a monte dell'antico sentiero che conduce al convento di Santa Maria. Il piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 25 novembre 1986 (n. 7320), assegnava il fondo alla zona agricola. Il piano prevedeva inoltre una strada di quartiere che, dipartendosi dalla sottostante e parallela strada, all'altezza della Cappellona, si sovrapponeva nel primo tratto al citato sentiero, scostandosi in seguito (in corrispondenza del mapp. 5470) da questo per salire in direzione del serbatoio dell'acqua potabile, lambendo a monte la proprietà dei ricorrenti. Il sedime si presenta come una pista sterrata.
B. a. Nella seduta 25 ottobre 2004, il consiglio comunale ha adottato
il nuovo piano regolatore; la parte non boschiva del mapp. 1859 è stata
assegnata alla zona agricola. Per quanto attiene invece alla strada descritta
sopra, il comune ha deciso di non più riproporla, attribuendo alla parte
iniziale in corrispondenza dell'antica via la qualifica di percorso pedonale,
mentre al resto del tracciato è stata assegnata la funzione di sentiero.
b. Contro questa pianificazione, il 16 marzo 2005 i coniugi RI 1 sono insorti
davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'assegnazione del mapp. 1859 alla
zona edificata fuori dalla zona edificabile (EFZE), rispettivamente che a esso
fosse applicabile l'art. 49 delle norme di attuazione (NAPR), che disciplinava
tale zona. Inoltre, hanno domandato che la strada che sale al serbatoio fosse
indicata sui piani come strada pubblica o aperta al pubblico.
c. Il 14 ottobre 2008, il Consiglio di Stato ha approvato il piano e nel
contempo ha respinto il ricorso. Per quanto attiene l'azzonamento del mapp.
1859, il Governo ha ritenuto di dover confermare, siccome corretta, la sua
attribuzione alla zona agricola. Nell'ambito dell'evasione del ricorso ha poi
ricordato di aver sospeso la decisione in merito alla EFZE e relativo articolo
su richiesta del municipio del nuovo comune di Capriasca, che la riteneva non
compatibile con la legislazione pianificatoria. Quanto alla strada, il Governo
ha innanzitutto rilevato che essa attraversava l'area agricola e forestale e
che, in effetti, tale era la sua funzione. Ha poi condiviso la posizione del
comune che ha ritenuto non fosse necessario garantire il servizio ai singoli
fondi. Infine, ha osservato che, benché nell'ambito della procedura di (RT)
raggruppamento terreni fosse intenzione riservare un unico sedime in
corrispondenza della pista esistente, non era invece prevista la realizzazione
di una strada.
C. Con ricorso 17 novembre 2008, A__________ e M__________ RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della risoluzione 14 ottobre 2008, nella misura in cui approva la revisione del piano regolatore e respinge il loro ricorso. Essi ritengono che l'attribuzione del loro fondo alla zona agricola sia una soluzione di ripiego. Quanto alla strada, essi contestano che abbia una funzione forestale, ma sostengono che sia stata costruita come strada d'accesso al serbatoio e alle proprietà limitrofe, tra le quali è il loro fondo. Sottolineano che è già esistente e che nell'ambito del nuovo riparto RT essa corrisponderà a un unico fondo, di proprietà comunale. Osservano che con l'indicazione di sentiero la loro proprietà non avrebbe (più) un accesso sufficiente.
D. La Divisione e il municipio hanno chiesto la reiezione del gravame. Se necessario le considerazioni espresse nelle risposte verranno riprese nel seguito.
E. Il 16 settembre 2009 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza e ha visitato i luoghi della contestazione, scattando alcune fotografie, acquisite agli atti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la tempestività dell'atto ricorsuale e la legittimazione attiva dei ricorrenti sono date (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. b legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1).
2. 2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge
federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700)
il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del
territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b,
II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale
interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81
consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente
quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente
una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.Assetto pianificatorio del mapp. 1859
3.1. Il nuovo piano regolatore assegna la parte non boschiva del mapp. 1859
alla zona agricola. I ricorrenti criticano ancora la correttezza
dell'attribuzione del mappale alla zona agricola che, ritengono, sia piuttosto
una soluzione di ripiego. Tale censura non è sviluppata in modo autonomo: alla
stessa non corrisponde infatti una precisa richiesta dei ricorrenti. Si
potrebbe quindi concludere che essi accettano allo stadio attuale la
pianificazione approvata dal Governo, pur non condividendola in relazione alla
necessità di disporre per il fondo di un accesso sufficiente. Il Tribunale ritiene
comunque che i ricorrenti abbiano inteso riproporre la domanda di attribuzione
alla zona EFZE. Sia come sia, la decisione di attribuire tale fondo alla zona
agricola è comunque corretta, per i motivi che seguono.
3.2. Preliminarmente occorre osservare che l'attribuzione del solo mapp. 1859
alla EFZE appare d'acchito preclusa già solo per il fatto che l'azzonamento di
piano regolatore è volto in linea di principio a disciplinare la funzione di un
determinato territorio, non di una singola particella (escluso il caso in cui
questa presenti notevoli dimensioni). Per non pregiudicare ab initio la
possibilità di conseguire l'inserimento della sua proprietà nella zona
fabbricabile, se questa fosse stata alla fin fine la loro intenzione, i ricorrenti
avrebbero dovuto piuttosto chiederne l'attribuzione alla contigua zona
residenziale estensiva (RE). Comunque, l'applicazione
della disciplina della EFZE al fondo non entra in linea di conto poiché, a
prescindere dalla natura di questa zona e dalla sua compatibilità con il
diritto pianificatorio di ordine superiore, la decisione in merito è stata
sospesa, come visto, e dunque non è stata approvata dal Governo, premessa
necessaria per permettere l'estensione di tale regolamentazione al mapp. 1859.
D'altronde, non è possibile dedurre dal ricorso la richiesta d'approvazione
della EFZE. Posta questa doverosa premessa, il Tribunale esamina comunque nel
seguito, per completezza, la correttezza dell'esclusione del mappale dalla zona
edificabile e la sua conseguente assegnazione a quella agricola.
3.3. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello
comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo
luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei
all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e
quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro quindici anni (lett. b).
Di massima, un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona
edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la legislazione
sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare
art. 1 e 3 LPT), debba essere incluso, parzialmente o totalmente, nel
territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I
criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona
edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa.
Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del
territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non
conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona
fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 1 e 8 ad
art. 15; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario
LPT, n. 40-47 ad art. 15; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1° settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base
dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio
per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute,
per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti
funzioni, e comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola o
all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti
dell'agricoltura (lett. a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono
essere coltivati dall'agricoltura (lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68
cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici
contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più
ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1°
settembre 2000, ma valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo
multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e
fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente
strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione
dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale
concernente la revisione parziale della LPT, del 22 maggio 1996, in: FF 1996
III pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii).
3.4. Come visto, perché un terreno possa essere incluso
nella zona edificabile occorre che, come condizione minima, adempia a uno dei
requisiti alternativi posti dall'art. 15 LPT. Ciò non avviene per il fondo di A__________
RI 1.
Innanzitutto, in occasione del sopralluogo si è potuto costatare che il mapp.
1859 non appartiene a un comprensorio ampiamente edificato. Il fondo è posto ai
margini sia della zona edificabile, sia di quella effettivamente edificata, che
presenta comunque una sostanza edilizia piuttosto dispersa. Lo stesso fondo è
in larga parte inedificato. La presenza dell'abitazione dei ricorrenti, seppur di
dimensioni e connotazione certamente non trascurabili, come pure la vicinanza
di alcuni altri edifici e della zona edificabile, non permettono di mutare le
considerazioni appena espresse. Infatti, con terreni già edificati in larga
misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si intende essenzialmente il
territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle
inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in
genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3b; Waldmann/Hänni, op.
cit., ad art. 15 n. 23; Flückiger/Grodecki,
op. cit., ad art. 15 n. 85-93; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 319). Il fondo in esame non raggiunge queste condizioni minime.
Anzi, vi sarebbe piuttosto da chiedersi se il comparto edificabile immediatamente
adiacente raggiunga esso stesso tale qualifica, premessa necessaria per poter
riconoscere eventualmente la presenza di una lacuna edificatoria (Baulücke).
L'attribuzione della particella in oggetto alla zona
edificabile non risponde poi nemmeno ad una prevedibile necessità di terreni
fabbricabili urbanizzati entro quindici anni giusta l'art. 15 lett. b LPT. Il
sovradimensionamento della zona edificabile è stato rilevato già in sede di
allestimento del piano (cfr. messaggio municipale 11 febbraio 2004, n. 10, pag.
13), di adozione (cfr, rapporto di pianificazione, pag. 20) e di approvazione
(cfr. ris. gov. impugnata, pag. 18 seg.). D'altronde, i ricorrenti nemmeno sostengono
il contrario.
In definitiva, in assenza dei requisiti minimi posti dall'art. 15 LPT, la
decisione di non assegnare il mappale in questione alla zona edificabile è
corretta e dev'essere qui confermata. In questo caso, infatti, nemmeno
una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 3.1.) permetterebbe di
attribuire il fondo in questione alla zona fabbricabile. All'inclusione del
fondo in questa zona osterebbero comunque l'interesse generale a impedire la
formazione di zone edificabili troppo vaste (cfr. RDAT 1-2001
n. 49, consid. 3c) e l'imprescindibile esigenza, troppo spesso trascurata,
di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le future generazioni.
3.5. Corretta appare, infine, la decisione di attribuire il mappale (e il relativo
comparto) alla zona agricola. Occorre qui richiamare la funzione della zona
agricola ricordata sopra (consid. 3.3.), che travalica la semplice connessione
alla produttività del suolo. Benché non sia determinante, il mappale in
questione risulta comunque idoneo alla viticoltura e allo sfalcio nel catasto
delle idoneità agricole, allestito dalla Sezione dell'agricoltura.
L'assegnazione di un fondo edificato alla zona agricola, comunque, non priva i
suoi proprietari della possibilità di gestire in maniera conveniente la
sostanza edificata, che avverrà in conformità agli art. 24c LPT.
4.Strada d'accesso al serbatoio
4.1. I ricorrenti contestano la decisione del comune, confermata dal
Consiglio di Stato, di non più indicare quale strada di quartiere il percorso
che, a partire dal collegamento presso la Cappellona con la sottostante
strada (mapp. 442), scende lungo l'antica via del convento, sino alla
diramazione all'altezza del mapp. 5470 per poi salire verso il serbatoio
dell'acqua potabile. Il comune ha spiegato questa sua scelta sottolineando
innanzitutto come la parte in corrispondenza del collegamento tra l'abitato e il
Convento abbia un valore storico e come purtroppo alcuni tratti siano stati
compromessi dalla sovrapposizione di alcune opere recenti, tra cui proprio la diramazione
dalla strada principale presso la Cappellona. La strada in esame ha poi natura
agricola e forestale, il cui utilizzo verrà disciplinato per il tramite di
misure di polizia (cfr. fascicolo 22 marzo 2006 "Revisione del piano regolatore,
sezione di Sala: trasmissione degli atti e osservazioni sui ricorsi, articolo
36 LALPT", pag. 15 seg.). Il Governo ha approvato la decisione comunale e
respinto il ricorso, condividendo la posizione del comune. Il Tribunale
condivide la scelta del comune, per i seguenti motivi.
4.2. L'ente pubblico deve equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2
LPT). In Ticino, lo Stato provvede alla pianificazione delle strade cantonali,
cioè di quelle di importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1
legge sulle strade, del 23 marzo 1983, versione riordinata in vigore dal 1°
gennaio 2007; Lstr; RL 7.2.1.2). I comuni provvedono invece alla pianificazione
delle strade locali nell'ambito del piano regolatore (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 3
Lstr). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che le
rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare,
tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporti
pubblici e privati.
4.3. Si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali
che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e
la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo
(art. 2 cpv. 1 legge federale sulle foreste, del 4 ottobre 1991; LFo, RS
921.0). Si considerano inoltre foreste (art. 2 cpv. 2 LFo): i boschi pascolati,
i pascoli alberati e le selve (lett. a); le superfici non alberate o improduttive
di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e
impianti forestali (lett. b); i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento
(lett. c).
La foresta non è, di principio, oggetto della pianificazione territoriale; può
essere sfruttata soltanto come foresta (Messaggio del Consiglio federale a
sostegno della LFo, del 29 giugno 1988, in: FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È
quanto confermano gli art. 11-13 LFo e 18 cpv. 3 LPT. L'inclusione di una
foresta in una zona di utilizzazione è, di conseguenza, subordinata a un permesso
di dissodamento (art. 12 LFo; RDAT I-1999 n. 82 consid. 7; cfr. anche per le
eccezioni: RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4). Questo principio è applicabile anche
quando il piano di utilizzazione è adottato in vista della costruzione di una
strada che non sia forestale (DTF 122 II 81 consid. 6d, ee, 91).
La strada forestale, che viene considerata a tutti gli effetti foresta (art. 2
cpv. 2 lett. c LFo), non è particolarmente definita dalla legislazione
federale. Il messaggio citato precisa tuttavia che "la strada forestale
è una via d'accesso che serve al governo ed all'utilizzazione della foresta e
che presenta tracciato e dimensioni consoni agli interessi della foresta
stessa. In pari tempo funge da posto di lavoro e via di trasporto percorribile
da autocarri." (messaggio citato, 154). Analogamente, la giurisprudenza
del Tribunale federale ritiene che una strada che attraversa un bosco può
essere qualificata come forestale quando è necessaria per lo sfruttamento di
tale bosco, serve in ampia misura alla sua conservazione e adempie alle
esigenze forestali per quanto concerne il tracciato e le caratteristiche
tecniche (RtiD II-2004 n. 40 consid. 2.1 con rinvii). La giurisprudenza
chiarisce quindi anche i requisiti di approvazione, in applicazione delle due
pertinenti legislazioni federali. Una strada, il cui tracciato si snoda in una
zona forestale e che non è prevista da un piano di utilizzazione, necessita di un'autorizzazione
ai sensi dell'art. 22 LPT se serve unicamente a scopi forestali. Se, per
contro, adempie ad altre funzioni non prettamente forestali, sono necessari
un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24 LPT e un permesso di dissodamento
giusta l'art. 5 LFo (RtiD cit., ibidem).
4.4. I ricorrenti chiedono che il tracciato in questione sia ripreso dal piano
come strada pubblica o aperta al pubblico. Tale è, in effetti, la domanda che
avevano posto al Governo e che sono legittimati a riproporre in questa sede
(art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). A ben vedere, la domanda posta inizialmente al
Consiglio di Stato, ossia che la strada fosse riportata a piano regolatore come
strada pubblica o aperta al pubblico, avrebbe dovuto essere dichiarata
irricevibile dal Governo, in quanto priva d'oggetto o, quantomeno, di
interesse. Infatti, il comune aveva previsto per quel tratto una prima parte
come percorso pedonale e il seguito come sentiero: due tipologie di strade
aperte al pubblico (art. 2 cpv. 3 e 5 cpv. 1 e 6 Lstr). Si può tuttavia ammettere
che, in realtà, i ricorrenti volevano ottenere il mantenimento della qualifica
di strada di servizio per il transito di veicoli. Il comune potrebbe tracciare
unicamente una via di comunicazione tra quelle che la Lstr gli affida di
prevedere nell'ambito del piano regolatore, ossia una strada locale. In
quest'ordine d'idee entrano le strade di raccolta, le strade di servizio, le
strade pedonali, i sentieri e le vie ciclabili (art. 5 cpv. 1 Lstr).
4.4.1. Occorre innanzitutto
ricordare come il mapp. 1859 è situato fuori dalla zona edificabile, per cui
non sussiste alcun obbligo per la collettività di urbanizzarlo (Waldmann/hänni, op. cit., ad art. 19 n.
31). Ma anche fosse vero il contrario, l'obbligo per l'ente pubblico, sancito
all'art. 19 cpv. 2 LPT, di urbanizzare le zone edificabili non può essere in
alcun modo interpretato - per quanto concerne l'accesso, che qui interessa -
come obbligo di urbanizzare anche ogni singolo mappale che fa parte di queste
zone, così che ogni particella assegnata alla zona fabbricabile possa essere
raggiunta direttamente attraverso un'opera viaria (segnatamente una strada di
servizio) realizzata dalla collettività (STA 90.2003.2
del 30 aprile 2009 consid. 4.2.). Fosse stato obbligato a urbanizzare il settore cui appartiene il fondo
dei ricorrenti, il comune avrebbe senz'altro adempiuto il suo obbligo
attraverso la pianificazione adottata. Infatti, per quanto attiene al settore
in questione, il mapp. 1859 è accessibile attraverso il percorso pedonale
esistente, che lo lambisce e che si collega, all'altezza del mapp. 1801, alla
sottostante e parallela strada (mapp. 442). Inoltre, la strada al mapp. 442
passa sufficientemente vicino al mapp. 1859, al cui proprietario può essere
lasciata la (minima) completazione dell'urbanizzazione per quanto riguarda
l'accesso alla proprietà.
4.4.2. I ricorrenti sostengono pure che la strada sia già esistente e che abbia
essenzialmente la funzione di accesso al serbatoio e di urbanizzazione dei
fondi limitrofi.
Il sopralluogo ha permesso di costatare che la strada in questione si presenta come
una pista sterrata, priva dunque di un adeguata pavimentazione. Non appare
corretto ritenere che la strada sia già esistente, quantomeno nel senso auspicato
dai ricorrenti, essendo le caratteristiche del percorso attuale ben lontane da
quelle di un'opera di urbanizzazione per una zona edificabile. In tal senso
occorre rammentare che la proprietà in questione è sì edificata, ma pur sempre
in zona agricola.
Il comune ha indicato che intende considerare il tracciato quale strada agricolo-forestale.
In effetti, dal piano del paesaggio emerge che questo è interamente situato in
zona forestale o agricola. Ora, stante l'intenzione comunale di farne un simile
utilizzo, correttamente, come visto, esso non è stato ripreso a piano regolatore
come strada (cfr. supra, 4.3.). Appare chiaro che nel rispetto della sua
funzione, questo potrà essere utilizzato dai proprietari confinanti per la
gestione agricola e forestale dei propri fondi. Se e in che misura un'eventuale
utilizzazione accessoria potrà essere autorizzata non è tema della presente
procedura. Infine, il tracciato è comunque indicato come percorso pedonale. Ora
nulla osta a che a una strada agricolo-forestale si sovrapponga una simile
opera.
5. Per tutti i motivi che precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Per questi motivi,
visti gli art. 15, 16, 19 LPT, 2, 11, 12, 13, LFo, 38 LALPT, 2, 5, 6 Lstr, 28 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario